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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 10.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1473/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione";
promossa da:
con sede in Modica (RG), Via San Giuliano S. Elena Parte_1 Km. 700, C.F. P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Cavallo del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
:
P.IVA 2 ), sede (C.F. Controparte_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 ha propostoCon ricorso depositato il 07.07.2022 la tempestiva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. OI-000613645 e n. OI-000613647 notificatele 1'08/10.06.2022, a mezzo delle quali l' CP_2 le aveva ingiunto il pagamento dei rispettivi importi sanzionatori di € 21.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa mercé l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2010, sulla scorta degli eseguiti e richiamati accertamenti prot. nn. CP_2. 6500 del 18.05/2022.0099475, CP 2.6500.18/05/2022.0099477, CP 2.6500.09.01.2018.0003071 e
CP 2.6500.09.01.2018.0003072 del 12.02.2018.
A sostegno dell'invocato annullamento degli impugnati provvedimenti sanzionatori l'opponente ne ha eccepito l'illegittimità per i seguenti motivi:
1- omessa notifica degli accertamenti presupposti;
2- prescrizione della pretesa sanzionatoria;
3- infondatezza e prescrizione della pretesa contributiva oggetto del sanzionato illecito omissivo;
4- illegittimità dell'esosa sanzione irrogata. Costituitosi in lite, l' CP_2 ha invocato il rigetto dell'opposizione siccome infondata, difendendo la correttezza del proprio operato ed eccependo la reiterata interruzione del quinquennio prescrizionale di cui all'art. 3 L. n. 335/1995 mercé la notifica di svariate cartelle e avvisi di addebito;
ha quindi rappresentato la medio tempore intervenuta modifica dei limiti edittali della sanzione ad opera dell'art. 23 D.L. n. 48/2023 e l'eseguita rideterminazione della sanzione in €
7.029,00, segnalandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica dei provvedimenti opposti, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza di trattazione del giudizio.
Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione in difetto di pagamento del riliquidato importo, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 10.10.2025.
***
Premesso che entrambe le OO.II. opposte risultano emesse e notificate alla società opponente, quale obbligata in solido ex art. 6 L. n. 689/1981, e non anche ai trasgressori Pt_2 e CP_3
[...] e che entrambe si riferiscono all'omesso versamento di ritenute relative ai periodi 12/2009 e 5-10/2010 (cfr. verbali di accertamento in atti), l'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta.
Merita infatti accoglimento la formulata eccezione di prescrizione dei crediti di cui ai contestati omessi versamenti, dovendosi ritenere, per i periodi contributivi per cui è causa, l'ininterrotto compimento del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma nono, L. n. 335/1995, decorrente, ex art. 8, comma primo, D.L.vo n. 422/1989, dal 16mo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione lavorativa. A sostegno dell'eccepita reiterata interruzione del termine, l' CP_1 ha invero unicamente prodotto estratto di ruolo nel quale si richiamano le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito asseritamente notificati alla società opponente, e non anche la prova dell'effettivo perfezionamento delle eseguite notifiche. Essendo la pretesa già prescritta alla data di notifica dei richiamati accertamenti, le OO.II. opposte vanno perciò annullate, con conseguente condanna dell' CP_2 al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, alla serialità del contenzioso e all'all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1473/2022 R.G., in accoglimento della proposta opposizione;
annulla le ordinanze ingiunzioni n. OI-000613645 e n. OI-000613647 notificate alla [...] Parte_1 condanna l' CP_2 al pagamento, in favore della società opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.843,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 6 dicembre 2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 10.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1473/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione";
promossa da:
con sede in Modica (RG), Via San Giuliano S. Elena Parte_1 Km. 700, C.F. P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Cavallo del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
:
P.IVA 2 ), sede (C.F. Controparte_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 ha propostoCon ricorso depositato il 07.07.2022 la tempestiva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. OI-000613645 e n. OI-000613647 notificatele 1'08/10.06.2022, a mezzo delle quali l' CP_2 le aveva ingiunto il pagamento dei rispettivi importi sanzionatori di € 21.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa mercé l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2010, sulla scorta degli eseguiti e richiamati accertamenti prot. nn. CP_2. 6500 del 18.05/2022.0099475, CP 2.6500.18/05/2022.0099477, CP 2.6500.09.01.2018.0003071 e
CP 2.6500.09.01.2018.0003072 del 12.02.2018.
A sostegno dell'invocato annullamento degli impugnati provvedimenti sanzionatori l'opponente ne ha eccepito l'illegittimità per i seguenti motivi:
1- omessa notifica degli accertamenti presupposti;
2- prescrizione della pretesa sanzionatoria;
3- infondatezza e prescrizione della pretesa contributiva oggetto del sanzionato illecito omissivo;
4- illegittimità dell'esosa sanzione irrogata. Costituitosi in lite, l' CP_2 ha invocato il rigetto dell'opposizione siccome infondata, difendendo la correttezza del proprio operato ed eccependo la reiterata interruzione del quinquennio prescrizionale di cui all'art. 3 L. n. 335/1995 mercé la notifica di svariate cartelle e avvisi di addebito;
ha quindi rappresentato la medio tempore intervenuta modifica dei limiti edittali della sanzione ad opera dell'art. 23 D.L. n. 48/2023 e l'eseguita rideterminazione della sanzione in €
7.029,00, segnalandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica dei provvedimenti opposti, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza di trattazione del giudizio.
Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione in difetto di pagamento del riliquidato importo, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 10.10.2025.
***
Premesso che entrambe le OO.II. opposte risultano emesse e notificate alla società opponente, quale obbligata in solido ex art. 6 L. n. 689/1981, e non anche ai trasgressori Pt_2 e CP_3
[...] e che entrambe si riferiscono all'omesso versamento di ritenute relative ai periodi 12/2009 e 5-10/2010 (cfr. verbali di accertamento in atti), l'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta.
Merita infatti accoglimento la formulata eccezione di prescrizione dei crediti di cui ai contestati omessi versamenti, dovendosi ritenere, per i periodi contributivi per cui è causa, l'ininterrotto compimento del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma nono, L. n. 335/1995, decorrente, ex art. 8, comma primo, D.L.vo n. 422/1989, dal 16mo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione lavorativa. A sostegno dell'eccepita reiterata interruzione del termine, l' CP_1 ha invero unicamente prodotto estratto di ruolo nel quale si richiamano le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito asseritamente notificati alla società opponente, e non anche la prova dell'effettivo perfezionamento delle eseguite notifiche. Essendo la pretesa già prescritta alla data di notifica dei richiamati accertamenti, le OO.II. opposte vanno perciò annullate, con conseguente condanna dell' CP_2 al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, alla serialità del contenzioso e all'all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1473/2022 R.G., in accoglimento della proposta opposizione;
annulla le ordinanze ingiunzioni n. OI-000613645 e n. OI-000613647 notificate alla [...] Parte_1 condanna l' CP_2 al pagamento, in favore della società opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.843,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 6 dicembre 2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella