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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8075/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8075/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Barlassina (MB), Via Canturina n. 7, rappresenta e difesa dall'Avv. Cristina Martinoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Meda (MB), Viale Francia n. 23, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Piacenza (PC), Via Giuseppe Grandi n. 37, rappresento e difeso dall'avv. Vittorio Benussi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Piacenza (PC), Corso Garibaldi n. 11, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il marito si obbliga a versare alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma pari a euro 300,00 mensili tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, somma che sarà aggiornata automaticamente anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
3. Nell'eventualità il marito si trovasse disoccupato, l'assegno di mantenimento di cui sopra, subirà una sospensione momentanea e riprenderà in automatico nel momento in cui quest'ultimo reperirà una nuova occupazione lavorativa;
4. Il marito proseguirà a versare l'assegno di mantenimento alla moglie pari a euro 300,00 mensili, con le medesime modalità di cui sopra, anche qualora la stessa dovesse trovare un'occupazione lavorativa con emolumento mensile non superiore a euro 1.000,00; 5. Qualora la moglie reperisse un'occupazione lavorativa con emolumento mensile pari a euro 1.100,00, l'assegno di mantenimento subirà in automatico una riduzione del 50%, ne consegue che il marito sarà tenuto a versare a quest'ultima la somma pari a euro 150,00 mensili con decorrenza dal mese in cui inizierà a percepire il primo stipendio;
6. Qualora la moglie reperisse un'occupazione lavorativa con emolumento mensile superiore alla somma di euro 1.100,00, l'assegno di mantenimento verrà revocato automaticamente;
7. I coniugi si obbligano a informarsi reciprocamente relativamente agli eventuali cambiamenti relativi alle loro rispettive posizioni lavorative;
8. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei conti correnti;
9. I coniugi dichiarano di aver, altresì, regolato le ulteriori pendenze economiche in essere tra gli stessi mediante accordo transattivo debitamente sottoscritto;
10. Spese compensate;
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 441/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 19.03.2025 e pubblicata in data 26.03.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 06.12.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
18 maggio 2013 (atto n. 3 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Gragnano Trebbiense), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Gragnano Trebbiense, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8075/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Barlassina (MB), Via Canturina n. 7, rappresenta e difesa dall'Avv. Cristina Martinoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Meda (MB), Viale Francia n. 23, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Piacenza (PC), Via Giuseppe Grandi n. 37, rappresento e difeso dall'avv. Vittorio Benussi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Piacenza (PC), Corso Garibaldi n. 11, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il marito si obbliga a versare alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma pari a euro 300,00 mensili tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, somma che sarà aggiornata automaticamente anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
3. Nell'eventualità il marito si trovasse disoccupato, l'assegno di mantenimento di cui sopra, subirà una sospensione momentanea e riprenderà in automatico nel momento in cui quest'ultimo reperirà una nuova occupazione lavorativa;
4. Il marito proseguirà a versare l'assegno di mantenimento alla moglie pari a euro 300,00 mensili, con le medesime modalità di cui sopra, anche qualora la stessa dovesse trovare un'occupazione lavorativa con emolumento mensile non superiore a euro 1.000,00; 5. Qualora la moglie reperisse un'occupazione lavorativa con emolumento mensile pari a euro 1.100,00, l'assegno di mantenimento subirà in automatico una riduzione del 50%, ne consegue che il marito sarà tenuto a versare a quest'ultima la somma pari a euro 150,00 mensili con decorrenza dal mese in cui inizierà a percepire il primo stipendio;
6. Qualora la moglie reperisse un'occupazione lavorativa con emolumento mensile superiore alla somma di euro 1.100,00, l'assegno di mantenimento verrà revocato automaticamente;
7. I coniugi si obbligano a informarsi reciprocamente relativamente agli eventuali cambiamenti relativi alle loro rispettive posizioni lavorative;
8. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei conti correnti;
9. I coniugi dichiarano di aver, altresì, regolato le ulteriori pendenze economiche in essere tra gli stessi mediante accordo transattivo debitamente sottoscritto;
10. Spese compensate;
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 441/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 19.03.2025 e pubblicata in data 26.03.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 06.12.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
18 maggio 2013 (atto n. 3 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Gragnano Trebbiense), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Gragnano Trebbiense, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi