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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 10/07/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 406/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 406/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 GAETANO BOVENZI (domicilio telematico) PARTE RICORRENTE contro
(contumace) P_ PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9/7/2025.
In fatto ed in diritto Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato in data 7/3/2025, la ha Parte_2 chiesto che il Tribunale di Pesaro, adito ai sensi dell'art. 18 cpc, accertasse positivamente che P_ (C.F. aveva accettato tacitamente la eredità della di lui madre
[...] C.F._1 PE
(C.F. ) morta a Petriano il 20/2/2023.
[...] C.F._2
Ha allegato che ha accettato tacitamente l'eredità della madre poiché -quale P_ comproprietario e locatore, assieme alla madre, dell'immobile sito in via degli Abeti n. 182 a Pesaro- aveva continuato a percepire l'intero canone di locazione dell'immobile anche a seguito del decesso della genitrice (docc. 6-7 – parte ricorrente) sino alla risoluzione del contratto, intervenuta in data 31/12/2024.
Dato atto di quanto sopra, deve ritenersi l'interesse ad agire in capo alla ricorrente, poiché il e la PE decuius si erano costituiti terzi datori d'ipoteca, ognuno per la quota di ½, fino alla concorrenza dell'importo di €320.000,00, sopra l'immobile locato a garanzia dell'adempimento al contratto di mutuo fondiario contratto tra la dante causa della ricorrente ed il padre del resistente, Persona_2 (Rep. N. 19.067 Racc. N.
8.799 per Notar di Urbino), il pagamento delle cui rate non è Persona_3 stato onorato.
pagina 1 di 2 Ricorrono, dunque, le seguenti circostanze, quali la amministrazione del bene ereditario e la voltura catastale (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22769 del 13/08/2024) che depongono al fine della dichiarazione di accettazione tacita, pura e semplice della eredità, ai sensi degli artt. 470 e 474 c.c..
Spese compensate in ragione della mancata costituzione del debitore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara che (C.F. ha accettato puramente e semplicemente la P_ C.F._1 eredità di (C.F. ). Persona_1 C.F._2
Spese compensate.
Pesaro, 10 luglio 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 406/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 GAETANO BOVENZI (domicilio telematico) PARTE RICORRENTE contro
(contumace) P_ PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9/7/2025.
In fatto ed in diritto Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato in data 7/3/2025, la ha Parte_2 chiesto che il Tribunale di Pesaro, adito ai sensi dell'art. 18 cpc, accertasse positivamente che P_ (C.F. aveva accettato tacitamente la eredità della di lui madre
[...] C.F._1 PE
(C.F. ) morta a Petriano il 20/2/2023.
[...] C.F._2
Ha allegato che ha accettato tacitamente l'eredità della madre poiché -quale P_ comproprietario e locatore, assieme alla madre, dell'immobile sito in via degli Abeti n. 182 a Pesaro- aveva continuato a percepire l'intero canone di locazione dell'immobile anche a seguito del decesso della genitrice (docc. 6-7 – parte ricorrente) sino alla risoluzione del contratto, intervenuta in data 31/12/2024.
Dato atto di quanto sopra, deve ritenersi l'interesse ad agire in capo alla ricorrente, poiché il e la PE decuius si erano costituiti terzi datori d'ipoteca, ognuno per la quota di ½, fino alla concorrenza dell'importo di €320.000,00, sopra l'immobile locato a garanzia dell'adempimento al contratto di mutuo fondiario contratto tra la dante causa della ricorrente ed il padre del resistente, Persona_2 (Rep. N. 19.067 Racc. N.
8.799 per Notar di Urbino), il pagamento delle cui rate non è Persona_3 stato onorato.
pagina 1 di 2 Ricorrono, dunque, le seguenti circostanze, quali la amministrazione del bene ereditario e la voltura catastale (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22769 del 13/08/2024) che depongono al fine della dichiarazione di accettazione tacita, pura e semplice della eredità, ai sensi degli artt. 470 e 474 c.c..
Spese compensate in ragione della mancata costituzione del debitore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara che (C.F. ha accettato puramente e semplicemente la P_ C.F._1 eredità di (C.F. ). Persona_1 C.F._2
Spese compensate.
Pesaro, 10 luglio 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
pagina 2 di 2