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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 940/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 940/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
Parte_1 elettivamente domiciliata in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-Ricorrente -
E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t.
per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20
-Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 settembre 2024 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e,
[...] premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che dall'infortunio sul lavoro occorso in data 06.11.2023, sono derivate lesioni produttive di una inabilità permanente del 14%, con consequenziale condanna dell' al pagamento della relativa CP_1 indennità e/o rendita oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda fino al soddisfo, previo cumulo con le menomazioni pregresse e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. A fondamento del ricorso, ha dedotto: - Di lavorare alle dipendenze della , già – Sede di Borgo Controparte_3 Controparte_4
Rivo - Terni, come banconista e di essere rimasta vittima, in data 06.11.2023, di un infortunio sul lavoro;
- Che, in particolare, nel mentre prelevava da un ripiano un prosciutto del peso di circa 8-9 kg, per posizionarlo sull'affettatrice, avvertiva un forte dolore alla spalla dx;
- Che presso il nosocomio di Narni, a seguito di accertamenti, le veniva diagnosticato un “trauma distrattivo spalla dx” (Cfr. All.to 2 al ricorso – verbale di dimissione Pronto Soccorso); - Che l' CP_1 riconosceva all'evento traumatico la natura di infortunio sul lavoro, accertando una inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 10.11.2023 fino al 21.03.2024; - Che, tuttavia, con successiva nota, l' CP_1 comunicava all'assicurata il mancato riscontro di menomazioni dell'integrità psico-fisica quale conseguenza dell'evento (Cfr. All. 3 al ricorso); - Che, avverso tale valutazione, in data 24.04.2024, presentava ricorso ex art. 104 del D.P.R. 1124/1965, chiedendo il riconoscimento della invalidità permanente nella misura del 14% (Cfr. All. 4 al ricorso); - Che, con nota del 06.06.2024, l'Istituto comunicava all'assicurata di non espletare la collegiale medica stante la concordanza tra la descrizione delle menomazioni e la quantificazione del deficit funzionale già espressa, ritenendo la percentuale richiesta nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo o funzioni interessati (Cfr. All. 5 al ricorso).
Si costituiva in giudizio l
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, sostenendo la
[...] correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa ribadendo, quindi, che la valutazione del caso effettuata per l'infortunio sul lavoro, senza postumi permanenti, appare rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurata e conforme ai criteri di cui al D. L.vo 38/2000. Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda.
Al fine di valutare l'esistenza di postumi permanenti residuati alla ricorrente a seguito dell'infortunio sul lavoro del 06.11.2023, veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Come noto in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_2 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame l' , pur ravvisando la natura di CP_1 infortunio sul lavoro dell'evento occorso in data 06.11.2023, non ha riscontrato l'esistenza di alcuna menomazione psico fisica dell'assicurata dipendente da tale evento traumatico. La ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' CP_1 convenuto chiedendo il riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura del 14%, previo cumulo con pregresse menomazioni già accertate e riconosciute.
Ritenuto opportuno ai fini del decidere, veniva disposta consulenza medico legale.
Il CTU nominato, dottor in seguito ad attento esame della Per_2 documentazione sanitaria in atti e alla luce della visita medica effettuata, ha accertato che dall'evento traumatico occorso alla Sig.ra e già riconosciuto dall di natura Parte_1 CP_1 tecnopatica, sono derivati postumi invalidanti per: “Limitazione funzionale della spalla destra in relazione alla sintomatologia algica. Dolore alla digitopressione del deltoide”.
Il CTU, in particolare, dall'analisi della documentazione sanitaria, dei rilievi obiettivi effettuati dai sanitari dell' e di quanto CP_1 documentato dall'esame RMN effettuato dopo circa venti giorni dal trauma, ha affermato che “…nel caso di specie la presenza di edema osseo sottostante la lesione di Hill Sachs, la presenza di lesione inserzionale del tendine del sovraspinoso ed il regolare trofismo dei muscoli siano elementi che orientano per una minima lussazione anteriore di spalla con lesione tendinea quale diretta conseguenza dell'evento infortunio, in soggetto con patologia degenerativa di spalla (artrosi acromion-claveare, area geodetica a livello del trochite omerale, ecc.)”. Alla luce della obiettività clinica riscontrata, quindi, il CTU ha ravvisato la sussistenza di un danno biologico permanente conseguenza dell'evento lesivo occorso alla lavoratrice in data 06.11.2023, quantificando lo stesso nella misura del 7% (sette per cento) ai sensi delle voci tabellari 224 e 227, di cui al D. Lgs.38/2000. Valutate, inoltre, le preesistenti menomazioni, già accertate e riconosciute alla ricorrente, l'ausiliario del giudice ha quantificato il grado complessivo nella misura del 17%, con decorrenza dal giorno successivo alla guarigione clinica. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono giunte note discordi sia da parte del consulente della ricorrente Dr. Persona_3 sia da parte del consulente dell'Istituto Dr. Persona_4
Il consulente di parte ricorrente ha contestato il quantum della valutazione espressa dal CTU ritenendola riduttiva in quanto la percentuale attribuita non è affatto coerente con i profili anatomici ed i riverberi funzionali del danno alla persona realmente subiti nell'infortunio sul lavoro per cui è causa. (Cfr. deduzioni del Prof.
in atti) Per_3
IL CTU, dopo aver efficacemente replicato a tali osservazioni, ha confermato la valutazione per come in precedenza operata. Analogamente, rispetto alle osservazioni sollevate dal consulente dell'Istituto il quale ha contestato il riconosciuto collegamento causale tra evento, lesioni e infortunio occorso alla lavoratrice. In risposta anche a tali deduzioni, il CTU ha esaustivamente replicato, confermando la sussistenza di nesso causale tra l'evento denunciato, riconosciuto di origine lavorativa dall' , e le lesioni CP_1 strumentalmente e clinicamente documentate riportate dalla lavoratrice. Orbene, all'esito della dialettica processuale tra consulenti, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente di ufficio in quanto la sua relazione è esauriente, il metodo logico seguito appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
La ricorrente avrà, quindi, diritto all'indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D.Lvo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 7%, per le menomazioni derivate dall'infortunio occorso in data 06.11.2023 e, tenuto conto delle pregresse menomazioni già accertate e riconosciute, complessivamente del 17%, con decorrenza dalla data di definizione del periodo di temporanea inabilità lavorativa 21/03/2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo.
Le spese di lite, determinate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo alle attività in concreto espletate, alla natura della causa ed all'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_2
c.t.u. espletata liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. n.
[...] CP_1
940/2024 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a)Accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso alla ricorrente in data 06.11.2023, sono residuati alla stessa postumi permanenti valutati nella misura del 7% e, operato il cumulo con le menomazioni pregresse, nella misura complessiva del 17%; b) per l'effetto della statuizione che precede, condanna l' a CP_1 corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D.Lvo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di definizione del periodo di temporanea inabilità lavorativa 21/03/2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, fino al soddisfo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in CP_1 favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1.800,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria;
d) pone a carico dell' le spese della c.t.u. espletata, CP_1 liquidate con separato decreto. Terni, 22 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 940/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
Parte_1 elettivamente domiciliata in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-Ricorrente -
E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t.
per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20
-Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 settembre 2024 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e,
[...] premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che dall'infortunio sul lavoro occorso in data 06.11.2023, sono derivate lesioni produttive di una inabilità permanente del 14%, con consequenziale condanna dell' al pagamento della relativa CP_1 indennità e/o rendita oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda fino al soddisfo, previo cumulo con le menomazioni pregresse e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. A fondamento del ricorso, ha dedotto: - Di lavorare alle dipendenze della , già – Sede di Borgo Controparte_3 Controparte_4
Rivo - Terni, come banconista e di essere rimasta vittima, in data 06.11.2023, di un infortunio sul lavoro;
- Che, in particolare, nel mentre prelevava da un ripiano un prosciutto del peso di circa 8-9 kg, per posizionarlo sull'affettatrice, avvertiva un forte dolore alla spalla dx;
- Che presso il nosocomio di Narni, a seguito di accertamenti, le veniva diagnosticato un “trauma distrattivo spalla dx” (Cfr. All.to 2 al ricorso – verbale di dimissione Pronto Soccorso); - Che l' CP_1 riconosceva all'evento traumatico la natura di infortunio sul lavoro, accertando una inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 10.11.2023 fino al 21.03.2024; - Che, tuttavia, con successiva nota, l' CP_1 comunicava all'assicurata il mancato riscontro di menomazioni dell'integrità psico-fisica quale conseguenza dell'evento (Cfr. All. 3 al ricorso); - Che, avverso tale valutazione, in data 24.04.2024, presentava ricorso ex art. 104 del D.P.R. 1124/1965, chiedendo il riconoscimento della invalidità permanente nella misura del 14% (Cfr. All. 4 al ricorso); - Che, con nota del 06.06.2024, l'Istituto comunicava all'assicurata di non espletare la collegiale medica stante la concordanza tra la descrizione delle menomazioni e la quantificazione del deficit funzionale già espressa, ritenendo la percentuale richiesta nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo o funzioni interessati (Cfr. All. 5 al ricorso).
Si costituiva in giudizio l
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, sostenendo la
[...] correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa ribadendo, quindi, che la valutazione del caso effettuata per l'infortunio sul lavoro, senza postumi permanenti, appare rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurata e conforme ai criteri di cui al D. L.vo 38/2000. Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda.
Al fine di valutare l'esistenza di postumi permanenti residuati alla ricorrente a seguito dell'infortunio sul lavoro del 06.11.2023, veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Come noto in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_2 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame l' , pur ravvisando la natura di CP_1 infortunio sul lavoro dell'evento occorso in data 06.11.2023, non ha riscontrato l'esistenza di alcuna menomazione psico fisica dell'assicurata dipendente da tale evento traumatico. La ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' CP_1 convenuto chiedendo il riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura del 14%, previo cumulo con pregresse menomazioni già accertate e riconosciute.
Ritenuto opportuno ai fini del decidere, veniva disposta consulenza medico legale.
Il CTU nominato, dottor in seguito ad attento esame della Per_2 documentazione sanitaria in atti e alla luce della visita medica effettuata, ha accertato che dall'evento traumatico occorso alla Sig.ra e già riconosciuto dall di natura Parte_1 CP_1 tecnopatica, sono derivati postumi invalidanti per: “Limitazione funzionale della spalla destra in relazione alla sintomatologia algica. Dolore alla digitopressione del deltoide”.
Il CTU, in particolare, dall'analisi della documentazione sanitaria, dei rilievi obiettivi effettuati dai sanitari dell' e di quanto CP_1 documentato dall'esame RMN effettuato dopo circa venti giorni dal trauma, ha affermato che “…nel caso di specie la presenza di edema osseo sottostante la lesione di Hill Sachs, la presenza di lesione inserzionale del tendine del sovraspinoso ed il regolare trofismo dei muscoli siano elementi che orientano per una minima lussazione anteriore di spalla con lesione tendinea quale diretta conseguenza dell'evento infortunio, in soggetto con patologia degenerativa di spalla (artrosi acromion-claveare, area geodetica a livello del trochite omerale, ecc.)”. Alla luce della obiettività clinica riscontrata, quindi, il CTU ha ravvisato la sussistenza di un danno biologico permanente conseguenza dell'evento lesivo occorso alla lavoratrice in data 06.11.2023, quantificando lo stesso nella misura del 7% (sette per cento) ai sensi delle voci tabellari 224 e 227, di cui al D. Lgs.38/2000. Valutate, inoltre, le preesistenti menomazioni, già accertate e riconosciute alla ricorrente, l'ausiliario del giudice ha quantificato il grado complessivo nella misura del 17%, con decorrenza dal giorno successivo alla guarigione clinica. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono giunte note discordi sia da parte del consulente della ricorrente Dr. Persona_3 sia da parte del consulente dell'Istituto Dr. Persona_4
Il consulente di parte ricorrente ha contestato il quantum della valutazione espressa dal CTU ritenendola riduttiva in quanto la percentuale attribuita non è affatto coerente con i profili anatomici ed i riverberi funzionali del danno alla persona realmente subiti nell'infortunio sul lavoro per cui è causa. (Cfr. deduzioni del Prof.
in atti) Per_3
IL CTU, dopo aver efficacemente replicato a tali osservazioni, ha confermato la valutazione per come in precedenza operata. Analogamente, rispetto alle osservazioni sollevate dal consulente dell'Istituto il quale ha contestato il riconosciuto collegamento causale tra evento, lesioni e infortunio occorso alla lavoratrice. In risposta anche a tali deduzioni, il CTU ha esaustivamente replicato, confermando la sussistenza di nesso causale tra l'evento denunciato, riconosciuto di origine lavorativa dall' , e le lesioni CP_1 strumentalmente e clinicamente documentate riportate dalla lavoratrice. Orbene, all'esito della dialettica processuale tra consulenti, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente di ufficio in quanto la sua relazione è esauriente, il metodo logico seguito appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
La ricorrente avrà, quindi, diritto all'indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D.Lvo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 7%, per le menomazioni derivate dall'infortunio occorso in data 06.11.2023 e, tenuto conto delle pregresse menomazioni già accertate e riconosciute, complessivamente del 17%, con decorrenza dalla data di definizione del periodo di temporanea inabilità lavorativa 21/03/2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo.
Le spese di lite, determinate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo alle attività in concreto espletate, alla natura della causa ed all'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_2
c.t.u. espletata liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. n.
[...] CP_1
940/2024 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a)Accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso alla ricorrente in data 06.11.2023, sono residuati alla stessa postumi permanenti valutati nella misura del 7% e, operato il cumulo con le menomazioni pregresse, nella misura complessiva del 17%; b) per l'effetto della statuizione che precede, condanna l' a CP_1 corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D.Lvo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di definizione del periodo di temporanea inabilità lavorativa 21/03/2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, fino al soddisfo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in CP_1 favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1.800,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria;
d) pone a carico dell' le spese della c.t.u. espletata, CP_1 liquidate con separato decreto. Terni, 22 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi