Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/1974, n. 1461
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Sentenza 17 maggio 1974

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Il termine fissato dal giudice dell'impugnazione (nella specie, Corte di Cassazione) per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari ha natura perentoria, per cui l'inutile decorso di esso comporta l'inammissibilita dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio. ( Conf 1323'71, mass n 351532).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/1974, n. 1461
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1461
    Data del deposito : 17 maggio 1974

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