Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00264/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01865/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1865 del 2025, proposto da
Chalet Barbara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Gaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Livinallongo del Col di Lana, non costituito in giudizio;
nei confronti
Hotel Alpenrose S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto illegittimamente serbato sull'istanza di accesso agli atti presentata dalla Società ricorrente in data 9 agosto 2025;
e per la condanna del Comune di Livinallongo del Col di Lana all'esibizione della documentazione indicata nella predetta istanza di accesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il dott. Marco DI e uditi per le parti i difensori Nessuno compare.;
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, risultando dagli atti che, in corso di causa, la ricorrente ha avuto accesso agli atti richiesti.
Le spese di lite, da liquidarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale, sono poste a carico della P.A. poiché la stessa ha riconosciuto il fondamento delle avverse pretese e proceduto (almeno parzialmente) all’ostensione degli atti richiesti solo dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la P.A. al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA FL, Presidente
Marco DI, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco DI | RA FL |
IL SEGRETARIO