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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/10/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3314/2022 R.G. promossa da
, nata a [...] il Parte_1
19/05/1964, c.f. elettivamente domiciliata in VIA C.F._1
ARNO n. 13, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. PAOLO AMENTA (c.f. , che la rappresenta e difende per procura in C.F._2 calce al ricorso introduttivo ricorrente
contro
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore; elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO GARGALLO n. 67, SIRACUSA, presso la sede dell'Avvocatura Comunale, rappr. e dif. per procura in atti dall'avv. CLAUDIO SCARPULLA (c.f. ) C.F._3
resistente __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo, depositato il 23.12.2022 e notificato il 21.09.2023, ha chiesto: << 1) condannare il Parte_1 CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della
[...] ricorrente delle differenze retributive tra il trattamento economico effettivamente erogato, categoria “B”, “Esecutore amministrativo” e quello corrispondente alle mansioni superiori della categoria “C”, “Istruttore amministrativo”, dal 9 maggio 2014 fino alla data di deposito del presente ricorso, pari complessivamente ad € 5.000,00 o, comunque, nella maggiore o minore somma che verrà determinata, oltre la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino all'effettivo soddisfo;
2) condannare, infine, il in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, al pagamento dei compensi e degli onorari professionali del presente giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato >>.
ha esposto: Parte_1
• di essere dipendente del con la qualifica Controparte_1 di “Esecutore amministrativo”, categoria “B”;
• che con provvedimento del 9 maggio 2014 il Sindaco del Comune di ha delegato alla ricorrente le funzioni di CP_1
Ufficiale di Stato Civile, funzioni che, come risulta dalla certificazione rilasciata dal Dirigente del Settore Servizi Demografici del Comune di in data 2 marzo 2022, CP_1 prot. n. 19144, la ricorrente svolge ininterrottamente dal 9 maggio 2014, peraltro in maniera esclusiva ed autonoma;
• che pur avendo svolto ormai da diversi anni in maniera esclusiva le mansioni superiori corrispondenti alla categoria
“C”, “Istruttore amministrativo”, la ricorrente ha sempre percepito una retribuzione mensile inferiore, corrispondente alla categoria “B”, “Esecutore amministrativo”;
• che la ricorrente ha diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori;
precisamente, sin dal 9 maggio 2014 ha il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del
2 D.L.vo n. 165/2001, al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico effettivamente erogato, cat. “B”,
“Esecutore amministrativo”, e quello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e corrispondenti alla categoria
“C”, “Istruttore amministrativo”. Allegava CCNL di categoria e mansionario (all. 5, 6 e 7 al ricorso introduttivo). Si è costituito in giudizio il contestando le Controparte_1 domande attrici, delle quali chiedeva il rigetto;
in particolare, ha affermato:
• che non vi è prova di prevalente svolgimento delle paventate mansioni superiori, atteso che la ricorrente ha prodotto in giudizio l'atto del 9/5/2014 (all. 1 al ricorso introduttivo), con il quale il sindaco si è limitato a delegarle “l'esercizio parziale delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile” rispetto alle sole attività “indicate alle lettere a) - b) - c) - d) (dell'art. 5) del DPR 396/2000”, adempimenti che il CCNL del comparto degli Enti Locali espressamente attribuisce anche al personale della categoria B, qualifica posseduta dall'odierna ricorrente;
• che, peraltro, la ricorrente non ha in alcun modo provato che eventuali compiti maggiormente qualificanti e astrattamente riferibili alle mansioni del personale di Cat. C siano stati svolti in modo prevalente, requisito necessario per ottenere il riconoscimento del differenziale economico da essa richiesto;
• che parte ricorrente non ha nemmeno prodotto il CCNL del 31/3/1999, che costituisce – al pari della prova delle mansioni asseritamente espletate – documento probatorio fondamentale per dimostrare l'incongruenza denunciata dalla ricorrente tra le mansioni asseritamente svolte e quelle attribuite in via prevalente alla categoria di appartenenza (e a quella superiore);
• che risulta irrilevante il deposito del CCNL del 16/11/2022, stipulato appena un mese prima del deposito del ricorso in discussione e, dunque, non applicabile per la quasi totalità del periodo controverso (ossia quello compreso tra il 5/6/2012 e la data del deposito del ricorso);
• che, infatti, nella fattispecie rilevava l'allegato al CCNL del 31/3/1999 del comparto Regioni-Autonomie Locali (doc. 2 allegato alla memoria responsiva), contenente il mansionario
3 delle diverse categorie nelle quali è inquadrato il personale dipendente del comparto;
• che contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, i compiti a lei effettivamente delegati (e la stessa stragrande maggioranza di quelli astrattamente afferenti alla funzione di ufficiale di stato civile) erano ricompresi tra quelli previsti dalla sopra riportata declaratoria delle mansioni del personale di categoria B. Il convenuto ha eccepito, poi, << la prescrizione di qualsiasi CP_1 pretesa relativa al periodo precedente al 23/12/2017 >>; e che << Sul quantum il ricorso introduttivo si conclude con una domanda di condanna al pagamento di “€ 5.000,00 o, comunque, della maggiore o minore somma che verrà determinata”. Tale domanda è inammissibile e deve comunque essere rigettata anche in relazione al quantum, perché controparte non si è curata di fornire i calcoli utilizzati per quantificare in questo modo la sua pretesa o, quantomeno, le relative basi. Viepiù, la ricorrente ha addirittura omesso di riferire la consistenza del proprio trattamento economico, tacendo anche di aver ottenuto avanzamenti a posizioni economiche superiori a quella iniziale della cat. B e che la sua prestazione lavorativa non è a tempo pieno, bensì ridotto (cfr. doc. 7) … Altrettanto dicasi per la mancata indicazione della retribuzione contrattualmente prevista per la posizione economica di cui ha avanzato richiesta di pagamento, da provare attraverso i CCNL economici vigenti per i singoli periodi della sua pretesa >>. Con le note del 2.12.2023 (p. 4) parte ricorrente replicava e precisava
< Sul C.C.N.L. prodotto in giudizio. La ricorrente ha prodotto in giudizio il C.C.N.L. di categoria relativo al triennio 2019/2021 (allegato 5) e l'allegato “C” al C.C.N.L. del 31 marzo 1999 (allegato 6), nonchè stralcio del C.C.N.L. di categoria in vigore dal 1° aprile 2023 (allegato 7). Pertanto le argomentazioni svolte in merito da controparte sono parimenti destituite da alcun fondamento >> e (pp.4-5) << Sul quantum Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha sostanzialmente chiesto la condanna del in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente delle differenze retributive tra il trattamento economico effettivamente erogato, categoria “B”, “Esecutore amministrativo” e quello corrispondente alle mansioni superiori della categoria “C”, “Istruttore amministrativo”, dal 9 maggio 2014 fino alla data di deposito del presente ricorso. E' pacifico che le differenze retributive
4 derivano da un calcolo che tiene conto di diversi elementi soggettivi ed in particolare della paga base contrattuale, degli scatti di anzianità, delle varie indennità, delle mensilità aggiuntive e degli straordinari. In caso di accoglimento del ricorso con la conseguente condanna del CP_1
al pagamento delle chieste differenze retributive, è intuitivo che
[...] sarà cura dei competenti Uffici comunali determinare l'esatto ammontare delle somme da corrispondere alla ricorrente, al netto delle trattenute previste per legge >>. In punto di diritto, si osserva che nel caso di rivendicazione di inquadramento superiore, l'onere della prova incombe interamente sul lavoratore, che deve dimostrare le mansioni effettivamente svolte, nonché la corrispondenza fra queste e quelle delineate per il ruolo superiore che rivendica, come descritte dal contratto collettivo di categoria (Trib. Roma, sez. lav., 12/09/2021, n. 5741, in Redazione Giuffrè 2021); il lavoratore che agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che contraddistinguono tale qualifica (Cass. , sez. lav., 23/11/2020, n. 26593). Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 52, comma 5, d.lg. n. 165 del 2001 - in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate categorie di lavoratori - si interpreta nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito dal lavoratore per la posizione economica di appartenenza e, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità (Cass. , sez. lav., 20/08/2024, n. 22958). L'azione volta ad ottenere le differenze retributive conseguenti al riconoscimento del superiore inquadramento è soggetta a prescrizione nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., quest'ultimo decorrente anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione della qualifica superiore (Trib. Milano, sez. lav., 06/12/2019, in Redazione Giuffrè 2020; Cass. , sez. lav., 08/04/2011, n. 8057; Cass. , sez. lav., 24/05/2006, n. 12238).
5 Si osserva, in materia di prescrizione, che in caso di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, il mero deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice non produce un effetto interruttivo (Cass. , sez. lav., 11/06/2009, n. 13588); il mero deposito in cancelleria del ricorso non è, infatti, idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto (Cass. 23/09/2022, n. 27944): a mente dell'art. 2943 c.c., l'effetto interruttivo scaturisce dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio, la norma presupponendo la conoscenza o la conoscibilità dell'atto, ex artt. 1333,1335 c.c., da parte del destinatario - in altri termini, è alla recettizietà della domanda giudiziale che sono ricollegati gli effetti sostanziali (cfr. Trib. Pisa, 01/10/2020, n. 859, in Redazione Giuffrè 2020). Essendo stato il ricorso introduttivo notificato il 21.09.2023, sarebbero, pertanto, prescritte le pretese anteriori al quinquennio precedente, e quindi anteriori al 21.09.2018; avendo, però, il CP_1 convenuto eccepito espressamente ed esclusivamente << la prescrizione di qualsiasi pretesa relativa al periodo precedente al 23/12/2017 >> (facendo evidente riferimento alla data di deposito del ricorso), è a tale data del 23.12.2017 che va fatto riferimento nel caso in esame. Sono, pertanto, da esaminare le pretese di parte ricorrente a partire dal 23.12.2017. E' documentale che a partire dal 9.04.2014 la ricorrente aveva la delega per l'esercizio parziale delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile (all. 1 e 3 al ricorso introduttivo); e che dal 17.01.2017 la delega e l'espletamento erano totali (all. 3 al ricorso introduttivo, attestazione proveniente dal Dirigente del Settore Servizi Demografici del Comune di
). CP_1
Le attività specificamente indicate nella delega parziale del 9.01.2014 (all. 1 cit.) che l'attestazione del marzo 2022 (l'all. 3 cit.) indicava ininterrottamente svolte fino a tale data) erano: a) forma, archivia, conserva e aggiorna gli atti di nascita, matrimonio e morte e cura nelle forme previste, la trasmissione dei dati al centro nazionale di raccolta;
6 b) trasmette alle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta in base alle norme vigenti gli estratti e i certificati che concernono lo Stato Civile; c) rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che concernono lo Stato Civile; d) verifica, per le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta, la veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge. Parte ricorrente ha prodotto in giudizio l'allegato “C” al C.C.N.L. del 31 marzo 1999 (all. 6 al ricorso introduttivo), il quale alla categoria B precisa il profilo professionale di “ ESECUTORE AMMINISTRATIVO” (<< predisposizione di atti e provvedimenti mediante l'utilizzo del software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura;
gestione della posta in arrivo e in partenza;
predisposizione, esecuzione e controllo dei processi per la codifica , immissione e verifica dei dati in sistemi informatici di rete;
notificazione, catalogazione e archiviazione di atti;
raccolta, tenuta e aggiornamento di leggi statali e regionali, riviste giuridiche, ecc;
attività di collaborazione per l'organizzazione di manifestazioni culturali , viaggi, riunioni, convegni, mostre ecc.>>), e alla categoria C il profilo professionale di “ ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ” ( << attività istruttoria nel campo amministrativo, contabile, di polizia amministrativa, socioassistenziale e culturale mediante la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione di dati di natura complessa nell'ambito di istruzioni di massima, norme e procedure definite;
emanazione di prescrizioni dettagliate di lavoro agli appartenenti alle categorie inferiori >>). Le attività indicate nella delega, che – per documento proveniente dallo stesso convenuto, la ricorrente svolgeva totalmente dal CP_1 gennaio 2017 – in effetti appaiono rientrare in misura assolutamente prevalente nella figura dell'Istruttore Amministrativo, cat. C (in particolare, attività istruttoria nel campo amministrativo). Il è, pertanto, tenuto al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente delle differenze retributive tra il trattamento economico effettivamente erogato, categoria “B”, “Esecutore amministrativo” e quello corrispondente alle mansioni superiori della categoria “C”, “Istruttore amministrativo”. Ai fini della decisione, come detto, è a far data dal 23.12.2017 che va considerato lo svolgimento delle mansioni superiori;
si precisa, inoltre, che la presente sentenza – in considerazione della domanda, contenuta nell'atto
7 introduttivo, specificamente circoscritta tra il 9.05.2014 e fino alla data di deposito del ricorso del 23.12.2022 - non si pronuncia su periodi successivi a quelli sopra indicati, per i quali, pertanto, la ricorrente mantiene la possibilità di richiedere le differenze retributive, ove ne sussistano i presupposti. In definitiva, il convenuto dovrà corrispondere alla CP_1 ricorrente le differenze retributive tra il trattamento economico effettivamente erogato, categoria “B”, “Esecutore amministrativo” e quello corrispondente alle mansioni superiori della categoria “C”, “Istruttore amministrativo”, a far data dal 23.12.2017 e fino al 23.12.2022, detratti ovviamente eventuali periodi in cui tale differenza è stata effettivamente corrisposta (o detratte eventuali indennità supplementari al trattamento cat. B eventualmente corrisposte per l'esercizio delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile). Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
con una congrua riduzione per effetto del solo parziale accoglimento della domanda.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3314/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle Parte_1 differenze retributive tra il trattamento economico effettivamente erogato e quello corrispondente alle mansioni della categoria “C”, “Istruttore amministrativo”, a far data dal 23.12.2017 e fino al 23.12.2022, secondo le precisazioni di cui in parte motiva, e condanna il convenuto a CP_1 corrispondere tali differenze retributive (per i periodi in cui il trattamento economico effettivamente erogato sia stato inferiore a quello previsto per la categoria “C” “Istruttore amministrativo”); condanna il convenuto al rimborso in favore della CP_1 ricorrente delle spese di lite, che liquida nella somma di Parte_1
€ 49,00 per spese vive, € 1.400,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %. Siracusa, 16/10/2025 Il Giudice
8 dott. Luca Gurrieri
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