Articolo 2 della Legge 7 dicembre 1951, n. 1543
Articolo 1Articolo 3
Versione
26 gennaio 1952
Art. 2.
Il contributo annuo corrisposto a favore dell'Ente predetto a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione e' aumentato a L. 110.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1950-51.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1952