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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/07/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…4379 /2019 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4379/2019 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. BRACA IRENE
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO:
(C.F. , con l'avv. PROMESSA DI Parte_2 C.F._2
PAGAMENTO - BRONZINI ALDO RICOGNIZIONE DI DEBITO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
24.2.2025, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 14.4.2025, che devono intendersi qui richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio e ha chiesto Parte_1 Parte_2
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni istanza contraria, accertato l'inadempimento del Sig. rispetto agli obblighi sottoscritti Pt_2 nelle condizioni di separazione consensuale omologate dal Tribunale di Pisa in data 23.02.2015 con decreto n. 3032/2015, nonché nella scrittura privata del 15.10.2014 e nell'accordo di scioglimento dell'impresa familiare entrambi richiamati nell'accordo di separazione omologato, lo condanni al pagamento delle somme dovute alla Sig.ra nell'importo di Euro 2.063,50 a titolo di refusione delle imposte Pt_1 dalla stessa anticipate o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa con i pagamenti avvenuti in itinere, accertato l'inadempimento del Sig. rispetto ai suddetti obblighi, lo Pt_2 condanni anche al pagamento della somma di Euro 50.000 a titolo di risarcimento del danno pattiziamente stabilito dalle parti nella scrittura privata del 15.10.2014 richiamata espressamente negli accordi di separazione omologati. Con condanna alle spese, e onorari del presente giudizio.”
Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. in data
11.09.2020, parte attrice ha depositato al doc. 16 nuove ricevute di pagamento delle imposte sopravvenute rispetto alla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 28.10.2019, e modificato di conseguenza la domanda nei termini seguenti: “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni istanza contraria, accertato l'inadempimento del
Sig. rispetto agli obblighi sottoscritti nelle condizioni di Pt_2 separazione consensuale omologate dal Tribunale di Pisa in data
23.02.2015 con decreto n. 3032/2015, nonché nella scrittura privata del 15.10.2014 e nell'accordo di scioglimento dell'impresa familiare entrambi richiamati nell'accordo di separazione omologato, lo condanni al pagamento delle somme dovute alla Sig.ra Pt_3
2
[...] nell'importo di Euro 7.225,11 a titolo di refusione delle imposte dalla stessa anticipate o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa con i pagamenti avvenuti in itinere, accertato l'inadempimento del Sig. rispetto ai suddetti obblighi, lo condanni anche al Pt_2 pagamento della somma di Euro 50.000 a titolo di risarcimento del danno pattiziamente stabilito dalle parti nella scrittura privata del
15.10.2014 richiamata espressamente negli accordi di separazione omologati. Con condanna alle spese, e onorari del presente giudizio”.
A fondamento della domanda, ha allegato la avvenuta conclusione di un accordo con il coniuge nella fase di separazione, e l'inadempimento di quest'ultimo alle obbligazioni pattuite, e, in particolare, all'obbligo di pagare in luogo della moglie, le somme dovute a tiolo di imposte.
Parte convenuta si è costituita, e ha chiesto il rigetto della domanda, contestandone la fondatezza e, in ipotesi subordinata, chiedendo la rideterminazione della pretesa risarcitoria e la riduzione della penale pattiziamente statuita.
Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e prova per testi.
Dopo la conclusione della fase istruttoria, è stato assegnato alla sottoscritta per la decisione.
Le domande articolate della parte attrice non meritano accoglimento.
Come accennato, la vicenda per cui è causa concerne il dedotto inadempimento del convenuto all'obbligo di pagamento delle imposte
Irpef sui redditi derivanti dalla partecipazione all'impresa famigliare ex art. 230 bis c.c., poi sciolta, della parte attrice per Parte_1 gli anni 2012, 2013 e 2014.
3 In base agli accordi concluso dai coniugi, come da ultimo omologati dal tribunale in data 19.01.2015 (cfr. lettera G) del doc. 1 del fascicolo di parte attrice, nonché punto 4 della scrittura privata del
15.10.2014, doc. 2 allegato alla citazione, richiamata al punto I) degli accordi, nonché il successivo accordo sottoscritto relativo allo scioglimento tra le parti dell'impresa familiare, doc. 3), “… La formalità dello scioglimento dell'impresa famigliare avverrà al raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici della Sig.ra
[...]
… All'uopo il Sig. si impegna a pagare e Pt_1 Parte_2 corrispondere le imposte e contributi concernenti la posizione previdenziale ed assistenziale della moglie, derivanti dalla dichiarazione fiscale relativa al reddito di partecipazione all'impresa familiare”.
Ivi pure si legge “… La formalità dello scioglimento dell'impresa familiare avverrà al raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici della sig.ra la quale sin d'ora si impegna a tal Parte_1 momento a dare consenso al subentro del figlio … Il Sig. si Pt_2 impegna a pagare e corrispondere le imposte ed i contributi concernenti la posizione, derivanti dalla dichiarazione contenente il reddito di partecipazione all'impresa familiare”.
E ancora, “ … il sig. accetta la rinuncia espressa dalla sig.ra Pt_2
al contempo obbligandosi a corrispondere alla moglie, ai soli Pt_1 fini del raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici di quest'ultima (che matureranno nel dicembre 2014), le somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali e assistenziali, derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo anno della di lei partecipazione all'impresa famigliare”.
Il testo dell'accordo, e soprattutto dell'ultimo in ordine di tempo (doc.
3) pare indicare, letteralmente, che l'obbligo assunto dal convenuto
4 riguardasse il pagamento dei contributi funzionali al raggiungimento dei requisiti pensionistici: tale interpretazione, del resto, ai sensi e per gli effetti del disposto normativo di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., appare quella più coerente con l'obiettivo concordato, e cioè che il coniuge cessasse di occuparsi dell'impresa familiare, lasciando subentrare il figlio (sul punto, cfr. la giurisprudenza di legittimità consolidata, fin Cass. 14495/2004, per la quale In tema di interpretazione dei contratti in genere, l'elemento letterale rappresenta, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., l'imprescindibile dato di partenza dell'indagine ermeneutica, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri di interpretazione quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate nel contratto e successive conformi, tra cui 18180/2007, per la quale In tema di interpretazione del contratto ed ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa;
il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va poi verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ. e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato).
Le risultanze sul punto della prova per testi, poi, appaiono contraddittorie: se la teste , commercialista di parte Tes_1
5 attrice, ha dichiarato (verbale di udienza del 21.01.2022) che “per l'impresa famigliare l'accordo era che, non avendo la signora Pt_1 percepito i redditi, il si impegnava a pagare le imposte Pt_2 derivanti dai redditi di impresa familiare che la per legge Pt_1 dichiarava nella propria dichiarazione dei redditi”, aggiungendo a specifica domanda che “ne ho conoscenza (sul fatto che la non Pt_1 avesse percepito redditi dall'impresa famigliare), perché il fatto emerse nel corso della discussione e non ricordo che il Pt_2 negasse il fatto”, il teste ha riferito di aver saputo dalla Tes_2 medesima che il contenuto dell'accordo fosse nel senso Tes_1 descritto (verbale di udienza dell'11.05.2022, “ … nello scambio di mail che ho avuto con la dr.ssa risultava che il Tes_1 Pt_2 avrebbe dato i soldi per il pagamento delle imposte per la partecipazione ai redditi della ). Pt_1
Al contrario, il teste – la cui attendibilità non è Testimone_3 stata oggetto di specifico rilievo -, a verbale di udienza del
21.01.2022, premesso di essere stato presente all'incontro tenutosi con i difensori delle parti, e le parti stesse, riferiva espressamente che
“L'oggetto della discussione era il pagamento dei contributi Inps per mia madre per il raggiungimento della pensione, più che altro ricordo questo, era un obbiettivo importante per lei, al tempo abitavamo in casa insieme”, aggiungendo, a specifica domanda, “Ricordo solo dell'Inps, poi mi risulta che i contratti li abbiano redatti gli avvocati delle parti”.
Contraddittorie le risultanze della prova per testi, tenuto conto di quanto sopra osservato in punto di contenuto testuale dell'accordo, la domanda appare infondata.
6 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda perché infondata.
Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida come da notula in € 5077,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Pisa, il 10/07/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
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REPUBBLICA ITALIANA r.g.…4379 /2019 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4379/2019 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. BRACA IRENE
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO:
(C.F. , con l'avv. PROMESSA DI Parte_2 C.F._2
PAGAMENTO - BRONZINI ALDO RICOGNIZIONE DI DEBITO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
24.2.2025, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 14.4.2025, che devono intendersi qui richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio e ha chiesto Parte_1 Parte_2
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni istanza contraria, accertato l'inadempimento del Sig. rispetto agli obblighi sottoscritti Pt_2 nelle condizioni di separazione consensuale omologate dal Tribunale di Pisa in data 23.02.2015 con decreto n. 3032/2015, nonché nella scrittura privata del 15.10.2014 e nell'accordo di scioglimento dell'impresa familiare entrambi richiamati nell'accordo di separazione omologato, lo condanni al pagamento delle somme dovute alla Sig.ra nell'importo di Euro 2.063,50 a titolo di refusione delle imposte Pt_1 dalla stessa anticipate o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa con i pagamenti avvenuti in itinere, accertato l'inadempimento del Sig. rispetto ai suddetti obblighi, lo Pt_2 condanni anche al pagamento della somma di Euro 50.000 a titolo di risarcimento del danno pattiziamente stabilito dalle parti nella scrittura privata del 15.10.2014 richiamata espressamente negli accordi di separazione omologati. Con condanna alle spese, e onorari del presente giudizio.”
Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. in data
11.09.2020, parte attrice ha depositato al doc. 16 nuove ricevute di pagamento delle imposte sopravvenute rispetto alla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 28.10.2019, e modificato di conseguenza la domanda nei termini seguenti: “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni istanza contraria, accertato l'inadempimento del
Sig. rispetto agli obblighi sottoscritti nelle condizioni di Pt_2 separazione consensuale omologate dal Tribunale di Pisa in data
23.02.2015 con decreto n. 3032/2015, nonché nella scrittura privata del 15.10.2014 e nell'accordo di scioglimento dell'impresa familiare entrambi richiamati nell'accordo di separazione omologato, lo condanni al pagamento delle somme dovute alla Sig.ra Pt_3
2
[...] nell'importo di Euro 7.225,11 a titolo di refusione delle imposte dalla stessa anticipate o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa con i pagamenti avvenuti in itinere, accertato l'inadempimento del Sig. rispetto ai suddetti obblighi, lo condanni anche al Pt_2 pagamento della somma di Euro 50.000 a titolo di risarcimento del danno pattiziamente stabilito dalle parti nella scrittura privata del
15.10.2014 richiamata espressamente negli accordi di separazione omologati. Con condanna alle spese, e onorari del presente giudizio”.
A fondamento della domanda, ha allegato la avvenuta conclusione di un accordo con il coniuge nella fase di separazione, e l'inadempimento di quest'ultimo alle obbligazioni pattuite, e, in particolare, all'obbligo di pagare in luogo della moglie, le somme dovute a tiolo di imposte.
Parte convenuta si è costituita, e ha chiesto il rigetto della domanda, contestandone la fondatezza e, in ipotesi subordinata, chiedendo la rideterminazione della pretesa risarcitoria e la riduzione della penale pattiziamente statuita.
Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e prova per testi.
Dopo la conclusione della fase istruttoria, è stato assegnato alla sottoscritta per la decisione.
Le domande articolate della parte attrice non meritano accoglimento.
Come accennato, la vicenda per cui è causa concerne il dedotto inadempimento del convenuto all'obbligo di pagamento delle imposte
Irpef sui redditi derivanti dalla partecipazione all'impresa famigliare ex art. 230 bis c.c., poi sciolta, della parte attrice per Parte_1 gli anni 2012, 2013 e 2014.
3 In base agli accordi concluso dai coniugi, come da ultimo omologati dal tribunale in data 19.01.2015 (cfr. lettera G) del doc. 1 del fascicolo di parte attrice, nonché punto 4 della scrittura privata del
15.10.2014, doc. 2 allegato alla citazione, richiamata al punto I) degli accordi, nonché il successivo accordo sottoscritto relativo allo scioglimento tra le parti dell'impresa familiare, doc. 3), “… La formalità dello scioglimento dell'impresa famigliare avverrà al raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici della Sig.ra
[...]
… All'uopo il Sig. si impegna a pagare e Pt_1 Parte_2 corrispondere le imposte e contributi concernenti la posizione previdenziale ed assistenziale della moglie, derivanti dalla dichiarazione fiscale relativa al reddito di partecipazione all'impresa familiare”.
Ivi pure si legge “… La formalità dello scioglimento dell'impresa familiare avverrà al raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici della sig.ra la quale sin d'ora si impegna a tal Parte_1 momento a dare consenso al subentro del figlio … Il Sig. si Pt_2 impegna a pagare e corrispondere le imposte ed i contributi concernenti la posizione, derivanti dalla dichiarazione contenente il reddito di partecipazione all'impresa familiare”.
E ancora, “ … il sig. accetta la rinuncia espressa dalla sig.ra Pt_2
al contempo obbligandosi a corrispondere alla moglie, ai soli Pt_1 fini del raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici di quest'ultima (che matureranno nel dicembre 2014), le somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali e assistenziali, derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo anno della di lei partecipazione all'impresa famigliare”.
Il testo dell'accordo, e soprattutto dell'ultimo in ordine di tempo (doc.
3) pare indicare, letteralmente, che l'obbligo assunto dal convenuto
4 riguardasse il pagamento dei contributi funzionali al raggiungimento dei requisiti pensionistici: tale interpretazione, del resto, ai sensi e per gli effetti del disposto normativo di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., appare quella più coerente con l'obiettivo concordato, e cioè che il coniuge cessasse di occuparsi dell'impresa familiare, lasciando subentrare il figlio (sul punto, cfr. la giurisprudenza di legittimità consolidata, fin Cass. 14495/2004, per la quale In tema di interpretazione dei contratti in genere, l'elemento letterale rappresenta, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., l'imprescindibile dato di partenza dell'indagine ermeneutica, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri di interpretazione quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate nel contratto e successive conformi, tra cui 18180/2007, per la quale In tema di interpretazione del contratto ed ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa;
il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va poi verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ. e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato).
Le risultanze sul punto della prova per testi, poi, appaiono contraddittorie: se la teste , commercialista di parte Tes_1
5 attrice, ha dichiarato (verbale di udienza del 21.01.2022) che “per l'impresa famigliare l'accordo era che, non avendo la signora Pt_1 percepito i redditi, il si impegnava a pagare le imposte Pt_2 derivanti dai redditi di impresa familiare che la per legge Pt_1 dichiarava nella propria dichiarazione dei redditi”, aggiungendo a specifica domanda che “ne ho conoscenza (sul fatto che la non Pt_1 avesse percepito redditi dall'impresa famigliare), perché il fatto emerse nel corso della discussione e non ricordo che il Pt_2 negasse il fatto”, il teste ha riferito di aver saputo dalla Tes_2 medesima che il contenuto dell'accordo fosse nel senso Tes_1 descritto (verbale di udienza dell'11.05.2022, “ … nello scambio di mail che ho avuto con la dr.ssa risultava che il Tes_1 Pt_2 avrebbe dato i soldi per il pagamento delle imposte per la partecipazione ai redditi della ). Pt_1
Al contrario, il teste – la cui attendibilità non è Testimone_3 stata oggetto di specifico rilievo -, a verbale di udienza del
21.01.2022, premesso di essere stato presente all'incontro tenutosi con i difensori delle parti, e le parti stesse, riferiva espressamente che
“L'oggetto della discussione era il pagamento dei contributi Inps per mia madre per il raggiungimento della pensione, più che altro ricordo questo, era un obbiettivo importante per lei, al tempo abitavamo in casa insieme”, aggiungendo, a specifica domanda, “Ricordo solo dell'Inps, poi mi risulta che i contratti li abbiano redatti gli avvocati delle parti”.
Contraddittorie le risultanze della prova per testi, tenuto conto di quanto sopra osservato in punto di contenuto testuale dell'accordo, la domanda appare infondata.
6 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda perché infondata.
Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida come da notula in € 5077,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Pisa, il 10/07/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
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