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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/09/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2704 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
, con l'avv. Micaela Pisacane Parte_1
ATTORE
E
, con l'avv. Mira Telarico CP_1
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
, proponendo opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod.
[...]
proc. civ., ed esponendo essergli stato intimato dalla convenuta atto di precetto, per complessivi euro 2.040,57, oltre spese di notifica e successive occorrende, contemplante quale titolo esecutivo il decreto di omologazione della separazione intervenuta inter partes,
emesso dal Tribunale di Tivoli in data 17.04.2019, nel procedimento allibrato al n.r.g.
2817/2018.
1 2. – ha così argomentato la propria opposizione: “tra le condizioni di Parte_1
separazione relative al mantenimento della prole fissate dal Decreto di Omologa è espressamente
previsto “ ( omissis ) il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per i figli e Pt_1 Per_1
la somma di € 650,00 mensili da corrispondere entro il 15 di ciascun mese con Per_2
adeguamento ISTAT come per legge ( omissis ) “;
5. il Decreto di Omologa ha quindi stabilito il
diritto esclusivo e diretto dei figli all'ottenimento di somme a titolo di mantenimento da parte del
padre;
6. alla data di emissione del Decreto di Omologa i figli della coppia nato a [...]
Roma il 30.04.2003 ed nato a [...] il [...], erano minorenni ed il Persona_4
Tribunale di Tivoli ne assegnava la residenza presso la madre;
7. a far data dall'emissione del
Decreto di Omologa, il ha quindi provveduto al versamento in favore della madre, quale Pt_1
tutrice gestoria dei figli minori, delle somme dovute per il mantenimento della prole;
8.
successivamente al raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi i figli, per espressa
previsione del Decreto di Omologa, la madre ha perduto la propria potestà tutoria gestoria sugli
stessi, i quali hanno acquisito il diritto di richiedere ed ottenere dal padre in via autonoma gli
importi dovuti a titolo di mantenimento ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 2 C.c.; 9.
a fronte di ciò nulla è dovuto dal Sig. in favore della Sig.ra in quanto la stessa, a Pt_1 CP_1
fronte della maggiore età della prole, non è più titolare di alcun diritto di credito nei confronti
dell'ex marito quale tutrice gestoria della prole, laddove il titolo Decreto di Omologa della
separazione con annesso Verbale così come emesso dal Tribunale di Tivoli in data 17.04.2019 al
N.r.g. 2817/2018 costituisce titolari esclusivamente i figli ed . Per_1 Persona_4
ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale di Roma adito, in accoglimento della domanda così come proposta, previa sospensione
inaudita altera parte della iniziata esecuzione, accertata la nullità dell'Atto di Precetto per quanto
sopra spiegato dichiarane l'annullamento. Con vittoria di spese e compensi, IVA e CPA come per
legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
3. – Si è costituita in giudizio , contestando quanto dedotto dall'opponente e CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Perché l'On.le Tribunale adito, voglia: - in via principale: rigettare la proposta opposizione all'atto di precetto, per l'evidente diritto della Sig.ra a veder CP_1
adeguato l'assegno di mantenimento corrisposto dal Sig. per i figli collocati presso la Pt_1
2 medesima, all'indice annuale Istat, senza alcuna decurtazione dell'entità, poiché non autorizzata da
alcun provvedimento successivo;
- conseguentemente: condannare il Sig. al Parte_1
paga-mento delle spese e competenze di questo grado di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge”.
4. – Il Tribunale, con decreto del 25.12.2024, non ha concesso la sospensione inaudita altera
parte dell'efficacia esecutiva del titolo richiesta dall'opponente, istanza respinta anche all'esito dell'instaurazione del contraddittorio processuale con ordinanza del 23.5.2025,
mediante la quale è stata fissata l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cod.
proc. civ., sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
5. – Ciò posto, l'opposizione deve essere respinta, alla luce delle seguenti ragioni.
6. – In primo luogo, occorre rilevare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. è un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi: il petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata;
la causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in
executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29
aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047).
6.1. – Ne consegue, sotto il versante probatorio, che “al creditore, nel giudizio di opposizione,
spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere
dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto
o in parte efficacia” (Cass. n. 25412 del 2013).
6.2. – L'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha, dunque, veste sostanziale e processuale di attore ed è onerato della specifica allegazione e prova della non debenza, in tutto o in parte, del credito precettato, astrattamente riconducibile al titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto;
specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione di convenuto (cfr., Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
3 6.3. – Tanto premesso, merita considerare che costituisce principio consolidato quello secondo il quale, ogni qual volta l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata come nel presente caso di notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione non può fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo: in altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale, al Giudice dell'opposizione a precetto (o all'esecuzione già
intrapresa) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione. In definitiva, in sede di opposizione a precetto (o all'esecuzione già intrapresa), al debitore opponente è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (ex plurimis: Cass. 18.2.2015 n.
3277; Cass. 24.7.2012 n. 12911; Cass. 13.11.2009 n. 24027; Cass. 25.5.2007 n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177; Cass.
6.7.2001 n. 9205; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335;
Cass. 13.6.2000 n. 8026; Cass. 23.3.1999 n. 2742; Cass.
2.4.1997 n. 2870; Cass. 29.11.1996 n.
10650; Cass. 28.1.1988 n. 766).
6.4. – In modo ancor più specifico, quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di condanna passata in giudicato, il divieto per il debitore di rimettere in discussione l'accertamento del credito è piana conseguenza degli effetti della cosa giudicata materiale,
che copre tanto il dedotto quanto il deducibile, mentre quando il titolo giudiziale è
rappresentato da una sentenza provvisoriamente esecutiva ma ancora soggetta ad impugnazione, l'analogo divieto del debitore di contestare in sede di opposizione a precetto (o all'iniziata esecuzione) l'accertamento del credito contenuto nel titolo discende dall'applicazione dei principi in tema di impugnazione, che investono della cognizione dei
4 vizi formali e sostanziali della sentenza resa in primo (o secondo) grado il Giudice
dell'impugnazione.
7. – Ciò posto, merita osservare nella presente controversia che, diversamente da quanto rappresentato dall'opponente, il titolo su cui è fondato il precetto non è un decreto di omologazione delle condizioni di separazione personale, bensì, come emerge dal tenore dello stesso, un decreto di volontaria giurisdizione che ha recepito le condizioni afferenti a frequentazione e mantenimento della prole nata da unione more uxorio, concordate dalle parti all'udienza del 8 aprile 2019, nel procedimento rubricato al n. 2817/2018 V.G.
8. – Orbene, le parti hanno ivi previsto l'obbligo in capo al padre, genitore non collocatario, di versare per il mantenimento dei figli e la Per_1 Persona_4
somma di euro 650,00 mensili, oltre adeguamento ISTAT.
8.1. – Sostiene l'opponente che la conseguita maggiore età dei figli avrebbe determinato il venir meno dell'obbligo, sancito nelle condizioni concordate dalle parti cui fa rimando il provvedimento giudiziale, in capo al padre, genitore non collocatario, di versare alla madre la somma ivi prevista quale mantenimento della prole.
8.2. – Richiamato il principio suesposto secondo il quale il presente giudizio di opposizione a precetto, intimato su titolo giudiziale, non può beninteso risolversi né in una impugnazione né in una modifica del provvedimento presupposto, è d'uopo rammentare il consolidato orientamento di legittimità alla cui stregua “Invero, secondo il
consolidato orientamento di questa Corte il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento
del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non
può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione
nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione
dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare
del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a
ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui
materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorchè concorrenti, sicché sono
entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., n. 25300/13; ord. n. 24316/13); di
conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui
5 confronti adempiere.” (cfr., ex aliis, Cass. civ., sez. I, 09/07/2018, (ud. 13/04/2018,
dep.09/07/2018), n. 18008).
8.3. – Dunque, la conseguita maggiore età dei figli non determina, in mancanza di domanda svolta da questi ultimi, il venir meno dell'obbligo per il genitore con cui gli stessi non convivono di versare il contributo al mantenimento in favore della prole – per come previsto nel titolo esecutivo – al genitore convivente, il quale è titolare di legittimazione concorrente a pretenderne la corresponsione, fintanto che, trattandosi di titolo esecutivo di formazione giudiziale, in procedimento di modifica delle condizioni relative al mantenimento della prole non sia adottato provvedimento che accerti il venir meno della convivenza dei figli maggiorenni con il genitore.
9. – Conclusivamente, l'opposizione a precetto spiegata da deve Parte_1
essere respinta per i superiori motivi.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
determina l'assorbimento di ogni altra questione.
10. – Le spese del presente giudizio, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014,
considerati il valore della controversia e l'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 CP_1
giudizio, che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%,
iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ult. comma, cod. proc. civ.
Addì 1 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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