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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9656/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Luisella Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Con il patrocinio dell'avv. Samuele CP_1 C.F._2
Frongia
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 7 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“Premesso che:
- La Sig.ra e il Sig. hanno avuto una relazione affettiva, senza mai Parte_1 CP_1
contrarre matrimonio e ad oggi terminata;
- dalla loro relazione è nata una figlia (Cagliari, 25/02/2021) riconosciuta da Persona_1
entrambi i genitori alla nascita;
Tutto ciò premesso, stante l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, i signori in epigrafe identificati come ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, al
Per_ solo fine di tutelare il benessere della propria figlia minore ,
chiedono congiuntamente che l'Ecc.mo Tribunale, sentite le parti e verificate le condizioni di legge, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlioletta secondo la volontà condivisa dei ricorrenti, alle condizioni di seguito congiuntamente concordate, definendo altresì i propri rapporti economico patrimoniali:
Per_
- La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori che di comune accordo provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento.
- Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, disgiuntamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, mentre adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la figlia minore.
Pag. 2 a 7 - La figlia minore avrà diritto ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, i quali si impegneranno affinché la stessa mantenga rapporti significativi anche con i rispettivi rami genitoriali.
Per_
- , vivrà prevalentemente con la madre in Quartu S.E. Via Versilia, n.33 nella casa familiare di proprietà del per massimo un anno decorrente dalla sentenza relativa CP_1
al presente procedimento e presso di Lei conserverà la residenza ai fini anagrafici;
successivamente, la minore si trasferirà con la madre GNa presso altra Parte_1
abitazione che questa reperirà, comunicando al GN la nuova residenza della CP_1
minore anche ai fini anagrafici.
- Fino a quando la signora con la minore non si trasferiranno presso altra abitazione Pt_1
come sopra specificato, il GN potrà restare ospite della in Quartu S.E. Via CP_1 Pt_1
Versilia, n.33, conservando un comportamento di reciproco rispetto e contribuendo a tutte le spese che si renderanno necessarie ivi comprese la ripartizione al 50% delle utenze.
- Il sig. entro cinque giorni dal provvedimento che definisce il presente giudizio, CP_1
verserà a mezzo di bonifico bancario, alla signora la somma di € 20.000,00 (euro Parte_1
ventimila/00), sul conto acceso presso Deutsche Bank: IBAN:
[...], a titolo di ristoro delle somme investite dalla stessa e Pt_1
dalla di Lei famiglia per la ristrutturazione dell'immobile familiare sito in Quartu S.E. Via
Versilia n. 33. Il suddetto pagamento è inteso salvo buon fine.
- Nell'ipotesi in cui il non rispettasse i tempi previsti al punto precedente per la CP_1
corresponsione del suddetto importo alla signora , le parti concordano sin d'ora che Pt_1
l'immobile di Via Versilia n. 33 in Quartu S.E. resterà assegnato in via esclusiva e definitiva alla signora che vi abiterà con la minore figlia ed il signor dovrà rilasciarlo Pt_1 CP_1
entro e non oltre 15 gg decorrenti dal provvedimento che definisce il presente giudizio.
Pag. 3 a 7 La signora con il ricevimento della suddetta somma ( salvo buon fine) rinuncia sin d'ora Pt_1
a richiedere in futuro modifiche all'assegnazione dell'immobile in Quartu S.E. Via Versilia,
Per_ n.33, che dovrà essere rilasciato da Lei unitamente alla figlioletta entro il termine (che le parti stabiliscono come essenziale) di 1 anno dalla sentenza relativa a questo procedimento.
Al contempo il non potrà richiedere alla il rilascio anticipato dell'immobile CP_1 Pt_1
familiare prima del decorrere dell'annualità di cui sopra. Al momento del rilascio verrà dato atto per iscritto con dichiarazione sottoscritta e datata sia dalla che dal e Pt_1 CP_1
l'immobile conseguentemente resterà nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo.
- Quanto al diritto di visita, la minore stante la sua tenerissima età, salvo diversi accordi, potrà
trascorrere con il padre momenti di vita, compatibilmente con le esigenze scolastiche, di salute e di vita della minore stessa, secondo le modalità e tempi che verranno concordati liberamente dagli stessi genitori.
In caso di disaccordo tra i genitori il diritto di visita padre/figlia viene così di seguito disciplinato:
A) Da oggi e fino al 5 anno di vita compreso, viene disciplinato il collocamento prevalente della minore presso la madre, con diritto di visita del padre per due pomeriggi a settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ed il fine settimana alternato con il pernotto (dalle ore 16,00 del sabato alle ore 18.00 della domenica), oltre le festività indicate in calendario come giorni rossi da trascorrere alternativamente ad anni alterni con ciascun genitore (es. 25 o 26 dicembre, 01 o 06 gennaio, Pasqua o Lunedi dell'Angelo, il Compleanno
della bambina, salvo altri che potranno essere concordati e con la modalità oraria di cui sopra,
salvo diversi accordi);
B) Dal compimento del 6 anno di vita si prevede un ampliamento del diritto di visita in favore del padre con pernotto anche infrasettimanale il venerdì dalle ore16,00 alle ore 18,00 del sabato, inoltre il fine settimana alternato (dalle ore 16,00 del sabato alle ore 18.00 della
Pag. 4 a 7 domenica); nonché durante le vacanze scolastiche estive (7 giorni di vacanze estive consecutive da trascorrere con ciascun genitore concordando il periodo con un mese di preavviso), infine,
durante le vacanze Natalizie trascorrerà con ciascun genitore dal 23 al 30 dicembre o dal 31
dicembre al 6 gennaio con il criterio dell'alternanza), oltre il giorno di Pasqua o il Lunedi
dell'Angelo e il compleanno della bambina sempre con il criterio dell'alternanza di anno in anno. Tale modifica al diritto di visita non comporta modifiche all'assegno che il CP_1
corrisponde a titolo di contributo per il mantenimento ordinario per la figlia minore.
Nel caso in cui il GN fosse impossibilitato a prendere e tenere con sé la bambina CP_1
nei giorni di cui sopra a lui spettanti, la bambina resterà con la signora e nel caso fosse Pt_1
anch'ella impegnata, questa potrà far assistere la bambina da una babysitter a spese del GN
, in ragione del fatto che era egli l'onerato principale del diritto di visita in tale CP_1
circostanza.
Si precisa che nell'ipotesi in cui i genitori dovessero concordare di festeggiare insieme il compleanno della bambina, concordando le modalità, le spese verranno ripartite al 50%, salvo diversi accordi.
Potranno essere concordati tra i genitori ulteriori periodi od occasioni da trascorrere con la figlia di volta in volta, salvo diversi accordi, con un preavviso di almeno sette giorni.
Nei giorni e negli orari come sopra concordati, il dovrà prelevare la minore dal CP_1
domicilio materno ed ivi riaccompagnarla puntualmente a propria cura e spese.
Per_ A titolo di mantenimento per la figlia minore , a decorrere dal Dicembre del 2024 il corrisponderà alla l'assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad € CP_1 Pt_1
350,00 mensili, entro il giorno 05 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat come per legge, mediante versamento sul c/c della IBAN: Pt_1
[...], acceso presso Deutsche Bank, inoltre il dovrà CP_1
inoltre corrispondere alla il 50% delle spese straordinarie per la figlioletta, disciplinate Pt_1
Pag. 5 a 7 secondo il protocollo CNF che si allega e fa parte integrante del presente accordo. La signora
, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, percepirà direttamente sul proprio Pt_1
c/c il 100% dell'assegno unico erogato in favore dei minori dall'INPS ed il GN CP_1
si obbliga senza ritardo e comunque entro 2 gg dalla richiesta che gli farà la , a Pt_1
sottoscrivere ogni pratica burocratica in favore della necessaria a tal fine. Fino a quando Pt_1
il suddetto assegno unico non verrà percepito direttamente dalla , sarà obbligo del Pt_1
(qualora lo percepisse lui) versarlo puntualmente entro il giorno 5 di ciascun mese CP_1
nel conto della GNa all'Iban su indicato. Nel caso in cui il non firmasse le Pt_1 CP_1
pratiche necessarie a far percepire alla l'Assegno unico e pertanto, nell'ipotesi in cui Pt_1
l'assegno venisse sospeso per mancata presentazione pratica a causa dell'inadempimento del
, quest'ultimo si obbliga a versare l'assegno di mantenimento aumentato dell'importo CP_1
sopra previsto maggiorato dell'importo spettante a titolo di assegno unico dal mese di competenza.
I ricorrenti si impegnano ed obbligano a mantenere tra loro comportamenti di reciproco rispetto anche verbale e si dichiarano entrambi soddisfatti delle già menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono.
Si impegnano ed obbligano altresì a adempiere alle predette condizioni alle condizioni, e con le modalità sopra dichiarate”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e . CP_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati Parte_1 CP_1
non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
Pag. 6 a 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari 05.03.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 7 a 7