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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 790/2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 496/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. ER TI Presidente dr. Laura Bertoli Consigliere
dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n
5053/2024 del Tribunale di Milano, iscritta al n. r.g. 496/2025 estensore Giudice Dr.ssa Tosoni discussa all'udienza collegiale del
9 ottobre 2025, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. OZ AE e dell'avv. PESSI ROBERTO SIGILLO'
e AE OZ , elettivamente domiciliato in Parte_2
MILANO Corso Monforte 15 presso il difensore avv. OZ AE,
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) (C.F. ), CodiceFiscale_2 Controparte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
), (C.F. ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_7 C.F._7 Controparte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_3 C.F._9 Pt_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._10 Parte_5
), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI LUCA e C.F._11 dell'avv. CIRILLO ERNESTO MARIA 39I) elettivamente Parte_6 domiciliati in Roma Via Luigi Calamatta 16 presso i difensori
APPELLATI
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per …..Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Pt_1 Parte_1 respinta ogni contraria domanda (anche istruttoria), istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal
Tribunale di Milano n 5053/2024, pubblicata in data 15 novembre 2024
e non notificata, in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso in appello e respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rigettando le domande proposte dai ricorrenti (oggi appellati), in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova, con ogni conseguenza di legge, anche in termini di restituzione di quanto già corrisposto dall'Appellante in esecuzione della sentenza;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di confermato accoglimento da parte della Corte di Appello adita delle domande avversarie, riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella memoria depositata dalla pagina 2 di 12 convenuta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, contenere la condanna economica nei limiti della predetta eccezione di prescrizione;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
PER nel riportarsi al ricorso di primo grado ed al CP_1 Pt_7 presente atto, chiedono il rigetto dell'appello, la conferma della gravata sentenza con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali, ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2
DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda con cui i ricorrenti, odierni appellati, hanno chiesto dichiararsi la natura non assorbibile del trattamento di superminimo riconosciuto loro in busta paga fino a gennaio 2018 , con conseguente condanna alla corresponsione di quanto illegittimamente detratto a partire da quella data ed alla ricostruzione della loro posizione retributiva.
I lavoratori avevano allegato di essere stati dipendenti della
Società ; che, fino al febbraio 2018, veniva loro Pt_1 riconosciuto in busta paga un superminimo individuale dichiarato assorbibile, ma di fatto mai riassorbito. Il trattamento, anzi, era rimasto in busta paga anche in costanza dei vari aumenti e rinnovi contrattuali succedutisi nel tempo. Ciò appunto fino a gennaio 2018.
Il primo Giudice ha rilevato come risultasse provato quanto allegato. Sulla scorta di copiosi precedenti , citati nella sentenza, ha quindi ritenuto che si fosse determinato un uso aziendale, concretato da un comportamento unico e univoco anche in costanza dei vari contratti collettivi ed aumenti. Ciò anche nel periodo in cui la stessa azienda denunciava difficoltà economiche, che avevano portato pagina 3 di 12 all'esperimento di varie procedure di mobilità ed alla stipula di contratti di solidarietà.
L'uso aziendale, ha affermato, costituisce una fonte sociale intermedia, che si colloca in dimensione subcontrattuale e che può certamente cessare anche per iniziativa unilaterale. La cessazione però necessità di una attività espressa, la cui prova è carico del datore di lavoro, mentre a carico dei lavoratori resta l'onere probatorio relativo all'esistenza dell'uso. Nel caso specifico, i lavoratori avevano assolto il loro onere probatorio;
invece Pt_1 non aveva soddisfatto il proprio. L'Azienda aveva infatti sostenuto che la disdetta unilaterale fosse da individuarsi nell'accordo intervenuto tra OOSS e parte datoriale nel novembre 2017.In realtà tale accordo non esprime alcuna volontà in tal senso, nemmeno per il
Testi tramite del riconoscimento della voce retributiva denominata ritenuto elemento assolutamente indifferente in ragione della sua diversità rispetto al superminimo.
Respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da Parte_1 ritenuta non decorrere in costanza di rapporto di lavoro.
ha proposto appello per i motivi di seguito illustrati. Pt_1
I lavoratori resistono difendendo la sentenza.
All'udienza del 9 ottobre 2025 la causa è stata quindi discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello non può trovare accoglimento
L'appellante al primo motivo di appello, ricorda che il Parte_1 principio generale che governa il superminimo è quello dell'assorbimento e che infatti il trattamento di cui si discute era stato espressamente definito come riassorbibile. Il semplice dato pagina 4 di 12 temporale della corresponsione è elemento di per sé neutro ed indifferente. Per escludere tale natura, occorrerebbe un accordo tra parte datoriale e lavoratore. Contesta quindi la ritenuta esistenza dell'uso aziendale.
Come secondo motivo, contesta la non ritenuta “ disdettabilità” dell'uso aziendale, ancorchè erroneamente riconosciuto, da parte del primo Giudice. In realtà tale disdetta sarebbe intervenuta, legittimamente, attraverso l'accordo sindacale concluso a novembre
2017, frutto di un periodo complicato , sotto il profilo economico, che l'azienda aveva deciso appunto di affrontare e che giustificava il riassorbimento. Peraltro, accanto a tale riassorbimento il contratto del 2017 aveva introdotto un nuovo emolumento, denominato
ERS, che aveva compensato l'assorbimento contestato.
Il terzo motivo è meramente ripetitivo: posta la fondatezza dei primi due motivi, ne deriva l'erroneità della condanna alla ricostruzione della posizione retributiva.
Come quarto motivo contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione, aderendo alla tesi sul punto espressa da un precedente del Tribunale di Bari .
Nessuna delle suesposte doglianze è meritevole di accoglimento. Al contrario, la sentenza impugnata deve ritenersi corretta nella sua interpretazione dell'istituto dell'uso aziendale, e nella sua applicazione al caso controverso.
Sul punto, va ricordato, esistono diversi precedenti di questa stessa
Corte ( cfr sentenze 263/23, 724/24, 211/24,e, da ultimo sentenza
167/2025, 443/205 e 552/2025. )
La posizione di questa Corte è stata recentemente avallata dalla stessa giurisprudenza di legittimità ( cfr Corte di Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 12477/2025)
pagina 5 di 12 Si riporta , anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, il testo della sentenza 443/2025 “In sintesi, questa Corte ha affermato che la reiterazione costante di un comportamento favorevole datoriale integra gli estremi dell'uso ed assume quindi la stessa forza cogente di un contratto collettivo. Al contrario del contratto, però, non si determina alcuna necessità di indagine sulla volontà datoriale;
quel che conta è la spontaneità dalla dazione, che si impone quindi alla natura ordinariamente riassorbibile dell'erogazione superminimo, anche come tale espressamente definita. Sul datore grava l'onere di fornire prova contraria degli elementi che costituiscono appunto l'uso, quindi la continuità e la spontaneità .Si la sentenza sopra citata n. 167/2025, “Non è contestato che il trattamento in questione fosse stato definito riassorbibile.Non è contestato, e del resto non sarebbe contestabile, che l'eccedenza retributiva corrisposta in busta paga, ossia il superminimo, sia di regola riassorbile, salvo diversa intesa fra le parti ,ovvero salvo diversa disposizione di contrattazione collettiva. Grava sul lavoratore che aziona la relativa pretesa, quindi, dimostrare la sussistenza di una diversa pattuizione.Il punto è che nel caso di specie tale onere è stato soddisfatto dal lavoratore.E' stata provata, e del resto non è stata nemmeno contestata da parte appellante, l'esistenza di un comportamento generalizzato e protratto nel tempo da parte di
. Si aggiunge, protratto per un periodo di tempo decisamente Pt_1 lungo.
La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore nei confronti dei propri dipendenti integra senza dubbio l'esistenza di un uso aziendale, che correttamente il primo Giudice ha ricondotto alle cd fonti sociali, tra cui appunto vanno annoverati sia i contratti collettivi sia gli usi aziendali
,che tali sono definite perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, nemmeno realizzano meri interessi individuali. Al
pagina 6 di 12 contrario, sono diretti a disciplinare in modo uniforme i rapporti fra datore e la collettività impersonale della forza lavoro. Per questo motivo l'uso agisce poi nei rapporti individuali esattamente come una disposizione di contratto collettivo ( cfr nell'ambito di giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica : Cass
26107/2018 ; Cass 31204/2021). La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, una volta che sia accertata l'esistenza di uso aziendale, che si traduca in trattamento economico di miglior favore, a tale modifica “ in melius” non si applica l'art. 1340 cc ( norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà dei contraenti di inserirlo, il potere degli stessi di escluderlo) , né, in generale, la disciplina civilistica dei contratti e, con essa, la possibilità di indagine sulla volontà dei contraenti datore/sindacati.
L'elemento caratterizzante, unico e solo, resta quindi la spontaneità del comportamento datoriale. Nel caso di specie, provata l'esistenza del comportamento datoriale di maggior favore, e quindi dell'uso aziendale, la contestazione di è stata in parte generica, in Pt_1 parte afferente ad elementi del tutto irrilevanti .In particolare, non è vero che il mero dato temporale è irrilevante, o meglio, il dato temporale può essere irrilevante se si prova la non spontaneità del comportamento datoriale e/o la non reiterazione, come, per esempio, la sussistenza di interruzioni dell'erogazione stessa.
Irrilevanti sono le affermazioni circa la volontà ( presunta) datoriale, che, come si è visto, non può esser oggetto di indagine.
Irrilevanti quindi sono le difficoltà economiche aziendali, circostanze obiettive che nessuno nega, ma che non hanno nulla a che fare con la fattispecie in esame. Anzi, a ben vedere, esse rafforzano la convinzione della spontaneità del comportamento,posto che appunto, dal 2008 , l'azienda ha in ogni caso perpetuato l'erogazione. Né risulta dagli atti quanto affermato dall'appellante pagina 7 di 12 e cioè che ad ogni rinnovo contrattuale l'azienda si sarebbe posta il problema del superminimo, confermandolo con volontà espressa la cui esistenza, quindi , contrasterebbe con l'esistenza dell'uso azienda invece correttamente rilevato dal Tribunale di Milano.Vero che l'uso non si incorpora nel contratto individuale , non vincola quindi per sempre le parti e può essere modificato o da successivo contratto o da successiva disdetta unilaterale. Non risulta però nel caso di specie alcuna disdetta, ma solo una decurtazione in busta paga”
La sentenza n. 167/2025 ha esaminato anche il citato accordo del 2017
“ D'altra parte, il più volte citato accordo del 2017 , nel prevedere
Testi vari aumenti retributivi, tra cui appunto l' non contempla alcuna previsione dalla quale possa desumersi, esplicitamente o anche solo implicitamente, il superamento dell'uso esistente, o comunque la volontà/facoltà dell'azienda di utilizzare gli aumenti per riassorbire il superminimo in misura corrispondente.L'interpretazione dell'accordo del 2017 è lineare. Nel contratto in questione non risulta alcuna volontà implicita o espressa in ordine al riassorbimento del superminimo, ma si legge solo che “i trattamenti economici del personale dipendente vengono adeguati come da tabelle allegate “ dove le tabelle allegate prevedono appunto solo aumenti e
Testi ERS.E' quindi evidente che l' a nulla rileva. Tale elemento è invero introdotto senza alcuna specificazione, ma già il fatto che sia individuato come “ separato” e nell'ambito di un accordo ponte a livello nazionale relativo a tutto il settore della telecomunicazione in vista di un rinnovo del CCNL, rende evidente che non si tratta di un emolumento retributivo frutto della ordinaria dinamica salariale.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, essendo qualificato come espressamente non incidente sugli istituti diretti ed indiretti e sul FR , è innegabile che l'assorbimento del superminimo per effetto dell'attribuzione dell'ERS comporterebbe , nel tempo, una riduzione del complessivo trattamento economico del pagina 8 di 12 lavoratore. La logica interpretativa dell'appellante non è quindi condivisibile.”
Va rimarcato che il suddetto orientamento è stato avallato dalla
Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n. 12477/2025 cui si è fatto cenno. In sintesi, la Suprema Corte ha disatteso i motivi di impugnazione, del tutto analoghi a quelli oggi in discussione, sollevati da affermando che giurisprudenza di legittimità Pt_1 oramai pacifica esclude rilievo, ai fini della configurazione dell'uso aziendale, l'elemento volontaristico. Al contrario,è sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore nei confronti dei dipendenti. Ha condiviso l'inclusione dell'uso aziendale nella categoria delle fonti sociali – che include anche contratti collettivi e regolamenti aziendali – che agisce sul piano dei rapporti individuali esattamente allo stesso modo del contratto collettivo. Premesso ciò, ha affermato “ non vi è ragione di sottrarre a tali criteri anche la regolazione del superminimo.Se è vero che ( il superminimo)…. È normalmente soggetto al principio del riassorbimento nei successivi miglioramenti recati dalla contrattazione collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto o che si tratti di compenso speciale strettamente collegato a speciali meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua degli ordinari principi sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore… non si ravvisano ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturale assorbibilità possa venir meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole da parte del datore di lavoro che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior pagina 9 di 12 favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali e collettivi”.
La Suprema Corte ha altresì riconosciuto la possibilità datoriale di
“ disdettare”, affermando però che essa deve essere esercitata secondo buona fede e correttezza, in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale dell'uso “ disdettato”. Sul punto si cita espressamente il passaggio fondamentale del pronunciamento “Ciò implica innanzitutto che la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire su un sopravvenuto e sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso, quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti … implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione mediante dichiarazione di parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della disdetta medesima, diretta alla collettività dei lavoratori.
Occorre, in altri termini, che la volontà .. ( di disdetta) sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere percepibile direttamente dalla platea dei lavoratori. Viene in rilievo la natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori i quali, per elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata contezza della volontà del datore di recedere dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene in ipotesi di disdetta dal contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale. “
La sentenza impugnata si conforma a tali principi.
Per quanto infine riguarda l'eccezione di prescrizione.
I medesimi precedenti suindicati si sono pronunciati anche sull'eccezione di prescrizione. Si richiama specificatamente, tra le più recenti, la n. 165/2025 “In ogni caso, in tema di prescrizione si è pronunciata la pagina 10 di 12 Corte di Cassazione con la sentenza già precedentemente richiamata, ove si legge: “Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal
D.Lgs.. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
26246/2022).33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n.
29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.” “ Va considerata , sul punto, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 6840/2023) secondo cui “Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto)
pagina 11 di 12 dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del
2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)”.
L'appello va quindi rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 3.500,00, oltre all'aumento percentuale del 10% per ognuno degli appellati difesi dai medesimi legali, oltre spese generali ed oneri di legge.O
Se ne dispone la distrazione in favore del legale degli appellati dichiaratisi antistatario.
PQM
Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Milano n. 5053/2024.
Condanna alla refusione delle spese del grado in favore degli Pt_1 appellati, che liquida nella misura complessiva di euro 7.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge,disponendone la distrazione in favore del legale degli appellati dichiaratosi antistatario
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche
Milano 9 ottobre 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo ER TI pagina 12 di 12
N. R.G. registro generale appello lavoro 496/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. ER TI Presidente dr. Laura Bertoli Consigliere
dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n
5053/2024 del Tribunale di Milano, iscritta al n. r.g. 496/2025 estensore Giudice Dr.ssa Tosoni discussa all'udienza collegiale del
9 ottobre 2025, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. OZ AE e dell'avv. PESSI ROBERTO SIGILLO'
e AE OZ , elettivamente domiciliato in Parte_2
MILANO Corso Monforte 15 presso il difensore avv. OZ AE,
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) (C.F. ), CodiceFiscale_2 Controparte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
), (C.F. ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_7 C.F._7 Controparte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_3 C.F._9 Pt_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._10 Parte_5
), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI LUCA e C.F._11 dell'avv. CIRILLO ERNESTO MARIA 39I) elettivamente Parte_6 domiciliati in Roma Via Luigi Calamatta 16 presso i difensori
APPELLATI
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per …..Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Pt_1 Parte_1 respinta ogni contraria domanda (anche istruttoria), istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal
Tribunale di Milano n 5053/2024, pubblicata in data 15 novembre 2024
e non notificata, in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso in appello e respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rigettando le domande proposte dai ricorrenti (oggi appellati), in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova, con ogni conseguenza di legge, anche in termini di restituzione di quanto già corrisposto dall'Appellante in esecuzione della sentenza;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di confermato accoglimento da parte della Corte di Appello adita delle domande avversarie, riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella memoria depositata dalla pagina 2 di 12 convenuta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, contenere la condanna economica nei limiti della predetta eccezione di prescrizione;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
PER nel riportarsi al ricorso di primo grado ed al CP_1 Pt_7 presente atto, chiedono il rigetto dell'appello, la conferma della gravata sentenza con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali, ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2
DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda con cui i ricorrenti, odierni appellati, hanno chiesto dichiararsi la natura non assorbibile del trattamento di superminimo riconosciuto loro in busta paga fino a gennaio 2018 , con conseguente condanna alla corresponsione di quanto illegittimamente detratto a partire da quella data ed alla ricostruzione della loro posizione retributiva.
I lavoratori avevano allegato di essere stati dipendenti della
Società ; che, fino al febbraio 2018, veniva loro Pt_1 riconosciuto in busta paga un superminimo individuale dichiarato assorbibile, ma di fatto mai riassorbito. Il trattamento, anzi, era rimasto in busta paga anche in costanza dei vari aumenti e rinnovi contrattuali succedutisi nel tempo. Ciò appunto fino a gennaio 2018.
Il primo Giudice ha rilevato come risultasse provato quanto allegato. Sulla scorta di copiosi precedenti , citati nella sentenza, ha quindi ritenuto che si fosse determinato un uso aziendale, concretato da un comportamento unico e univoco anche in costanza dei vari contratti collettivi ed aumenti. Ciò anche nel periodo in cui la stessa azienda denunciava difficoltà economiche, che avevano portato pagina 3 di 12 all'esperimento di varie procedure di mobilità ed alla stipula di contratti di solidarietà.
L'uso aziendale, ha affermato, costituisce una fonte sociale intermedia, che si colloca in dimensione subcontrattuale e che può certamente cessare anche per iniziativa unilaterale. La cessazione però necessità di una attività espressa, la cui prova è carico del datore di lavoro, mentre a carico dei lavoratori resta l'onere probatorio relativo all'esistenza dell'uso. Nel caso specifico, i lavoratori avevano assolto il loro onere probatorio;
invece Pt_1 non aveva soddisfatto il proprio. L'Azienda aveva infatti sostenuto che la disdetta unilaterale fosse da individuarsi nell'accordo intervenuto tra OOSS e parte datoriale nel novembre 2017.In realtà tale accordo non esprime alcuna volontà in tal senso, nemmeno per il
Testi tramite del riconoscimento della voce retributiva denominata ritenuto elemento assolutamente indifferente in ragione della sua diversità rispetto al superminimo.
Respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da Parte_1 ritenuta non decorrere in costanza di rapporto di lavoro.
ha proposto appello per i motivi di seguito illustrati. Pt_1
I lavoratori resistono difendendo la sentenza.
All'udienza del 9 ottobre 2025 la causa è stata quindi discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello non può trovare accoglimento
L'appellante al primo motivo di appello, ricorda che il Parte_1 principio generale che governa il superminimo è quello dell'assorbimento e che infatti il trattamento di cui si discute era stato espressamente definito come riassorbibile. Il semplice dato pagina 4 di 12 temporale della corresponsione è elemento di per sé neutro ed indifferente. Per escludere tale natura, occorrerebbe un accordo tra parte datoriale e lavoratore. Contesta quindi la ritenuta esistenza dell'uso aziendale.
Come secondo motivo, contesta la non ritenuta “ disdettabilità” dell'uso aziendale, ancorchè erroneamente riconosciuto, da parte del primo Giudice. In realtà tale disdetta sarebbe intervenuta, legittimamente, attraverso l'accordo sindacale concluso a novembre
2017, frutto di un periodo complicato , sotto il profilo economico, che l'azienda aveva deciso appunto di affrontare e che giustificava il riassorbimento. Peraltro, accanto a tale riassorbimento il contratto del 2017 aveva introdotto un nuovo emolumento, denominato
ERS, che aveva compensato l'assorbimento contestato.
Il terzo motivo è meramente ripetitivo: posta la fondatezza dei primi due motivi, ne deriva l'erroneità della condanna alla ricostruzione della posizione retributiva.
Come quarto motivo contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione, aderendo alla tesi sul punto espressa da un precedente del Tribunale di Bari .
Nessuna delle suesposte doglianze è meritevole di accoglimento. Al contrario, la sentenza impugnata deve ritenersi corretta nella sua interpretazione dell'istituto dell'uso aziendale, e nella sua applicazione al caso controverso.
Sul punto, va ricordato, esistono diversi precedenti di questa stessa
Corte ( cfr sentenze 263/23, 724/24, 211/24,e, da ultimo sentenza
167/2025, 443/205 e 552/2025. )
La posizione di questa Corte è stata recentemente avallata dalla stessa giurisprudenza di legittimità ( cfr Corte di Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 12477/2025)
pagina 5 di 12 Si riporta , anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, il testo della sentenza 443/2025 “In sintesi, questa Corte ha affermato che la reiterazione costante di un comportamento favorevole datoriale integra gli estremi dell'uso ed assume quindi la stessa forza cogente di un contratto collettivo. Al contrario del contratto, però, non si determina alcuna necessità di indagine sulla volontà datoriale;
quel che conta è la spontaneità dalla dazione, che si impone quindi alla natura ordinariamente riassorbibile dell'erogazione superminimo, anche come tale espressamente definita. Sul datore grava l'onere di fornire prova contraria degli elementi che costituiscono appunto l'uso, quindi la continuità e la spontaneità .Si la sentenza sopra citata n. 167/2025, “Non è contestato che il trattamento in questione fosse stato definito riassorbibile.Non è contestato, e del resto non sarebbe contestabile, che l'eccedenza retributiva corrisposta in busta paga, ossia il superminimo, sia di regola riassorbile, salvo diversa intesa fra le parti ,ovvero salvo diversa disposizione di contrattazione collettiva. Grava sul lavoratore che aziona la relativa pretesa, quindi, dimostrare la sussistenza di una diversa pattuizione.Il punto è che nel caso di specie tale onere è stato soddisfatto dal lavoratore.E' stata provata, e del resto non è stata nemmeno contestata da parte appellante, l'esistenza di un comportamento generalizzato e protratto nel tempo da parte di
. Si aggiunge, protratto per un periodo di tempo decisamente Pt_1 lungo.
La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore nei confronti dei propri dipendenti integra senza dubbio l'esistenza di un uso aziendale, che correttamente il primo Giudice ha ricondotto alle cd fonti sociali, tra cui appunto vanno annoverati sia i contratti collettivi sia gli usi aziendali
,che tali sono definite perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, nemmeno realizzano meri interessi individuali. Al
pagina 6 di 12 contrario, sono diretti a disciplinare in modo uniforme i rapporti fra datore e la collettività impersonale della forza lavoro. Per questo motivo l'uso agisce poi nei rapporti individuali esattamente come una disposizione di contratto collettivo ( cfr nell'ambito di giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica : Cass
26107/2018 ; Cass 31204/2021). La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, una volta che sia accertata l'esistenza di uso aziendale, che si traduca in trattamento economico di miglior favore, a tale modifica “ in melius” non si applica l'art. 1340 cc ( norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà dei contraenti di inserirlo, il potere degli stessi di escluderlo) , né, in generale, la disciplina civilistica dei contratti e, con essa, la possibilità di indagine sulla volontà dei contraenti datore/sindacati.
L'elemento caratterizzante, unico e solo, resta quindi la spontaneità del comportamento datoriale. Nel caso di specie, provata l'esistenza del comportamento datoriale di maggior favore, e quindi dell'uso aziendale, la contestazione di è stata in parte generica, in Pt_1 parte afferente ad elementi del tutto irrilevanti .In particolare, non è vero che il mero dato temporale è irrilevante, o meglio, il dato temporale può essere irrilevante se si prova la non spontaneità del comportamento datoriale e/o la non reiterazione, come, per esempio, la sussistenza di interruzioni dell'erogazione stessa.
Irrilevanti sono le affermazioni circa la volontà ( presunta) datoriale, che, come si è visto, non può esser oggetto di indagine.
Irrilevanti quindi sono le difficoltà economiche aziendali, circostanze obiettive che nessuno nega, ma che non hanno nulla a che fare con la fattispecie in esame. Anzi, a ben vedere, esse rafforzano la convinzione della spontaneità del comportamento,posto che appunto, dal 2008 , l'azienda ha in ogni caso perpetuato l'erogazione. Né risulta dagli atti quanto affermato dall'appellante pagina 7 di 12 e cioè che ad ogni rinnovo contrattuale l'azienda si sarebbe posta il problema del superminimo, confermandolo con volontà espressa la cui esistenza, quindi , contrasterebbe con l'esistenza dell'uso azienda invece correttamente rilevato dal Tribunale di Milano.Vero che l'uso non si incorpora nel contratto individuale , non vincola quindi per sempre le parti e può essere modificato o da successivo contratto o da successiva disdetta unilaterale. Non risulta però nel caso di specie alcuna disdetta, ma solo una decurtazione in busta paga”
La sentenza n. 167/2025 ha esaminato anche il citato accordo del 2017
“ D'altra parte, il più volte citato accordo del 2017 , nel prevedere
Testi vari aumenti retributivi, tra cui appunto l' non contempla alcuna previsione dalla quale possa desumersi, esplicitamente o anche solo implicitamente, il superamento dell'uso esistente, o comunque la volontà/facoltà dell'azienda di utilizzare gli aumenti per riassorbire il superminimo in misura corrispondente.L'interpretazione dell'accordo del 2017 è lineare. Nel contratto in questione non risulta alcuna volontà implicita o espressa in ordine al riassorbimento del superminimo, ma si legge solo che “i trattamenti economici del personale dipendente vengono adeguati come da tabelle allegate “ dove le tabelle allegate prevedono appunto solo aumenti e
Testi ERS.E' quindi evidente che l' a nulla rileva. Tale elemento è invero introdotto senza alcuna specificazione, ma già il fatto che sia individuato come “ separato” e nell'ambito di un accordo ponte a livello nazionale relativo a tutto il settore della telecomunicazione in vista di un rinnovo del CCNL, rende evidente che non si tratta di un emolumento retributivo frutto della ordinaria dinamica salariale.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, essendo qualificato come espressamente non incidente sugli istituti diretti ed indiretti e sul FR , è innegabile che l'assorbimento del superminimo per effetto dell'attribuzione dell'ERS comporterebbe , nel tempo, una riduzione del complessivo trattamento economico del pagina 8 di 12 lavoratore. La logica interpretativa dell'appellante non è quindi condivisibile.”
Va rimarcato che il suddetto orientamento è stato avallato dalla
Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n. 12477/2025 cui si è fatto cenno. In sintesi, la Suprema Corte ha disatteso i motivi di impugnazione, del tutto analoghi a quelli oggi in discussione, sollevati da affermando che giurisprudenza di legittimità Pt_1 oramai pacifica esclude rilievo, ai fini della configurazione dell'uso aziendale, l'elemento volontaristico. Al contrario,è sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore nei confronti dei dipendenti. Ha condiviso l'inclusione dell'uso aziendale nella categoria delle fonti sociali – che include anche contratti collettivi e regolamenti aziendali – che agisce sul piano dei rapporti individuali esattamente allo stesso modo del contratto collettivo. Premesso ciò, ha affermato “ non vi è ragione di sottrarre a tali criteri anche la regolazione del superminimo.Se è vero che ( il superminimo)…. È normalmente soggetto al principio del riassorbimento nei successivi miglioramenti recati dalla contrattazione collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto o che si tratti di compenso speciale strettamente collegato a speciali meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua degli ordinari principi sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore… non si ravvisano ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturale assorbibilità possa venir meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole da parte del datore di lavoro che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior pagina 9 di 12 favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali e collettivi”.
La Suprema Corte ha altresì riconosciuto la possibilità datoriale di
“ disdettare”, affermando però che essa deve essere esercitata secondo buona fede e correttezza, in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale dell'uso “ disdettato”. Sul punto si cita espressamente il passaggio fondamentale del pronunciamento “Ciò implica innanzitutto che la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire su un sopravvenuto e sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso, quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti … implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione mediante dichiarazione di parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della disdetta medesima, diretta alla collettività dei lavoratori.
Occorre, in altri termini, che la volontà .. ( di disdetta) sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere percepibile direttamente dalla platea dei lavoratori. Viene in rilievo la natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori i quali, per elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata contezza della volontà del datore di recedere dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene in ipotesi di disdetta dal contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale. “
La sentenza impugnata si conforma a tali principi.
Per quanto infine riguarda l'eccezione di prescrizione.
I medesimi precedenti suindicati si sono pronunciati anche sull'eccezione di prescrizione. Si richiama specificatamente, tra le più recenti, la n. 165/2025 “In ogni caso, in tema di prescrizione si è pronunciata la pagina 10 di 12 Corte di Cassazione con la sentenza già precedentemente richiamata, ove si legge: “Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal
D.Lgs.. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
26246/2022).33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n.
29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.” “ Va considerata , sul punto, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 6840/2023) secondo cui “Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto)
pagina 11 di 12 dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del
2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)”.
L'appello va quindi rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 3.500,00, oltre all'aumento percentuale del 10% per ognuno degli appellati difesi dai medesimi legali, oltre spese generali ed oneri di legge.O
Se ne dispone la distrazione in favore del legale degli appellati dichiaratisi antistatario.
PQM
Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Milano n. 5053/2024.
Condanna alla refusione delle spese del grado in favore degli Pt_1 appellati, che liquida nella misura complessiva di euro 7.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge,disponendone la distrazione in favore del legale degli appellati dichiaratosi antistatario
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche
Milano 9 ottobre 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo ER TI pagina 12 di 12