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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/10/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. AT La AL, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n. 943/2019
R.G., vertente
T R A
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Brancaleone, alla via Carlo Alberto n. 36, presso lo studio dell'avvocato
SA Labate, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, pec: Email_1
- Ricorrente -
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via
TR Tripepi n.64, presso lo studio dell'avv. Giovanni TRAVIA, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente agli avvocati Nicola NERO e Giovanni RONCONI, giuste procure in atti, pec: Email_2
- Convenuto -
Oggetto: autoferrotranvieri – mansioni superiori – differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag. 1 a 14 L'avvocato Labate per il ricorrente “1. Accertare e dichiarare che il ricorrente
[...]
ha svolto le mansioni superiori inquadrabili nel livello E del CCNL del Parte_1
16.04.2003 e successivamente nel livello C2 dei successivi CCNL, tale riconoscimento va effettuato sin dalla data del 02.04.2007 ad oggi, ovvero nel diverso livello e/o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia;
2. Per l'effetto condannare la Società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a riconoscere al ricorrente le mansioni superiori di tecnico corrispondenti ai relativi livelli contrattuali nazionali di categoria, ovvero al diverso livello che dovesse risultare di giustizia ed al relativo trattamento economico e retributivo con decorrenza dal 02.04.2007 o dalla diversa data che dovesse essere accertata dal Giudice;
3. In subordine e, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Giudicante non dovesse ritenere configurato il diritto del ricorrente al riconoscimento della superiore qualifica/livello, accertare e dichiarare che lo stesso ha comunque diritto alle differenze retributive ed economiche maturate in virtù delle mansioni superiori espletate e conseguentemente condannare il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate sino ad oggi, differenza quantificata in corso di causa a mezzo CTU”.
Gli Avvocati Travia Nero e Ronconi per la società convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso per tutte le le ragioni esposte nel presente atto in quanto destituito di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto e, comunque, sfornito di prova. Accertare e dichiarare
l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese avversarie nei limiti dedotti nel presente atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20 marzo 2019, premesso di Parte_1
essere dipendente di Ferrovie dello Stato e successivamente di dal Controparte_1
15 marzo 1994, a seguito di assunzione con contratto a tempo indeterminato con qualifica di
“operatore manutenzione figura professionale di Operatore Specializzato”, ha esposto che dal mese di aprile 2007 ha ricoperto l'incarico di Capo Squadra e preposto nell'area di Reggio
Calabria – sotto Area di Roccella Jonica, senza ricevere le connesse indennità previste dal
CCNL; che invero ha continuativamente volto le dedotte mansioni superiori, come riscontrabile negli allegati ordini di lavoro (doc. 5 e 6) e nell'ordine di servizio interno, a
Pag. 2 a 14 firma di che egli ha svolto l'incarico di Capo Squadra e Preposto per la squadra Parte_2
A per gli interventi di reperibilità, e di Capo Squadra e Preposto della squadra C, per assenza del collega . Ha quindi dedotto di aver svolto le mansioni tipiche dell'operatore Per_1
specializzato fino al 2007, per le quali si richiede lo svolgimento di attività tecniche operative ed amministrative, e che, successivamente a tale data, ha assunto le mansioni superiori di tecnico, le quali richiedono autonomia operativa ed un margine di discrezionalità, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche specialistiche e gestionali, che gli ha acquisito attraverso una specifica formazione di esperienza professionale maturata negli anni di lavoro;
ha allegato di aver individuato in totale autonomia tutti gli interventi tecnici da eseguire, sia di manutenzione, che di verifica, che relative alla circolazione, sovrintendendo, in ragione delle sue competenze professionali,
l'attività lavorativa degli operai, controllando e coordinando l'esecuzione del lavoro, nonché verificando l'osservanza di tutte le norme di sicurezza ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. In diritto ha quindi invocato l'applicazione dell'articolo 2103 codice civile in ragione del principio di giusta e proporzionata retribuzione ex articolo 36 Cost., in subordine ha richiamato l'articolo 18 dell'allegato A del Regio decreto 148 del 1931 o dell'articolo 9 nella l.n. 30/970, ed ha quindi rassegnato le conclusioni già trascritte.
Ritualmente incardinatasi la lite, si è tempestivamente costituita la società convenuta, che ha chiesto il rigetto della domanda proposta, eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle differenze retributive invocate, ex art. 2948 n. 4 cc, per il periodo anteriore al quinquennio dalla diffida di pagamento pervenuta alla società a mezzo pec il 2 agosto 2018,
e dunque dal 2 agosto 2013, ed altresì l'intervenuta prescrizione decennale del rivendicato diritto al riconoscimento della qualifica superiore, e dunque dal 2 agosto 2008; nel merito che il ricorso introduttivo è carente sul piano assertivo, non essendovi alcuna descrizione delle attività effettivamente svolte;
che le mansioni di preposto non comportano lo svolgimento di attività di coordinamento e di direzione di squadre di operatori per la manutenzione, per le quali è rivendicato il profilo superiore;
che non vi sarebbe stato alcun automatismo tra lo svolgimento dell'incarico di preposto, conferito limitatamente allo svolgimento di specifiche attività in materie di salute e sicurezza sul lavoro, e lo svolgimento delle mansioni superiori di tecnico della manutenzione, come rivendicate;
che, inoltre, ciascuna squadra, a seguito dell'organizzazione aziendale è acefala, poichè riceve specifica indicazione delle attività da
Pag. 3 a 14 svolgere dal responsabile di linea, il Capo Zona IS;
che all'interno della squadra gli agenti devono raccordarsi e collaborare per eseguire in modo adeguato ed efficace l'attività loro assegnata;
che è pertanto escluso lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività autonoma con margine di discrezionalità e coordinamento di altri lavoratori, poiché, per quanto detto, gli appartenenti alle squadre risultano responsabili direttamente ed esclusivamente del proprio lavoro e che tutti gli agenti al termine dell'attività eseguita devono riferire sulla stessa al superiore che l'ha disposta ed organizzata, ed ha quindi concluso come in atti.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi, richiesta da entrambe le parti, ed assunta all'udienze del 11 novembre 2022 e 12 maggio 2023. Con successiva ordinanza del 15 novembre 2024 è stata disposta consulenza tecnica contabile, nominando all'uopo il dott. che non ha accettato l'incarico, ed è stato Persona_2 pertanto sostituito con ordinanza del 31 dicembre 2024 con la dott.ssa Persona_3
che, proceduto al giuramento secondo rito, ha depositato l'elaborato peritale in data 6 giugno
2025. All'odierna udienza, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La parte ricorrente agisce per il riconoscimento delle mansioni superiori, inquadrabili nel livello E del CCNL del 16.4.2003 e nel livello C dei successivi CCNL, esercitate per la datrice a far data dal 2 aprile 2007, e, Controparte_1 conseguentemente, reclama l'attribuzione delle stesse e le connesse differenze retributive ed economiche.
La domanda è fondata nei limiti appresso indicati.
§ 2. In via generale, va posto in premessa che la disciplina degli autoferrotranvieri è connotata da un elevato livello di specialità, la cui principale fonte regolativa è quella del
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, riconosciuta legittima anche dalla Corte Costituzionale con la pronuncia 301/2004. Ne segue che trattandosi di un corpus normativo ed organico, non derogato dalle leggi successive relative al rapporto di lavoro privato, il ricorso alla disciplina generale è possibile solo ove si riscontrino in esso lacune non superabili, neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti alla normativa medesima. La disciplina specialistica di stampo legale è poi integrata da quella concordata dalle parti contrattuali, ed a tal riguardo, va ricordato che a seguito della l.n. 12.6.1988 n. 270
Pag. 4 a 14 la contrattazione collettiva nazionale ha, tra gli altri, il compito di definire le qualifiche del personale.
Quanto succintamente premesso dimostra e giustifica l'inapplicabilità, al rapporto di lavoro in esame, della disciplina di cui all'art. 2103 cod. civ., trovando applicazione quella dettata dal regio decreto.
A tal riguardo, va dunque richiamato l'art. 18, allegato A, R.D.
8.1.1931 n.148, il quale stabilisce che “Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso”.
In considerazione di ciò, spetterebbe al lavoratore che rivendica una qualifica superiore l'onere di dimostrare la ricorrenza delle condizioni di legge che legittimano l'attribuzione del posto.
Prima di esaminare la ripartizione degli oneri probatori, non appare inutile ricordare che lo svolgimento di mansioni superiori si realizza soltanto nell'ipotesi in cui l'attribuzione dei compiti propri di dette mansioni avviene in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. In questo ambito, va richiamato il granitico insegnamento giurisprudenziale che richiede, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, lo sviluppo in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Ebbene, in merito alle specifiche difese della società convenuta, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia proceduto, seppur succintamente, ad enucleare ciascuno dei tre passaggi, allegando di occuparsi non più solo di attività operative e manuali ma anche di funzioni di gestione e coordinamento dell'altrui lavoro, richiamando puntualmente le
Pag. 5 a 14 rispettive declaratorie. Ne deriva che la domanda non può dirsi carente o generica, poiché il lavoratore ha sinteticamente rispettato il procedimento logico richiesto.
§ 2.1. A tal riguardo, la parte ricorrente ha allegato di essere inquadrata, nel periodo di causa, nella categoria professionale D, Operatori Specializzati, secondo la cui declaratoria vi appartengono “i lavoratori che sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure definite comprese attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Appartengono altresì a questo livello,
i lavoratori che, in possesso della qualificazione professionale necessaria, svolgono attività operative e pratiche in assistenza e a supporto del personale medico e paramedico, nonché i lavoratori che svolgono attività a bordo delle navi in servizio traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle navi traghetto. Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli formativi di specializzazione e/o professionale maturate nei livelli inferiori nell'ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso il coordinamento di processi e delle attività di livello pari o inferiore. Figure professionali esemplificative: Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture: lavoratori che svolgono attività pratiche operative relative alle installazioni e riparazioni manutenzione e verifica sugli impianti e sulle strutture sulle apparecchiature nonché sulla sede e l'armamento svolgendo altresì le mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse.
Operatore specializzato manutenzione rotabili: lavoratori che svolgono attività pratiche operative relative alle installazioni e riparazione manutenzione e verifica sui materiali rotabili sull'apparecchiatura svolgendo altresì mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse effettuano altresì la messa in esercizio dei mezzi di trazione. Operatore specializzato circolazione: lavoratori che svolgono attività pratiche operative relative alla manovra degli scambi mediante l'uso di appositi dispositivi ad apparati di sicurezza composizione scomposizione dei compagni ferroviari condotta di locomotive a manovra limitatamente a manovra nell'ambito di un impianto di servizio”.
Pag. 6 a 14 Il lavoratore rivendica invece il livello di Tecnico, del quale l'articolo 21 del CCNL del 16 Aprile 2003 così ne definisce la declaratoria: “Livello E - Tecnici: Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono con autonomia operativa nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di professionalità e competenze tecniche e specialistiche commerciali o gestionali, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle capacità acquisite attraverso un adeguato livello di formazione o esperienza professionale maturata anche nei livelli inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personali di livello pari o inferiori. Rientrano in tale livello a) tecnici operativi: lavoratori che in possesso delle abilitazioni previste e/o di qualificate competenze tecniche operano nell'ambito delle manutenzioni dei rotabili delle infrastrutture e degli impianti della circolazione e della condotta dei mezzi di detrazioni ed in particolare svolgono attività: tecnico operative di installazione e manutenzione degli impianti degli apparati e del materiale rotabile anche attraverso l'utilizzo di schemi disegni e tecnologie complesse realizzando inoltre il commesso controllo amministrativo - tecnico della manutenzione;
di circolazione o di controllo e sorveglianza su determinati apparati di sicurezza cooperando con autonomia operativa relativamente agli istradamenti, ovvero collabora all'attività gestionale di stazione in stazione ferroviaria di non elevato traffico - tecnico della circolazione;
di condotta di mezzi di trazioni con relativo materiale rimorchiato su treni che circolano su tratti di linea per i quali le responsabilità sul convoglio sono definite dai regolamenti e dalle normative emanate dai singoli gestori dell'esercizio le cui competenze alla condotta vengono certificate congiuntamente dalla società di trasporto e dalla motorizzazione civile del ministero delle infrastrutture;
effettua controlli tecnici sul mezzo di trazione e sul materiale rimorchiato nonché la prova del freno nei casi previsti - tecnico di macchina;
tecniche di controllo e verifica sul materiale rotabile negli impianti di linea del rispetto di norme e regolamenti prefissati al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza al circolazione manuale dal gestore dell'infrastruttura - tecnico di verifica”.
Pag. 7 a 14 Il successivo CCNL del 20 luglio 2012, all'articolo 27, sulla classificazione del personale, così definisce il professionale livello C- Tecnici “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato a livello di conoscenze e professionalità, nonché competenze tecniche specialistiche commerciali e gestionali di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative e il coordinamento livello pari o inferiore. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso delle qualificazioni professionali necessarie sulle basi delle norme vigenti e di apposite istruzioni, svolgono attività operative di natura tecnico sanitaria ed amministrativa, nonché quelle connesse all'accertamento psicoattitudinale e per l'ergonometria, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle navi traghetto. Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturato nelle posizioni retributive nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività personali di livello pari o inferiore”.
Il seguente CCNL del 16 dicembre 2016 all'articolo 26, così descrive il livello professionale C - Tecnici: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e commercio di discrezionalità, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenza e professionalità, nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzata alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso delle qualificazioni professionali necessarie sulla base delle norme vigenti di deposito istruzioni svolgono attività operative di natura tecnico sanitaria ed amministrativa, nonché quelle connesse all'accertamento psicoattitudinale e per l'ergonometria, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in
Pag. 8 a 14 attuazione all'esposizione legislative ed amministrative vigenti settore marittimo delle navi traghetto. Rientrano in tali livelli lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni o patenti, sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive o nei livelli professionali inferiori nell'ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione di processi produttivi anche attraverso il coordinamento e il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore”.
§ 2.2. La disamina delle declaratorie riportate dimostra che ciò che è dunque proprio della livello professionale dei tecnici, nel settore in esame, è l'esercizio di un certo grado di autonomia operativa e di discrezionalità, sia pur praticata all'interno delle procedure e istruzioni ricevute, poste in essere mediante un qualificato livello di conoscenza e professionalità, e che si contraddistinguono ulteriormente per la precipua finalità di protezione aziendale e di realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore.
Nel caso di specie l'esito della prova testimoniale depone nel senso di uno svolgimento continuativo, costante ed effettivo da parte dell'odierno ricorrente, a decorrere dall'aprile del
2007 virgola di mansioni rientranti nella declaratoria contrattuale invocata.
§ 3. È opportuno a tal fine dal conto delle dichiarazioni testimoniali assunte.
Ebbene, il teste ha dichiarato “Il ricorrente ha sostituito il caposquadra Testimone_1 su indicazione del Capozona , il quale propose a lui, a e a Parte_2 Persona_4 Per_5
di svolgere appunto il ruolo di primo tecnico ovvero caposquadra. Non ricordo di
[...]
preciso che anno era, non ho un riferimento preciso. ADR io credo che lui avesse prima il 4 livello e poi ha avuto il 5, penso lo sia tuttora, mentre prima il primo tecnico era 6 livello. Le direttive venivano sempre dal capozona ma era lui, il caposquadra, che decideva come operare, quando era da decidere nella squadra, era lui che ordinava e disponeva il da farsi.
ADR Gli interventi che lui organizzava avevano a riguardo la sicurezza, la manutenzione, ad esempio se c'era da fare un lavoro ad un passaggio a livello era lui che decideva il momento in cui essi potevano essere fatti, si relazionava con ditte esterne, un po' di tutto, anche in base
a rapporti interni o esterni. ADR specifico che c'erano due tipi di manutenzione: ordinaria e straordinaria. Era il capozona a mettersi d'accordo con il ricorrente su che tipo di
Pag. 9 a 14 operazione fare, una o un'altra, ad esempio se c'era un guasto gli si dava precedenza. Se
c'era da fare un lavoro straordinario era il capozona a disporre cosa fare e dove. ADR
Specifico che io del mio lavoro rispondevo al mio caposquadra, e so che lui rispondeva poi al capozona, comunque tutto era sul foglio di servizio. ADR Quando ho lavorato con il ricorrente e questi faceva già il caposquadra io rispondevo a lui”, cui sono seguite, per quanto di interesse, quelle rese dal teste “...Non ho mai avuto pendenze giudiziarie con Tes_2 la mia società datrice. Prima lavoravamo assieme come operai, poi quando è andato via il primo tecnico il capozona, , ha assegnato le mansioni di Parte_1 Parte_2
caposquadra al ricorrente. Ricordo che ciò avvenuto intorno al 2007, quando siamo rimasti senza caposquadra, perché è andato in pensione, e da quel momento Parte_1
caposquadra lo è divenuto il ricorrente, Io lavoro tuttora nella Parte_1 sua stessa squadra, specifico che non siamo una squadra fissa ma la maggior parte delle volte lavoriamo assieme. Il indicava al caposquadra cosa fare e poi il ricorrente Tes_3 organizzava come fare, per noi era il nostro caposquadra. Lui riceveva le telefonate e la responsabilità era principalmente sua, tutti siamo responsabili del nostro lavoro ma lui era il punto di riferimento, aveva la responsabilità per tutti”.
Ritiene il Tribunale che dalle dichiarazioni assunte dai testi di parte ricorrente emerge un costrutto attendibile e credibile in ordine allo svolgimento delle attività di tipo tecnico e di coordinamento degli operai, collimante con le prospettazioni attore. L'esercizio di mansioni propria del tecnico è testimoniato dallo specifico profilo della tutela della sicurezza sui luoghi dei lavori e comprovata dal margine decisionale in ordine alle iniziative da intraprendere sugli interventi tecnici comandati.
La validità di tale ricostruzione non può del resto essere messa in dubbio dalle difese della datrice, secondo i cui assunti le squadre di lavoro sarebbero di fatto acefale, come pure dichiarato dalla teste , “ma la squadra è, per così dire, acefala”. Testimone_4
Ed infatti, la teoria per la quale tutti gli agenti debbano riferire al termine dell'attività al superiore che l'ha disposta ed organizzata, appare in diretto contrasto con quanto dichiarato e si contraddistingue per inverosimiglianza, posto che si aggraverebbe, oltremodo, il processo organizzativo aziendale. Allo stesso tempo, essa si pone in diretto contrasto con quanto affermato dalla convenuta, ove, pur ribadendo la responsabilità del singolo lavoratore, non nega affatto la necessità di attività e coordinamento e controllo dei componenti della squadra
Pag. 10 a 14 di lavoro, cercando di limitarla a “quando necessario” (cfr. pag. 10 memoria di costituzione),
e segregarla, quindi, in casi sporadici ed isolati.
Inoltre, la stessa teste riconosce l'esistenza di una figura intermedia cui Testimone_4
gli operatori specializzati devono rivolgersi “Ci potrebbero essere il capotecnico e tecnico insieme ad un o.s.m.i. e potrebbe esserci una squadra tutta di o.s.m.i., dipende dalle abilitazioni e dalle idoneità fisiche. ADR L'operaio che compone la singola squadra deve rispondere solo al Capo Unità Manutentiva, deve rendicontare della sua attività solo il capo tecnico del nucleo, oppure direttamente con lo specialista cantieri o con il capo unità manutentiva. ADR Gli agenti devono riferire alle figure appena indicate”, ed in ciò invero comprova quanto dichiarato dal teste , il cui grado di attendibilità appare Testimone_1
maggiore in ragione dell'assenza di un rapporto organico con la datrice, di cui è invece portatrice la teste Tes_4
La circostanza per cui le squadre siano state organizzate in assenza dell'indicazione di un responsabile risulta, inoltre, documentalmente smentita.
Ed infatti, nell'ampia documentazione in atti (cfr. doc. 5, 6, 7, parte ricorrente, doc. 4 parte convenuta) si constata che il nome del ricorrente è continuamente indicato, relativamente alle operazioni effettuate nel lungo arco di tempo in esame, come il
“caposquadra”, e più volte si trova l'intestazione, nelle schede di servizio, di “Caridi-Squadra
Caridi”. Esse sono inoltre regolarmente firmate con tale dicitura, e mai risultano contestate dall'azienda datrice. Riguardo a tale aspetto, la convenuta era dunque a conoscenza delle mansioni concretamente prestate in suo favore dall'odierno ricorrente e nulla ha opposto.
Le risultanze documentali appaiono dunque perfettamente sovrapponibili agli esiti della prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente. Né del resto può assumere sostanza decisoria la mera difesa per la quale il CCNL applicabile non contenga alcuna declaratoria di
“caposquadra”, poiché ciò che è assorbente è l'esercizio concreto di mansioni riconducibili ad una certa declaratoria, e non certo il nomen iuris utilizzato per farvi riferimento.
Inoltre, va indicato che, sebbene il ruolo di preposto sia definito dalla legge all'articolo
2, comma 1, lettera h, del d.lgs. 81/2008, esso non può essere automaticamente ridotto ad un esercizio di un obbligo legale di vigilanza, poiché il concreto esercizio da parte del singolo lavoratore, sebbene non automaticamente ma a seconda dei casi concreti, ben può costituire spia sintomatica nell'esercizio di mansioni superiori. Tale attività di preposto, infatti, si
Pag. 11 a 14 sostanzia in una responsabilità di controllo e verifica del rispetto delle dovute precauzioni da parte di tutti i lavoratori, atte a prevenire la verificazione di eventi infausti in loro stesso danno. Ebbene, l'attività di coordinamento e controllo delle modalità operative degli altri lavoratori certamente si risolve in esercizio di una pratica di protezione aziendale, e, come tale, concorrente alla realizzazione dei processi produttivi. Come del resto riconosciuto dalla stessa società datrice, l'attribuzione di tale incarico al lavoratore inserito in una squadra avviene sulla scorta della verifica di professionalità ed esperienza possedute, con ciò implicitamente riconoscendo, peraltro, l'idoneità allo svolgimento di mansioni ulteriori di quelle proprie della categoria professionale di operaio specializzato.
§ 4. Posto quanto sopra, occorre riscontrare che le mansioni superiori sono state esercitate in assenza di ordine scritto da parte del direttore aziendale, così come richiesto dal già richiamato art. 12 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.
Tuttavia, tale elemento può dirsi superato in ragione del noto e consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituirebbe elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori (cfr. ex multiis, Cass. sez. lav. sent. n.
7473/2020).
Ebbene, a tal riguardo è sufficiente rilevare che la parte convenuta non ha effettuato alcuna specifica allegazione afferente alla vacanza del posto in precedenza ricoperto da
[...]
a seguito della sua messa in quiescenza (cfr. dichiarazioni “quando è Pt_1 Tes_2 andato via il primo tecnico il capozona, , ha assegnato le Parte_1 Parte_2
mansioni di caposquadra al ricorrente. Ricordo che ciò avvenuto intorno al 2007, quando siamo rimasti senza caposquadra, perché è andato in pensione, e da quel Parte_1
momento caposquadra lo è divenuto il ricorrente, ). Parte_1
Ne consegue che la pluriennale copertura del posto, in uno alla volontà datoriale di non procedere altrimenti alla sua copertura, oltre che l'idoneità del reggente alle mansioni superiori consente di affermare giudizialmente lo svolgimento, da parte di Parte_1
di mansioni superiori, inquadrabili nel livello E del CCNL del 16/4/2003 e nel
[...]
livello C del CCNL del 28/6/2012 e del livello C del CCNL del 16 dicembre 2016.
Pag. 12 a 14 § 5. Quanto alla decorrenza del riconoscimento di tale diritto e delle relative questioni patrimoniali, va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla società convenuta.
L'eccezione è fondata.
Ed invero, è in atti che il ricorrente abbia interrotto il decorso della prescrizione solo con pec del 2.8.2018, in occasione della diffida di pagamento per le spettanze arretrate per il titolo di causa. Rispetto a tale specifica eccezione nulla ha contestato la parte ricorrente.
Pertanto, va data applicazione ai noti principi per cui l'azione promossa dal lavoratore subordinato per il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. n. 4.
§ 6. Il ricorso, pertanto, è accolto nei limiti indicati.
In applicazione di quanto sino ad ora esaminato, si accerta e dichiara lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni superiori, inquadrabili nel livello E del CCNL del
16/4/2003 e nel livello C del CCNL del 28/6/2012 e del livello C del CCNL del 16 dicembre
2016, con decorrenza dal mese di agosto 2008 al 20 marzo 2019, con conseguente condanna della società resistente al riconoscimento del corrispondente inquadramento contrattuale.
Quanto alla corresponsione delle connesse differenze retributive, esse devono essere riconosciute con decorrenza dal 2 agosto 2013 al 20 marzo 2019, secondo quanto indicato dalla CTU contabile espletata in corso di giudizio, ed alla quale interamente si rimanda.
Ed infatti, essa non è affetta da alcun vizio procedimentale ed è redatta in ossequio a corretti criteri di calcolo;
ed inoltre, non è stata contestata da nessuna delle parti, né esse vi hanno sollevato osservazioni nella fase sub procedimentale di cui all'art. 195 comma 3 c.p.c.
Va pertanto condannata la società convenuta al pagamento, a titolo di differenze retributive per il periodo indicato, di €3.407,22, come riformulato da codesto giudicante in accoglimento della predetta eccezione di prescrizione.
§ 7. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, e, visto il DM
55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, esse sono liquidate, attesa la natura lavoristica della materia trattata e lo scaglione di riferimento, secondo i parametri minimi, in
Pag. 13 a 14 complessivi €1.511,10, di cui €1.314,00 per compensi ed €197,10 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di consulenza sono poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate, come da separato decreto, visto l'art. 10 del DM 30 maggio 2002, in €500,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accerta e dichiara che ha svolto mansioni superiori Parte_1
inquadrabili nel livello E del CCNL del 16/4/2003, nel livello C del CCNL del 28/6/2012 e del livello C del CCNL del 16 dicembre 2016, con decorrenza dal 2 agosto 2008 al 20 marzo
2019;
2.- condanna al riconoscimento del corrispondente Controparte_1
inquadramento contrattuale;
3.- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
a titolo di differenze retributive, per il lavoro svolto dal 2 agosto 2013 al Parte_1
20 marzo 2019, di €3.407,22, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4.- condanna al pagamento delle spese di lite, che sono Controparte_1
liquidate in complessivi €1.511,10, di cui €1.314,00 per compensi ed €197,10 per spese, oltre
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5.- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, Controparte_1 che sono liquidate con separato decreto nella misura di €500,00.
Locri, 17 ottobre 2025
Il Giudice
AT La AL
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