Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01406/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09824/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9824 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliato in MA, alla via Varrone n. 9, presso lo studio dell’avv. Francesco Vannicelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
contro
ER degli Studi di MA “La SA”, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in MA, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
D'IV RI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
L'ANNULLAMENTO
PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI
- della Disposizione Direttoriale prot. -OMISSIS-del 17 luglio 2024 con la quale il Direttore dell'Area Risorse Umane dell'ER degli Studi di MA “La SA” disponeva l’esclusione del ricorrente Dott. -OMISSIS- dal concorso pubblico per titoli ed esami da due posti per dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato per le esigenze di SA ER di MA; Codice Concorso 2/DIRIGENTI-2024;
- della Disposizione Direttoriale prot. 3161/2024 del 17 luglio 2024 con la quale il Direttore dell'Area Risorse Umane dell'ER degli Studi di MA “La SA” disponeva l'approvazione degli atti del concorso pubblico per titoli ed esami da due posti per dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato per le esigenze di SA ER di MA; Codice Concorso 2/DIRIGENTI-2024;
- per quanto di ragione della Disposizione Direttoriale n. 1770 del 10 aprile 2024 con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Dirigente di II fascia, a tempo indeterminato, per le esigenze di SA ER di MA (codice concorso: 2/DIRIGENTI-2024);
- per quanto di ragione della Disposizione della Direttrice Generale n. 2058 del 2 maggio 2024, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei candidati;
- del verbale n. 1 della Commissione giudicatrice – Riunione preliminare – del 2 maggio 2024 e dei relativi criteri di valutazione dei candidati e dei titoli stabiliti nel verbale stesso;
- del verbale n. 2 della Commissione giudicatrice – Svolgimento della prova scritta – del 3 maggio 2024;
- del verbale n. 3 della Commissione giudicatrice – Correzione della prova scritta – del 22 maggio 2024;
- del verbale n. 4 della Commissione giudicatrice – Predisposizione domande prova orale – dell'11 giugno 2024;
- del verbale n. 5 della Commissione giudicatrice – Svolgimento della prova orale – dell'11 giugno 2024;
- del verbale n. 6 della Commissione giudicatrice – Valutazione titoli – del 11 giugno 2024;
del verbale n. 7 della Commissione giudicatrice – Valutazione titoli – del 20 giugno 2024;
- del verbale n. 8 della Commissione giudicatrice – Valutazione titoli – del 9 luglio 2024;
- del verbale n. 9 della Commissione giudicatrice di consegna documentazione al responsabile del procedimento del 9 luglio 2024;
- nonché per quanto di ragione della graduatoria di merito redatta in data 9 luglio 2024 dalla Commissione giudicatrice del concorso succitato;
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ER degli Studi di MA “La SA”;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Benedetta BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - Con Disposizione Direttoriale n. 1770 del 10 aprile 2024 è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Dirigente di II fascia, a tempo indeterminato, per le esigenze di SA ER di MA (codice concorso: 2/DIRIGENTI-2024).
2 – Il dott. -OMISSIS-, odierno ricorrente, ha presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura concorsuale in data 28 aprile 2024.
3 –Con Disposizione della Direttrice Generale n. 2058 del 2 maggio 2024, è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati.
4 – All’esito della prova scritta, della prova orale e della valutazione titoli, il ricorrente si è collocato in posizione quinta della graduatoria provvisoria, con il punteggio di 56,65.
5 – Indi la Commissione, in data 9 luglio 2024, ha trasferito gli atti del procedimento al relativo responsabile.
6 - Con Disposizione Direttoriale n. -OMISSIS- del 17 luglio 2024 (prot. 0132296) il Direttore dell’Area Risorse Umane dell’ER degli Studi di MA “La SA” ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico in esame, sulla base della seguente, testuale, motivazione, “ all’esame dell’elaborato del dott. -OMISSIS-, lo stesso risulta modificato rispetto alla configurazione standard, ed in particolare “giustificato”, in violazione delle prescrizioni previste dalla Commissione per lo svolgimento della prova scritta ”.
7 – In pari data, con Disposizione Direttoriale prot. 3161 del 17 luglio 2024, il Direttore dell’Area Risorse Umane ha disposto l’approvazione degli atti della procedura concorsuale e della relativa graduatoria, [1 ) RI D’IV – punti 66,50; 2) NA ZA – punti 63,10; 3) ID TO – punti 59,75; 4) RI SA – punti 56,75; 5) -OMISSIS- – punti 56,65 (poi escluso); 6) ES ER – punti 52,25 (poi esclusa) ].
8 – Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti di esclusione e di approvazione della graduatoria – oltre agli altri atti ad essi connessi meglio indicati in epigrafe – con unico complesso motivo di ricorso.
8.1 – Con esso (“ violazione e falsa applicazione dell’art.3, quart’ultimo capoverso e dell’art.4, terz’ultimo capoverso, del bando di concorso del 10 aprile 2024 – violazione dell’art.11, comma 5, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 – eccesso di potere ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e dei presupposti – manifesta illogicità – violazione della par condicio tra i candidati – violazione del principio di proporzionalità – erroneità nella motivazione ”) il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di esclusione in quanto il vizio rilevato nel proprio compito, ovverosia l’uso non consentito del “ giustificato ” nell’impaginazione, non rappresenterebbe un segno di riconoscimento – essendo stato riscontrato in altri 14 compiti su 44 – e, in ogni caso, non sarebbe riconducibile ad una scelta/errore del candidato, ma al sistema informatico utilizzato per salvare l’elaborato. Tale provvedimento sarebbe, inoltre, viziato da sostanziale incompetenza dell’organo che lo ha adottato, ovverosia il Direttore dell’Area Risorse Umane in luogo della Commissione esaminatrice: infatti l’esclusione dal concorso che l’Amministrazione potrebbe disporre riguarda esclusivamente i requisiti di ammissione e la documentazione prodotta, e non potrebbe in alcun modo riguardare i profili di valutazione delle prove scritte e orali, il cui esame è riservato alla Commissione di concorso.
9 – Si è costituita formalmente l’Amministrazione convenuta con atto dell’11 ottobre 2024. Con successiva relazione dell’Amministrazione resistente depositata in data 18 ottobre 2024 l’ER ha eccepito, in particolare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere; nel merito ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
10 – All’udienza camerale del 23 ottobre 2024 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare proposta unitamente al ricorso .
11 – Indi alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
12 – Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito espressi.
Con l’odierno gravame il ricorrente ha contestato la procedura concorsuale indicata in epigrafe, in sintesi, per esserne stato illegittimamente escluso. Ha dunque chiesto di essere riammesso alla procedura di concorso onde accedere ai ruoli dirigenziali dell’ER La SA, rappresentando il possibile futuro scorrimento della graduatoria concorsuale.
13 – Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’ER resistente, secondo la quale il ricorrente non avrebbe un interesse diretto, concreto ed attuale alla decisione, tenuto conto che l’auspicato accoglimento delle relative censure consentirebbe allo stesso di collocarsi, secondo la relativa prospettazione, al più in quinta posizione, ciò che non gli comporterebbe alcuna concreta utilità essendo il concorso bandito per soli due posti. In altri termini, aspirando soltanto ad una collocazione quale idoneo non vincitore del concorso, difetterebbe concretamente l’interesse al gravame.
L’eccezione è infondata.
Invero, la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che, “ anche un semplice miglioramento della posizione in graduatoria radica l’interesse alla proposizione del ricorso in relazione al possibile scorrimento della stessa ai fini della assunzione, circostanza che nonostante l’attuale posizione e quella raggiungibile per effetto dell’accoglimento delle censure non può essere seclusa con certezza ” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 211/2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n.428/2019; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 14/2011).
E non vi è dubbio che, nel caso di specie, sussista in capo alla parte ricorrente un interesse concreto ed attuale alla riammissione nella graduatoria finale della procedura concorsuale, onde beneficiare dell’auspicato scorrimento, essendo possibili rinunce o ulteriori utilizzazioni della stessa anche da parte di altre Amministrazioni.
14 – Passando all’analisi del merito, è fondato il motivo di doglianza proposto sotto il profilo – assorbente - del vizio d’incompetenza. Con esso infatti il ricorrente ha denunciato l’illegittimità dell’atto di esclusione dalla procedura concorsuale lui indirizzato in quanto adottato da un organo diverso (Direttore dell’Area Risorse Umane) da quello reputato competente (Commissione esaminatrice) (cfr. Disp. Dir. n. 3155– doc. 14, ricorso).
Il motivo di gravame è condivisibile e fondato per le ragioni che seguono.
Il bando di concorso, in merito ai poteri dell’Amministrazione di esclusione dei candidati, dispone all’art. 3 che, “ l’Amministrazione può disporre con provvedimento motivato in ogni momento, anche successivamente all’espletamento delle prove, alla conclusione del procedimento e alla formulazione della graduatoria finale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione prescritti dal bando ovvero per la mancata o incompleta o non conforme presentazione della documentazione prevista ” (quart’ultimo cpv.); di analogo tenore è la disposizione contenuta nell’art. 4, a mente della quale, “ l’Amministrazione può disporre con provvedimento motivato in ogni momento, anche successivamente all’espletamento delle prove, alla conclusione del procedimento e alla formulazione della graduatoria finale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti specifici di ammissione prescritti ” (terz’ultimo cpv.) (doc. 1 - ricorso).
Indi, il potere di esclusione può essere speso, secondo condizioni e limiti posti dal bando concorsuale, esclusivamente quando l’Amministrazione – e per essa anche il Direttore dell’Area Risorse Umane - accerti che il candidato sia carente dei requisiti di ammissione o non abbia presentato, del tutto o in conformità a quanto richiesto, la documentazione richiesta per partecipare alla procedura.
Se questi sono i confini delineati per l’esercizio legittimo del potere generale di esclusione, in alcun caso esso potrebbe, allora, riguardare profili che emergono dalla valutazione delle prove dei candidati, il cui esame va riservato alla Commissione giudicatrice quale organo all’uopo nominato e preposto.
Nel caso di specie il provvedimento di esclusione è stato pacificamente adottato dal Direttore dell’Area Risorse Umane dopo avere analizzato l’elaborato del dott. Riccioni ed avere riscontrato che , “ lo stesso risulta modificato rispetto alla configurazione standard, ed in particolare “giustificato”, in violazione delle prescrizioni previste dalla Commissione per lo svolgimento della prova scritta ” (doc. 14, ricorso).
Quindi non v’è dubbio che tale organo apicale si sia illegittimamente sostituito alla Commissione nella valutazione del compito del ricorrente disponendone l’esclusione, nonostante le disposizioni del bando richiamate non gli conferissero tale facoltà.
Inoltre, a conferma ulteriore del vizio soggettivo rilevato nel provvedimento in analisi, si sottolinea come l’esclusione sia stata disposta sulla base di una specifica previsione – divieto di modifica della configurazione standard – che la Commissione giudicatrice aveva introdotto, a pena di esclusione, nel verbale n. 1 di riunione preliminare del 2 maggio 2024, con la conseguenza che solo tale organo avrebbe potuto rilevarne la violazione in fase di correzione della prova scritta (cfr. all. 5, ricorso).
Dall’accoglimento del motivo di ricorso discende, per conseguenza, l’annullamento del provvedimento di esclusione adottato dal Direttore dell’Area Risorse Umane con Disp. Dir. n. -OMISSIS- del 17 luglio 2024 nei confronti del dott. -OMISSIS-; discende, altresì, la riammissione del medesimo ricorrente alla procedura di concorso per cui è causa.
15 – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione adottato nei confronti del ricorrente con Disp. Dir. n. -OMISSIS- del 17 luglio 2024, riammettendolo al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Dirigente di II fascia, a tempo indeterminato, per le esigenze di SA ER di MA (codice concorso: 2/DIRIGENTI-2024), indetto con Disp. Dir. n. 1770 del 10 aprile 2024.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN IZ, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta BA | EN IZ |
IL SEGRETARIO