Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
2472/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice DE Lavoro , nella persona DE giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito DEl'udienza DE 10.03.2024 , come sostituita dal de-
posito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c , come da DEega alla decisione DE 17.02.2025 in atti di giudizio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2472/2024 R.G. Lavoro promosso
[...]
c. f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.10.1958 , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Carmelo Guidotto come da procura in atti depositata , domiciliato presso il suo studio in Catania , via Pietro Novelli 159/B;
RICORRENTE
CONTRO
in persona DE Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t., c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresenta- P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Alessandra Vetri , come da procura alle liti in atti depositata , domiciliato in
Catania Piazza DEla Repubblica , presso Avvocatura INPS;
RESISTENTE
Oggetto . opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ 622388 7000 , notificato in data 07.02.2024 dall' , con il quale veniva intimato il pagamento
DEla somma di euro 10.321,06 dovuti alla Gestione TA dei liberi professionisti per l'anno
2016 . A sostegno DEl'opposizione proposta deduceva l'illegittimità DEla pretesa in quanto i redditi
2016 , cui l'avviso impugnato faceva riferimento , derivavano da attività di lavoro dipendente , per il quale il sostituto d'imposto aveva versato i relativi contributi previdenziali all'ente odierno resistente .
Parte ricorrente premetteva in fatto la circostanza che nel corso DE 2016 svolgeva con partita IVA
l'attività di Fisioterapia presso la Casa di Cura NA DE Rosario. Tale rapporto di lavoro tutta-
via presentava le caratteristiche DEla subordinazione, come in effetti successivamente accertato da che ha eseguito verifiche e controlli necessari sul posto di lavoro , a seguito Controparte_2
DEle denunce pervenute dai colleghi DE ricorrente , che in atti documentava .
Il rapporto di lavoro in esame, pertanto, è stato accertato e inquadrato normativamente come rap-
porto di lavoro subordinato con la Casa di cura NA DE Rosario , il datore di lavoro aveva provveduto a regolarizzare i rapporti di lavoro accertati ed a versare i contributi dovuti presso CP_1
per il ricorrente come lavoratore dipendente.
Deduceva pertanto che nella fattispecie non sussistesse obbligo di versamento contributivo alla Ges-
tione TA , poiché per il 2016 per i medesimi redditi risultavano versati i contributi previ- CP_1
denziali e garantita una copertura assicurativa totale dal datore di lavoro.
CP_ Sotto altro profilo eccepiva la prescrizione dei contributi vantati da per il decorso DE termine quinquennale previsto dall'art. 55 R.D.L.1827/1935 , convertito in legge 1155/1936 , anche a con-
siderare la sospensione disposta durante la pandemia da Covid-19.
Chiedeva pertanto in accoglimento DE ricorso l'annullamento DEl'avviso di addebito impugnato,
con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore DE procuratore antistatrio DE ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Il Tribunale sospendeva l'atto impugnato e fissava l'udienza di discussione al 16.9.2024.
Successivamente si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto DE ricorso proposto per CP_1
infondatezza e insisteva nella sussistenza DE proprio credito contributivo e nell'obbligo in capo al ricorrente di contribuzione alla gestione TA per l'esercizio di attività libero professio- CP_1
nale nel corso DE 2016 . Precisava che nella dichiarazione reddituale 2017 per l'anno di imposta
2016, erano stati dichiarati redditi provenienti da attività professionale non soggetti a contribuzione presso altra Cassa Previdenziale.
L' aveva provveduto a inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento una CP_1
diffida di pagamento per ottenere i contributi dovuti a con le relative Controparte_3
sanzioni , poi confluiti nell'avviso di addebito impugnato.
Precisava che “ Nella dichiarazione dei redditi relativi al 2016 ( vds.MoDElo PF 2017-All.), pre
sentata dal ricorrente in data 28/1/2018/, controparte , ha , infatti dichiarato,nel quadro RE-
compensi lordi derivanti da attività professionale ( codice attività 869021-fisioterapia) per €.
39.670 ( colonna RE20); - conseguente reddito netto da attività professionale per € 29.286( colon
na RE.23).
L'Istituto deduceva altresì che “ fermo restando il superiore accertamento è l'evidenza d'archivio
relativa alla trasmissione tramite valigetta ispettiva dei flussi per il c.f. Pt_2 C.F._2
da luglio 2015 a marzo 2017, inquadramento 2F1 e imponibile annuo 2016 di Euro
[...]
27.331,00) , non risulta, dalla documentazione prodotta da controparte, evidenza che il reddito
netto da attività libero professionale riportato nel quadro RE DE MoDElo PF 2017 ( € 29.286,00) ,
sia il medesimo di cui alle fatture rilasciate dallo stesso alla Casa di cura , e visionate dagli
Ispettori.”
Inoltre l' resistente deduceva come ulteriore elemento la mancanza di coincidenza tra CP_1
l'importo di cui al quadro RE , reddito da lavoro dipendente ed il CUD DElo stesso anno, prodotto in allegato dall' e indicato in propria memoria agli allegati 2, 3 , 4, 5 . CP_1
Deduceva altresì che non vi era stata alcuna rettifica DE moDElo PF 2017 , ovverosia DEla
dichiarazione reddituale presentata dal ricorrente odierno in ordine al 2017 , per il reddito prodotto nel 2016, benché l'accertamento ispettivo si fosse concluso nel 2018 ed il ricorrente fosse in termini per eseguire la rettifica .
Evidenziava infine che non essendovi coincidenza tra il reddito denunciato nel quadro RE e l'impo-
nibile contributivo denunciato in ( 27.331,00) , rimarrebbe residuo un importo non Pt_2 riconducibile alle fatture rilasciate alla struttura ed alla attività resa alle dipendenze DEla stessa e che il ricorrente aveva omesso di riportare nel quadro contributivo RR , sez. II.
In definitiva dalla mancanza di coincidenza dei dati reddituali riscontrati e dalle rilevate discordan ze evidenziate , l'Ente non riteneva di annullare l'avviso di addebito in autotutela.
Sotto il profilo di prescrizione deduceva la validità DEla notifica DEl'atto interruttivo DE decorso di prescrizione comunicata a mezzo lettera raccomandata per compiuta giacenza , deduceva pertanto l'infondatezza e pretestuosità DEl'eccezione .
Chiedeva pertanto il rigetto DE ricorso con la conferma DEl'atto impugnato e DEle obbligazioni di pagamento DEle somme ivi portate.
Successivamente DEegata alla decisione DE presente procedimento , scaduti i termini per le note scritte con istanze e conclusioni come in atti esaminate, il giudizio viene definito col presente prov-
vedimento .
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività DE ricorso proposto nel termine di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999, come in atti documentato dalla medesima resistente ,l'avviso di addebito impugnato risulta notificato a mezzo raccomandata con avviso ricevimento in data 07.02.2024 , il ricorso all'esame viene depositato in data 06.03.2024.
La pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito impugnato in atti non trova fondamento in giudizio e non può essere accolta per le ragioni che seguono.
L'art. 2697 c. c. come è noto stabilisce che “ Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La disposizione strettamente collegata all'art. 115 c.p.c. reca la regola in tema di riparto DEl'onere probatorio tra le parti in giudizio e assume importanza fondamentale assurgendo a criterio di “ deci-
sione” dei fatti controversi , nell'ipotesi di difetto di prova .
In base al richiamato art. 2697 c.c. viene distribuito il c.d. rischio DEla mancata prova dei fatti controversi . Pertanto , nell'ipotesi in cui difetti la dimostrazione dei fatti idonei a produrre precise conseguenze giuridiche , il giudizio vedrà soccombente la parte alla quale spettava l'onere di dimostrare la sussistenza di tale fatto : il dubbio cadrà sulla parte onerata DEla prova DE fatto.
Non a caso l'art. 2697 è stato definito la spina dorsale DE processo civile e determina continuo dibattito ( dottrinale ) sulla regola da questo posta e sulla sua natura.
Nella fattispecie all'esame l'obbligo contributivo di iscrizione alla Gestione TA viene fondato sulla base di riscontri reddituali presenti nella dichiarazione reddituale persone fisiche 2017 e da quanto risulta dichiarato ( quadro RE ) come reddito da attività professionale per euro 29.286 ( co -
lonna RE.23) e invece quanto risulta dichiarato da lavoro dipendente , CUD DElo stesso anno
2016.-
L'Ente ha contezza DEl'avvenuto intervento da parte DEl'ispettorato DE lavoro che ha accertato la tipologia di lavoro svolta dal ricorrente per le Casa di Cura NA DE Rosario non già come lavoratore autonomo ma come lavoratore dipendente , provvedendo a regolarizzare anche la posizione contributiva DE ricorrente odierno per l'anno 2016 in contestazione .
La pretesa contributiva espressa nell'avviso di addebito con cui viene richiesto il pagamento di euro
10.321,06 a titolo di Gestione TA, nasce dalla mancata coincidenza tra l'importo reddituale di cui al quadro RE sopra richiamato ed il CUD DElo stesso anno che viene prodotto in allegato dallo
Ente con documenti n. 2,3,4,5.unitamente a memoria di costituzione.
Occorre immediatamente evidenziare che gli stessi allegati prodotti dall'Ente resistente in atti esami nati e richiamati in memorie , non contengono alcun riferimento che possa collegarli al 2016 e da nessuna parte di tali documenti è evincibile la circostanza che si tratti di dati CUD risalenti e ricollegabili a tale annualità.
Pertanto la asserita mancanza di coincidenza non viene nemmeno documentata dall' , il quale CP_1
avanza la pretesa a titolo di Gestione TA senza offrire prova in concreto che nella fattispecie sussistano i presupposti per l'iscrizione DE ricorrente a tale gestione .
Giova richiamare sul punto la recente Ordinanza di Cassazione Civile , sezione Lavoro , DE 12 set-
CP_ tembre 2023 n. 26330, che in tema di Gestione separata e sussistenza DEl'obbligo contributivo che sorge ex art. 2 , comma 26 , l. n. 335/1995, ha posto in capo ad l'onere di provare in CP_1 concreto la sussistenza dei requisiti di fatto DEl'obbligo di pagamento dei contributi.
Tale obbligo sorge in presenza di una attività professionale esercitata in modo abituale ancorché
non esclusivo , oppure occasionale qualora il reddito superi la soglia di 5.000,00 euro , ex art. 44 ,
comma 2 , d.l. 269/2003. Il requisito DEl'abitualità deve essere valutato come scelta programmatica ex ante DE professionista e non come mera conseguenza ex post desumibile dall'ammontare DElo
importo prodotto . La Cassazione con l'indicata Ordinanza ha posto a carico DEl' l'onere di CP_1
provare l'abitualità DElo svolgimento DEl'attività nonché la percezione di reddito anche inferiore a
5.00,00 euro.
L'accertamento in concreto DEl'abitualità, secondo la recente ordinanza indicata, richiede una valutazione fattuale basata su elementi quali iscrizione ad un albo , apertura partita iva , o la predi-
sposizione di una organizzazione materiale a supporto DEl'attività .
Il giudice di merito , secondo la motivazione offerta dalla Corte , è tenuto a motivare specificamente sulla sussistenza DE requisito DEl'abitualità attraverso una puntuale disamina degli elementi presuntivi , non potendo limitarsi a considerare la mera percezione DE reddito professionale .
Sulla base DEla citata Ordinanza che qui si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. facendone propri i principi, occorre osservare quanto segue .
Nella fattispecie all'esame è DE tutto carente la prova DE requisito DEl'abitualità in capo al ricor-
rente DEl'esercizio DEl'attività di lavoro autonomo quale fisioterapista.
Anzi è presente in giudizio e offerta la prova DEl'intervento DEl'ispettorato lavoro e la avvenuta regolarizzazione DEla posizione dei lavoratori , come il ricorrente odierno , che solo da un punto di vista nominativo erano lavoratori autonomi , ma risultavano assoggettati alle regolare DEla subordi nazione.
Dal punto di vista DEla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione TA manca CP_1
DE tutto la prova circa l'abitualità DEla attività professionale, ancorché esercitata in modo non esclusivo. La mancata coincidenza tra i dati reddituali esposti nel moDElo PF 2017 , quadro RE
CP_ ed il CUD riferito al 2016 , non sono nemmeno provate correttamente dall' , attesa la mancata riferibilità al 2016 dei medesimi moDEli CUD in giudizio depositati .
CP_ La pretesa DEl' in ordine al pagamento dei contributi portati in avviso di addebito e richiesti a titolo di gestione TA non può trovare accoglimento .
Occorre infine richiamare che secondo l'Ordinanza n. 26330/2023 sopra citata , “Il giudice di
merito è tenuto a motivare specificamente sulla sussistenza DE requisito DEl'abitualità attraverso
una puntuale disamina degli elementi presuntivi, non potendo limitarsi a considerare la mera per-
cezione DE reddito professionale “ .
Pertanto difettano nella fattispecie gli elementi che caratterizzano la presenza DEl'attività professio nale esercitata in modo abituale , idonea a fare sorgere l'obbligo di iscrizione alla Gestione TA
CP_ ex art. 2 comma 26 l. n. 335/1995. L'avviso di addebito deve essere annullato risultando nella
CP_ fattispecie illegittima la richiesta di pagamento DEl' nei confronti DE ricorrente odierno .
CP_ Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico DEl' , in persona DE
legale rappresentante p. t. come da dispositivo , con distrazione in favore DE procuratore DE ricor rente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice DE lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2472/2024 R.G. lavoro , disattesa ogni contraria domanda , eccezione e difesa così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito 59320230006223887000 ;
Dichiara non dovute dal ricorrente le somme portate dall'avviso di addebito annullato;
Condanna in persona DE legale rappresentante p. t. al pagamento DEle spese di giudizio in CP_1
favore di parte ricorrente che liquida in euro 1863,5 , oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge , con distrazione in favore DEl'avv. Carmelo Guidotto ex art. 93 c.p.c.
Catania 10 marzo 2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo