Articolo 6 della Legge 11 aprile 1953, n. 315
Articolo 5
Versione
23 maggio 1953
Art. 6.
All'onere di lire 1200 milioni previsto dalla presente legge si fra fronte con riduzione di pari importo del fondo di 5 miliardi di lire di cui all' art. 6 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 .
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Entrata in vigore il 23 maggio 1953