Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5586 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 18432/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.) nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data
11.09.2023, promossa con atto notificato in data 04.09.2023
DA
cod. fiscale in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Domenico De
Dominicis n. 14 presso lo studio dell'Avv. Beatrice Bourelly, che la difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
codice fiscale nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, via Arenaccia n. 99, presso lo studio degli Avv.ti Rita Lanno
e Rosaria Papazzo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo
Conclusioni per l'appellante: in accoglimento del presente appello riformare integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli Dott. Cavallaro Francesco n. 5980/2023 pubblicata il 2/02/2023 con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellato: Dichiarare l'inammissibilità del proposto appello 2) Rigettare
l'appello perché infondato, in fatto ed in diritto 3) Confermare la sentenza n. 5980/23 rg
84530/18 emessa dal Giudice di Pace di Napoli Dott. Cavallaro Sezione IX, oltre interessi come per legge. 4) Condannare l'odierna appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari dovuti per il presente giudizio con attribuzione alle procuratrici costituite antistatarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da nei confronti dell per pagamenti non dovuti a CP_1 Parte_1 seguito dell'annullamento delle cartelle di pagamento in forza delle quali erano stati eseguiti.
Nel giudizio di primo grado, a fondamento della domanda l ha esposto: - di aver CP_1 ricevuto un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà; - che il credito alla base del fermo era relativo a due cartelle esattoriali (n. 07120150135858111000 e n 07120150010551325000), con il quale gli era stato chiesto il pagamento di sanzioni per
1
- che l'opposizione da lui proposta era stata accolta dal giudice di pace di Napoli che, con sentenza n. 31690/2017, non appellata, aveva annullato le cartelle;
- che con missiva del 17.10.2017, aveva comunicato alla controparte che avrebbe interrotto il pagamento delle rate e chiesto in restituzione l'importo già versato pari a € 956,15; - che la sua richiesta era rimasta inevasa.
Con sentenza n. 5980/2023, depositata in data 02.02.2023, in accoglimento della domanda del sig. il giudice di pace di Napoli ha condannato l CP_1 Controparte_2
“al pagamento in favore dell'attore, a titolo di ripetizione dell'indebito, della complessiva somma di euro 956,15 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo”.
Avverso la suddetta sentenza, l ha interposto appello, Controparte_2 sostenendo che: - il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere il pagamento indebito, posto che le due cartelle di pagamento erano state annullate per prescrizione del credito;
- in caso di prescrizione, il credito non poteva ritenersi inesistente come rilevato dalla sentenza della Corte di Cassazione, III sez. civ., n. 22127 del 13/10/2020; - il pagamento effettuato dall non era quindi privo di titolo giustificativo;
- inoltre, le somme riscosse erano state CP_1 incassate dal comune di Napoli, con la conseguenza che la pretesa restitutoria andava formulata contro quest'ultimo; - il giudice di pace, quindi, aveva errato nel respingere la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva;
- la presentazione dell'istanza di rateazione aveva comportato l'interruzione della prescrizione. Ciò dedotto ha concluso per la riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito.
L'appellato si è costituito replicando che: - le doglianze relative all'interruzione della prescrizione e al riconoscimento del debito conseguente alla richiesta di rateazione dovevano essere formulate mediante impugnazione della sentenza n. 31690/2017, avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito derivante dai titoli esattoriali;
- in ogni caso la domanda di rateazione non implicava riconoscimento del debito, potendo essere presentata anche in via cautelativa (cfr. Cass. civ., 29/05/2018, n. 13506). Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di giudizio.
*****
§ 2. L'appello è inammissibile.
Occorre premettere che il complessivo valore della domanda di ripetizione dell'indebito proposta da è inferiore a € 1.100,00, e ciò anche se si considerano gli interessi, CP_1 che sono stati richiesti senza alcuna indicazione del termine di decorrenza e quindi dal momento della domanda giudiziale. Di conseguenza, la sentenza impugnata è una decisione fondata sull'equità ai sensi di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, c.p.c., in quanto riguarda una controversia di valore inferiore a € 1.100,00, non attinente a un rapporto giuridico derivante da un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.. Come più volte ribadito dalla Corte di cassazione, per stabilire se una sentenza del giudice di prossimità
2 sia stata emanata in base all'equità, occorre riferirsi al valore della causa e non al contenuto concreto della decisione (cfr. Cass. n. 9432 dell'11/06/2012, Cass. n. 5287 del 03/04/2012,
Cass. n. 26518 del 17/12/2009, Cass. n. 4890 del 01/03/2007, Cass., Sez. Un., n. 13917 del
16/06/2006), beninteso, sempre che non si verta nell'ambito di rapporti contrattuali rientranti nella previsione dell'art. 1342 cod. civ..
In base al terzo comma dell'art. 339 c.p.c., le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità possono essere oggetto di appello solo per violazione di norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero per violazione dei principi regolatori della materia.
La norma in esame delinea un'impugnazione a critica vincolata, per cui se le censure mosse dall'appellante non rientrano nei motivi previsti dal legislatore, l'appello è inammissibile.
Quanto alle modalità tramite le quali far valere i suddetti, circoscritti, vizi, “l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (cfr. Cass., sez. VI, 06/06/2022, n. 18064).
Ebbene, la censura che fa leva sulla “carenza di legittimazione passiva” dell'appellante non concerne il presupposto processuale denominato “legittimazione passiva”, in quanto, a ben vedere, riguarda la diversa questione di merito relativa alla titolarità della posizione passiva del rapporto giuridico controverso. Infatti, la legittimazione passiva si desume dalla prospettazione della domanda effettuata in atto di citazione e, nel caso in esame, l' indica nell CP_1 [...]
il soggetto che, quale accipiens delle somme versate, è tenuto a Parte_1 restituire l'indebito. Di contro, l'appellante non eccepisce di non essere stato indicato come debitore in citazione, ma sostiene di non essere il titolare passivo della domanda di ripetizione, avendo accettato le somme in nome e per conto dell'ente impositore. Si tratta quindi di una censura che riguarda il merito della lite, che però, nella presente sede, è inammissibile in quanto in atto di appello non risulta indicato il principio regolatore della materia, che sarebbe stato violato dal giudice di pace. Identico discorso deve essere effettuato rispetto agli altri motivi, tutti concernenti il merito della lite (inesistenza dell'indebito, riconoscimento del debito tramite rateazione), rispetto ai quali non viene in alcun modo formulato il principio regolatore violato. Infine, le questioni relative all'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione dovevano essere formulate avverso la sentenza n. 31690/2017, che ha annullato le cartelle per prescrizione del credito ed è passata in giudicato.
Occorre aggiungere che la questione dell'inammissibilità del gravame è stata rilevata d'ufficio con ordinanza del 24.01.2024 e che l'appellante nulla ha osservato al riguardo nelle note depositate in data 12.04.2025. Solo in sede di discussione orale, la difesa dell'appellante ha replicato che “la causa del credito attiene ad attività di riscossione di crediti della P.A., sicché non si applica la giurisdizione di equità del giudice di pace”. Tale argomento non è tuttavia condivisibile, perché la causa del credito vantato dall è l'effettuazione di un CP_1 pagamento privo di titolo giustificativo. Di contro, non rientra nel perimetro della presente
3 causa il credito oggetto dell'attività di riscossione esattoriale, la cui estinzione per prescrizione
è già stata accertata dalla sentenza n. 31690/2017.
In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile.
§ 3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello proposto dalla avverso la Controparte_2 sentenza del giudice di pace di Napoli n. 5980/2023 depositata in data 02.02.2023;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da liquidate CP_1 in € 360,00 per compenso del difensore (di cui € 80,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore degli Avv.ti Rita Lanno e Rosaria Papazzo.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Napoli, 05.06.2025
Il Giudice
(dott. Ulisse Forziati)
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