Articolo 2 della Legge 11 febbraio 1975, n. 30
Articolo 1
Versione
20 marzo 1975
Art. 2.

Resta demandato al comitato di cui all' articolo 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , il compito di provvedere alla dichiarazione del sinistro ed alla determinazione dell'importo dell'indennizzo da pagare, anche nei casi in cui l'impresa italiana assicurata non sia stata in grado di esibire la documentazione prevista dalle condizioni di polizza e dalle clausole contrattuali, per ragioni estranee al proprio operato e dovute alla mancata collaborazione dell'altra parte contraente alla predisposizione dei mezzi probatori rituali.

Entrata in vigore il 20 marzo 1975
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