Corte d'Appello Bari, sentenza 24/11/2025, n. 1693
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Sentenza 24 novembre 2025

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La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, ha pronunciato sentenza in merito all'appello proposto nell'interesse della società appellante, in persona dei soci e, nonché dei medesimi soci, avverso la sentenza n. 862/2024 del Tribunale di Trani, pubblicata il 15.5.2024. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Trani aveva accolto la domanda attorea di risoluzione del contratto di cooperazione commerciale per inadempimento, dichiarando la risoluzione del contratto in ragione dell'operatività della clausola risolutiva espressa, e condannato la convenuta al pagamento di € 33.523,93 a titolo di penale, previa riduzione equitativa, rigettando invece la domanda di risarcimento del danno ulteriore e condannando la convenuta al rimborso delle spese di lite. La società appellata si era costituita in giudizio sollevando preliminarmente eccezione di difetto di rappresentanza e legittimazione processuale della società appellante, nonché di carenza di legittimazione ad impugnare la sentenza da parte dei soci, segnalando che la società appellante si trovava in stato di liquidazione con un liquidatore diverso dai soci impugnanti. Nel merito, contestava la fondatezza dell'appello e chiedeva il rigetto.

La Corte di Appello di Bari ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello. Ha rilevato che nel giudizio di primo grado si era costituita la società appellante in persona del legale rappresentante pro-tempore, mentre l'appello era stato proposto nell'interesse dei soci e dei medesimi soci. La Corte ha chiarito che i soci di società di capitali non sono legittimati a rappresentare in giudizio la società né a conferire mandato difensivo, prerogativa esclusiva dell'organo gestorio ai sensi dell'art. 2475 bis c.c. Ha inoltre evidenziato che la società appellante si avvaleva di una procura conferita nel 2021 dall'allora amministratore unico, mentre l'appello era stato proposto nel 2024, periodo in cui la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 31.12.2024, a seguito di messa in liquidazione. Pertanto, unico soggetto legittimato a proporre l'impugnazione era il liquidatore, e non il precedente amministratore unico o i soci. La Corte ha altresì disatteso l'assunto difensivo secondo cui vi fosse una procura rilasciata dal socio e liquidatore, poiché la procura del 2024 era stata conferita dal socio in proprio e non nella sua qualità di liquidatore. Di conseguenza, l'appello è stato ritenuto proposto da soggetti non legittimati, i quali non avevano preso parte al processo di primo grado e non erano legittimati passivi del rapporto sostanziale oggetto della pronuncia. Le spese del grado sono state liquidate in favore della società appellata e sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bari, sentenza 24/11/2025, n. 1693
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
    Numero : 1693
    Data del deposito : 24 novembre 2025

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