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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL 947/2024
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 19.11.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
preso atto che parte ricorrente non ha provveduto al deposito di note autorizzate di trattazione scritta;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente
[...]
, in data 10.11.2025; Controparte_1
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente
[...]
sede di Modena, in data 14.11.2025 Controparte_2
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 947/2024 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. M. Manzo -
contro
, in persona del Responsabile Controparte_1
Gestione del NTnzioso Emilia-Romagna pro tempore
- resistente, con l'Avv. F. Solaini -
sede Controparte_2
di Modena, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
- resistente, con l'Avv. I. P. Basile, l'Avv. G. Basile e l'Avv. E. Cascio -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
07020249003130150000, notificata in data 26.04.2024 dell'importo complessivo di € 40.566,44, limitatamente agli avvisi di addebito CP_2
impugnati n. 3702016435016000, n. 37020162349503000, n.
37020170000831356000, n. 370201780000494216000, n.
2 37020180002553253000, n. 37020190000635214000, n.
37020210000453624000, n. 37020220000517487000 e n.
37020220002579966000, relativi a contributi dovuti alla Gestione Artigiani
per gli anni 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 05.06.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
07020249003130150000, notificata in data 26.04.2024, dell'importo complessivo di € 40.566,44, limitatamente agli avvisi di addebito CP_2
impugnati n. 3702016435016000, n. 37020162349503000, n.
37020170000831356000, n. 370201780000494216000, n.
37020180002553253000, n. 37020190000635214000, n.
37020210000453624000, n. 37020220000517487000 e n.
37020220002579966000, relativi a contributi dovuti alla Gestione Artigiani
per gli anni 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021.
Il ricorrente contestava l'intimazione di pagamento de quo
relativamente agli avvisi di addebito sopra specificati, eccependo unicamente l'estinzione dei relativi crediti per intervenuta prescrizione per assenza di notifica sia degli avvisi di addebito prodromici, sia degli ulteriori atti interruttivi rispetto all'atto qui impugnato, a far data dalle notifiche dei titoli esecutivi;
chiedeva, infine, sospendersi l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 947/2024 R.G., il Giudice Dott.
ZO NT fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno
13.03.2025, sospendendo l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, poi revocata, limitatamente agli avvisi di addebito de quibus.
3 In data 24.02.2025 si costituiva parte resistente Controparte_1
, che depositava prova di avvenuta notifica degli atti
[...]
interruttivi e chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
In data 28.02.2025 si costituiva parte resistente
[...]
sede di Modena, chiedendo il rigetto del Controparte_2
ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto e depositando documentazione atta a dimostrare la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato.
Il fascicolo veniva assegnato al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo.
La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Riguardo al merito della vertenza, ritiene codesto Giudicante che l'opposizione non meriti accoglimento e sia, pertanto, da rigettare per le ragioni di seguito riportate.
Preliminarmente, si rileva che, costituendosi in giudizio, sia l'
[...]
, sia l' Controparte_2 Controparte_1
hanno depositato prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici l'impugnata intimazione di pagamento.
Ebbene, parte ricorrente eccepisce, senza alcuna contestazione nel merito, sia l'assenza di notifica degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione impugnata, sia l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati asserendo che tra la data di notifica degli avvisi di addebito concernenti i contributi de quibus e la data di notifica dell'intimazione opposta, risultano
4 trascorsi oltre cinque anni senza che nessun altro atto interruttivo sia stato,
nelle more, posto in essere.
Pregiudizialmente occorre dare atto della ondivaga giurisprudenza sul punto delle preclusioni derivanti dalla mancata impugnazione dell'atto presupposto che, in più occasioni, si è espressa in maniera discordante fino ad assumere, negli ultimi arresti, una posizione ferma, granitica e nettamente predominante.
Diverse posizioni si sono, infatti, succedute fino a quando, pacificamente, la
Giurisprudenza, dando in tal modo continuità ad uguali e costanti orientamenti da considerarsi ormai diritto vivente, ha nettamente ed incontrovertibilmente statuito sul punto che la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
A suffragio di quanto argomentato, sopravvengono numerose pronunce che statuiscono che quando dopo il recapito dell'avviso di addebito viene notificato un diverso atto autonomamente impugnabile a termini di prescrizione già maturati, è onere del contribuente opporre nei termini quello stesso atto, pena, in caso di ulteriore notifica di nuovi e successivi atti, l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto contro tali atti essendo preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, prescrizione del credito compresa.
In presenza di atti precedentemente non impugnati nei termini di legge,
cioè, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione,
non opposto nei termini, impedisce e preclude la proposizione
(inammissibilmente tardiva) di eccezioni che avrebbero potuto (e dovuto)
5 essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato con conseguente maturazione del cd. effetto preclusivo.
Ogni atto autonomamente, infatti, è tale ed è impugnabile solo per vizi propri e ciò al fine di evitare l'aggiramento dei termini previsti ex lege. Per
quanto detto, pertanto, appare evidente che qualsivoglia eccezione ad esso relativa, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza anche delle dedotte irregolarità delle notifiche come tali inidonee, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale), risulta assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità,
se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (ex multis, Cassazione, ordinanze 714/2022 e
8198/2022).
In sostanza, quindi, secondo la Suprema Corte, la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito, in applicazione del principio affermato dalla stessa Corte di
Cassazione con le pronunzie sopra richiamate (ex plurimis, Cassazione, n.
6436/2025; Corte Giustizia Tributaria II grado Lombardia, sez. XVII -
Milano, 22.11.2024, n. 3077). Qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, quindi, come quella di prescrizione del credito, maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato
(ex plurimis, Cassazione, n. 22108 del 2024; Cassazione 22.04.2024, n.
6 2. Ad abundantiam, poi, si deve tenere conto che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d.
statuto del contribuente, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, omessa notifica della cartella e/o dell'avviso di addebito, nullità
della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento o dell'avviso di addebito, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), sicché, ove l'opposizione veicoli le menzionate eccezioni, deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto che, nella specie non è assolutamente stato rispettato.
Il ricorrente, infatti, ha sicuramente preso conoscenza di quanto eccepito al momento della notifica del provvedimento (26.04.2024), mentre essendo il presente giudizio stato instaurato con ricorso depositato in data 05.06.2024
e, quindi, oltre il prescritto termine, appare del tutto evidente la tardività
dello stesso sul punto in questione e la conseguente inammissibilità.
Sulla corretta qualificazione dei suindicati vizi come motivi di opposizione agli atti esecutivi da far valere, quindi, nel termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., si è pure pronunciata copiosa giurisprudenza che,
pertanto, non lascia spazio ad eventuali difformi valutazioni (ex multis,
Cassazione, n. 11338/2010; Cassazione, n. 27019/2008; Cassazione, n.
5111/2007; Cassazione, n. 8402/2018; Cassazione, n. 3707/2016;
Cassazione, n. 21080/2015; Cassazione, n. 586/1999 e Cassazione,
ordinanza n. 24548/2014).
Per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, quindi, non può che inevitabilmente ritenersi che gli avvisi di addebito impugnati e sopra
7 specificati e le intimazioni di pagamento prodromici al provvedimento impugnato siano stati regolarmente notificati al ricorrente che, quindi, è
stato perfettamente messo in condizione di venire a conoscenza degli addebiti contestati.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236
del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle suddette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva del giudizio e per la fase decisionale,
(per controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00) e si determina in € 3.291,00 il compenso complessivo per entrambe le comparenti, da attribuirsi nella misura del 50% a parte resistente
[...]
, da distarsi ex art. 93 c.p.c. e nella misura del Controparte_1
restante 50% a favore di parte resistente Controparte_2
sede di Modena.
[...]
Al compenso si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti.
8
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
● RIGETTA il ricorso promosso dal ricorrente Sig. Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 07020249003130150000, notificata in data 26.04.2024, che conferma limitatamente agli avvisi di addebito impugnati n. 3702016435016000, n. 37020162349503000, n. CP_2
37020170000831356000, n. 370201780000494216000, n.
37020180002553253000, n. 37020190000635214000, n.
37020210000453624000, n. 37020220000517487000 e n.
37020220002579966000.
● CONDANNA parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti di entrambe le comparenti, che liquida in complessivi € 3.291,00,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti, da attribuirsi nella misura del 50% a parte resistente
, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. e nella Controparte_1
misura del restante 50% a favore di parte resistente
[...]
sede di Modena. Controparte_2
Così deciso in Modena il giorno 19 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10736 e Cassazione 05.08.2024).
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 19.11.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
preso atto che parte ricorrente non ha provveduto al deposito di note autorizzate di trattazione scritta;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente
[...]
, in data 10.11.2025; Controparte_1
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente
[...]
sede di Modena, in data 14.11.2025 Controparte_2
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 947/2024 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. M. Manzo -
contro
, in persona del Responsabile Controparte_1
Gestione del NTnzioso Emilia-Romagna pro tempore
- resistente, con l'Avv. F. Solaini -
sede Controparte_2
di Modena, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
- resistente, con l'Avv. I. P. Basile, l'Avv. G. Basile e l'Avv. E. Cascio -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
07020249003130150000, notificata in data 26.04.2024 dell'importo complessivo di € 40.566,44, limitatamente agli avvisi di addebito CP_2
impugnati n. 3702016435016000, n. 37020162349503000, n.
37020170000831356000, n. 370201780000494216000, n.
2 37020180002553253000, n. 37020190000635214000, n.
37020210000453624000, n. 37020220000517487000 e n.
37020220002579966000, relativi a contributi dovuti alla Gestione Artigiani
per gli anni 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 05.06.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
07020249003130150000, notificata in data 26.04.2024, dell'importo complessivo di € 40.566,44, limitatamente agli avvisi di addebito CP_2
impugnati n. 3702016435016000, n. 37020162349503000, n.
37020170000831356000, n. 370201780000494216000, n.
37020180002553253000, n. 37020190000635214000, n.
37020210000453624000, n. 37020220000517487000 e n.
37020220002579966000, relativi a contributi dovuti alla Gestione Artigiani
per gli anni 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021.
Il ricorrente contestava l'intimazione di pagamento de quo
relativamente agli avvisi di addebito sopra specificati, eccependo unicamente l'estinzione dei relativi crediti per intervenuta prescrizione per assenza di notifica sia degli avvisi di addebito prodromici, sia degli ulteriori atti interruttivi rispetto all'atto qui impugnato, a far data dalle notifiche dei titoli esecutivi;
chiedeva, infine, sospendersi l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 947/2024 R.G., il Giudice Dott.
ZO NT fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno
13.03.2025, sospendendo l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, poi revocata, limitatamente agli avvisi di addebito de quibus.
3 In data 24.02.2025 si costituiva parte resistente Controparte_1
, che depositava prova di avvenuta notifica degli atti
[...]
interruttivi e chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
In data 28.02.2025 si costituiva parte resistente
[...]
sede di Modena, chiedendo il rigetto del Controparte_2
ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto e depositando documentazione atta a dimostrare la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato.
Il fascicolo veniva assegnato al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo.
La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Riguardo al merito della vertenza, ritiene codesto Giudicante che l'opposizione non meriti accoglimento e sia, pertanto, da rigettare per le ragioni di seguito riportate.
Preliminarmente, si rileva che, costituendosi in giudizio, sia l'
[...]
, sia l' Controparte_2 Controparte_1
hanno depositato prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici l'impugnata intimazione di pagamento.
Ebbene, parte ricorrente eccepisce, senza alcuna contestazione nel merito, sia l'assenza di notifica degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione impugnata, sia l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati asserendo che tra la data di notifica degli avvisi di addebito concernenti i contributi de quibus e la data di notifica dell'intimazione opposta, risultano
4 trascorsi oltre cinque anni senza che nessun altro atto interruttivo sia stato,
nelle more, posto in essere.
Pregiudizialmente occorre dare atto della ondivaga giurisprudenza sul punto delle preclusioni derivanti dalla mancata impugnazione dell'atto presupposto che, in più occasioni, si è espressa in maniera discordante fino ad assumere, negli ultimi arresti, una posizione ferma, granitica e nettamente predominante.
Diverse posizioni si sono, infatti, succedute fino a quando, pacificamente, la
Giurisprudenza, dando in tal modo continuità ad uguali e costanti orientamenti da considerarsi ormai diritto vivente, ha nettamente ed incontrovertibilmente statuito sul punto che la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
A suffragio di quanto argomentato, sopravvengono numerose pronunce che statuiscono che quando dopo il recapito dell'avviso di addebito viene notificato un diverso atto autonomamente impugnabile a termini di prescrizione già maturati, è onere del contribuente opporre nei termini quello stesso atto, pena, in caso di ulteriore notifica di nuovi e successivi atti, l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto contro tali atti essendo preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, prescrizione del credito compresa.
In presenza di atti precedentemente non impugnati nei termini di legge,
cioè, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione,
non opposto nei termini, impedisce e preclude la proposizione
(inammissibilmente tardiva) di eccezioni che avrebbero potuto (e dovuto)
5 essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato con conseguente maturazione del cd. effetto preclusivo.
Ogni atto autonomamente, infatti, è tale ed è impugnabile solo per vizi propri e ciò al fine di evitare l'aggiramento dei termini previsti ex lege. Per
quanto detto, pertanto, appare evidente che qualsivoglia eccezione ad esso relativa, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza anche delle dedotte irregolarità delle notifiche come tali inidonee, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale), risulta assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità,
se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (ex multis, Cassazione, ordinanze 714/2022 e
8198/2022).
In sostanza, quindi, secondo la Suprema Corte, la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito, in applicazione del principio affermato dalla stessa Corte di
Cassazione con le pronunzie sopra richiamate (ex plurimis, Cassazione, n.
6436/2025; Corte Giustizia Tributaria II grado Lombardia, sez. XVII -
Milano, 22.11.2024, n. 3077). Qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, quindi, come quella di prescrizione del credito, maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato
(ex plurimis, Cassazione, n. 22108 del 2024; Cassazione 22.04.2024, n.
6 2. Ad abundantiam, poi, si deve tenere conto che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d.
statuto del contribuente, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, omessa notifica della cartella e/o dell'avviso di addebito, nullità
della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento o dell'avviso di addebito, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), sicché, ove l'opposizione veicoli le menzionate eccezioni, deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto che, nella specie non è assolutamente stato rispettato.
Il ricorrente, infatti, ha sicuramente preso conoscenza di quanto eccepito al momento della notifica del provvedimento (26.04.2024), mentre essendo il presente giudizio stato instaurato con ricorso depositato in data 05.06.2024
e, quindi, oltre il prescritto termine, appare del tutto evidente la tardività
dello stesso sul punto in questione e la conseguente inammissibilità.
Sulla corretta qualificazione dei suindicati vizi come motivi di opposizione agli atti esecutivi da far valere, quindi, nel termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., si è pure pronunciata copiosa giurisprudenza che,
pertanto, non lascia spazio ad eventuali difformi valutazioni (ex multis,
Cassazione, n. 11338/2010; Cassazione, n. 27019/2008; Cassazione, n.
5111/2007; Cassazione, n. 8402/2018; Cassazione, n. 3707/2016;
Cassazione, n. 21080/2015; Cassazione, n. 586/1999 e Cassazione,
ordinanza n. 24548/2014).
Per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, quindi, non può che inevitabilmente ritenersi che gli avvisi di addebito impugnati e sopra
7 specificati e le intimazioni di pagamento prodromici al provvedimento impugnato siano stati regolarmente notificati al ricorrente che, quindi, è
stato perfettamente messo in condizione di venire a conoscenza degli addebiti contestati.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236
del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle suddette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva del giudizio e per la fase decisionale,
(per controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00) e si determina in € 3.291,00 il compenso complessivo per entrambe le comparenti, da attribuirsi nella misura del 50% a parte resistente
[...]
, da distarsi ex art. 93 c.p.c. e nella misura del Controparte_1
restante 50% a favore di parte resistente Controparte_2
sede di Modena.
[...]
Al compenso si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti.
8
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
● RIGETTA il ricorso promosso dal ricorrente Sig. Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 07020249003130150000, notificata in data 26.04.2024, che conferma limitatamente agli avvisi di addebito impugnati n. 3702016435016000, n. 37020162349503000, n. CP_2
37020170000831356000, n. 370201780000494216000, n.
37020180002553253000, n. 37020190000635214000, n.
37020210000453624000, n. 37020220000517487000 e n.
37020220002579966000.
● CONDANNA parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti di entrambe le comparenti, che liquida in complessivi € 3.291,00,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti, da attribuirsi nella misura del 50% a parte resistente
, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. e nella Controparte_1
misura del restante 50% a favore di parte resistente
[...]
sede di Modena. Controparte_2
Così deciso in Modena il giorno 19 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
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10736 e Cassazione 05.08.2024).