CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/11/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1071/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello riunita nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LE IL Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1071/2024 promossa da:
(avv. CASTELLANETA COSIMO FILIPPO) Parte_1
contro
(avv. LIANTONIO DOMENICO) Controparte_1
All'udienza del 14.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'interesse della in persona dei soci e Parte_1 Parte_2 Pt_3
nonché dei medesimi soci è stato proposto appello avverso la sentenza n. 862/2024
[...]
pubblicata il 15.5.2024.
Con detta sentenza il Tribunale di Trani definitivamente pronunciando sulle domande della
[...]
ha così deciso: “Accoglie la domanda attorea di risoluzione, per le ragioni di cui in parte CP_1 motiva e per l'effetto, acclarato l'inadempimento della dichiara la risoluzione di Parte_1
diritto del contratto di cooperazione commerciale intercorso tra le parti, in ragione dell'operatività della clausola risolutiva espressa;
2. In accoglimento parziale della domanda attorea, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di penale per l'inadempimento, previa riduzione officiosa equitativa, dell'importo di euro 33.523,93, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura e con la decorrenza indicate in motivazione;
3. Rigetta la domanda di risarcimento del danno ulteriore formulata dall'attrice;
4. Condanna la a rimborsare all'attrice le spese di lite, che Parte_1
pagina 1 di 3 liquida in € 786,00 per esborsi ed in € 7.000,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al
15%, IVA ed accessori ove dovuti come per legge”.
Si costituiva la società sollevando preliminarmente eccezione di difetto di Controparte_1
rappresentanza e legittimazione processuale della società appellante nonché di carenza della legittimazione ad impugnare la sentenza da parte dei soci della Parte_1
Segnalava che parte appellante aveva sottaciuto la circostanza che essa si trova in stato di liquidazione, con nomina di un liquidatore, diverso dai soci impugnanti.
Nel merito contestava la fondatezza dell'avverso gravame ed instava per il rigetto.
L'appello è inammissibile.
Emerge dagli atti che nel giudizio di primo grado si è costituita in giudizio la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore . Parte_1 Parte_2
L'appello, invece, è stato proposto nell'interesse della in persona dei Parte_1
soci e nonché dei medesimi soci Parte_2 Parte_3
Ciò posto, i soci di società di capitali non sono legittimati a rappresentare in giudizio la società né possono conferire relativo mandato difensivo ai legali, essendo questa una prerogativa attribuita all'organo gestorio ai sensi dell'art. 2475 bis c.c.
Nella specie, i soci della sono privi di qualsiasi potere rappresentativo sostanziale Parte_1
idoneo a giustificare la rappresentanza processuale nel presente giudizio.
Senza contare che, come emerge dagli atti, la società appellante si avvale di una procura ad litem conferita nel 2021, per il primo grado di giudizio, dall'allora l.r.p.t. e amministratore unico, Parte_2
con conseguente piena discordanza tra mandato difensivo esibito e soggetti costituiti in
[...]
giudizio.
A ciò aggiungasi che la società appellante è stata cancellata dal Registro delle Imprese solo in data
31.12.2024, come da visura aggiornata in atti e quindi alla data di proposizione del gravame
(29.7.2024), in seguito alla messa in liquidazione della , unico soggetto legittimato a Parte_1 proporre l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Trani era il liquidatore, Pt_3
e non il precedente amministratore unico, o i soci.
[...] Parte_2
Per questi motivi
non è condivisibile l'assunto che «vi è agli atti di causa non solo la procura alle liti rilasciata il 13.1.2021 dall'allora amministratore in carica Sig. e valida per ogni Parte_2
stato e grado del medesimo procedimento, ma anche la procura alle liti rilasciata il 26.7.2024 dal socio e liquidatore Sig. », come affermato dalla difesa avversaria a pag. 2 delle note Parte_3
del 21.1.2025.
pagina 2 di 3 Ed infatti, la procura del 2021 è stata conferita da esercitando un potere non più Parte_2
attuale al momento dell'impugnazione e in contraddizione con la qualifica di socio indicata nell'appello; la procura del 2024, invece, è stata conferita da in proprio e non come Parte_3
liquidatore della . Parte_1
L'appello, dunque, è stato proposto da soggetti non legittimati quali sono i soci della società soccombente in primo grado, e Parte_2 Parte_3
I predetti, infatti, non hanno preso parte al processo di primo grado e, conseguentemente, non sono in alcun modo legittimati a proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani, né possono considerarsi legittimati passivi del rapporto sostanziale oggetto della pronuncia.
L'appello è pertanto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa (33.523,93 euro come indicato nell'atto di appello) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri minimi attesa la semplicità della questione affrontata).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona dei soci e nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3
dei medesimi soci avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 862/2024 pubblicata il
15.5.2024.così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore di , delle spese del grado che Controparte_1
liquida in € 4.996,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 14.11.2025
Il Presidente est.
LE IL
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello riunita nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LE IL Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1071/2024 promossa da:
(avv. CASTELLANETA COSIMO FILIPPO) Parte_1
contro
(avv. LIANTONIO DOMENICO) Controparte_1
All'udienza del 14.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'interesse della in persona dei soci e Parte_1 Parte_2 Pt_3
nonché dei medesimi soci è stato proposto appello avverso la sentenza n. 862/2024
[...]
pubblicata il 15.5.2024.
Con detta sentenza il Tribunale di Trani definitivamente pronunciando sulle domande della
[...]
ha così deciso: “Accoglie la domanda attorea di risoluzione, per le ragioni di cui in parte CP_1 motiva e per l'effetto, acclarato l'inadempimento della dichiara la risoluzione di Parte_1
diritto del contratto di cooperazione commerciale intercorso tra le parti, in ragione dell'operatività della clausola risolutiva espressa;
2. In accoglimento parziale della domanda attorea, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di penale per l'inadempimento, previa riduzione officiosa equitativa, dell'importo di euro 33.523,93, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura e con la decorrenza indicate in motivazione;
3. Rigetta la domanda di risarcimento del danno ulteriore formulata dall'attrice;
4. Condanna la a rimborsare all'attrice le spese di lite, che Parte_1
pagina 1 di 3 liquida in € 786,00 per esborsi ed in € 7.000,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al
15%, IVA ed accessori ove dovuti come per legge”.
Si costituiva la società sollevando preliminarmente eccezione di difetto di Controparte_1
rappresentanza e legittimazione processuale della società appellante nonché di carenza della legittimazione ad impugnare la sentenza da parte dei soci della Parte_1
Segnalava che parte appellante aveva sottaciuto la circostanza che essa si trova in stato di liquidazione, con nomina di un liquidatore, diverso dai soci impugnanti.
Nel merito contestava la fondatezza dell'avverso gravame ed instava per il rigetto.
L'appello è inammissibile.
Emerge dagli atti che nel giudizio di primo grado si è costituita in giudizio la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore . Parte_1 Parte_2
L'appello, invece, è stato proposto nell'interesse della in persona dei Parte_1
soci e nonché dei medesimi soci Parte_2 Parte_3
Ciò posto, i soci di società di capitali non sono legittimati a rappresentare in giudizio la società né possono conferire relativo mandato difensivo ai legali, essendo questa una prerogativa attribuita all'organo gestorio ai sensi dell'art. 2475 bis c.c.
Nella specie, i soci della sono privi di qualsiasi potere rappresentativo sostanziale Parte_1
idoneo a giustificare la rappresentanza processuale nel presente giudizio.
Senza contare che, come emerge dagli atti, la società appellante si avvale di una procura ad litem conferita nel 2021, per il primo grado di giudizio, dall'allora l.r.p.t. e amministratore unico, Parte_2
con conseguente piena discordanza tra mandato difensivo esibito e soggetti costituiti in
[...]
giudizio.
A ciò aggiungasi che la società appellante è stata cancellata dal Registro delle Imprese solo in data
31.12.2024, come da visura aggiornata in atti e quindi alla data di proposizione del gravame
(29.7.2024), in seguito alla messa in liquidazione della , unico soggetto legittimato a Parte_1 proporre l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Trani era il liquidatore, Pt_3
e non il precedente amministratore unico, o i soci.
[...] Parte_2
Per questi motivi
non è condivisibile l'assunto che «vi è agli atti di causa non solo la procura alle liti rilasciata il 13.1.2021 dall'allora amministratore in carica Sig. e valida per ogni Parte_2
stato e grado del medesimo procedimento, ma anche la procura alle liti rilasciata il 26.7.2024 dal socio e liquidatore Sig. », come affermato dalla difesa avversaria a pag. 2 delle note Parte_3
del 21.1.2025.
pagina 2 di 3 Ed infatti, la procura del 2021 è stata conferita da esercitando un potere non più Parte_2
attuale al momento dell'impugnazione e in contraddizione con la qualifica di socio indicata nell'appello; la procura del 2024, invece, è stata conferita da in proprio e non come Parte_3
liquidatore della . Parte_1
L'appello, dunque, è stato proposto da soggetti non legittimati quali sono i soci della società soccombente in primo grado, e Parte_2 Parte_3
I predetti, infatti, non hanno preso parte al processo di primo grado e, conseguentemente, non sono in alcun modo legittimati a proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani, né possono considerarsi legittimati passivi del rapporto sostanziale oggetto della pronuncia.
L'appello è pertanto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa (33.523,93 euro come indicato nell'atto di appello) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri minimi attesa la semplicità della questione affrontata).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona dei soci e nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3
dei medesimi soci avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 862/2024 pubblicata il
15.5.2024.così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore di , delle spese del grado che Controparte_1
liquida in € 4.996,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 14.11.2025
Il Presidente est.
LE IL
pagina 3 di 3