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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/08/2025, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4788/2020 R.G. (al quale è riunito il n. 4853/2020) vertente tra:
(Avv. RICCIARDI STEFANO) e (Avv. Parte_1 Parte_2
GISONDA GIUSEPPE)
- OPPONENTI -
E
(Avv. MASIELLO ANTONIO) Controparte_1
- OPPOSTA -
NONCHE'
mandataria della (Avv. MASIELLO ANTONIO) Controparte_2 Controparte_3
- TERZA INTERVENUTA -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione al d.i. n. 4773/2019 Parte_1
, quale debitore principale, ha chiesto, nel giudizio iscritto al n. 4788/2020: “1) in via preliminare,
[...] revocare o dichiarare nullo o comunque improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto perché privo di fondamento in fatto ed in diritto;
2) in subordine, revocare il decreto opposto e modificarlo nella parte relativa al “quantum debeatur” per i motivi esposti in narrativa;
3) condannare la società opposta al pagamento delle spese di causa, diritti ed onorari compresi.”. Costituendosi, la banca opposta ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione al d.i. n. 4773/2019 Parte_2 quale fideiussore, ha chiesto, nel giudizio iscritto al n. 4853/2020: “A) – rigettare la domanda proposta nei suoi confronti da con il ricorso monitorio, in Controparte_4 quanto infondata in fatto ed in diritto;
B) – per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 4773 / 2019 del 5 /
6 dicembre 2019 (R.G. n. 15973 / 2019), notificato in data 3 febbraio 2020; C) – condannare l'opposta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Costituendosi, la banca opposta ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 21.7.2020 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto nei confronti del e con ordinanza del 26.1.2021 i giudizi di opposizione al medesimo d.i., iscritti al Parte_1
n. 4773/2019 e al n. 4853/2020, sono stati riuniti sotto il primo, oltre essere stata concessa, con la stessa ordinanza, la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto nei confronti della Pt_2
Nel corso del giudizio è intervenuta ex art. 111 co. 3 c.p.c. la cessionaria del credito CP_3 per il tramite della sua mandataria “facendo proprie tutte le richieste, difese e deduzioni, CP_2 nonché confermando le conclusioni rassegnate ed articolate dalla propria dante causa
[...]
”. Controparte_4
Il giudizio, in seguito alla riunione, è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e l'espletamento di una CTU contabile all'esito della quale è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Le opposizioni proposte vanno rigettate per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Preliminarmente, va affermata l'irrilevanza dell'eccezione relativa al”L'INESISTENZA DELLA
PROVA DELLA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE IN CAPO ALLA TERZA INTERVENUTA” poiché, in assenza di diverse determinazioni della banca cedente, il rapporto processuale prosegue ex art. 111 c.p.c. tra le parti originarie (cfr. Cass. 22424/2009; Cass. 6418/1986), ferma l'efficacia della presente sentenza, in relazione al credito ceduto, anche rispetto al cessionario (cfr. art. 2909 c.c.), rilevando la prova della legittimazione sostanziale della terza intervenuta solo nella fase esecutiva.
2.2. Infondata è l'eccezione della “NULLITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO E LA
CONSEGUENTE INVALIDITÀ DELLA FIDEIUSSIONE PRESTATA DALLA SIG.RA Parte_2
, assumendosi che in mancanza di alcuna prova della circostanza che l'importo mutuato al
[...] [...]
sia stato utilizzato per l'acquisto di un immobile, né tanto meno per la ristrutturazione di un Parte_1 immobile, come indicato nel regolamento negoziale, il contratto di mutuo fondiario posto a base della domanda avanzata dalla banca deve ritenersi nullo per mancanza di causa.
In realtà, il mutuo fondiario, come quello in esame, non è mutuo di scopo, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità (tra le altre, Cass. n.
4792/2012). D'altronde, alcuna delle previsioni del contratto originario di mutuo (né tantomeno l'atto di rinegoziazione) prevede l'impegno del mutuatario alla destinazione della somma erogata ad un determinato scopo (infatti, la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale. Perché si configuri la fattispecie del mutuo di scopo convenzionale occorre, infatti, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione, cfr. Cass. n. 1517/2021).
2.3. La difesa del si duole del superamento del c.d. tasso soglia usura, assumendo Parte_1 testualmente che “- In tema di usura è bene evidenziare quanto stabilito dall'art. 1815 c.2 c.c. il quale prevede la nullità della pattuizione di interessi usurari tra le parti di un contratto di mutuo. La nozione di usurarietà degli interessi viene espressa dall'art. 644 c.3 c.p. che, oltre a prevedere un'ipotesi di prova concreta e diretta dell'usura, stabilisce in ogni caso. una presunzione “iuris et de iure” di usurarietà nel caso in cui gli interessi pattuiti superino il limite fissato dalla legge (c.d. tasso - soglia). La disposizione normativa chiamata a stabilire il tasso si rinviene nella Legge n. 108/96 che, all'art. 2, c.1, stabilisce che “il
Ministro del Tesoro, sentiti la CA d'IT e l'Ufficio italiano dei cambi, rivela trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle HE ….nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale valutazione…sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”. Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., alla luce dell'art. 1, c.1, D.L. n.394/2000 (convertito dalla L. n. 24/01) si intendono usurari “gli interessi che superano il limite stabilito dalla Legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Appare evidente che devono essere considerati ricompresi nell'ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori. Senza dubbio, pertanto, l'interesse moratorio, al pari di tutte le altri voci di costo, viene in considerazione ai fini della valutazione della usurarietà e ciò è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza (Cass. ord.
N.23192/2017; Corte d'App. Roma sent. n. 4323/16; Trib Bari, II sez. sent. del 26.07.17 –rg. n. 5560/17).È bene precisare che la CA opposta in più di un'occasione ha applicato, richiesto e ricevuto in pagamento gli interessi moratori maturati a seguito di ritardi nei pagamenti delle rate del mutuo. Al fine della quantificazione del tasso di interesse usurario vanno conteggiati anche tutti i costi ed oneri connessi al rapporto bancario quali commissioni, spese, provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della CA. “Ai fini del calcolo complessivo del credito va valutata qualsivoglia voce di spesa comunque denominata nonché qualsivoglia tipologia di interesse”(Trib.
Bari, sent. n. 7113/16)”.
Un siffatto argomentare non è in grado di assolvere all'onere di allegazione e probatorio gravante, ex art. 2697 c.c., su colui il quale invoca l'usurarietà degli interessi applicati con il contratto di finanziamento.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità e confermato, di recente, dalle sentenza delle
Sezioni Unite n. 19597 del 18/09/2020, “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
2.4. Priva di fondamento è l'eccezione di nullità del mutuo in questione per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 385/1993, poiché le Sezioni Unite, con la sentenza n.
33719/2022, hanno statuito che detto limite di finanziabilità non è elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario, sicchè la sua violazione (ove effettivamente esistente e provata) non ne determina la nullità.
2.5. La difesa della ha dedotto “LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ANATOCISMO E DEL Pt_2
PRINCIPIO STATUITO DALLE SEZIONI UNITE NELLA SENTENZA N. 12639 DEL 19 MAGGIO 2008”, assumendo l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese.
In tesi generale, gli interessi corrispettivi si devono applicare soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre, riguardo al mutuo in questione, gli interessi di mora si devono applicare soltanto sul debito scaduto.
Quanto agli interessi corrispettivi, il meccanismo di ammortamento c.d. alla francese, che è un piano di rimborso del mutuo graduale con rata fissa costante, non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. perché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo: in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, secondo il principio dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti (cfr. Cass. n. 7382/2025; Cass. n.
27823/2023; Cass. n. 34677/2022; Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020).
Il metodo in questione, dunque, non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché gli stessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata: alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo. In sostanza, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Né la dedotta illegittimità dell'ammortamento alla francese può derivare dalla mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi applicato, vale a dire semplice o composto.
La Suprema Corte infatti ha chiarito che in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile (come quello in esame), non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento (come quelli allegati al contratto originario del 2005 e all'atto negoziale del 2015, sottoscritti dal mutuatario ) riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (sent. n. 7382/2025).
2.5.1. La difesa della assume nella comparsa conclusionale la violazione del divieto di Pt_2 anatocismo anche perché “la somma di € 42.860,26=, indicata nel precedente piano di ammortamento quale debito residuo, in concomitanza con la rata scaduta in data 30 giugno 2015 (l'ultima prima della sospensione), inglobava anche la quota degli interessi corrispettivi che sarebbero maturati su tutte le rate a scadere, dal 31 agosto 2015 fino al 31 marzo 2020” e perché “la somma di € 39.296,60=, riportata nel nuovo piano di ammortamento quale debito residuo alla data del 30 novembre 2016, ossia dell'ultima rata scaduta prima della risoluzione comunicata in data 6 dicembre 2016, non era costituita dal solo debito residuo in linea capitale, ma inglobava sempre e comunque la quota degli interessi corrispettivi che sarebbero maturati su tutte le rate a scadere, dal 31 dicembre 2016 fino al 31 marzo 2021”.
Al riguardo, va rilevato che all'originario contratto di mutuo fondiario rogato in data 1.3.2005 è seguito tra le stesse parti l'atto di sospensione e rinegoziazione del mutuo del 28.10.2015 nel quale si dà atto che: - il capitale residuo alla data del 31 luglio 2015 è di € 42.860,26; - il finanziamento risulta con n. 3 rate in mora scadute dal 31 luglio 2015 al 30 settembre 2015. Pertanto, tale ultimo atto negoziale prevede: - la sospensione dal 31 luglio 2015 e sino al 30 giugno 2016, vale a dire dalla rata n. 124 alla n. 135, del pagamento della quota capitale e in detto periodo è previsto che il mutuatario paghi 12 rate posticipate consecutive composte dai soli interessi calcolati sul capitale residuo di € 42.860,26 al tasso di interesse variabile pari all'Euribor 1 mese + 1,80 (stesso tasso del contratto originario); - periodo successivo alla sospensione e prolungamento: è previsto che il mutuo sia prolungato di 12 mesi (ultima rata n. 162 scadenza
31 marzo 2021) e che il rimborso di € 42.860,26, abbia inizio dal 31 luglio 2016 mediante la corresponsione n. 57 rate mensili posticipate.
Dunque, contrariamente a quanto assunto dalla difesa della l'atto di rinegoziazione non Pt_2 prevede il pagamento di interessi su una quota interessi pregressi non corrisposti. Infatti, come pure rilevato dal CTU (v. pg. 3) l'importo di € 42.860,26 è pari al solo capitale residuo alla data del 31.7.2015, come si desume, del resto, dall'esame del piano di ammortamento allegato al contratto originario ove si legge:
Conseguentemente, anche l'importo di € 39.296,60, riportato nel piano di ammortamento dell'atto di rinegoziazione, comprende solo la quota capitale: L'eccezione è quindi infondata.
Infondata è pure l'eccezione di errore di calcolo circa l'importo dovuto. A tale proposito la difesa della assume quanto segue: “La controparte, a pag. 8 della propria comparsa di costituzione, aveva Pt_3 in particolare sostenuto che il credito azionato in misura pari alla somma di € 43.334,69= era stato rivendicato: - quanto ad € 3.563,66=, a fronte del mancato pagamento, da parte del mutuatario SI.
[...]
, di otto rate del nuovo piano di ammortamento allegato alla scrittura privata del 17 giugno 2015 Parte_1
– rectius del 28 ottobre 2015 (cfr. all. 3 fascicolo controparte) – ed in particolare dalla rata n. 133 fino alla rata n. 140, ossia quella scaduta in data 30 novembre 2016, prima della risoluzione comunicata in data 6 dicembre 2016; - nonchè, quanto ad € 39.269,60=, a titolo di debito residuo in linea capitale alla data del
30 novembre 2016, ossia dell'ultima rata scaduta prima della risoluzione comunicata in data 6 dicembre
2016”, sicché “la somma dei predetti importi (€ 42.833,26=) non corrisponde a quella richiesta ed ingiunta di € 43.334,69=”.
In realtà, come si evince dalla certificazione ex art. 50 TUB che segue, prodotta fin dalla fase monitoria, l'importo dovuto è effettivamente quello ingiunto, secondo il seguente dettaglio (si noti che l'importo di € 3.563,66, indicato nella comparsa di costituzione della banca, rappresenta il solo capitale insoluto al quale vanno sommati gli interessi insoluti per € 403,23):
Dunque, il d.i. opposto va confermato essendo dovuto l'importo richiesto di € 43.334,69, oltre interessi moratori, regolati al tasso annuo nominale del 4,428%, a far data dal 20.12.2016 al soddisfo.
Né è configurabile la violazione del divieto di anatocismo per gli interessi di mora dovuti anche sugli interessi corrispettivi insoluti poiché ai sensi dell'art. 3 della delibera CICR del 9.2.2000 tale forma di capitalizzazione degli interessi è ammessa purché prevista dal contratto (v. art. 3 dell'atto di rinegoziazione).
2.6. L'eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. non è accoglibile.
La difesa della assume che la banca non può avvalersi della clausola contenuta nell'art. 11, Pt_2 lett. c), delle condizioni generali della fideiussione, dettate dal Capitolato allegato al contratto di mutuo stipulato in data 1.3.2005, recante la rinuncia preventiva del fideiussore ad avvalersi della tutela accordatagli dall'art. 1957 c.c.
Sul punto va condiviso l'orientamento della Suprema Corte per cui “La decadenza sancita dall' art.
1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria”. (da ultimo, Cass. n. 3989/2025).
La difesa della ha però eccepito, per la prima volta nella comparsa conclusionale, anche la Pt_2 nullità di protezione sancita dall'art. 36, co. 1, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, deducibile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Stando alla difesa la nullità colpisce la clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 11, lett. c), delle condizioni generali della fideiussione, in quanto tale clausola rientra tra quelle che si presumono vessatorie ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t), dello stesso D. Lgs.
6 settembre 2005, n. 206, in mancanza della prova della circostanza che la sua pattuizione sia stata preceduta da una specifica trattativa individuale, incombente a carico del professionista.
La difesa della banca ha, a sua volta, eccepito, nella memoria di replica, la tardività della dedotta nullità e tale eccezione è fondata.
E' vero che, in linea di principio, la Cassazione ha sostenuto che la nullità contrattuale può essere rilevata d'ufficio per la prima volta in sede di impugnazione e che nella richiamata pronuncia delle Sezioni
Unite (n. 26243/2014) si è ribadito che “In appello e in Cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa della nullità in primo grado, il giudice ha sempre la facoltà di rilevare d'ufficio la nullità”, ma è stato anche precisato nella stessa pronuncia che “… la soluzione è stata ritenuta predicabile entro ben determinati limiti, nel senso che il giudice della risoluzione può rilevare d'ufficio la nullità: a) solo se questa emerge dai fatti allegati e provati o, comunque, ex actis … ”.
Inoltre, in altre decisioni della Cassazione si è precisato che “La nullità … può essere bensì rilevata
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo laddove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza” (così Cass. n. 34799/2021, e la giurisprudenza ivi citata, che ha ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione poiché i fatti posti alla base della stessa erano stati proposti per la prima volta nel giudizio di legittimità) e che “La nullità della fideiussione per conformità allo schema redatto secondo il modello ABI … giudicato dall'Autorità garante, allora preposta, come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (come da atto di accertamento della CA d'IT, n. 55 del 2 maggio 2005) può essere rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità, purchè sussistano gli elementi necessari per poterla rilevare sulla base di dati fattuali già acquisiti e, nel rispetto del contraddittorio” (Cass. n. 4175/2020). Tale principio di diritto è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte per cui “la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n.
16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliisCass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/
2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).” (Cass.
n. 1170/2025).
Dunque, se è vero che l'art. 1421 c.c. prevede che la nullità contrattuale può essere rilevata d'ufficio e che la giurisprudenza l'ha interpretato nel senso che ciò può avvenire in ogni stato e grado, è altrettanto vero che tale previsione deve essere contemperata con quanto previsto, in linea generale, dall'art. 183 co. 4
c.p.c. in forza del quale le questioni rilevabili d'ufficio dal Giudice possono essere solo quelle che emergono dai fatti allegati fino all'udienza di trattazione e ciò per evitare che il Giudice introduca fatti non allegati dalle parti in violazione del principio della tempestiva allegazione. Pertanto, la nullità può essere rilevata dal
Giudice solo sulla base dei fatti dedotti dalle parti entro il limite processuale delle preclusioni assertive che delineano il thema decidendum, ma non è comunque precluso al Giudice rilevare la questione in un momento successivo.
Naturalmente, tra le questioni rilevabili d'ufficio di cui al menzionato art. 183 co. 4 c.p.c., vi sono quelle di diritto come la nullità contrattuale.
Argomentando in questo senso, Cass. ord. n. 28983/2023 ha affermato che “Seppure la nullità delle clausole contrattuali, ove contenenti la pattuizione di interessi usurari, sia rilevabile d'ufficio, e quindi la nullità possa essere denunciata dalle parti, nel corso del giudizio, anche in relazione a profili di nullità non originariamente denunciati, ciò non esclude che tale principio si debba coordinare con gli oneri di allegazione, e che quindi le nuove censure possano e debbano essere prese in considerazione solo se si fondano su tempestive allegazioni: …” (nella specie è stato ritenuto tardiva la deduzione relativa (anche solo) ad un profilo inerente la già sollevata questione della nullità per violazione della normativa sull'usura, tanto che si legge nell'ordinanza “nella specie la valutazione della corte d'appello di tardività della denuncia di mancata considerazione, ai fini del calcolo dell'interesse effettivamente praticato, delle spese di assicurazione, formulata solo in seconda comparsa conclusionale, appare corretta: seppure l'esistenza di spese di assicurazione sia stata menzionata in precedenza, e perciò il dato dell'esistenza di spese di assicurazione poteva dirsi già emerso in causa, solo negli ultimi atti conclusivi la allegava che Parte_4 esse fossero state obbligatorie al fine di ottenere il finanziamento, fossero finalizzate ad assicurarne il rimborso, e per questo fossero collegate all'erogazione del credito e quindi dovessero essere considerate ai fini della usurarietà (Cass. n. 13536 del 2023), fondando la propria eccezione su allegazioni, a loro volta presupponenti un accertamento che mai in precedenza era stato chiesto né compiuto, mai in precedenza svolte.”).
Nel caso che ci occupa, fino alla comparsa conclusionale la difesa della non ha allegato Pt_2 alcunché in ordine alla violazione della disciplina consumeristica sul presupposto fattuale che la predetta aveva sottoscritto la fideiussione specifica nella qualità di consumatore. Ne deriva che l'allegazione tardiva di tale fatto preclude la rilevazione d'ufficio della dedotta nullità.
2.7. Infine, la difesa della deduce che questa aveva provveduto a comunicare alla Pt_2 [...] la revoca della fideiussione prestata a favore del Controparte_4 Parte_1 mediante la lettera raccomandata a.r. del 3 / 7 maggio 2013, allorquando il contratto di mutuo risultava in regolare ammortamento da parte del mutuatario.
Nel caso che ci occupa si è in presenza di una fideiussione specifica, prestata in occasione e con specifico riferimento alle obbligazioni pecuniarie assunte dal con la stipula del mutuo Parte_1 dell'1.3.2005 (v. art. 8 dell'atto pubblico di mutuo). Orbene, in tema di fideiussione specifica (diversamente dalla fideiussione omnibus, alla quale si riferisce la giurisprudenza invocata dalla difesa della non Pt_2 sussiste l'esigenza di evitare la perpetuità dei vincoli obbligatori, sicché il diritto di recesso del fideiussore sussiste solo se previsto dal contratto, ma nella specie difetta una tale previsione (d'altronde, sarebbe contrario alla funzione stessa della garanzia personale quella di consentire al fideiussore di liberarsi a piacimento dalla garanzia prestata rispetto ad una specifico impegno negoziale del debitore principale, lasciando così il creditore sprovvisto (in corso di ammortamento) della protezione avverso l'inadempimento del debitore principale ottenuta con la concessione della garanzia).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
Nel rapporto processuale tra gli opponenti e la cessionaria le spese di lite vanno compensate, in ragione del principio di causalità, non avendo la prima determinato l'intervento in giudizio della seconda.
Analogamente, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico degli opponenti, così come liquidate in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede: 1) rigetta le opposizioni proposte e dichiara definitivamente esecutivo il d.i. opposto;
2) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Antonio
Masiello, dichiaratosi anticipatario, che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre IVA
e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
3) compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra gli opponenti e la cessionaria;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico degli opponenti, così come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Bari, il 05/08/2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma