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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice rel. – est. dott. Paolo Bonofiglio – giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3014/2021 r.g. proposto
DA
nato a [...] il [...] C.F. e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(GO), Borgo Sant'Antonio 15, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente fra loro dagli avvocati Guglielmo Ascenzi ( ) e Michele Mancini C.F._2
( ) entrambi con studio in Viterbo Via A. Gargana n. 40, giusta procura in C.F._3 atti.
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], res.te in Lonate Pozzolo Controparte_1
(VA) Via Giovanni XXIII n. 81, C.F. ed elettivamente domiciliata in C.F._4
L'Aquila via Bazzano n. 2 presso e nello studio dell'Avv. Alessandro De Paulis (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa C.F._5 di costituzione.
CONVENUTA
OGGETTO: nullità del testamento olografo e azione di riduzione per lesione di legittima. posta in decisione all'udienza del 18 settembre 2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. premesso di essere erede Parte_1 Per_ legittimo - unitamente alle sorelle , e - del signor Per_2 Persona_3 [...]
nato a [...] il 19 luglio del 1939 e ivi deceduto, in data 30 maggio 2012, e di aver Per_4 accettato l'eredità con beneficio di inventario, ha chiesto dichiararsi la nullità del testamento olografo del proprio padre registrato a Varese in data 23/06/2014 al N. 4487 S. 1T, in base al quale il de cuius avrebbe istituito propria erede la sig.ra a cui avrebbe Controparte_1 lasciato i fondi, e quanto in essi contenuto, siti in Farra d'Isonzo (GO), e denominati “
[...]
”, di cui alle partite tavolari 223, 2569 e 3184 del comune di Lucinico. CP_2
La nullità del testamento è stata dedotta per difetto di forma, poiché redatto e datato interamente con mezzi meccanici ad eccezione della sottoscrizione, vergata in forma manuale;
tale nullità travolgerebbe il documento anche qualora si volesse attribuire natura modale alla volontà del de cuius di lasciare alla signora la sola gestione dei terreni Controparte_1 per conservarne la destinazione a luogo di culto e di preghiera, in ragione delle presunte apparizioni mariane ivi manifestatesi.
Pertanto, previo accertamento della nullità del testamento, l'attore ha chiesto la devoluzione dei beni costituenti l'eredità nella forma della successione legittima, senza alcun onere e/o condizione, previa adozione di sentenza idonea all'iscrizione della successione legittima nel libro fondiario ai sensi della vigente legge sul sistema tavolare e la restituzione dei beni ereditari;
in via meramente subordinata, in caso di riconoscimento in capo alla signora CP_1 della qualità di erede, l'attore ha eccepito la lesione della quota legittima e ha chiesto dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie in relazione alla parte eccedente la quota disponibile.
Nella resistenza della convenuta, che ha chiesto il rigetto della domanda attorea poiché il signor ha dato volontaria esecuzione alle disposizioni testamentarie, la Parte_1 causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 settembre 2024, previa assegnazione di termini ex articolo 190 cpc.
La domanda dell'attore è fondata sull'erroneo presupposto che la signora Controparte_1
sia stata istituita erede di
[...] Persona_4
Ai fini di una corretta comprensione della vicenda occorre premettere che il terreno oggetto di contenzioso, denominato , era utilizzato in vita dal sig. quale luogo di CP_2 Parte_1 raccolta di fedeli devoti alla Madonna, che vi si raccoglievano per pregare e per assistere alle asserite visioni della Vergine da parte dello stesso de cuius.
Abituali frequentatori del luogo erano la signora , che vi si era Controparte_1 inizialmente recata come pellegrina, avendo saputo delle capacità di veggente del sig.
[...]
e che, con il passare del tempo, era divenuta la sua assistente, occupandosi Per_4 dell'organizzazione del , e il figlio che gestiva la CP_2 Parte_1 manutenzione dell'impianto audio predisposto per l'attività di preghiera del padre (cfr testimonianze di , e ). Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Orbene, nel testamento di cui si chiede la nullità si legge che il testatore, dopo essere stato molti giorni in preghiera e aver molto meditato chiedendo l'aiuto della , era Controparte_3
2 giunto alla determinazione di lasciare, alla propria morte, la gestione di e di CP_2 quanto in esso contenuto a , poiché dotata di una salda fede, scevra Controparte_1 da compromessi e interessi personali, e poiché aveva manifestato una totale dedizione al e alla svolgendo una missione di apostolato che aveva condotto sul CP_2 CP_4 luogo centinaia di persone.
Dalla lettura delle proposizioni successive non emerge però la volontà del de cuius di attribuire a un diritto di contenuto patrimoniale, ma solo quella di mantenere la Controparte_1 destinazione finalistica di , quale luogo di culto e di preghiera, nella gestione CP_2 della convenuta.
Infatti, sebbene utilizzi termini quali “alienare” e “proprietà” il tenore Persona_4 complessivo delle sue dichiarazioni depone nel senso di voler trasmettere una mera eredità spirituale;
invero, nel prosieguo del testamento, si legge che “ si impegna a Controparte_1 non alienare la proprietà del e diffondere sempre dovunque il messaggio della CP_2 nostra divina madre.” Subito dopo però è scritto che “il dovrà rimanere sempre CP_2 ed esclusivamente di proprietà di quanti nel bisogno e nella fede giungono in questo luogo nella certezza che la loro supplica sarà da SS ascoltata” e ancora dopo il de CP_1 cuius precisa che, “se per un qualsiasi motivo, dovesse terminare, la proprietà del
[...]
passerà ai miei legittimi eredi, i quali anche loro si impegneranno a lasciarlo nella CP_2 situazione attuale cioè dovrà rimanere per sempre un luogo di culto Mariano.”
È, dunque, evidente che l'interesse del testatore era quello di assicurare la destinazione finalistica del terreno, da conservare quale luogo di culto Mariano, a prescindere dalla sua titolarità giuridica e infatti il termine “proprietà” è utilizzato in maniera atecnica, in quanto contemporaneamente riferito alla signora e ai fedeli, nonché agli eredi legittimi. CP_1
Sulla scorta di tali considerazioni deve affermarsi che in verità il testatore abbia inteso riferirsi alla sola attività gestionale del culto marianista (a cui il terreno era strumentale) demandandola, in prima battuta, alla convenuta, e, nel caso di sua impossibilità, agli eredi legittimi.
La conferma di tale interpretazione deriva dagli esiti dell'istruttoria testimoniale poiché
[...]
, e hanno tutti concordemente riferito che, mentre Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 era ancora in vita e alla presenza dei fedeli, aveva più volte rappresentato il Persona_4 desiderio che, dopo la sua morte, continuasse ad essere gestito da CP_2 [...]
e che venisse conservato quale luogo di preghiera. Controparte_1
Le disposizioni di volontà di vanno, quindi, ricondotte all'istituto giuridico Persona_4 dell'onere o modus senza che a ciò osti la mancata istituzione di un erede, quale espresso
3 beneficiario di una specifica attribuzione patrimoniale, poiché in tali casi l'eredità è devoluta, in base alla legge, agli eredi legittimi su cui graverà il peso imposto dal testatore.
Tali conclusioni sono coerenti con la difesa della convenuta che non ha chiesto che le venga riconosciuta la qualità di erede, e, anzi, nel costituirsi in giudizio ha sempre ribadito che il signor le aveva affidato la sola gestione di quale luogo di culto e di Persona_4 CP_2 preghiera.
Tanto premesso in ordine al significato da attribuire alle ultime volontà del de cuius, difetta l'interesse di a far valere la nullità testamentaria in relazione all'istituzione Parte_1 di erede di;
in ogni caso, la domanda dell'attore non può essere Controparte_1 accolta neppure in relazione alla nullità del modus, ostandovi la previsione dell'art. 590 c.c.
Invero, il testamento olografo di non ha i requisiti di forma prescritti dalla Persona_4 legge poiché non è stato vergato di pugno dal testatore, che vi ha apposto solo la sottoscrizione;
tuttavia, il figlio non è legittimato a farne valere la nullità poiché l'istruttoria testimoniale ha dimostrato che ha dato esecuzione alle disposizioni testamentarie dopo la morte del padre, essendo a conoscenza delle sue ultime volontà.
Rilevano in proposito le dichiarazioni di , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 che hanno tutti concordemente riferito che, durante una riunione di preghiera e al cospetto dei fedeli, il de cuius consegnò una lettera in busta chiusa sigillata alla convenuta;
che quest'ultima l'ha letta al , la prima domenica successiva al decesso, avvenuto il 30 maggio CP_2
2012, davanti ai seguaci del culto marianista e alla presenza di che in tale Parte_1 missiva era scritto che, dopo lunga meditazione e preghiera, aveva deciso Persona_4 di lasciare la gestione di a , che era la persona che se CP_2 Controparte_1 ne era maggiormente occupata insieme a lui ed era in grado di continuare a divulgare i messaggi della Madonna;
che dopo questo episodio, per circa due anni successivi alla morte di , la convenuta ha continuato a gestire , di cui aveva le chiavi, Per_4 CP_2 organizzando incontri di preghiera ogni domenica;
che a tali incontri ha partecipato anche fintanto che, all'improvviso, ha deciso di chiudere il cancello con un Parte_1 catenaccio, lasciando dentro delle persone.
Orbene, dalle dichiarazioni dei testimoni emerge che il contenuto della lettera letta di fronte ai fedeli corrisponde al testamento di le cui ultime volontà pertanto erano Persona_4 conosciute dall'erede legittimo, che vi ha dato volontaria esecuzione, avendo consentito la gestione di da parte della convenuta nei due anni successivi alla morte ed CP_2 avendo egli stesso partecipato agli incontri di preghiera che la organizzava ogni CP_1 domenica.
4 Sulla scorta di ciò deve concludersi per l'impossibilità da parte di di far Parte_1 valere la nullità del testamento in relazione alla disposizione modale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da così Parte_1 provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e le liquida in € 5.077, oltre accessori di legge. Controparte_1
Così deciso in Viterbo il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi
Il Presidente dott. Eugenio Maria Turco
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