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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 652/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 809/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21747-DEL 20/09/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3220/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti del Comune di Palermo, l'avviso di accertamento n. 21747 del 20.09.2024, notificato in data 30.12.2024, relativo a IMU anno d'imposta 2019.
Ha eccepito la non debenza dell'imposta, richiesta per complessivi € 99,00 in ragione della differenza tra quanto calcolato dal Comune di Palermo e quanto effettivamente dalla stessa versato.
Al riguardo, la ricorrente ha rappresentato che:
-l'Ente impositore ha richiesto un importo pari a € 79,00 non tenendo conto,in relazione all'immobile indicato al numero 1) nel prospetto di liquidazione dell'avviso di accertamento (nello specifico sito in Indirizzo_1
, della riduzione del 25% prevista in base all'art. 1, comma 760, della legge n. 160/2019, nei casi in cui l'immobile sia oggetto di un contratto a canone di locazione concordato ai sensi della Legge 431/1998. Ha precisato, sul punto, di aver presentato la dichiarazione IMU in data 07.12.2020 nei nuovi termini previsti dall'art. 3 ter del DL 30.04.2019 n. 34 (c.d. Decreto Crescita);
-quanto alla residua differenza di imposta (pari a € 20,00) riscontrata sull'immobile sito in Indirizzo_2
e indicato al n.3) del prospetto di liquidazione dell'avviso di accertamento, occorre considerare che l'IMU per l'anno 2019 era stata regolarmente ed integralmente versata dal comproprietario Nominativo_1, padre della ricorrente, come da modelli F24 e dal prospetto di calcolo prodotti in allegato.
Ha precisato che, al fine di evitare il contenzioso, a mezzo pec del 15.01.2025 aveva presentato istanza di annullamento in autotutela, rimasta senza esito.
Non si è costituito, benchè ritualmente evocato in giudizio, il Comune di Palermo.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento in virtù del principio di non contestazione sancito dall'art.115 c.p.c.
Nel caso che ci occupa il Comune di Palermo, non costituendosi in giudizio, non ha confutato quanto sostenuto dalla ricorrente che, pertanto, va confermato.
In proposito, la Suprema Corte (sent. n.1540/2007 della Sezione Tributaria) ha stabilito che la non contestazione attribuisce al comportamento omissivo di una parte (quella che non ha contestato) idoneità probatoria confermativa di quanto asserito dall'altra parte (quella che ha dedotto il fatto per sostenere la propria azione) ed impedisce al Giudice di “riammettere” d'ufficio la natura controversa del fatto. L'avvenuto riconoscimento da parte della Suprema Corte che i fatti addotti da una delle parti e non contestati dall'altra sin dal primo grado di giudizio non debbano più essere provati comporta che, di conseguenza, la Corte adita, pena un vizio di ultrapetizione ex art.112 c.p.c., non debba ritenere necessaria ulteriore prova dei fatti medesimi. La sentenza che desse per esistenti fatti non contestati dal soggetto contro il quale gli stessi sono invocati sarebbe in palese violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art.112 del c.p.c.
In sostanza, poiché l'onere probatorio grava non solo sulla parte ricorrente ma anche su quella resistente, la mancata contestazione a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo (artt.167, comma1, e 416, comma 3 c.p.c.) rende inutile la ricerca della prova del fatto addotto dall'attore da parte del giudice che, in quanto non controverso, non è più tenuto a pronunciarsi su di esso essendo lo stesso pacifico.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, liquidate in euro 233,00 oltre oneri accessori di legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 809/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21747-DEL 20/09/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3220/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti del Comune di Palermo, l'avviso di accertamento n. 21747 del 20.09.2024, notificato in data 30.12.2024, relativo a IMU anno d'imposta 2019.
Ha eccepito la non debenza dell'imposta, richiesta per complessivi € 99,00 in ragione della differenza tra quanto calcolato dal Comune di Palermo e quanto effettivamente dalla stessa versato.
Al riguardo, la ricorrente ha rappresentato che:
-l'Ente impositore ha richiesto un importo pari a € 79,00 non tenendo conto,in relazione all'immobile indicato al numero 1) nel prospetto di liquidazione dell'avviso di accertamento (nello specifico sito in Indirizzo_1
, della riduzione del 25% prevista in base all'art. 1, comma 760, della legge n. 160/2019, nei casi in cui l'immobile sia oggetto di un contratto a canone di locazione concordato ai sensi della Legge 431/1998. Ha precisato, sul punto, di aver presentato la dichiarazione IMU in data 07.12.2020 nei nuovi termini previsti dall'art. 3 ter del DL 30.04.2019 n. 34 (c.d. Decreto Crescita);
-quanto alla residua differenza di imposta (pari a € 20,00) riscontrata sull'immobile sito in Indirizzo_2
e indicato al n.3) del prospetto di liquidazione dell'avviso di accertamento, occorre considerare che l'IMU per l'anno 2019 era stata regolarmente ed integralmente versata dal comproprietario Nominativo_1, padre della ricorrente, come da modelli F24 e dal prospetto di calcolo prodotti in allegato.
Ha precisato che, al fine di evitare il contenzioso, a mezzo pec del 15.01.2025 aveva presentato istanza di annullamento in autotutela, rimasta senza esito.
Non si è costituito, benchè ritualmente evocato in giudizio, il Comune di Palermo.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento in virtù del principio di non contestazione sancito dall'art.115 c.p.c.
Nel caso che ci occupa il Comune di Palermo, non costituendosi in giudizio, non ha confutato quanto sostenuto dalla ricorrente che, pertanto, va confermato.
In proposito, la Suprema Corte (sent. n.1540/2007 della Sezione Tributaria) ha stabilito che la non contestazione attribuisce al comportamento omissivo di una parte (quella che non ha contestato) idoneità probatoria confermativa di quanto asserito dall'altra parte (quella che ha dedotto il fatto per sostenere la propria azione) ed impedisce al Giudice di “riammettere” d'ufficio la natura controversa del fatto. L'avvenuto riconoscimento da parte della Suprema Corte che i fatti addotti da una delle parti e non contestati dall'altra sin dal primo grado di giudizio non debbano più essere provati comporta che, di conseguenza, la Corte adita, pena un vizio di ultrapetizione ex art.112 c.p.c., non debba ritenere necessaria ulteriore prova dei fatti medesimi. La sentenza che desse per esistenti fatti non contestati dal soggetto contro il quale gli stessi sono invocati sarebbe in palese violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art.112 del c.p.c.
In sostanza, poiché l'onere probatorio grava non solo sulla parte ricorrente ma anche su quella resistente, la mancata contestazione a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo (artt.167, comma1, e 416, comma 3 c.p.c.) rende inutile la ricerca della prova del fatto addotto dall'attore da parte del giudice che, in quanto non controverso, non è più tenuto a pronunciarsi su di esso essendo lo stesso pacifico.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, liquidate in euro 233,00 oltre oneri accessori di legge.