Articolo 6 della Legge 27 gennaio 1963, n. 19
Articolo 5Articolo 7
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5 febbraio 1963
Art. 6. Indennizzo per espropriazione

In caso di espropriazione per pubblica utilita', il conduttore puo' avvalersi delle norme di cui agli articoli 27 e 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , per fare valere il diritto al compenso spettantegli in virtu' del precedente articolo 4.
Sull'indennita' di esproprio il diritto del conduttore al compenso di cui all'articolo 4 viene soddisfatto nei limiti e secondo i criteri stabiliti dallo stesso articolo.
Nel corso del giudizio di cui al comma precedente l'autorita' giudiziaria puo' disporre a favore del locatore espropriato, con ordinanza costituente titolo esecutivo, il pagamento di un acconto sull'indennita' di espropriazione.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1963
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