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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 591/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1732/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AL TI PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 2025EQGGCG00002046908 CONTRIBUTO
UNIFICATO CIVILE 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente impugnava l'atto di irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, irrogato da AL in relazione ad un giudizio instaurato presso Corte d'appello di Palermo.
Eccepiva il ricorrente l'anomalo procedimento seguito nella riscossione del credito e il sostanziale addebito della sanzione ad un errore commesso proprio in ragione delle procedure seguite dall'Ente impositore;
chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
Con memorie depositate il 12.1.2026, il ricorrente allegava l'avvenuto pagamento e insisteva nella buona fede che avrebbe determinato l'originario omesso versamento, di talchè richiedere l'annullamento delle sanzioni.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le sanzioni, conformemente a quanto ritenuto da AL nelle memorie di costituzione, sono dovute, sebbene determinate da una procedura di notifica della richiesta di pagamento che effettivamente poteva determinare l'Ente a non comminare (o a revocare, medio tempore) le sanzioni applicate.
Le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1732/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AL TI PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 2025EQGGCG00002046908 CONTRIBUTO
UNIFICATO CIVILE 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente impugnava l'atto di irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, irrogato da AL in relazione ad un giudizio instaurato presso Corte d'appello di Palermo.
Eccepiva il ricorrente l'anomalo procedimento seguito nella riscossione del credito e il sostanziale addebito della sanzione ad un errore commesso proprio in ragione delle procedure seguite dall'Ente impositore;
chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
Con memorie depositate il 12.1.2026, il ricorrente allegava l'avvenuto pagamento e insisteva nella buona fede che avrebbe determinato l'originario omesso versamento, di talchè richiedere l'annullamento delle sanzioni.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le sanzioni, conformemente a quanto ritenuto da AL nelle memorie di costituzione, sono dovute, sebbene determinate da una procedura di notifica della richiesta di pagamento che effettivamente poteva determinare l'Ente a non comminare (o a revocare, medio tempore) le sanzioni applicate.
Le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese