Articolo 2 della Legge 17 febbraio 1968, n. 97
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 marzo 1968
Art. 2.
Il Museo internazionale delle ceramiche e l'Istituto statale d'arte per la ceramica di Faenza sono autorizzati a stipulare apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, con la quale il museo si impegna a porre a disposizione dell'istituto, locali, collezioni, fototeca e biblioteca per le lezioni di storia dell'arte e di restauro e l'istituto si impegna a porre a disposizione del museo quattro dipendenti in soprannumero, tre della carriera ausiliaria e un applicato di segreteria.
Entrata in vigore il 20 marzo 1968