TAR Roma, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 1406
TAR
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Vizio di incompetenza dell'organo che ha adottato l'atto di esclusione

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di doglianza, accertando che l'atto di esclusione è stato adottato da un organo incompetente, poiché la valutazione delle prove scritte e la conseguente esclusione per violazione delle prescrizioni relative alla prova stessa spettano esclusivamente alla Commissione giudicatrice.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione del bando di concorso e del DPR 487/1994

    Il Tribunale ha accolto il ricorso basandosi principalmente sul vizio di incompetenza. La motivazione del giudice si concentra sul fatto che l'organo che ha emesso l'esclusione (Direttore dell'Area Risorse Umane) non aveva la competenza per valutare la prova scritta e disporre l'esclusione per tale motivo, competenza che spetta alla Commissione giudicatrice.

  • Accolto
    Eccesso di potere (ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, presupposti, illogicità, violazione par condicio, proporzionalità, erroneità motivazione)

    Il Tribunale ha accolto il ricorso principalmente sul vizio di incompetenza, ritenendo questo motivo assorbente. Non sono state esplicitate motivazioni specifiche per gli altri profili di eccesso di potere.

  • Accolto
    Conseguenza dell'annullamento dell'esclusione

    L'accoglimento del ricorso contro il provvedimento di esclusione comporta di conseguenza l'annullamento anche degli atti successivi che lo recepiscono, come l'approvazione della graduatoria.

  • Accolto
    Conseguenza dell'annullamento dei provvedimenti impugnati

    L'accoglimento del ricorso principale porta all'annullamento di tutti gli atti conseguenziali e connessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 1406
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1406
    Data del deposito : 23 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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