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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 3363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3363 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa IA RN Presidente rel dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott. ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1805/2024 promosso da:
con avv.STRINATI PAOLO CP_1
E da con avv. IULIANO CRISTIANO CP_2
Con l'intervento del PM
OGGETTO: ricorso per la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale
Posto in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte
“a seguito dell'istruttoria svolta nel presente procedimento;
tenuto conto delle evidenze condivise dalle parti;
chiedono che l'Ill.mo Sig. Giudice adito Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore alle seguenti alle seguenti e concordate condizioni
AFFIDO PROLE. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con abitazione e residenza principale presso la madre in Via del
Chiuso n. 98/L4 50142 Firenze, con possibilità per entrambi, nei periodi di rispettiva pertinenza, di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione.
Pagina 1 Le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio saranno prese dai genitori di comune accordo tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi informati reciprocamente circa tutte le questioni relative al figlio.
Il padre potrà tenere con sé almeno due volte alla settimana, dalle ore 16:30 alle Per_1 ore 20:00 nei giorni di martedì e venerdì, salvo diverso, espresso, previamente concordato e condiviso accordo con la madre ed un week-end ogni due, dalle ore 16:30 dall'uscita di scuola alle ore 8:00 di lunedì, provvedendo a prenderlo all'uscita ed a riaccompagnarlo all'entrata a scuola ovvero abitualmente all'uopo potendo incaricare la propria madre
(nonna paterna del minore), che da sempre ha tenuto con se il minore in autonomia.
In caso di malattia del figlio durante i giorni stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà tenersi in contatto diretto con il figlio in videochiamata;
così come potrà fare la madre, nei periodi in cui il figlio è con il padre e/o con la nonna paterna.
Nei giorni di visita ed affido del padre, il minore potrà essere accompagnato anche dalla nonna paterna.
Il bambino trascorrerà le vacanze estive (dalla fine della scuola all'inizio della stessa) con la madre e con il padre, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori e sempre previo accordo tra gli stessi che, dovrà essere comunicato, dall'uno all'altro dal genitore più diligente, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno e comunque per un periodo di 4 settimane, anche non continuative.
Le vacanze scolastiche invernali sono divise in due periodi che saranno trascorsi alternativamente con i genitori, iniziando per le correnti vacanze scolastiche 2025/2026 con il primo periodo con il padre ed il secondo con la madre, negli anni successivi alternati e così via:
a) Il primo periodo (Natale) dalla fine della scuola per Natale fino al 30 dicembre alle ore
18:00, in ogni caso il giorno 25 dicembre di ogni anno, il genitore a cui non è affidato il minore in questo primo periodo potrà prenderlo per la cena dalle ore 17:00 alle ore 22:00, provvedendo poi a riaccompagnarlo presso l'altro genitore;
b) il secondo periodo (Capodanno e Epifania) dal 30 dicembre alle ore 18:00 alla fine delle vacanze e accompagnamento dal genitore a cui è affidato il minore al primo giorno di scuola del nuovo anno.
Le vacanze scolastiche pasquali sono divise in due periodi che saranno trascorsi alternativamente con i genitori (iniziando per il prossimo anno 2026 con il primo periodo
Pagina 2 con la madre ed il secondo con il padre: il primo dal fine della scuola fino al Lunedì di
Pasqua alle ore 18:00; il secondo dal Lunedì di Pasqua alle ore 9:30 alla fine delle vacanze e accompagnamento a scuola dal genitore a cui è affidato il minore.
I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il bambino anche durante il periodo delle vacanze invernali, pasquali ed estive.
I NONNI. I genitori si impegnano, nell'interesse del minore, a far mantenere i buoni rapporti fra il figlio ed i nonni materni e paterni. Per_1
La nonna paterna, potrà vedere e trattenersi con il nipote almeno una volta a settimana
(oltre a quelle paterne) il mercoledì pomeriggio, dopo l'uscita da scuola di , anche Per_1 presso l'abitazione della madre e, compatibilmente alle esigenze ed agli impegni di
. Per_1
MANTENIMENTO. Il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento del minore un assegno di € 300,00 mensili al netto degli eventuali conguagli per quanto di seguito specificato:
€ 300,00 quale assegno di mantenimento ordinario;
il 50% delle spese straordinarie che riguardano spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, psicoterapiche, farmaceutiche, ivi compresi i tickets (che dovranno essere comprovati da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascuna ricevuta); queste spese dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascuno scontrino e soggette a rendiconto dell'uno all'altro genitore e conguagliato in dare/avere con il pagamento dell'assegno di mantenimento del mese successivo alla produzione del giustificativo della relativa spesa, spese sportive e/o ludiche, gite scolastiche;
il 50% della mensa e/o retta scolastica che ad oggi ammonta a ca. € 500,00 annui ed i libri di testo corredo d'inizio anno scolastico.
L'assegno di mantenimento ordinario sarà corrisposto dal padre alla madre (salvo conguaglio dare/avere con le spese straordinarie sopra espressamente indicate) entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente a Lei singolarmente intestato nr. 1000/2070
Iban IT88 E030 6938 1121 0000 0002 070.
Il rimborso al genitore anticipatario dovrà avvenire, previa esibizione di idonea docu- mentazione fiscale (scontrini o fatture) attestante il pagamento effettuato, ed entro il giorno 15 del mese successivo da detta esibizione.
Pagina 3 L'assegno di mantenimento verrà automaticamente adeguato ad onere e cura del padre con l'indice massimo ISTAT consentito dalla legge, a far data dall'omologa del presente accordo.
CURA DELLA PROLE. I genitori confermano, con rifermento a quanto descritto in calce al ricorso del 18/11/2021, l'utilità e la necessità di far seguire un percorso psicologico al figlio che sarà intrapreso dallo stesso su impulso dei genitori o di uno di essi. Per_1
Le spese del percorso psicologico di saranno ripartite tra i genitori con diritto Per_1 dell'eventuale anticipatario di compensare le stesse somme convenute dall'altro con quelle dovute, ad ogni titolo per il mantenimento del minore.
I genitori si danno reciprocamente atto di aver regolato fra loro tutte le altre questioni patrimoniali per cui, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di non avere più nulla da pretendere, a qualsiasi titolo, l'una dall'altro.
RAPPORTI TRA I GENITORI. I genitori rinunciano vicendevolmente alla corresponsione dell'assegno per il proprio mantenimento avendo entrambe un reddito proprio.
DOCUMENTI. I genitori si obbligano a fornire i documenti necessari per ottenere agevolazioni e/o iscrizioni e/o accedere a contributi in favore del figlio.
I genitori si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto per se stessi e per il figlio che verrà detenuto da un genitore mentre l'altro deterrà la carta d'identità Per_1 valida per l'espatrio intestata al minore, entrambe si impegnano ed obbligano ad ottenere i documenti di cui sopra, prestando fin da ora l'espresso consenso al rilascio ed alla loro detenzione come sopra indicato i cui costi sono regolati al n. 18 di questo atto.
SPESE LEGALI. Le parti dichiarano compensate integralmente le spese legali tra loro per questa procedura.
I Legali delle parti espressamente rinuncia alla solidarietà forense.
NORMA DI CHIUSURA. Ogni e diverso accordo tra le parti modificativo delle condizioni esposte dovrà essere preventivo ed espressamente concordato tra di loro, anche sentito il figlio in ragione della sua età all'epoca
FATTO E DIRITTO
A seguito dell'introduzione di ricorso per la modifica delle condizioni relative all'affidamento e frequentazione del minore nato il [...], all'esito di Persona_2 un percorso svolto con l'ausilio del servizio sociale ed per il riavvicinamento CP_3 tra padre e figlio, le parti hanno depositato il 15.10.2025 le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe sulle quali la causa è passata in decisione.
Pagina 4 Tali conclusioni risultano conformi all'interesse del minore e vanno pertanto recepite, dandosi atto dell'accordo tra le parti
P.Q.M.
prende atto dell'accordo tra le parti . Spese compensate
Si comunichi.
Firenze,19/10/2025
La Presidente
IA RN
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
Pagina 5
TRIBUNALE DI FIRENZE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa IA RN Presidente rel dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott. ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1805/2024 promosso da:
con avv.STRINATI PAOLO CP_1
E da con avv. IULIANO CRISTIANO CP_2
Con l'intervento del PM
OGGETTO: ricorso per la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale
Posto in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte
“a seguito dell'istruttoria svolta nel presente procedimento;
tenuto conto delle evidenze condivise dalle parti;
chiedono che l'Ill.mo Sig. Giudice adito Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore alle seguenti alle seguenti e concordate condizioni
AFFIDO PROLE. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con abitazione e residenza principale presso la madre in Via del
Chiuso n. 98/L4 50142 Firenze, con possibilità per entrambi, nei periodi di rispettiva pertinenza, di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione.
Pagina 1 Le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio saranno prese dai genitori di comune accordo tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi informati reciprocamente circa tutte le questioni relative al figlio.
Il padre potrà tenere con sé almeno due volte alla settimana, dalle ore 16:30 alle Per_1 ore 20:00 nei giorni di martedì e venerdì, salvo diverso, espresso, previamente concordato e condiviso accordo con la madre ed un week-end ogni due, dalle ore 16:30 dall'uscita di scuola alle ore 8:00 di lunedì, provvedendo a prenderlo all'uscita ed a riaccompagnarlo all'entrata a scuola ovvero abitualmente all'uopo potendo incaricare la propria madre
(nonna paterna del minore), che da sempre ha tenuto con se il minore in autonomia.
In caso di malattia del figlio durante i giorni stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà tenersi in contatto diretto con il figlio in videochiamata;
così come potrà fare la madre, nei periodi in cui il figlio è con il padre e/o con la nonna paterna.
Nei giorni di visita ed affido del padre, il minore potrà essere accompagnato anche dalla nonna paterna.
Il bambino trascorrerà le vacanze estive (dalla fine della scuola all'inizio della stessa) con la madre e con il padre, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori e sempre previo accordo tra gli stessi che, dovrà essere comunicato, dall'uno all'altro dal genitore più diligente, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno e comunque per un periodo di 4 settimane, anche non continuative.
Le vacanze scolastiche invernali sono divise in due periodi che saranno trascorsi alternativamente con i genitori, iniziando per le correnti vacanze scolastiche 2025/2026 con il primo periodo con il padre ed il secondo con la madre, negli anni successivi alternati e così via:
a) Il primo periodo (Natale) dalla fine della scuola per Natale fino al 30 dicembre alle ore
18:00, in ogni caso il giorno 25 dicembre di ogni anno, il genitore a cui non è affidato il minore in questo primo periodo potrà prenderlo per la cena dalle ore 17:00 alle ore 22:00, provvedendo poi a riaccompagnarlo presso l'altro genitore;
b) il secondo periodo (Capodanno e Epifania) dal 30 dicembre alle ore 18:00 alla fine delle vacanze e accompagnamento dal genitore a cui è affidato il minore al primo giorno di scuola del nuovo anno.
Le vacanze scolastiche pasquali sono divise in due periodi che saranno trascorsi alternativamente con i genitori (iniziando per il prossimo anno 2026 con il primo periodo
Pagina 2 con la madre ed il secondo con il padre: il primo dal fine della scuola fino al Lunedì di
Pasqua alle ore 18:00; il secondo dal Lunedì di Pasqua alle ore 9:30 alla fine delle vacanze e accompagnamento a scuola dal genitore a cui è affidato il minore.
I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il bambino anche durante il periodo delle vacanze invernali, pasquali ed estive.
I NONNI. I genitori si impegnano, nell'interesse del minore, a far mantenere i buoni rapporti fra il figlio ed i nonni materni e paterni. Per_1
La nonna paterna, potrà vedere e trattenersi con il nipote almeno una volta a settimana
(oltre a quelle paterne) il mercoledì pomeriggio, dopo l'uscita da scuola di , anche Per_1 presso l'abitazione della madre e, compatibilmente alle esigenze ed agli impegni di
. Per_1
MANTENIMENTO. Il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento del minore un assegno di € 300,00 mensili al netto degli eventuali conguagli per quanto di seguito specificato:
€ 300,00 quale assegno di mantenimento ordinario;
il 50% delle spese straordinarie che riguardano spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, psicoterapiche, farmaceutiche, ivi compresi i tickets (che dovranno essere comprovati da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascuna ricevuta); queste spese dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascuno scontrino e soggette a rendiconto dell'uno all'altro genitore e conguagliato in dare/avere con il pagamento dell'assegno di mantenimento del mese successivo alla produzione del giustificativo della relativa spesa, spese sportive e/o ludiche, gite scolastiche;
il 50% della mensa e/o retta scolastica che ad oggi ammonta a ca. € 500,00 annui ed i libri di testo corredo d'inizio anno scolastico.
L'assegno di mantenimento ordinario sarà corrisposto dal padre alla madre (salvo conguaglio dare/avere con le spese straordinarie sopra espressamente indicate) entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente a Lei singolarmente intestato nr. 1000/2070
Iban IT88 E030 6938 1121 0000 0002 070.
Il rimborso al genitore anticipatario dovrà avvenire, previa esibizione di idonea docu- mentazione fiscale (scontrini o fatture) attestante il pagamento effettuato, ed entro il giorno 15 del mese successivo da detta esibizione.
Pagina 3 L'assegno di mantenimento verrà automaticamente adeguato ad onere e cura del padre con l'indice massimo ISTAT consentito dalla legge, a far data dall'omologa del presente accordo.
CURA DELLA PROLE. I genitori confermano, con rifermento a quanto descritto in calce al ricorso del 18/11/2021, l'utilità e la necessità di far seguire un percorso psicologico al figlio che sarà intrapreso dallo stesso su impulso dei genitori o di uno di essi. Per_1
Le spese del percorso psicologico di saranno ripartite tra i genitori con diritto Per_1 dell'eventuale anticipatario di compensare le stesse somme convenute dall'altro con quelle dovute, ad ogni titolo per il mantenimento del minore.
I genitori si danno reciprocamente atto di aver regolato fra loro tutte le altre questioni patrimoniali per cui, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di non avere più nulla da pretendere, a qualsiasi titolo, l'una dall'altro.
RAPPORTI TRA I GENITORI. I genitori rinunciano vicendevolmente alla corresponsione dell'assegno per il proprio mantenimento avendo entrambe un reddito proprio.
DOCUMENTI. I genitori si obbligano a fornire i documenti necessari per ottenere agevolazioni e/o iscrizioni e/o accedere a contributi in favore del figlio.
I genitori si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto per se stessi e per il figlio che verrà detenuto da un genitore mentre l'altro deterrà la carta d'identità Per_1 valida per l'espatrio intestata al minore, entrambe si impegnano ed obbligano ad ottenere i documenti di cui sopra, prestando fin da ora l'espresso consenso al rilascio ed alla loro detenzione come sopra indicato i cui costi sono regolati al n. 18 di questo atto.
SPESE LEGALI. Le parti dichiarano compensate integralmente le spese legali tra loro per questa procedura.
I Legali delle parti espressamente rinuncia alla solidarietà forense.
NORMA DI CHIUSURA. Ogni e diverso accordo tra le parti modificativo delle condizioni esposte dovrà essere preventivo ed espressamente concordato tra di loro, anche sentito il figlio in ragione della sua età all'epoca
FATTO E DIRITTO
A seguito dell'introduzione di ricorso per la modifica delle condizioni relative all'affidamento e frequentazione del minore nato il [...], all'esito di Persona_2 un percorso svolto con l'ausilio del servizio sociale ed per il riavvicinamento CP_3 tra padre e figlio, le parti hanno depositato il 15.10.2025 le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe sulle quali la causa è passata in decisione.
Pagina 4 Tali conclusioni risultano conformi all'interesse del minore e vanno pertanto recepite, dandosi atto dell'accordo tra le parti
P.Q.M.
prende atto dell'accordo tra le parti . Spese compensate
Si comunichi.
Firenze,19/10/2025
La Presidente
IA RN
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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