TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/06/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2431/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2431/2024 promossa da:
(C.I. argentina- DNI n° 22546274), nato a [...], in Parte_1
Argentina, il 9 marzo 1972 e residente in Antioquia, in Colombia, in Car 6A #23A Sur -85, casa 55,
Bellaterra, Alto de Palmas, Envigado, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dalle avvocatesse
Désirée Capobianchi e Anelise Patricia De Carvalho ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale, sito in Via Cao Mario n° 8, Roma, giusta procura notarile autenticata e tradotta, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
contro
in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
-Resistente non costituito-
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il 6 ottobre 2024, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di Controparte_1 cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente della cittadina italiana
[...]
, nata il giorno 11 gennaio 1921, a Taurianova, in Provincia di Reggio Calabria, Persona_1 figlio di e di (Cfr. certificato di nascita, rilasciato dal Comune di Persona_2 Persona_3
Taurianova - doc. in atti n° 1).
, dopo essere emigrata in Argentina, in data 21 maggio 1940, aveva sposato, a Persona_1
Buenos Aires, (Cfr. certificato di matrimonio argentino – doc. in atti n° 3) ed era Persona_4 deceduta senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. certificato negativo di naturalizzazione brasiliano – doc. in atti n° 2).
Dall'unione matrimoniale tra e , era nata, a Buenos Aires, il 31 Persona_1 Persona_4 gennaio 1949, (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in atti n° 4), la quale, il Persona_5
6 dicembre 1968, aveva sposato, a Buenos Aires, (Cfr. Certificato di Persona_6 matrimonio argentino – doc. in atti n° 5).
Dall'unione matrimoniale tra e era nato, sempre a Persona_5 Persona_6
Buenos Aires, il 9 marzo 1972, odierno ricorrente (Cfr. Certificato di Parte_1 nascita argentino– doc. in atti n° 6).
In particolare, sull'interesse ad agire del ricorrente, la Difesa ha evidenziato, innanzitutto, che il
TO competente al quale rivolgere la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è quello di BO, essendo egli ivi residente da diversi anni (Cfr. certificato di residenza colombiano – docc. in atti nn° 19 e 20); tuttavia ha lamentato che nonostante avesse più volte tentato di presentare richiesta di convocazione presso il TO d'Italia a BO, attraverso il portale telematico “Prenot@mi” (Cfr. docc. in atti dal n° 7 al n° 14), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non aveva ricevuto alcun riscontro, tanto da rivolgersi (invano) al proprio legale per sollecitare l'avvio dell'iter consolare, riuscendo a reperire esclusivamente le informazioni del giugno 2023 che “A causa dell'emergenza COVID 19, l' sta trattando CP_2
2 delle domande di cittadinanza per discendenza ricevute prima dell'emergenza sanitaria. Al momento non è ancora prevista una data per la riattivazione di questi appuntamenti. Tale data sarà comunicata con ulteriore avviso, non appena possibile, sul sito web dell' e del secondo semestre del CP_2
2024 che “attualmente non sono disponibili appuntamenti per la richiesta di riconoscimento per discendenza”.
Pertanto, secondo la difesa del ricorrente “le domande svolte dall'odierno ricorrente in questa sede dovranno necessariamente essere accolte, altresì tenuto conto l'impossibilità oggettiva di ottenere un appunta-mento presso il TO Generale d'Italia di BO (Colombia), configurandosi così una negazione ad un diritto inviolabile”.
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'8 maggio 2025, la difesa del ricorrente, faceva presente di avere depositato telematicamente la prova di nuovi tentativi di prenotazione al sito consolare ed insisteva nell'accoglimento del ricorso;
al termine dell'udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di
3 uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea materna del ricorrente da ava italiana, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del
1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via materna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_1
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
4 Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, il ricorrente, diretto discendente di ava italiana ha evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente TO di BO (in base alla documentata residenza del ricorrente).
Ha denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il TO NO (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa che supererebbero i previsti 730 giorni”.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata si è evinto che: il ricorrente, accedendo una prima volta al sito consolare il 14 luglio 2023, veniva a conoscenza della momentanea sospensione del servizio di prenotazione “a causa dell'emergenza COVID-19” (Cfr. l'atto notarile che certifica il predetto tentativo - Doc. in atti n° 7); risultando sempre il servizio di prenotazione consolare sospeso (Cfr.
l'atto notarile che certifica il tentativo dell'11 luglio 2024 - Doc. in atti n° 13), tramite un avvocato di fiducia, inoltrava, in data 24 giugno 2024, una pec al TO di BO, chiedendo informazioni riguardo una possibile data prevista di sblocco delle prenotazioni e dei tempi di attesa di evasione delle pratiche di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis, senza ricevere alcuna risposta (Cfr. doc. in atti n° 8); dopo essersi collegato nuovamente sul sito consolare in data 23 luglio 2024, prendeva atto della sussistenze condizione di paralisi del servizio di prenotazione (Cfr. doc. in atti n°
10), dunque, tramite l'avvocato di fiducia, in pari data, sollecitava a mezzo pec il TO competente, ancora una volta sena ricevere alcun riscontro (Cfr. doc. in atti n° 9); dopo avere per l'ennesima volta consultato il sito consolare (il 15 settembre il 3 e 4 ottobre del 2024 – Cfr. docc. in atti n° 11, n° 12 e n° 14), tentava (invano) un'ulteriore pec di sollecito al TO di BO (Cfr. pec del 4 ottobre 2024 – Cfr. doc. in atti n° 15).
5 Ma v'è di più, in quanto il ricorrente, in corso di giudizio, ha allegato la prova di avere effettuato ulteriori tentativi di prenotazione attraverso il servizio consolare telematico “Prenot@mi” (effettuati il 5.12.2024, l'11.12.2024, l'8.01.2025, il 15.02.2025, il 05.02.2025, il 05.03.2025 e il 18.03.2025) e tutti con esito negativo (ricevendo il messaggio automatico di risposta che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, nonché la sospensione del servizio di prenotazione) – (Cfr. doc. in atti n° 22).
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del TO NO in BO, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, da giugno del 2023 ad oggi, il ricorrente non è riuscito nemmeno a prenotare un primo appuntamento. Da tale inerzia del
TO italiano competente ne deriva l'interesse ad agire del ricorrente. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza all'odierno ricorrente proviene, per via generazionale, dall'ava italiana , nata il giorno 11 gennaio 1921, a Persona_1
Taurianova, in Provincia di Reggio Calabria e deceduta senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n° 1 e n° 2).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
12.04.2023, dal Registro Nazionale Elettorale Argentino, nel quale si legge quanto segue: “NON
RISULTA REGISTRATA, ad oggi, , , nata il [...] in [...] – Calabria Per_1 Persona_1
– Iatrinoli (ora Taurianova). DECEDUTA.”
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta del ricorrente “per via materna” dell'antenata cittadina e, quindi, la cittadinanza italiana iure sanguinis veniva trasmessa da madre a figlio, senza interruzione da
[...]
ai propri figli e ai relativi discendenti. Persona_1
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6 Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente, Parte_1
(C.I. argentina- DNI n° 22546274), nato a Buenos Aires, in [...], il [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 7 giugno 2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani.
7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2431/2024 promossa da:
(C.I. argentina- DNI n° 22546274), nato a [...], in Parte_1
Argentina, il 9 marzo 1972 e residente in Antioquia, in Colombia, in Car 6A #23A Sur -85, casa 55,
Bellaterra, Alto de Palmas, Envigado, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dalle avvocatesse
Désirée Capobianchi e Anelise Patricia De Carvalho ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale, sito in Via Cao Mario n° 8, Roma, giusta procura notarile autenticata e tradotta, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
contro
in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
-Resistente non costituito-
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il 6 ottobre 2024, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di Controparte_1 cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente della cittadina italiana
[...]
, nata il giorno 11 gennaio 1921, a Taurianova, in Provincia di Reggio Calabria, Persona_1 figlio di e di (Cfr. certificato di nascita, rilasciato dal Comune di Persona_2 Persona_3
Taurianova - doc. in atti n° 1).
, dopo essere emigrata in Argentina, in data 21 maggio 1940, aveva sposato, a Persona_1
Buenos Aires, (Cfr. certificato di matrimonio argentino – doc. in atti n° 3) ed era Persona_4 deceduta senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. certificato negativo di naturalizzazione brasiliano – doc. in atti n° 2).
Dall'unione matrimoniale tra e , era nata, a Buenos Aires, il 31 Persona_1 Persona_4 gennaio 1949, (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in atti n° 4), la quale, il Persona_5
6 dicembre 1968, aveva sposato, a Buenos Aires, (Cfr. Certificato di Persona_6 matrimonio argentino – doc. in atti n° 5).
Dall'unione matrimoniale tra e era nato, sempre a Persona_5 Persona_6
Buenos Aires, il 9 marzo 1972, odierno ricorrente (Cfr. Certificato di Parte_1 nascita argentino– doc. in atti n° 6).
In particolare, sull'interesse ad agire del ricorrente, la Difesa ha evidenziato, innanzitutto, che il
TO competente al quale rivolgere la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è quello di BO, essendo egli ivi residente da diversi anni (Cfr. certificato di residenza colombiano – docc. in atti nn° 19 e 20); tuttavia ha lamentato che nonostante avesse più volte tentato di presentare richiesta di convocazione presso il TO d'Italia a BO, attraverso il portale telematico “Prenot@mi” (Cfr. docc. in atti dal n° 7 al n° 14), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non aveva ricevuto alcun riscontro, tanto da rivolgersi (invano) al proprio legale per sollecitare l'avvio dell'iter consolare, riuscendo a reperire esclusivamente le informazioni del giugno 2023 che “A causa dell'emergenza COVID 19, l' sta trattando CP_2
2 delle domande di cittadinanza per discendenza ricevute prima dell'emergenza sanitaria. Al momento non è ancora prevista una data per la riattivazione di questi appuntamenti. Tale data sarà comunicata con ulteriore avviso, non appena possibile, sul sito web dell' e del secondo semestre del CP_2
2024 che “attualmente non sono disponibili appuntamenti per la richiesta di riconoscimento per discendenza”.
Pertanto, secondo la difesa del ricorrente “le domande svolte dall'odierno ricorrente in questa sede dovranno necessariamente essere accolte, altresì tenuto conto l'impossibilità oggettiva di ottenere un appunta-mento presso il TO Generale d'Italia di BO (Colombia), configurandosi così una negazione ad un diritto inviolabile”.
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'8 maggio 2025, la difesa del ricorrente, faceva presente di avere depositato telematicamente la prova di nuovi tentativi di prenotazione al sito consolare ed insisteva nell'accoglimento del ricorso;
al termine dell'udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di
3 uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea materna del ricorrente da ava italiana, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del
1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via materna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_1
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
4 Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, il ricorrente, diretto discendente di ava italiana ha evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente TO di BO (in base alla documentata residenza del ricorrente).
Ha denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il TO NO (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa che supererebbero i previsti 730 giorni”.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata si è evinto che: il ricorrente, accedendo una prima volta al sito consolare il 14 luglio 2023, veniva a conoscenza della momentanea sospensione del servizio di prenotazione “a causa dell'emergenza COVID-19” (Cfr. l'atto notarile che certifica il predetto tentativo - Doc. in atti n° 7); risultando sempre il servizio di prenotazione consolare sospeso (Cfr.
l'atto notarile che certifica il tentativo dell'11 luglio 2024 - Doc. in atti n° 13), tramite un avvocato di fiducia, inoltrava, in data 24 giugno 2024, una pec al TO di BO, chiedendo informazioni riguardo una possibile data prevista di sblocco delle prenotazioni e dei tempi di attesa di evasione delle pratiche di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis, senza ricevere alcuna risposta (Cfr. doc. in atti n° 8); dopo essersi collegato nuovamente sul sito consolare in data 23 luglio 2024, prendeva atto della sussistenze condizione di paralisi del servizio di prenotazione (Cfr. doc. in atti n°
10), dunque, tramite l'avvocato di fiducia, in pari data, sollecitava a mezzo pec il TO competente, ancora una volta sena ricevere alcun riscontro (Cfr. doc. in atti n° 9); dopo avere per l'ennesima volta consultato il sito consolare (il 15 settembre il 3 e 4 ottobre del 2024 – Cfr. docc. in atti n° 11, n° 12 e n° 14), tentava (invano) un'ulteriore pec di sollecito al TO di BO (Cfr. pec del 4 ottobre 2024 – Cfr. doc. in atti n° 15).
5 Ma v'è di più, in quanto il ricorrente, in corso di giudizio, ha allegato la prova di avere effettuato ulteriori tentativi di prenotazione attraverso il servizio consolare telematico “Prenot@mi” (effettuati il 5.12.2024, l'11.12.2024, l'8.01.2025, il 15.02.2025, il 05.02.2025, il 05.03.2025 e il 18.03.2025) e tutti con esito negativo (ricevendo il messaggio automatico di risposta che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, nonché la sospensione del servizio di prenotazione) – (Cfr. doc. in atti n° 22).
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del TO NO in BO, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, da giugno del 2023 ad oggi, il ricorrente non è riuscito nemmeno a prenotare un primo appuntamento. Da tale inerzia del
TO italiano competente ne deriva l'interesse ad agire del ricorrente. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza all'odierno ricorrente proviene, per via generazionale, dall'ava italiana , nata il giorno 11 gennaio 1921, a Persona_1
Taurianova, in Provincia di Reggio Calabria e deceduta senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n° 1 e n° 2).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
12.04.2023, dal Registro Nazionale Elettorale Argentino, nel quale si legge quanto segue: “NON
RISULTA REGISTRATA, ad oggi, , , nata il [...] in [...] – Calabria Per_1 Persona_1
– Iatrinoli (ora Taurianova). DECEDUTA.”
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta del ricorrente “per via materna” dell'antenata cittadina e, quindi, la cittadinanza italiana iure sanguinis veniva trasmessa da madre a figlio, senza interruzione da
[...]
ai propri figli e ai relativi discendenti. Persona_1
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6 Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente, Parte_1
(C.I. argentina- DNI n° 22546274), nato a Buenos Aires, in [...], il [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 7 giugno 2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani.
7