CASS
Sentenza 17 maggio 1974
Sentenza 17 maggio 1974
Massime • 1
Il termine fissato dal giudice dell'impugnazione (nella specie, Corte di Cassazione) per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari ha natura perentoria, per cui l'inutile decorso di esso comporta l'inammissibilita dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio. ( Conf 1323'71, mass n 351532).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/1974, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 17 maggio 1974 |
Testo completo
Il termine fissato dal giudice dell'impugnazione (nella specie, Corte di Cassazione) per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari ha natura perentoria, per cui l'inutile decorso di esso comporta l'inammissibilita dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio. ( Conf 1323'71, mass n 351532).*