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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/07/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 144/2022 R.g.a.c.
TRA
nata a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata a [...] il [...], c.f. ; nata a [...] il
[...] C.F._2 Parte_3
3.3.2000, c.f. , nella qualità di eredi legittimi di , c.f. C.F._3 Persona_1
nato ad [...] il [...], deceduto a Trecastagni il 26.11.2024, C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Mazzurco, per procura in atti
- appellanti in prosecuzione -
E
nata ad [...] il [...], c.f: ; CP_1 C.F._5 CP_2 nata a [...] il [...], c.f. ;
[...] C.F._6 Controparte_3 nato a [...] l'[...], c.f. ; nato ad [...] C.F._7 Controparte_4 il 18.3.1958, c.f nato ad [...] il C.F._8 Controparte_2
30.8.1961, c.f. ; nata ad [...] il C.F._9 CP_5
13.9.1948, c.f: e , nata ad [...] il [...], C.F._10 CP_6
c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv.to Fabio Santangeli, per procura C.F._11 in atti
- appellati e terzi chiamati -
All'udienza del 12 maggio 2025 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6043/2017 emesso in data 27.10.2017 dal Tribunale di Catania ad istanza dell'architetto nei Persona_1 confronti di , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, per il pagamento dell'importo complessivo di € 82.775,55, oltre Controparte_7 interessi ex art. 10 L. 6/1981 a titolo di compenso professionale dovuto all'arch. per Per_1
l'attività di progettazione (due progetti di cui il secondo in variante del primo) di un complesso immobiliare sito in Aci Catena, via Vittorio Emanuele nn. 215/222.
Nel corso del suddetto giudizio di opposizione, introdotto con citazione notificata in data
27.12.2017, gli ingiunti, eccetto che non ha proposto opposizione, si Controparte_7 sono opposti al pagamento ingiunto deducendo che nulla dovevano all'arch. per Per_1
l'attività di progettazione in quanto commissionata dalla società immobiliare Pigno S.r.l., interessata allo sfruttamento edilizio dei propri terreni;
di aver sottoscritto, unitamente ad altri proprietari non raggiunti dall'ingiunzione di pagamento, il progetto già redatto dal al Per_1 solo fine di facilitarne la presentazione ad opera di (predecessore dell'ingiunto Parte_4
) che all'epoca era l' amministratore della società immobiliare Pugno Controparte_7
S.r.l. e con il quale avevano avviato delle trattative finalizzate alla formalizzazione della futura permuta degli immobili che la predetta s.r.l. avrebbe dovuto costruire sui propri terreni che le avrebbero ceduto in cambio. Negavano comunque la realizzazione di un secondo progetto in variante che, invece, il professionista opposto domandava gli fosse pure remunerato, come da liquidazione disposta dall'Ordine professionale di appartenenza.
Inoltre, gli opponenti illustravano le circostanze dalle quali poteva evincersi che nessun rapporto, men che meno professionale, avevano intrattenuto con l'opposto, che avevano incontrato soltanto in occasione della firma del progetto;
che il prima della notifica Per_1 del decreto ingiuntivo, non aveva avanzato alcuna richiesta di pagamento dei propri compensi professionali;
in ogni caso, in base a quanto avevano pattuito con la Pigno S.r.l. (all'epoca amministrata da succeduto a ) con il preliminare di permuta CP_7 Parte_4 sottoscritto il 4.12.2004 (successivamente risolto), tutti gli oneri di progettazione, compresi quelli in variante, sarebbero rimasti a totale carico della Pigno S.r.l. Contestavano la remunerabilità della prestazione professionale in quanto il progetto, presentato nl 1998. era stato approvato dal Comune di Aci Catena con riserva, pertanto era inutilizzabile senza gli elaborati integrativi richiesti, che costituivano condizione per il rilascio della concessione
2 edilizia;
gli opponenti aggiungevano che il credito indicato nel decreto ingiuntivo opposto oltre ad essere eccesivo non era certo nel quantum dato che il Consiglio dell'Ordine degli Architetti aveva vidimato la parcella presentata dal senza esaminare gli elaborati progettuali per Per_1 cui sarebbe stato comunque necessario l'espletamento di una c.t.u per valutare il valore dell'opera.
Infine, domandavano di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri proprietari dei terreni esclusi dall'ingiunzione ma rientranti nella progettazione, indicati in CP_2
e , tenuti anch'essi a rispondere in solido, in caso di
[...] CP_5 CP_6 rigetto dell'opposizione.
Si costituiva l'archi contestando l'opposizione; deduceva che il primo Persona_1 progetto che recava la firma degli opponenti, contrariamente a quanto costoro avevano dedotto, aveva ricevuto il parere favorevole da parte della commissione edilizia;
che la ragione per la quale non aveva presentato al Comune di Aci Catena gli ulteriori elaborati risiedeva nella decisione degli opponenti di modificare il progetto iniziale con altro progetto in variante che era stato anch'esso regolarmente presentato;
che gli opponenti erano stati più volte sollecitati a corrispondere il compenso dovutogli, come era dimostrato dal carteggio prodotto, dal quale si poteva anche evincere che gli opponenti avevano di fatto riconosciuto il loro debito nei propri confronti in difetto di contestazione del diritto ad esigere il compenso richiesto loro;
che le obiezioni in ordine al quantum debeatur erano infondate atteso che il competente
Consiglio dell'Ordine nella seduta del 23.6.2015 prima di liquidare la parcella aveva esaminato gli elaborati progettuali, che ad ogni modo produceva;
si opponeva alla nomina di un ctu.
Si costituivano i terzi chiamati che aderivano alle difese svolte dagli opponenti ed insistevano per l'adozione dei medesimi provvedimenti richiesti. Concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 comma VI cpc, soltanto gli opponenti articolavano richiesta di mezzi istruttori;
il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava la chiesta di prova testimoniale e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva decisa con sentenza n. 3649/2021, pubblicata il 30.8.2021, con la quale il primo giudice ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo, che pertanto è stato revocato, ed ha condannato l'opposto al pagamento delle spese processuali in favore degli opponenti, mentre le ha compensate nei rapporti tra questi ultimi ed i terzi chiamati.
Avverso la suddetta sentenza del Tribunale ha proposto appello con citazione Persona_1 notificata il 4.1.2022 ed ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
3 Si sono costituiti , , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e con un'unica comparsa ed hanno Controparte_2 CP_5 CP_6 eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.342 e 348 bis cpc e, nel merito, hanno contestato la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
Questa Corte, con ordinanza del 18.6.2022, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.11.2022 fissata per la precisazione delle conclusioni la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza non definitiva n. 1259/2023, pubblicata il 3.7.2023, questa Corte, respinte le preliminari eccezioni di inammissibilità e di manifesta infondatezza di cui agli art. 342 e 348 bis cpc, ha accolto le censure mosse dall'appellante alla motivazione utilizzata dal Tribunale per rigettare la domanda del e per accogliere l'opposizione. Per_1
Il Tribunale aveva fondato la propria decisione sul presupposto che era rimasta incontestata la circostanza dedotta dagli opponenti che era stato , all'epoca rappresentante legale Parte_4 dell'Immobiliare Pigno S.r.l., a proporre ai confinanti comproprietari la realizzazione di un complesso edilizio e che era stato il medesimo a presentare agli odierni appellati il CP_7 professionista già da quest'ultimo incaricato di redigere il primo progetto (approvato il
24.10.2002); mentre con riguardo al secondo elaborato progettuale predisposto in variante dal
“e depositato presso gli uffici comunali poiché non recava la firma, degli originari Per_1 proprietari, bensì di , nuovo legale rappresentante di Immobiliare Controparte_7
Pigno srl, era stata quest'ultima a commettere l'incarico di progettazione nella qualità di promissaria permutante in virtù di contratto preliminare di permuta sottoscritto il 2 dicembre
2004”.
Il Tribunale aveva infatti statuito che “la mancata sottoscrizione da parte dei promissari permutanti, comunque all'epoca ancora comproprietari, impone di ascrivere direttamente, tanto più a fronte della mancanza della necessaria dimostrazione di qualsivoglia ulteriore consultazione con (non più presumibile in assenza della sottoscrizione dei Persona_1 progetti), i nuovi elaborati ad Immobiliare Pigno srl: ed in tal senso depone l'accordo tra permutanti in forza del quale Immobiliare Pigno srl si gravava de “il pagamento degli onorari
e delle spese per la progettazione, i calcoli statistici e la direzione dei lavori” (art. 6 del
4 contratto) e, per converso, i sigg.ri restavano assolti da Parte_5 qualsivoglia relativo onere. La pur ridotta valenza indiziaria della sottoscrizione dell'originario progetto - che, come si è detto, trae sostanzialmente vigore dalla qualità di soggetti comproprietari interessati - è definitivamente inficiata da siffatta ulteriore fase nella quale si è venuta dipanando la vicenda negoziale per cui è causa” Non solo, invero, non è stata fornita dimostrazione alcuna dell'incarico professionale, bensì, ed ancor di più, il parametro dell'avvenuto svolgimento della prestazione professionale nell'interesse e per conto dei soggetti proprietari del terreno - anche a volerlo ritenere in ipotesi utilmente utilizzabile a fini presuntivi - viene ad essere privato della dedotta significanza indiziaria pur posta a base della domanda monitoria: la stipulazione del contratto preliminare di permuta, in uno alla sottoscrizione del progetto definitivo da parte della società permutante, riconduce la titolarità dell'attività edificatoria progettata ad Immobiliare Pigno srl ed impedisce di riscontrare qualsivoglia segno presuntivo nella originaria sottoscrizione del primo elaborato progettuale”.
La Corte, nella sentenza non definitiva, muovendo dal presupposto pacifico, oltre che evincibile dal contratto preliminare di permuta in atti che all'epoca della sua sottoscrizione
(2.12.2004) era già in corso l'attività di elaborazione del progetto in variante di quello precedentemente approvato con riserva in data 24.10.2002 (e che era in corso la redazione di un progetto in variante le parti contraenti ne davano atto nel contratto preliminare di permuta)
e che quindi il progettista era stato incaricato di predisporre il progetto in variante prima che con il citato contratto le parti si accordassero sul riparto degli oneri di progettazione e, preso atto altresì che mancava agli atti la prova che il professionista prima o dopo la stipula del citato contratto preliminare di permuta, era stato informato di detto accordo interno, che prevedeva dovesse essere soltanto la Pigno S.r.l. a sostenere gli oneri di progettazione e che altresì non vi erano altre evidenze che deponevano per ritenere che il ove informato Per_1 di detto accordo interno, avesse accettato di riconoscere soltanto nella Pigno S.r.l. o in Pt_4
o la parte committente dell'incarico professionale alla quale rivolgersi
[...] CP_7 per richiedere il pagamento dei compensi, ha dichiarato non opponibile al detta Per_1 pattuizione statuendo che l'incarico affidato al progettista era l'effetto di un mandato congiunto, conferito anche nell'interesse dei proprietari dei terreni coinvolti nel progetto di trasformazione edilizia, proveniente anche da con riferimento al primo progetto Parte_4 in quanto all'epoca quest'ultimo era il rappresentante legale della Pigno immobiliare e, in
5 seguito alla sua morte avvenuta nel 1999, da , succeduto nella rappresentanza CP_7 legale della società, per il secondo progetto in variante.
La Corte, nella sentenza non definitiva alla quale in questa sede si rimanda, ha illustrato le ragioni per le quali la rappresentazione fattuale esposta dagli opponenti oltre che contraddittoria non aveva trovato conferma negli atti di causa e i motivi per i quali alcuni dei loro caposaldi difensivi avevano trovato smentita documentale nel giudizio, a partire dalla negazione dell'esistenza di un secondo progetto in variante (della cui redazione i medesimi opponenti avevano dato atto in seno al contratto preliminare di permuta del 2.12.2004) oltre che per via delle opposte deduzioni non tempestivamente contestate.
Nella cennata sentenza non definitiva la Corte ha anche illustrato le ragioni per le quali le prove testimoniali chieste dagli opponenti laddove non ammissibili non erano comunque conducenti alla dimostrazione che il soggetto committente l'incarico professionale del primo progetto presentato nel 1999, sebbene da loro sottoscritto, andava individuato soltanto nella Pigno srl.
Inoltre la Corte ha ritenuto significativo per le ragioni indicate nella sentenza non definitiva : il lungo silenzio serbato dagli odierni appellati alle varie richieste di pagamento provenienti dall'odierno appellante avanzate sul presupposto esplicito che gli opponenti erano condebitori solidali insieme a anche in veste di rappresentante della Pigno S.r.l., senza CP_7 contestare la legittimità di tali richieste;
l'aver riconosciuto gli odierni appellati di essere legittimi contraddittori alle richieste di pagamento provenienti dal partecipando Per_1 attivamente attraverso un proprio rappresentante alle trattative e incontri in cui erano presenti anche i rappresentanti della Piogno S.r.l., finalizzati al bonario componimento della vertenza sui compensi dovuti per oneri di progettazione, intrapresa dal professionista pima di richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo opposto.
Sulla base delle citate ragioni sopra sintetizzate, questa Corte ha accolto l'appello e con contestuale ordinanza ha rimesso la causa in istruttoria per l'espletamento della consulenza tecnica per la quantificazione del compenso professionale spettante all'appellante.
L'ausiliario nominato ha depositato la consulenza in data 21.1.2024 e all'udienza del 22.1.2024 le parti hanno chiesto un rinvio per esaminare e controdedurre alla stesura definitiva della consulenza.
All'udienza di rinvio le parti hanno congiuntamente chiesto i termini per articolare le loro contestazioni alla ctu e per l'eventuale richiamo dell'ausiliario per rendere chiarimenti.
6 All'udienza dell'11.11.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa sulle conclusioni come precisate in atti, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
Con comparsa depositata il 10.1.2025 si sono costituiti in prosecuzione, ex art. 302 cpc,
e nella qualità di eredi legittimi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'appellante , frattanto deceduto il 26.112024, ovvero successivamente Persona_1 all'udienza di precisazione della conclusione ma prima della scadenza dei termini concessi ex art. 190 cpc.
Successivamente, con ordinanza del 9.4.2025, la Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per il richiamo del ctu nominato, per fornire chiarimenti in ordine alle contestazioni mosse dalla parte appellata con le osservazioni critiche alla bozza dall'elaborato peritale depositato nella stesura definitiva in data 21.1.2024, ed in particolare sulla documentazione esaminata dall'ausiliario per la stima dell'onorario del professionista richiedente i compensi, relativamente al secondo progetto “cosiddetto in variante “ che risultava depositato presso il
Genio Civile, disponendo il rinvio all'udienza del 28.4.2025.
A tale udienza, presenti i procuratori delle parti, il c.t.u. ha reso i chiarimenti richiesti confermando le risposte contenute nella stesura definitiva della consulenza alle osservazioni formulate dalle parti alla bozza di ctu.
La Corte ha comunque invitato il ctu a depositare la propria relazione scritta in replica ai rilievi ribaditi dalla parte appellante anche in udienza, rinviando la causa all'udienza del 12.5. 2025.
Il ctu ha depositato in data 8.5.2025 la propria relazione sulle osservazioni di parte appellante, ribadendo le proprie considerazioni precedentemente svolte e all'udienza del 12.5. 2025 le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti a giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Precisazioni preliminari.
Con la comparsa di costituzione volontaria del 10.1.2025 i successori universali di
[...]
, deceduto dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ma nelle more della Per_1 scadenza dei termini assegnati per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, hanno voluto evitare l'interruzione del processo, che sarebbe stata possibile pronunciare se fosse intervenuta la dichiarazione della morte dell'appellante ad opera del suo difensore, consentita fino alla data di scadenza dei termini per il deposito della memoria di
7 replica (Cass. n. 33203/2022; Cass n.14472/2017) e allo stesso tempo hanno voluto assicurare che la sentenza definitiva fosse legittimamente pronunciata nei loro confronti.
Per tali ragioni, questo Collegio reputa efficace ex art. 302 c.p.c. la volontaria costituzione delle eredi universali di , non essendosi il processo interrotto in mancanza di Persona_1 una specifica dichiarazione dell'evento interruttivo ex art. 300 c.p.c e al contempo la costituzione volontaria in prosecuzione degli eredi deve ritenersi tempestiva in quanto intervenuta prima che spirassero i termini ex art. 190 cpc, con l'effetto che la sentenza avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme per crediti professionali del loro dante causa può essere pronunciata nei loro confronti quali eredi dell'appellante, succeduti ex art. 110 cpc nel rapporto controverso.
Le eccezioni di nullità e/o inutilizzabilità della c.t.u mosse dalla parte appellata.
In sede di osservazioni critiche alla bozza della ctu trasmessa dal consulente tecnico d'ufficio parte appellata ha avanzato alcune censure sul metodo e sul merito dell'operato del ctu, critiche ulteriormente integrate con le note autorizzate depositate il 17.5.2024, ribadite in sede conclusionale ed in parte anche all'udienza del 28.4.2025 e in quella di precisazione delle conclusioni del 12.5.2025.
Le doglianze avanzate dalla parte appellata alla ctu, alcune delle quali, ove fondate, sarebbero in grado di comprometterne la validità e l'utilizzabilità, sono le seguenti: a) violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa degli appellati ai quali sarebbe stato precluso di partecipare. tramite il proprio ctp, alle operazioni peritali svolte dal ctu che si è recato senza dare loro avviso presso gli uffici del Genio Civile e del Comune di Aci Catena per visionare gli atti depositati senza poi allegarli all'elaborato peritale;
b) il ctu non avrebbe potuto utilizzare, per rendere il proprio parere, la documentazione visionata senza contraddittorio presso gli uffici tecnici del Comune e presso gli uffici del genio Civile, trattandosi di documenti nuovi e non prodotti in giudizio e per di più senza estrarli e allegarli alla ctu, in modo da permetterne l'esame e le valutazioni da parte loro e del proprio ctp;
c) il ctu, per quanto esposto, avrebbe superato i propri limiti come delimitati dalla sentenza. 3086/2022 resa a Sezioni unite dalla S.C. poiché i documenti visionati dall'ausiliario, che non sarebbero stati prodotti in giudizio, riguardano l'accertamento di fatti principali che invece era onere del professionista provare per avere diritto al compenso;
d) con riferimento al secondo progetto cosiddetto in variante il ctu avrebbe calcolato in favore del compensi per attività Per_1 professionali svolte da altri professionisti che avevano collaborato nella sua stesura. Gli
8 appellanti inoltre hanno contestato la quantificazione dei compensi effettuata dal ctu ed hanno insistito per il “richiamo del CTU affinché fornisca riscontro ai rilievi disattesi (p. 7 e 8 delle osservazioni alla bozza di CTU regolarmente inviate), chiarendo quanto affermato a pag. 38
e 39 circa l'erroneità della sentenza emessa da questa Corte, oggetto di impugnazione innanzi la Suprema Corte di Cassazione, depositato in questo fascicolo con nota del 27.11.23”.
Ciò posto, va innanzitutto osservato che nel precedente grado di giudizio gli appellati hanno contestato la parcella vidimata dall'ordine degli architetti di Catania in data 23.6.2015 sia nell'an che nel quantum deducendo “che il primo progetto giace, al Comune di Aci Catena, incompleto e ormai inservibile, stante il mancato deposito delle correzioni imposte dalla commissione tecnica, mentre il secondo progetto (rectius variante al primo), oggetto della seconda parcella vidimata, questo non è stato mai realizzato, in seguito alla perdita di efficacia del preliminare di permuta stipulato nel 2004” .
Questa Corte, nel formulare i quesiti al ctu, ha preso atto che gli opponenti avevano contestato l'effettiva esecuzione da parte del di tutte le prestazioni che egli aveva chiesto al proprio Per_1
Ordine professionale di liquidare e che avevano anche messo in dubbio la correttezza del procedimento di liquidazione della parcella che affermavano essere basata su una documentazione incompleta e inidonea a calcolare i compensi in quanto il progettista non avrebbe depositato tutti gli elaborati indicati e ciò veniva detto (come poi meglio espliciteranno in seno alle osservazioni critiche alla ctu disposta nel presente grado) con riferimento al secondo progetto cosiddetto in variante.
Inoltre, questa Corte, esaminati gli atti depositati dal (allegato n. 3 atto d'appello) Per_1 riguardanti il secondo progetto redatto in variante, dai quali risultava che per le opere strutturali il progettista firmatario non era il ma un altro professionista ossia l'ing. Per_1 Persona_2 ritenendo di dover chiarire anche tale aspetto, con l'ordinanza del 19.6.2023 ha conferito all'ausiliario il seguente mandato “Provveda il CTU, anche attraverso l'esame degli atti e dei documenti di causa, a determinare il compenso professionale dovuto a per Persona_1
l'attività professionale svolta nell'interesse delle parti in causa indicando altresì il livello di progettazione realizzato e se i progetti presentati erano completi o meno e se idonei per la cantierabilità delle opere progettate”.
Pertanto l'ausiliario è stato incaricato dalla Corte di determinare il compenso per l'attività svolta dal professionista attingendo anche aliunde alle informazioni necessarie per rispondere ai quesiti formulati.
9 L'ausiliario nell'espletamento del mandato ricevuto è partito dall'esame della parcella in atti, che era stata liquidata all'arch. dall'ordine degli Architetti in data 23.6. 2015 per un Per_1 importo di 82.775,55 onde poi verificare, attraverso la documentazione presente in atti, confrontandola con quella depositata presso gli Enti competenti, se le voci indicate nella parcella in questione erano corrispondenti all'attività effettivamente espletata dall'arch. Per_1
Inoltre l'ausiliario, che ha correttamente inteso il mandato ricevuto, ha indicato in premessa che avrebbe provveduto “altresì ad esplicitare, per eventuale utilità del Collegio Decidente, quali parti dei progetti citati nella suddetta parcella siano stati in effetti redatti (ovvero, timbrati e firmati), anche da altri professionisti che hanno collaborato con l'odierno
Appellante”.
Tanto chiarito, le censure degli appellati non sono fondate.
Ed infatti, le critiche degli appellati alla ctu traggono tutte origine dal presupposto errato, oltre che indimostrato e ripetutamente smentito dall'ausiliario, che quest'ultimo per determinare i compensi spettanti al professionista: (1) avrebbe utilizzato documentazione non prodotta in giudizio;
(2) la documentazione ritualmente depositata in giudizio era insufficiente per stabilire l'attività svolta dal e quindi per determinarne i compensi dovuti. Per_1
Il ctu nella propria relazione illustrativa depositata l'8.5.2025, contenente le risposte alle contestazioni mosse da parte appellata, ha testualmente risposto ribadendo quanto già relazionato nella CTU ossia:per come già esplicitato in risposta alle note prodotte alla CTU preliminare dalla Parte Appellata (vedere a pag. 2 la risposta alla nota 1), in allegato 3 alla
CTU finale), si ribadisce nuovamente che la documentazione visionata presso gli Enti
Pubblici, è contenuta all'interno del fascicolo di primo grado riportato in allegato n. 3 all'Atto di Citazione in Appello depositato telematicamente dal Procuratore di Parte Per_1
Appellante. Stante tuttavia che la documentazione sopra citata, allegata al fascicolo di primo grado, è riportata in formati scanner A4, la visione degli elaborati in versione originale presso gli UTC e presso il Genio Civile di Catania nella loro integralità; e ciò, con particolare riferimento ai disegni di grandi dimensioni in formato A0 (di dimensioni 841 x 1190 mm) ed
A0 (di dimensioni 841 x 594 mm), ne ha permesso una visione nel loro complesso senza
l'effettuazione di alcun “collage” fra frontespizi e varie porzioni degli stessi e, pertanto, certamente una visione più chiara e ben delineata;
ovvero, con minore grado di approssimazione in relazione alla raffigurazione dell'effettiva attività espletata. Altro fattore che è stato possibile valutare più attentamente, con minore grado di approssimazione,
10 nell'interesse di tutte le Parti nonché dell'Ill.mo Collegio Decidente, è l'esatta cronologia dei fatti e la verifica delle attività effettivamente eseguite, così come dichiarato agli atti di causa;
a tal proposito, per come già esplicitato, in risposta alla nota 1) alla CTU preliminare (in allegato 3 alla CTU finale), si ribadisce la mancata chiarezza dagli Atti di entrambe le Parti - con conseguente errore nella emessa Sentenza non definitiva (n. 1359/2023) – circa l'asserito avvenuto deposito presso gli UTC di Aci Catena del secondo progetto Architettonico in variante dell'anno 2005 (rif. fine pag.
8 - inizio pag. 9 Sentenza). L'accesso agli Atti effettuato dallo scrivente ha permesso altresì di chiarire l'aspetto di cui sopra, inerentemente all'avvenuta esclusiva presentazione della parte strutturale del secondo progetto (anno 2005) presso il Genio Civile di Catania, se pur comprensiva dei seguenti elencati elaborati grafici architettonici: Planimetrie generali stato di fatto, stato di progetto, e conteggi plano- volumetrici;
Piante, Prospetti e Sezioni di ogni singola palazzina;
nonchè di:- Relazione
Illustrativa generale;
Ne consegue gli elaborati sopra elencati (depositati presso il Genio
Civile, congiuntamente al progetto strutturale), per la presentazione della variante presso gli
UTC di Aci Catena, sarebbero stati da integrare con:- la relazione sulle superfici aero- illuminanti;
- la relazione sulle barriere architettoniche;
- con il calcolo degli oneri concessori.
Avendo pertanto considerato che la parte maggiormente applicativa e dispendiosa, in termini di tempistiche di realizzazione, degli elaborati tecnici architettonici risultavano essere già stati realizzati poichè depositati al Genio Civile, congiuntamente al calcolo strutturale (elaborati sopra elencati, previa effettuazione di rilievi in “campo”), lo scrivente ha ritenuto, e riconferma odiernamente la percentuale stimata del grado di completezza pro-tempore raggiunto, nel progetto architettonico in variante, del 70%.2) Nel compenso parcellare che è stato indicato dal CTU per il secondo progetto in variante, sono stati erroneamente inclusi €
15.000 inerenti agli elaborati di progetto che ha prodotto altro tecnico. Pur ritenendo nell'ultima pagina della CTU depositata in versione finale di avere rendicontato chiaramente sul conteggio riepilogativo degli Onorari e delle Spese, così per come peraltro nello stesso ordine riportato nella Parcella Vidimata dall'Ordine di appartenenza del Professionista
Appellante, ritenendo altresì di avere ben specificato che gli Onorari e Spese per la
Progettazione delle Strutture e per i Calcoli relativi, sono riferiti a Professionista diverso dall'Appellante incaricato esclusivamente come Progettista Architettonico (e, come Direttore dei Lavori mai eseguiti), si provvederà qui di seguito a riproporre il riepilogo degli Onorari e
Spese, stralciando la cifra di pertinenza della Progettazione Strutturale e dai Calcoli relativi
11 di € 15.193,00.Riepilogo Onorari + spese (compresa la tassa per visto Ordine professionale su parcella)A) Onorario e spese x progetto architettonico base (anno 1998) = 19.350,25 €;B)
Onorario e spese x rielaborazione generale progetto (anno 2005) = 6.502,14 €;C) Onorario e spese x rielaborazione progetti Pal. A e D (anno 2005) = 9.776,26 €;D) Tassa versata ad
Ordine professionale per visto su parcella = 1.241,63 €, per un totale complessivo di €
36.870,28”.
Nonostante il chiaro tenore delle risposte fornite dal ctu parte appellata anche all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.5.2025 e nella successiva memoria di replica depositata il 23.6.2025 ha continuato a sostenere, senza darne compiuta dimostrazione, che la documentazione prodotta era incompleta e contro ogni evidenza ha pure sostenuto che il ctu con le note sopra trascritte dell'8.5.2025 avrebbe anche “riconosciuto “ che non avrebbe potuto redigere il conteggio sull'onorario del se non consultando altra documentazione Per_1 non prodotta in causa e che quella presente era inidonea oltre che insufficiente per liquidare il compenso al progettista.
I chiarimenti forniti dall'ausiliario e le condivisibili ragioni che lo hanno portato a visionare gli atti depositati presso gli uffici competenti nel formato originale, per confrontarli con quelli depositati in formati ridotti o scannerizzati, per probabili ragioni dipendenti al loro deposito telematico, eliminano ogni dubbio sulla strumentalità delle censure alla ctu e sulla correttezza dell'elaborato peritale e dell'operato del nominato consulente che si è limitato a riscontrare la conformità della documentazione prodotta dal professionista prima in formato cartaceo all'Ordine degli Architetti per la liquidazione della parcella ed in seguito in giudizio.
In ogni caso, per il compimento di detta attività di comparazione/riscontro, diversamente a quanto deduce parte appellata, l'ausiliario non è tenuto a dare alcun avviso alle parti o ai loro ctp non integrando vere e proprie indagini tecniche, che invece avrebbe potuto comportare da parte sua un dovere di segnalazione alle parti e per esse ai ctp qualora avesse riscontrato delle difformità tra i progetti prodotti in giudizio e quelli presentanti e giacenti presso gli uffici del
Comune di Aci Catena e del Genio Civile;
difformità, invero, non segnalata neppure dalla parte appellata che come ha riferito l'ausiliario nella sua relazione dell'8.5.2025, aveva avuto modo di esaminare gli atti depositati presso il Comune di Aci Catena, avendo l'ausiliario al momento della visione del fascicolo progettuale accertato la presenza di una richiesta di accesso agli atti precedentemente effettuata dagli stessi appellati.
12 Pertanto è inconferente il richiamo fatto dagli appellati alla violazione del principio del contraddittorio come pure il richiamo ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, a Sezioni unite, con la sentenza n. 3086/2022 in materia di nullità della ctu, dal momento che l'ausiliario non ha acquisito alcuna documentazione né ha consultato documentazione diversa da quella già presente in atti.
Infine, nessun rilievo ha rivestito per la pronuncia della sentenza non definitiva, né riveste per la presente pronuncia, l'errore contenuto nella sentenza non definitiva pronunciata da questa Corte, evidenziato dal ctu ed enfatizzato dagli appellati, errore consistito nell'errata indicazione dell'ufficio presso cui in data 29 luglio 2005 è stato presentato il progetto in variante, indicato nella sentenza non definitiva nel “Comune di Aci Catena” al posto del Genio
Civile; peraltro tale errore replica l'errore già presente a pag. 5 della sentenza appellata, che non è stato oggetto di rilevo ad opere delle parti prima dell'espletamento della consulenza tecnica disposta nel grado, a dimostrazione della sua irrilevanza per la pronuncia sull an ed il quantum debeatur, oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
In definitiva, la consulenza tecnica espletata in questo grado ha rispettato i limiti delle indagini affidate e il contraddittorio tra le parti e i documenti citati dalla consulente e dei quali si avvalso per determinare il compenso spettante al progettista incaricato sono presenti nel fascicolo processuale e come tali sottoposti alla visione del consulente di parte appellata, che non ha in alcun modo fornito alcun riscontro obiettivo all'eccezione sollevata di nullità della ctu;
inoltre nessuna contestazione hanno mosso gli appellati circa la difformità degli elaborati progettuali citati dall'ausiliario come presenti negli atti di causa e dal medesimo utilizzati per conteggiare i compensi professionali, con quelli depositati nei pubblici uffici citati.
In base alle risultanze della c.t.u. definitiva deposita in data 4.3.2024, confermate dalla successiva relazione depositata l'8.5.2025, l'ammontare complessivo spettante agli eredi del progettista incaricato ammonta ad € 36.870,28, cui vanno aggiunti gli interessi compensativi, al tasso legale, considerato che la liquidazione dei compensi seppur eseguita dal ctu nel 2024 sono stati determinati in base alla legislazione precedente al conferimento dell'incarico (Legge
n. 143 del 2 marzo 1949, così come integrata dai D.M. 21 agosto 1958, D.M. 25 febbraio 1965,
D.M. 18 novembre 1971, D.M. 13 aprile 1976, D.M. 29 giugno 1981, D.M. 11 giugno 1987,
CTU pag. 13); pertanto detti interessi sono dovuti a far data dal 9.11.2017, coincidente con quella di deposito del decreto ingiuntivo, la cui revoca disposta con la sentenza appellata, resta comunque confermata. Ed infatti qualora il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo
13 ritenga, come nella fattispecie, che il credito è solo parzialmente fondato o comunque vada riconosciuto per un minor importo rispetto a quello ingiunto, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653 c.p.c., comma 2 (ex multis, Cass n. 14486/2019).
Spese Processuali
La riforma della sentenza appellata comporta un nuovo regolamento delle spese processuali che tenga conto dell'esito complessivo della lite.
Nella specie, seppure il credito vantato dall'arch. viene riconosciuto per un importo Per_1 minore, in base alla sentenza della Core di Cassazione resa a sezioni unite n 32061/2022, tale esito non equivale a soccombenza reciproca, con l'effetto che le spese processuali dei due gradi di giudizio devono essere poste interamente a carico della parte appellata, risultata soccombente, e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto dell'importo liquidato (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) a favore dello
Stato per quelle di primo e secondo grado e in favore degli eredi dell' arch. costituiti in Per_1 prosecuzione in relazione alla fase decisionale in cui questi (non ammessi al patrocinio a carico dell'Erario), sono intervenuti in giudizio.
Va infatti precisato che l'arch. è stato ammesso al patrocinio a spese dello Persona_1
Stato sia per il presente giudizio di appello che per quello di primo grado e al suo difensore,
Avv. Stefania Mazzurco, con provvedimento pubblicato il 23.12. 2021, sono stati già liquidati i compensi a cario dello Stato per la fase svoltasi davanti al Tribunale.
Devono essere definitivamente poste a carico degli appellati anche le spese di ctu espletata nel presente grado, come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, seconda sezione civile, definitivamente decidendo, così provvede:
NA , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , in solido fra loro, al pagamento in favore Controparte_2 CP_5 CP_6 di e , quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 dell'importo di € 36.870,28, oltre interessi compensativi al tasso legale dal 9.11.2017, oltre accessori di legge se dovuti.
NA , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , in solido fra loro, al pagamento in favore Controparte_2 CP_5 CP_6
14 dello Stato delle spese processuali dei due gradi di giudizio che liquida per il primo grado in complessivi € 7.616,00 (€1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva,
€1.806,00 per la fase di trattazione, € 2.905,00 per la fase decisionale) e per il presente grado in complessivi € 6.521,00 (€ 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva,
€ 3.045,00 per la fase di trattazione) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
NA , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , in solido fra loro, al pagamento in favore Controparte_2 CP_5 CP_6 di , e delle spese del presente grado di Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio che liquida in complessivi € 3.470,00 oltre 15% per spese generali, contributo unificato, c.p.a. e iva come per legge, se dovuta.
NA , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , in solido fra loro, al pagamento in favore Controparte_2 CP_5 CP_6 dello Stato delle spese della c.t.u. siccome liquidate a carico dell'Erario con decreto del
11.4.2024.
Così deciso, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 144/2022 R.g.a.c.
TRA
nata a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata a [...] il [...], c.f. ; nata a [...] il
[...] C.F._2 Parte_3
3.3.2000, c.f. , nella qualità di eredi legittimi di , c.f. C.F._3 Persona_1
nato ad [...] il [...], deceduto a Trecastagni il 26.11.2024, C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Mazzurco, per procura in atti
- appellanti in prosecuzione -
E
nata ad [...] il [...], c.f: ; CP_1 C.F._5 CP_2 nata a [...] il [...], c.f. ;
[...] C.F._6 Controparte_3 nato a [...] l'[...], c.f. ; nato ad [...] C.F._7 Controparte_4 il 18.3.1958, c.f nato ad [...] il C.F._8 Controparte_2
30.8.1961, c.f. ; nata ad [...] il C.F._9 CP_5
13.9.1948, c.f: e , nata ad [...] il [...], C.F._10 CP_6
c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv.to Fabio Santangeli, per procura C.F._11 in atti
- appellati e terzi chiamati -
All'udienza del 12 maggio 2025 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6043/2017 emesso in data 27.10.2017 dal Tribunale di Catania ad istanza dell'architetto nei Persona_1 confronti di , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, per il pagamento dell'importo complessivo di € 82.775,55, oltre Controparte_7 interessi ex art. 10 L. 6/1981 a titolo di compenso professionale dovuto all'arch. per Per_1
l'attività di progettazione (due progetti di cui il secondo in variante del primo) di un complesso immobiliare sito in Aci Catena, via Vittorio Emanuele nn. 215/222.
Nel corso del suddetto giudizio di opposizione, introdotto con citazione notificata in data
27.12.2017, gli ingiunti, eccetto che non ha proposto opposizione, si Controparte_7 sono opposti al pagamento ingiunto deducendo che nulla dovevano all'arch. per Per_1
l'attività di progettazione in quanto commissionata dalla società immobiliare Pigno S.r.l., interessata allo sfruttamento edilizio dei propri terreni;
di aver sottoscritto, unitamente ad altri proprietari non raggiunti dall'ingiunzione di pagamento, il progetto già redatto dal al Per_1 solo fine di facilitarne la presentazione ad opera di (predecessore dell'ingiunto Parte_4
) che all'epoca era l' amministratore della società immobiliare Pugno Controparte_7
S.r.l. e con il quale avevano avviato delle trattative finalizzate alla formalizzazione della futura permuta degli immobili che la predetta s.r.l. avrebbe dovuto costruire sui propri terreni che le avrebbero ceduto in cambio. Negavano comunque la realizzazione di un secondo progetto in variante che, invece, il professionista opposto domandava gli fosse pure remunerato, come da liquidazione disposta dall'Ordine professionale di appartenenza.
Inoltre, gli opponenti illustravano le circostanze dalle quali poteva evincersi che nessun rapporto, men che meno professionale, avevano intrattenuto con l'opposto, che avevano incontrato soltanto in occasione della firma del progetto;
che il prima della notifica Per_1 del decreto ingiuntivo, non aveva avanzato alcuna richiesta di pagamento dei propri compensi professionali;
in ogni caso, in base a quanto avevano pattuito con la Pigno S.r.l. (all'epoca amministrata da succeduto a ) con il preliminare di permuta CP_7 Parte_4 sottoscritto il 4.12.2004 (successivamente risolto), tutti gli oneri di progettazione, compresi quelli in variante, sarebbero rimasti a totale carico della Pigno S.r.l. Contestavano la remunerabilità della prestazione professionale in quanto il progetto, presentato nl 1998. era stato approvato dal Comune di Aci Catena con riserva, pertanto era inutilizzabile senza gli elaborati integrativi richiesti, che costituivano condizione per il rilascio della concessione
2 edilizia;
gli opponenti aggiungevano che il credito indicato nel decreto ingiuntivo opposto oltre ad essere eccesivo non era certo nel quantum dato che il Consiglio dell'Ordine degli Architetti aveva vidimato la parcella presentata dal senza esaminare gli elaborati progettuali per Per_1 cui sarebbe stato comunque necessario l'espletamento di una c.t.u per valutare il valore dell'opera.
Infine, domandavano di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri proprietari dei terreni esclusi dall'ingiunzione ma rientranti nella progettazione, indicati in CP_2
e , tenuti anch'essi a rispondere in solido, in caso di
[...] CP_5 CP_6 rigetto dell'opposizione.
Si costituiva l'archi contestando l'opposizione; deduceva che il primo Persona_1 progetto che recava la firma degli opponenti, contrariamente a quanto costoro avevano dedotto, aveva ricevuto il parere favorevole da parte della commissione edilizia;
che la ragione per la quale non aveva presentato al Comune di Aci Catena gli ulteriori elaborati risiedeva nella decisione degli opponenti di modificare il progetto iniziale con altro progetto in variante che era stato anch'esso regolarmente presentato;
che gli opponenti erano stati più volte sollecitati a corrispondere il compenso dovutogli, come era dimostrato dal carteggio prodotto, dal quale si poteva anche evincere che gli opponenti avevano di fatto riconosciuto il loro debito nei propri confronti in difetto di contestazione del diritto ad esigere il compenso richiesto loro;
che le obiezioni in ordine al quantum debeatur erano infondate atteso che il competente
Consiglio dell'Ordine nella seduta del 23.6.2015 prima di liquidare la parcella aveva esaminato gli elaborati progettuali, che ad ogni modo produceva;
si opponeva alla nomina di un ctu.
Si costituivano i terzi chiamati che aderivano alle difese svolte dagli opponenti ed insistevano per l'adozione dei medesimi provvedimenti richiesti. Concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 comma VI cpc, soltanto gli opponenti articolavano richiesta di mezzi istruttori;
il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava la chiesta di prova testimoniale e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva decisa con sentenza n. 3649/2021, pubblicata il 30.8.2021, con la quale il primo giudice ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo, che pertanto è stato revocato, ed ha condannato l'opposto al pagamento delle spese processuali in favore degli opponenti, mentre le ha compensate nei rapporti tra questi ultimi ed i terzi chiamati.
Avverso la suddetta sentenza del Tribunale ha proposto appello con citazione Persona_1 notificata il 4.1.2022 ed ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
3 Si sono costituiti , , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e con un'unica comparsa ed hanno Controparte_2 CP_5 CP_6 eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.342 e 348 bis cpc e, nel merito, hanno contestato la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
Questa Corte, con ordinanza del 18.6.2022, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.11.2022 fissata per la precisazione delle conclusioni la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza non definitiva n. 1259/2023, pubblicata il 3.7.2023, questa Corte, respinte le preliminari eccezioni di inammissibilità e di manifesta infondatezza di cui agli art. 342 e 348 bis cpc, ha accolto le censure mosse dall'appellante alla motivazione utilizzata dal Tribunale per rigettare la domanda del e per accogliere l'opposizione. Per_1
Il Tribunale aveva fondato la propria decisione sul presupposto che era rimasta incontestata la circostanza dedotta dagli opponenti che era stato , all'epoca rappresentante legale Parte_4 dell'Immobiliare Pigno S.r.l., a proporre ai confinanti comproprietari la realizzazione di un complesso edilizio e che era stato il medesimo a presentare agli odierni appellati il CP_7 professionista già da quest'ultimo incaricato di redigere il primo progetto (approvato il
24.10.2002); mentre con riguardo al secondo elaborato progettuale predisposto in variante dal
“e depositato presso gli uffici comunali poiché non recava la firma, degli originari Per_1 proprietari, bensì di , nuovo legale rappresentante di Immobiliare Controparte_7
Pigno srl, era stata quest'ultima a commettere l'incarico di progettazione nella qualità di promissaria permutante in virtù di contratto preliminare di permuta sottoscritto il 2 dicembre
2004”.
Il Tribunale aveva infatti statuito che “la mancata sottoscrizione da parte dei promissari permutanti, comunque all'epoca ancora comproprietari, impone di ascrivere direttamente, tanto più a fronte della mancanza della necessaria dimostrazione di qualsivoglia ulteriore consultazione con (non più presumibile in assenza della sottoscrizione dei Persona_1 progetti), i nuovi elaborati ad Immobiliare Pigno srl: ed in tal senso depone l'accordo tra permutanti in forza del quale Immobiliare Pigno srl si gravava de “il pagamento degli onorari
e delle spese per la progettazione, i calcoli statistici e la direzione dei lavori” (art. 6 del
4 contratto) e, per converso, i sigg.ri restavano assolti da Parte_5 qualsivoglia relativo onere. La pur ridotta valenza indiziaria della sottoscrizione dell'originario progetto - che, come si è detto, trae sostanzialmente vigore dalla qualità di soggetti comproprietari interessati - è definitivamente inficiata da siffatta ulteriore fase nella quale si è venuta dipanando la vicenda negoziale per cui è causa” Non solo, invero, non è stata fornita dimostrazione alcuna dell'incarico professionale, bensì, ed ancor di più, il parametro dell'avvenuto svolgimento della prestazione professionale nell'interesse e per conto dei soggetti proprietari del terreno - anche a volerlo ritenere in ipotesi utilmente utilizzabile a fini presuntivi - viene ad essere privato della dedotta significanza indiziaria pur posta a base della domanda monitoria: la stipulazione del contratto preliminare di permuta, in uno alla sottoscrizione del progetto definitivo da parte della società permutante, riconduce la titolarità dell'attività edificatoria progettata ad Immobiliare Pigno srl ed impedisce di riscontrare qualsivoglia segno presuntivo nella originaria sottoscrizione del primo elaborato progettuale”.
La Corte, nella sentenza non definitiva, muovendo dal presupposto pacifico, oltre che evincibile dal contratto preliminare di permuta in atti che all'epoca della sua sottoscrizione
(2.12.2004) era già in corso l'attività di elaborazione del progetto in variante di quello precedentemente approvato con riserva in data 24.10.2002 (e che era in corso la redazione di un progetto in variante le parti contraenti ne davano atto nel contratto preliminare di permuta)
e che quindi il progettista era stato incaricato di predisporre il progetto in variante prima che con il citato contratto le parti si accordassero sul riparto degli oneri di progettazione e, preso atto altresì che mancava agli atti la prova che il professionista prima o dopo la stipula del citato contratto preliminare di permuta, era stato informato di detto accordo interno, che prevedeva dovesse essere soltanto la Pigno S.r.l. a sostenere gli oneri di progettazione e che altresì non vi erano altre evidenze che deponevano per ritenere che il ove informato Per_1 di detto accordo interno, avesse accettato di riconoscere soltanto nella Pigno S.r.l. o in Pt_4
o la parte committente dell'incarico professionale alla quale rivolgersi
[...] CP_7 per richiedere il pagamento dei compensi, ha dichiarato non opponibile al detta Per_1 pattuizione statuendo che l'incarico affidato al progettista era l'effetto di un mandato congiunto, conferito anche nell'interesse dei proprietari dei terreni coinvolti nel progetto di trasformazione edilizia, proveniente anche da con riferimento al primo progetto Parte_4 in quanto all'epoca quest'ultimo era il rappresentante legale della Pigno immobiliare e, in
5 seguito alla sua morte avvenuta nel 1999, da , succeduto nella rappresentanza CP_7 legale della società, per il secondo progetto in variante.
La Corte, nella sentenza non definitiva alla quale in questa sede si rimanda, ha illustrato le ragioni per le quali la rappresentazione fattuale esposta dagli opponenti oltre che contraddittoria non aveva trovato conferma negli atti di causa e i motivi per i quali alcuni dei loro caposaldi difensivi avevano trovato smentita documentale nel giudizio, a partire dalla negazione dell'esistenza di un secondo progetto in variante (della cui redazione i medesimi opponenti avevano dato atto in seno al contratto preliminare di permuta del 2.12.2004) oltre che per via delle opposte deduzioni non tempestivamente contestate.
Nella cennata sentenza non definitiva la Corte ha anche illustrato le ragioni per le quali le prove testimoniali chieste dagli opponenti laddove non ammissibili non erano comunque conducenti alla dimostrazione che il soggetto committente l'incarico professionale del primo progetto presentato nel 1999, sebbene da loro sottoscritto, andava individuato soltanto nella Pigno srl.
Inoltre la Corte ha ritenuto significativo per le ragioni indicate nella sentenza non definitiva : il lungo silenzio serbato dagli odierni appellati alle varie richieste di pagamento provenienti dall'odierno appellante avanzate sul presupposto esplicito che gli opponenti erano condebitori solidali insieme a anche in veste di rappresentante della Pigno S.r.l., senza CP_7 contestare la legittimità di tali richieste;
l'aver riconosciuto gli odierni appellati di essere legittimi contraddittori alle richieste di pagamento provenienti dal partecipando Per_1 attivamente attraverso un proprio rappresentante alle trattative e incontri in cui erano presenti anche i rappresentanti della Piogno S.r.l., finalizzati al bonario componimento della vertenza sui compensi dovuti per oneri di progettazione, intrapresa dal professionista pima di richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo opposto.
Sulla base delle citate ragioni sopra sintetizzate, questa Corte ha accolto l'appello e con contestuale ordinanza ha rimesso la causa in istruttoria per l'espletamento della consulenza tecnica per la quantificazione del compenso professionale spettante all'appellante.
L'ausiliario nominato ha depositato la consulenza in data 21.1.2024 e all'udienza del 22.1.2024 le parti hanno chiesto un rinvio per esaminare e controdedurre alla stesura definitiva della consulenza.
All'udienza di rinvio le parti hanno congiuntamente chiesto i termini per articolare le loro contestazioni alla ctu e per l'eventuale richiamo dell'ausiliario per rendere chiarimenti.
6 All'udienza dell'11.11.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa sulle conclusioni come precisate in atti, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
Con comparsa depositata il 10.1.2025 si sono costituiti in prosecuzione, ex art. 302 cpc,
e nella qualità di eredi legittimi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'appellante , frattanto deceduto il 26.112024, ovvero successivamente Persona_1 all'udienza di precisazione della conclusione ma prima della scadenza dei termini concessi ex art. 190 cpc.
Successivamente, con ordinanza del 9.4.2025, la Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per il richiamo del ctu nominato, per fornire chiarimenti in ordine alle contestazioni mosse dalla parte appellata con le osservazioni critiche alla bozza dall'elaborato peritale depositato nella stesura definitiva in data 21.1.2024, ed in particolare sulla documentazione esaminata dall'ausiliario per la stima dell'onorario del professionista richiedente i compensi, relativamente al secondo progetto “cosiddetto in variante “ che risultava depositato presso il
Genio Civile, disponendo il rinvio all'udienza del 28.4.2025.
A tale udienza, presenti i procuratori delle parti, il c.t.u. ha reso i chiarimenti richiesti confermando le risposte contenute nella stesura definitiva della consulenza alle osservazioni formulate dalle parti alla bozza di ctu.
La Corte ha comunque invitato il ctu a depositare la propria relazione scritta in replica ai rilievi ribaditi dalla parte appellante anche in udienza, rinviando la causa all'udienza del 12.5. 2025.
Il ctu ha depositato in data 8.5.2025 la propria relazione sulle osservazioni di parte appellante, ribadendo le proprie considerazioni precedentemente svolte e all'udienza del 12.5. 2025 le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti a giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Precisazioni preliminari.
Con la comparsa di costituzione volontaria del 10.1.2025 i successori universali di
[...]
, deceduto dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ma nelle more della Per_1 scadenza dei termini assegnati per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, hanno voluto evitare l'interruzione del processo, che sarebbe stata possibile pronunciare se fosse intervenuta la dichiarazione della morte dell'appellante ad opera del suo difensore, consentita fino alla data di scadenza dei termini per il deposito della memoria di
7 replica (Cass. n. 33203/2022; Cass n.14472/2017) e allo stesso tempo hanno voluto assicurare che la sentenza definitiva fosse legittimamente pronunciata nei loro confronti.
Per tali ragioni, questo Collegio reputa efficace ex art. 302 c.p.c. la volontaria costituzione delle eredi universali di , non essendosi il processo interrotto in mancanza di Persona_1 una specifica dichiarazione dell'evento interruttivo ex art. 300 c.p.c e al contempo la costituzione volontaria in prosecuzione degli eredi deve ritenersi tempestiva in quanto intervenuta prima che spirassero i termini ex art. 190 cpc, con l'effetto che la sentenza avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme per crediti professionali del loro dante causa può essere pronunciata nei loro confronti quali eredi dell'appellante, succeduti ex art. 110 cpc nel rapporto controverso.
Le eccezioni di nullità e/o inutilizzabilità della c.t.u mosse dalla parte appellata.
In sede di osservazioni critiche alla bozza della ctu trasmessa dal consulente tecnico d'ufficio parte appellata ha avanzato alcune censure sul metodo e sul merito dell'operato del ctu, critiche ulteriormente integrate con le note autorizzate depositate il 17.5.2024, ribadite in sede conclusionale ed in parte anche all'udienza del 28.4.2025 e in quella di precisazione delle conclusioni del 12.5.2025.
Le doglianze avanzate dalla parte appellata alla ctu, alcune delle quali, ove fondate, sarebbero in grado di comprometterne la validità e l'utilizzabilità, sono le seguenti: a) violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa degli appellati ai quali sarebbe stato precluso di partecipare. tramite il proprio ctp, alle operazioni peritali svolte dal ctu che si è recato senza dare loro avviso presso gli uffici del Genio Civile e del Comune di Aci Catena per visionare gli atti depositati senza poi allegarli all'elaborato peritale;
b) il ctu non avrebbe potuto utilizzare, per rendere il proprio parere, la documentazione visionata senza contraddittorio presso gli uffici tecnici del Comune e presso gli uffici del genio Civile, trattandosi di documenti nuovi e non prodotti in giudizio e per di più senza estrarli e allegarli alla ctu, in modo da permetterne l'esame e le valutazioni da parte loro e del proprio ctp;
c) il ctu, per quanto esposto, avrebbe superato i propri limiti come delimitati dalla sentenza. 3086/2022 resa a Sezioni unite dalla S.C. poiché i documenti visionati dall'ausiliario, che non sarebbero stati prodotti in giudizio, riguardano l'accertamento di fatti principali che invece era onere del professionista provare per avere diritto al compenso;
d) con riferimento al secondo progetto cosiddetto in variante il ctu avrebbe calcolato in favore del compensi per attività Per_1 professionali svolte da altri professionisti che avevano collaborato nella sua stesura. Gli
8 appellanti inoltre hanno contestato la quantificazione dei compensi effettuata dal ctu ed hanno insistito per il “richiamo del CTU affinché fornisca riscontro ai rilievi disattesi (p. 7 e 8 delle osservazioni alla bozza di CTU regolarmente inviate), chiarendo quanto affermato a pag. 38
e 39 circa l'erroneità della sentenza emessa da questa Corte, oggetto di impugnazione innanzi la Suprema Corte di Cassazione, depositato in questo fascicolo con nota del 27.11.23”.
Ciò posto, va innanzitutto osservato che nel precedente grado di giudizio gli appellati hanno contestato la parcella vidimata dall'ordine degli architetti di Catania in data 23.6.2015 sia nell'an che nel quantum deducendo “che il primo progetto giace, al Comune di Aci Catena, incompleto e ormai inservibile, stante il mancato deposito delle correzioni imposte dalla commissione tecnica, mentre il secondo progetto (rectius variante al primo), oggetto della seconda parcella vidimata, questo non è stato mai realizzato, in seguito alla perdita di efficacia del preliminare di permuta stipulato nel 2004” .
Questa Corte, nel formulare i quesiti al ctu, ha preso atto che gli opponenti avevano contestato l'effettiva esecuzione da parte del di tutte le prestazioni che egli aveva chiesto al proprio Per_1
Ordine professionale di liquidare e che avevano anche messo in dubbio la correttezza del procedimento di liquidazione della parcella che affermavano essere basata su una documentazione incompleta e inidonea a calcolare i compensi in quanto il progettista non avrebbe depositato tutti gli elaborati indicati e ciò veniva detto (come poi meglio espliciteranno in seno alle osservazioni critiche alla ctu disposta nel presente grado) con riferimento al secondo progetto cosiddetto in variante.
Inoltre, questa Corte, esaminati gli atti depositati dal (allegato n. 3 atto d'appello) Per_1 riguardanti il secondo progetto redatto in variante, dai quali risultava che per le opere strutturali il progettista firmatario non era il ma un altro professionista ossia l'ing. Per_1 Persona_2 ritenendo di dover chiarire anche tale aspetto, con l'ordinanza del 19.6.2023 ha conferito all'ausiliario il seguente mandato “Provveda il CTU, anche attraverso l'esame degli atti e dei documenti di causa, a determinare il compenso professionale dovuto a per Persona_1
l'attività professionale svolta nell'interesse delle parti in causa indicando altresì il livello di progettazione realizzato e se i progetti presentati erano completi o meno e se idonei per la cantierabilità delle opere progettate”.
Pertanto l'ausiliario è stato incaricato dalla Corte di determinare il compenso per l'attività svolta dal professionista attingendo anche aliunde alle informazioni necessarie per rispondere ai quesiti formulati.
9 L'ausiliario nell'espletamento del mandato ricevuto è partito dall'esame della parcella in atti, che era stata liquidata all'arch. dall'ordine degli Architetti in data 23.6. 2015 per un Per_1 importo di 82.775,55 onde poi verificare, attraverso la documentazione presente in atti, confrontandola con quella depositata presso gli Enti competenti, se le voci indicate nella parcella in questione erano corrispondenti all'attività effettivamente espletata dall'arch. Per_1
Inoltre l'ausiliario, che ha correttamente inteso il mandato ricevuto, ha indicato in premessa che avrebbe provveduto “altresì ad esplicitare, per eventuale utilità del Collegio Decidente, quali parti dei progetti citati nella suddetta parcella siano stati in effetti redatti (ovvero, timbrati e firmati), anche da altri professionisti che hanno collaborato con l'odierno
Appellante”.
Tanto chiarito, le censure degli appellati non sono fondate.
Ed infatti, le critiche degli appellati alla ctu traggono tutte origine dal presupposto errato, oltre che indimostrato e ripetutamente smentito dall'ausiliario, che quest'ultimo per determinare i compensi spettanti al professionista: (1) avrebbe utilizzato documentazione non prodotta in giudizio;
(2) la documentazione ritualmente depositata in giudizio era insufficiente per stabilire l'attività svolta dal e quindi per determinarne i compensi dovuti. Per_1
Il ctu nella propria relazione illustrativa depositata l'8.5.2025, contenente le risposte alle contestazioni mosse da parte appellata, ha testualmente risposto ribadendo quanto già relazionato nella CTU ossia:per come già esplicitato in risposta alle note prodotte alla CTU preliminare dalla Parte Appellata (vedere a pag. 2 la risposta alla nota 1), in allegato 3 alla
CTU finale), si ribadisce nuovamente che la documentazione visionata presso gli Enti
Pubblici, è contenuta all'interno del fascicolo di primo grado riportato in allegato n. 3 all'Atto di Citazione in Appello depositato telematicamente dal Procuratore di Parte Per_1
Appellante. Stante tuttavia che la documentazione sopra citata, allegata al fascicolo di primo grado, è riportata in formati scanner A4, la visione degli elaborati in versione originale presso gli UTC e presso il Genio Civile di Catania nella loro integralità; e ciò, con particolare riferimento ai disegni di grandi dimensioni in formato A0 (di dimensioni 841 x 1190 mm) ed
A0 (di dimensioni 841 x 594 mm), ne ha permesso una visione nel loro complesso senza
l'effettuazione di alcun “collage” fra frontespizi e varie porzioni degli stessi e, pertanto, certamente una visione più chiara e ben delineata;
ovvero, con minore grado di approssimazione in relazione alla raffigurazione dell'effettiva attività espletata. Altro fattore che è stato possibile valutare più attentamente, con minore grado di approssimazione,
10 nell'interesse di tutte le Parti nonché dell'Ill.mo Collegio Decidente, è l'esatta cronologia dei fatti e la verifica delle attività effettivamente eseguite, così come dichiarato agli atti di causa;
a tal proposito, per come già esplicitato, in risposta alla nota 1) alla CTU preliminare (in allegato 3 alla CTU finale), si ribadisce la mancata chiarezza dagli Atti di entrambe le Parti - con conseguente errore nella emessa Sentenza non definitiva (n. 1359/2023) – circa l'asserito avvenuto deposito presso gli UTC di Aci Catena del secondo progetto Architettonico in variante dell'anno 2005 (rif. fine pag.
8 - inizio pag. 9 Sentenza). L'accesso agli Atti effettuato dallo scrivente ha permesso altresì di chiarire l'aspetto di cui sopra, inerentemente all'avvenuta esclusiva presentazione della parte strutturale del secondo progetto (anno 2005) presso il Genio Civile di Catania, se pur comprensiva dei seguenti elencati elaborati grafici architettonici: Planimetrie generali stato di fatto, stato di progetto, e conteggi plano- volumetrici;
Piante, Prospetti e Sezioni di ogni singola palazzina;
nonchè di:- Relazione
Illustrativa generale;
Ne consegue gli elaborati sopra elencati (depositati presso il Genio
Civile, congiuntamente al progetto strutturale), per la presentazione della variante presso gli
UTC di Aci Catena, sarebbero stati da integrare con:- la relazione sulle superfici aero- illuminanti;
- la relazione sulle barriere architettoniche;
- con il calcolo degli oneri concessori.
Avendo pertanto considerato che la parte maggiormente applicativa e dispendiosa, in termini di tempistiche di realizzazione, degli elaborati tecnici architettonici risultavano essere già stati realizzati poichè depositati al Genio Civile, congiuntamente al calcolo strutturale (elaborati sopra elencati, previa effettuazione di rilievi in “campo”), lo scrivente ha ritenuto, e riconferma odiernamente la percentuale stimata del grado di completezza pro-tempore raggiunto, nel progetto architettonico in variante, del 70%.2) Nel compenso parcellare che è stato indicato dal CTU per il secondo progetto in variante, sono stati erroneamente inclusi €
15.000 inerenti agli elaborati di progetto che ha prodotto altro tecnico. Pur ritenendo nell'ultima pagina della CTU depositata in versione finale di avere rendicontato chiaramente sul conteggio riepilogativo degli Onorari e delle Spese, così per come peraltro nello stesso ordine riportato nella Parcella Vidimata dall'Ordine di appartenenza del Professionista
Appellante, ritenendo altresì di avere ben specificato che gli Onorari e Spese per la
Progettazione delle Strutture e per i Calcoli relativi, sono riferiti a Professionista diverso dall'Appellante incaricato esclusivamente come Progettista Architettonico (e, come Direttore dei Lavori mai eseguiti), si provvederà qui di seguito a riproporre il riepilogo degli Onorari e
Spese, stralciando la cifra di pertinenza della Progettazione Strutturale e dai Calcoli relativi
11 di € 15.193,00.Riepilogo Onorari + spese (compresa la tassa per visto Ordine professionale su parcella)A) Onorario e spese x progetto architettonico base (anno 1998) = 19.350,25 €;B)
Onorario e spese x rielaborazione generale progetto (anno 2005) = 6.502,14 €;C) Onorario e spese x rielaborazione progetti Pal. A e D (anno 2005) = 9.776,26 €;D) Tassa versata ad
Ordine professionale per visto su parcella = 1.241,63 €, per un totale complessivo di €
36.870,28”.
Nonostante il chiaro tenore delle risposte fornite dal ctu parte appellata anche all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.5.2025 e nella successiva memoria di replica depositata il 23.6.2025 ha continuato a sostenere, senza darne compiuta dimostrazione, che la documentazione prodotta era incompleta e contro ogni evidenza ha pure sostenuto che il ctu con le note sopra trascritte dell'8.5.2025 avrebbe anche “riconosciuto “ che non avrebbe potuto redigere il conteggio sull'onorario del se non consultando altra documentazione Per_1 non prodotta in causa e che quella presente era inidonea oltre che insufficiente per liquidare il compenso al progettista.
I chiarimenti forniti dall'ausiliario e le condivisibili ragioni che lo hanno portato a visionare gli atti depositati presso gli uffici competenti nel formato originale, per confrontarli con quelli depositati in formati ridotti o scannerizzati, per probabili ragioni dipendenti al loro deposito telematico, eliminano ogni dubbio sulla strumentalità delle censure alla ctu e sulla correttezza dell'elaborato peritale e dell'operato del nominato consulente che si è limitato a riscontrare la conformità della documentazione prodotta dal professionista prima in formato cartaceo all'Ordine degli Architetti per la liquidazione della parcella ed in seguito in giudizio.
In ogni caso, per il compimento di detta attività di comparazione/riscontro, diversamente a quanto deduce parte appellata, l'ausiliario non è tenuto a dare alcun avviso alle parti o ai loro ctp non integrando vere e proprie indagini tecniche, che invece avrebbe potuto comportare da parte sua un dovere di segnalazione alle parti e per esse ai ctp qualora avesse riscontrato delle difformità tra i progetti prodotti in giudizio e quelli presentanti e giacenti presso gli uffici del
Comune di Aci Catena e del Genio Civile;
difformità, invero, non segnalata neppure dalla parte appellata che come ha riferito l'ausiliario nella sua relazione dell'8.5.2025, aveva avuto modo di esaminare gli atti depositati presso il Comune di Aci Catena, avendo l'ausiliario al momento della visione del fascicolo progettuale accertato la presenza di una richiesta di accesso agli atti precedentemente effettuata dagli stessi appellati.
12 Pertanto è inconferente il richiamo fatto dagli appellati alla violazione del principio del contraddittorio come pure il richiamo ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, a Sezioni unite, con la sentenza n. 3086/2022 in materia di nullità della ctu, dal momento che l'ausiliario non ha acquisito alcuna documentazione né ha consultato documentazione diversa da quella già presente in atti.
Infine, nessun rilievo ha rivestito per la pronuncia della sentenza non definitiva, né riveste per la presente pronuncia, l'errore contenuto nella sentenza non definitiva pronunciata da questa Corte, evidenziato dal ctu ed enfatizzato dagli appellati, errore consistito nell'errata indicazione dell'ufficio presso cui in data 29 luglio 2005 è stato presentato il progetto in variante, indicato nella sentenza non definitiva nel “Comune di Aci Catena” al posto del Genio
Civile; peraltro tale errore replica l'errore già presente a pag. 5 della sentenza appellata, che non è stato oggetto di rilevo ad opere delle parti prima dell'espletamento della consulenza tecnica disposta nel grado, a dimostrazione della sua irrilevanza per la pronuncia sull an ed il quantum debeatur, oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
In definitiva, la consulenza tecnica espletata in questo grado ha rispettato i limiti delle indagini affidate e il contraddittorio tra le parti e i documenti citati dalla consulente e dei quali si avvalso per determinare il compenso spettante al progettista incaricato sono presenti nel fascicolo processuale e come tali sottoposti alla visione del consulente di parte appellata, che non ha in alcun modo fornito alcun riscontro obiettivo all'eccezione sollevata di nullità della ctu;
inoltre nessuna contestazione hanno mosso gli appellati circa la difformità degli elaborati progettuali citati dall'ausiliario come presenti negli atti di causa e dal medesimo utilizzati per conteggiare i compensi professionali, con quelli depositati nei pubblici uffici citati.
In base alle risultanze della c.t.u. definitiva deposita in data 4.3.2024, confermate dalla successiva relazione depositata l'8.5.2025, l'ammontare complessivo spettante agli eredi del progettista incaricato ammonta ad € 36.870,28, cui vanno aggiunti gli interessi compensativi, al tasso legale, considerato che la liquidazione dei compensi seppur eseguita dal ctu nel 2024 sono stati determinati in base alla legislazione precedente al conferimento dell'incarico (Legge
n. 143 del 2 marzo 1949, così come integrata dai D.M. 21 agosto 1958, D.M. 25 febbraio 1965,
D.M. 18 novembre 1971, D.M. 13 aprile 1976, D.M. 29 giugno 1981, D.M. 11 giugno 1987,
CTU pag. 13); pertanto detti interessi sono dovuti a far data dal 9.11.2017, coincidente con quella di deposito del decreto ingiuntivo, la cui revoca disposta con la sentenza appellata, resta comunque confermata. Ed infatti qualora il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo
13 ritenga, come nella fattispecie, che il credito è solo parzialmente fondato o comunque vada riconosciuto per un minor importo rispetto a quello ingiunto, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653 c.p.c., comma 2 (ex multis, Cass n. 14486/2019).
Spese Processuali
La riforma della sentenza appellata comporta un nuovo regolamento delle spese processuali che tenga conto dell'esito complessivo della lite.
Nella specie, seppure il credito vantato dall'arch. viene riconosciuto per un importo Per_1 minore, in base alla sentenza della Core di Cassazione resa a sezioni unite n 32061/2022, tale esito non equivale a soccombenza reciproca, con l'effetto che le spese processuali dei due gradi di giudizio devono essere poste interamente a carico della parte appellata, risultata soccombente, e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto dell'importo liquidato (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) a favore dello
Stato per quelle di primo e secondo grado e in favore degli eredi dell' arch. costituiti in Per_1 prosecuzione in relazione alla fase decisionale in cui questi (non ammessi al patrocinio a carico dell'Erario), sono intervenuti in giudizio.
Va infatti precisato che l'arch. è stato ammesso al patrocinio a spese dello Persona_1
Stato sia per il presente giudizio di appello che per quello di primo grado e al suo difensore,
Avv. Stefania Mazzurco, con provvedimento pubblicato il 23.12. 2021, sono stati già liquidati i compensi a cario dello Stato per la fase svoltasi davanti al Tribunale.
Devono essere definitivamente poste a carico degli appellati anche le spese di ctu espletata nel presente grado, come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, seconda sezione civile, definitivamente decidendo, così provvede:
NA , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , in solido fra loro, al pagamento in favore Controparte_2 CP_5 CP_6 di e , quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 dell'importo di € 36.870,28, oltre interessi compensativi al tasso legale dal 9.11.2017, oltre accessori di legge se dovuti.
NA , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , in solido fra loro, al pagamento in favore Controparte_2 CP_5 CP_6
14 dello Stato delle spese processuali dei due gradi di giudizio che liquida per il primo grado in complessivi € 7.616,00 (€1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva,
€1.806,00 per la fase di trattazione, € 2.905,00 per la fase decisionale) e per il presente grado in complessivi € 6.521,00 (€ 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva,
€ 3.045,00 per la fase di trattazione) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
NA , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , in solido fra loro, al pagamento in favore Controparte_2 CP_5 CP_6 di , e delle spese del presente grado di Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio che liquida in complessivi € 3.470,00 oltre 15% per spese generali, contributo unificato, c.p.a. e iva come per legge, se dovuta.
NA , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , in solido fra loro, al pagamento in favore Controparte_2 CP_5 CP_6 dello Stato delle spese della c.t.u. siccome liquidate a carico dell'Erario con decreto del
11.4.2024.
Così deciso, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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