Ordinanza collegiale 4 dicembre 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/02/2026, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02822/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11082/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11082 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato CA Scalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
a) del provvedimento di silenzio - diniego formatosi ai sensi dell'art. 25 comma 4 della Legge n. 241/1990 in data 14.07.2025 sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente alla Prefettura di Roma a mezzo pec in data 14.06.2025;
b) del provvedimento di silenzio - diniego formatosi ai sensi dell'art. 25 comma 4 della Legge n. 241/1990 in data 10.08.2025 sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente alla Prefettura di Roma a mezzo pec in data 11.07.2025;
c) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. CA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Rilevato che:
- il ricorrente, con una prima istanza di accesso agli atti del 25.11.2024, chiedeva al Ministero dell’Interno e alla Prefettura di Roma, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, l'esibizione e l’estrazione di copia di tutta la documentazione inerente al procedimento n. K10/-OMISSIS-, relativo al d.P.R. di annullamento del 14.7.2023 – impugnato in separato giudizio (R.G. n. 13470/2024) – avente ad oggetto il precedente d.P.R. del 15.6.2015 di concessione della cittadinanza italiana, adottato a seguito della nota vicenda che ha visto coinvolta una funzione infedele del Ministero dell’Interno – condannata in sede penale con sentenza passata in giudicato – che ha indebitamente “manipolato” numerose pratiche di cittadinanza;
- il diniego parziale alla predetta istanza di accesso del 25.11.2024 veniva impugnato dal ricorrente nell’ambito di un precedente giudizio, definito da questo TAR con sentenza n. 8219/2025 del 28.4.2025 (R.G. n. 833/2025), con la quale veniva dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, sul presupposto che « l’Amministrazione risulta aver correttamente evaso l’istanza di accesso agli atti comunicando al ricorrente la possibilità di “prendere visione ed estrarre copia della documentazione di cui al punto 1) a) dell’istanza stessa, presso la Prefettura di Roma” (cfr. comunicazione in data 5 dicembre 2024 )»;
- la prefata sentenza del TAR è stata parzialmente riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9517/2025 del 3.12.2025, con specifico riferimento “ ai soli documenti ancora non ostesi ” di cui all’istanza di accesso e, in particolare, “ in relazione al parere reso a suo tempo dalla Prefettura in ordine alla istanza di concessione della cittadinanza, e agli altri atti endoprocedimentali ”;
2.- Rilevato, altresì, che:
- con l’odierno ricorso, notificato il 13.9.2025 e ritualmente depositato, il ricorrente ha impugnato, ex art. 116 c.p.a., il silenzio diniego formatosi sulle ulteriori istanze di accesso agli atti presentate alla Prefettura di Roma in data 14.6.2025 e 11.7.2025, relative al medesimo procedimento n. K10/-OMISSIS- sopra indicato, all’esito del quale – come si è detto - è stato emesso il d.P.R. di annullamento del precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana;
- il ricorrente ha dedotto l’interesse all’ostensione dell’ulteriore documentazione non esibita dall’Amministrazione neanche a seguito della prima istanza di accesso agli atti, asseritamente necessaria “ ai fini della tutela della propria posizione sia in sede amministrativa che nell’ambito del ricorso R.G. n. 13470/2024, pendente avanti all’intestato T.A.R. del Lazio avverso il decreto di annullamento della concessione della cittadinanza italiana ”;
- con ordinanza n. 21929/2025 del 4.12.2025, il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso alla luce della reiterazione della domanda ostensiva sia in sede procedimentale che giudiziale in assenza di circostanze sopravvenute, assegnando termine di trenta giorni per memorie difensive;
- il ricorrente, pur dando atto dell’ulteriore documentazione ostesa dall’Amministrazione anche a seguito dell’intervenuta sentenza n. 9517/2025 del Consiglio di Stato sopra citata, ha dedotto di non aver ancora conseguito l’accesso integrale a tutti gli atti della pratica di cittadinanza in oggetto, con particolare riferimento - secondo quanto rappresentato nella discussione alla camera di consiglio del 28.1.2026 – alla i) copia dell’istanza protocollata e ii) alla corrispondenza relativa ai solleciti intercorsi tra l’istante e l’Amministrazione;
- il ricorso, pertanto, è stato introitato per la decisione;
3.- Ritenuto che:
- il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
- secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio intendere dare continuità, “ la reiterazione di una domanda di accesso è ammissibile in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell'originaria istanza o a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante (ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8879; Cons. St., Sez. IV, 13.01.2020, n. 279 e, nello stesso senso, Cons. St., Sez. IV, 22.09.2020, n. 5549 )" (Cons. Stato, sez. III, 20 gennaio 2025 n. 372);
- deve, dunque, ritenersi inammissibile la successiva reiterazione della medesima domanda ostensiva sia in sede procedimentale che nella sede giurisdizionale, qualora la stessa non contenga elementi idonei a motivare e a giustificare la sua nuova riproposizione alla luce della diversità dei documenti ovvero della sopravvenienza di fatti e circostanze nuove (T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 6/10/2023, n. 5443);
- nel caso di specie, dal raffronto testuale tra la prima istanza di accesso del 25.11.2024 — che ha dato luogo alla sentenza n. 8219/2025 di questo TAR, parzialmente riformata dalla sentenza n. 9517/2025 del Consiglio di Stato — e le successive istanze del 14.6.2025 e dell’11.7.2025, oggetto del presente giudizio, emerge la loro sostanziale sovrapponibilità, sia quanto all’oggetto della richiesta sia quanto alla prospettazione dell’interesse difensivo fatto valere, atteso che:
i) con la prima istanza il ricorrente aveva chiesto l’accesso a tutti gli atti inerenti alla pratica di cittadinanza “ prot. n. K10/-OMISSIS- ”, relativamente sia 1) al procedimento di concessione della cittadinanza italiana concluso con decreto del Presidente della Repubblica in data 15.06.2015 sia 2) al successivo procedimento di annullamento d’ufficio disposto con decreto del Presidente della Repubblica prot. n. K10/-OMISSIS- notificato in data 24.10.2024, con l’espressa precisazione che “ la presente richiesta deve considerarsi comunque estesa a tutti gli atti ed i documenti inerenti ad entrambi i procedimenti amministrativi sub 1) e sub 2) in oggetto, anche se non espressamente menzionati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 184/2006 e, pertanto, si chiede di essere ammessi alla consultazione integrale dei fascicoli suddetti mediante accesso diretto agli uffici competenti ” e che, quanto alle finalità, la richiesta è formulata “ ai fini della propria difesa nell'ambito del giudizio di impugnazione del citato decreto del Presidente della Repubblica di annullamento d’ufficio del decreto di concessione della cittadinanza italiana, che lo stesso si accinge a proporre entro i termini di legge ”;
ii) con le due successive istanze l’interessato ha sostanzialmente reiterato la medesima richiesta di accesso integrale alla pratica di cittadinanza, senza introdurre fatti nuovi né una diversa qualificazione dell’interesse giuridicamente rilevante; la specificazione, ivi contenuta, relativa al parere favorevole della Prefettura (che risulta peraltro già osteso), all’istanza protocollata e alle comunicazioni intercorse con l’Amministrazione non integra un elemento di novità rilevante, trattandosi di documenti già ricompresi nel fascicolo della pratica di cittadinanza oggetto della originaria domanda ostensiva;
- deve inoltre precisarsi che l’eventuale mancata ostensione, in concreto, di singoli atti già ricompresi nell’oggetto della prima istanza di accesso, e coperti dalla ridetta pronuncia giurisdizionale favorevole all’istante, non può essere fatta valere mediante la proposizione di una nuova e identica istanza ostensiva e del relativo ricorso, in quanto ciò darebbe anche luogo ad un’inammissibile duplicazione del giudizio di cognizione in violazione del principio del ne bis in idem , che vieta al giudice di pronunciare due volte sulla medesima controversia (cfr., sul principio del ne bis in idem , tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 8.11.2022, n. 9790). Del resto, in presenza di una sentenza che abbia riconosciuto il diritto di accesso e ordinato l’esibizione documentale, il rimedio esperibile avverso l’inerzia o l’incompleta esecuzione dell’Amministrazione è quello del giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., strumentale a ottenere l’attuazione coattiva del comando contenuto nel dictum giudiziale.
Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto volto a riproporre, in assenza di elementi di novità, una pretesa ostensiva già azionata in sede procedimentale e già sottoposta al vaglio giurisdizionale.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ZE, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
CA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RI | IA ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.