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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/11/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°1323 /2024 R.G. promossa da
, ., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA CA ZO
ricorrente contro
, , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. FABIAN ANTONIO
convenuta e con l'intervento del P.M. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 07/10/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 18/11/2025
conclusioni:
per il ricorrente: 2
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito dichiarare la separazione legale tra i coniugi nonché – nei termini di rito – lo scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49, c.p.c.;”
per la convenuta:
“IN VIA PRELIMINARE
Dichiararsi l'inammissibilità della domanda di restituzione somme, tutte, (oltre
interessi di mora ex art. 1284, IV comma, c.c.) promossa dal sig. nei Pt_1
confronti della sig.ra per tutte le ragioni esposte in atti. CP_1
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi
e in data 17.08.2018 in Bovolone (VR), trascritto Controparte_1 Parte_1
Anno 2018 Numero 15 Parte I Ufficio 1 mandando la Cancelleria per le
annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Bovolone.
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi
economicamente indipendenti ed autosufficienti.
3) Nessuna ulteriore reciproca rivendicazione di beni, economica e/o altro è dovuta
tra le parti.
4) Rigettare ogni altra domanda, eccezione e deduzione proposta dal ricorrente in
quanto infondata.
5) In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale oltre al rimborso
delle spese generali (nella misura del 15%), IVA e CPA come per Legge.”
per il P.M.:
nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 2563/2024 del 5/8/11/2024 è stata dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi e con contestuale ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria sulla domanda cumulata di scioglimento della comunione.
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Solo la parte resistente depositava una successiva difesa, nella quale insisteva per l'inammissibilità della domanda di restituzione di somme proposta con il ricorso introduttivo e rinunciata con memoria ex art. 473 bis
17 c.p.c.
All'udienza del7/10/2025 comparivano i coniugi che confermavano la volontà di divorziare e venivano sentiti.
All'esito, la Presidente del. esperiva inutilmente tentativo di conciliazione e le parti precisavano le conclusioni nel senso sopra riportato;
la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale pubblicata l'11/11/2025
passata in giudicato e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza, la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale in questo stesso procedimento (udienza tenutasi il 17/9/2024).
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di prole e di domande di contenuto economico non ci sono altre questioni sulle quali decidere.
Il ricorrente non ha infatti riproposto la domanda di restituzione di somme formulata nel ricorso introduttivo, rinunciandovi implicitamente a fronte dell'eccezione d'inammissibilità già nella prima memoria ex art. 473
bis 17 c.p.c. nella fase separativa, con riserva di riproporla in un instaurando giudizio.
Tale rinuncia, in quanto diversa dalla rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., non richiede accettazione della parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione.
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L'eccezione d'inammissibilità riproposta in sede di precisazione delle conclusioni dalla resistente si riferisce quindi ad una domanda sulla quale il Tribunale non è chiamato a decidere nel presente procedimento, né
relativamente alla fase separativa, né in quella di divorzio.
L'esito complessivo della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite della fase divorzile e la compensazione parziale per la quota di 2/3 per la fase separativa;
il restante terzo va posto a carico della parte ricorrente, tenuto conto dell'attività difensiva svolta dalla parte resistente in relazione alla domanda di restituzione, inammissibile nel presente giudizio, poi rinunciata. La liquidazione per la quota sarà
calcolata solo sulla limitata attività svolta (studio e atto introduttivo) in relazione alla domanda rinunciata, senza considerare quella successiva, in quanto superflua.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in
NE (VR) da e in data Parte_1 Controparte_1
17/08/2018, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
NE (VR) al n. 15 parte I anno 2018;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Dispone la compensazione delle spese di lite relativamente alla fase di separazione nella misura di due terzi e pone il restante terzo a carico del ricorrente, che condanna alla rifusione in favore della resistente dell'importo, liquidato per la quota di 1/3, di € 968 per onorari, oltre IVA,
CPNA e spese generali,
4) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite della fase di divorzile.
Verona, 18/11/2025
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La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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