CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 450/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
SE GE NI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 262/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012595269000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012595269000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140016860020000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029327878000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, la Sig. ra Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, nata a [...] il Data nascita_1, elettivamente domiciliata in Indirizzo_1, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava l'intimazione di pagamento n. 034202490195269000 notificata in data 29.11.2024 e relativa alle cartelle:
1) 03420140016860020000, riferita all'omesso pagamento di Tassa Automobilistica art. 17 Legge 449/97, interessi, sanzioni, oneri, relativo all'anno 2008, di € 227,89, con ente impositore la Regione Calabria, sett.
Tributi;
2) 034220140029327878000, riferita all'omesso pagamento di Tassa Automobilistica art. 17 Legge
449/97, interessi, sanzioni, oneri, relativo all'anno 2008, di € 220,08, con ente impositore la Regione
Calabria, sett. Tributi.
Allegava la ricorrente l'omessa notifica delle cartelle intimate e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituivano la Regione Calabria, CF P.IVA_1, rappresentata e difesa dal Dott. Nominativo_2, suo Dirigente e l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, CF/Part.IVA n. P.IVA_2, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato Dott. Nominativo_3, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 19 gennaio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di cui appresso;
dagli atti di causa è emerso che la cartelle intimate sono state , tra l'altro, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03420219001802977000, notificata il 16 ottobre 2022 a mezzo messo, con il procedimento previsto per i casi di irreperibilità assoluta, avendo l'agente notificatore accertato tale circostanza anche attraverso l'acquisizione di notizie presso i vicini;
la circostanza che l'atto impugnato sia stato preceduto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420219001802977000, comporta l'inammissibilità in questa sede di tutti i motivi di ricorso relativi all'omessa notifica degli atti posti a base dell'intimazione di pagamento n. 034202490195269000 e alla prescrizione delle relative pretese nel periodo anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento n.03420219001802977000, (così Cass: 6436/2025: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione” ) ;per la stessa ragione, e cioè per l'avvenuta cristallizzazione delle pretese a seguito della rituale notifica di precedente intimazione di pagamento, deve ritenersi l'inammissibilità del motivo di ricorso relativo alla mancanza di certezza e liquidità delle stesse.
Deve invece ritenersi infondato il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese nel periodo intercorrente tra la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420219001802977000 e la notifica dell'atto impugnato, essendo tale periodo inferiore anche al triennio, termine di prescrizione dei diritti camerale, delle sanzioni e degli interessi e al triennio, termine di prescrizione delle tasse auto.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese, atteso il recente assestamento della giurisprudenza sulla questione di diritto posta a base della decisione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso
Compensa le spese.
Così deciso in Cosenza il 19 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
SE GE NI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 262/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012595269000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012595269000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140016860020000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029327878000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, la Sig. ra Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, nata a [...] il Data nascita_1, elettivamente domiciliata in Indirizzo_1, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava l'intimazione di pagamento n. 034202490195269000 notificata in data 29.11.2024 e relativa alle cartelle:
1) 03420140016860020000, riferita all'omesso pagamento di Tassa Automobilistica art. 17 Legge 449/97, interessi, sanzioni, oneri, relativo all'anno 2008, di € 227,89, con ente impositore la Regione Calabria, sett.
Tributi;
2) 034220140029327878000, riferita all'omesso pagamento di Tassa Automobilistica art. 17 Legge
449/97, interessi, sanzioni, oneri, relativo all'anno 2008, di € 220,08, con ente impositore la Regione
Calabria, sett. Tributi.
Allegava la ricorrente l'omessa notifica delle cartelle intimate e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituivano la Regione Calabria, CF P.IVA_1, rappresentata e difesa dal Dott. Nominativo_2, suo Dirigente e l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, CF/Part.IVA n. P.IVA_2, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato Dott. Nominativo_3, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 19 gennaio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di cui appresso;
dagli atti di causa è emerso che la cartelle intimate sono state , tra l'altro, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03420219001802977000, notificata il 16 ottobre 2022 a mezzo messo, con il procedimento previsto per i casi di irreperibilità assoluta, avendo l'agente notificatore accertato tale circostanza anche attraverso l'acquisizione di notizie presso i vicini;
la circostanza che l'atto impugnato sia stato preceduto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420219001802977000, comporta l'inammissibilità in questa sede di tutti i motivi di ricorso relativi all'omessa notifica degli atti posti a base dell'intimazione di pagamento n. 034202490195269000 e alla prescrizione delle relative pretese nel periodo anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento n.03420219001802977000, (così Cass: 6436/2025: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione” ) ;per la stessa ragione, e cioè per l'avvenuta cristallizzazione delle pretese a seguito della rituale notifica di precedente intimazione di pagamento, deve ritenersi l'inammissibilità del motivo di ricorso relativo alla mancanza di certezza e liquidità delle stesse.
Deve invece ritenersi infondato il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese nel periodo intercorrente tra la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420219001802977000 e la notifica dell'atto impugnato, essendo tale periodo inferiore anche al triennio, termine di prescrizione dei diritti camerale, delle sanzioni e degli interessi e al triennio, termine di prescrizione delle tasse auto.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese, atteso il recente assestamento della giurisprudenza sulla questione di diritto posta a base della decisione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso
Compensa le spese.
Così deciso in Cosenza il 19 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise