CASS
Ordinanza 12 maggio 2022
Ordinanza 12 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/05/2022, n. 15105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15105 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2022 |
Testo completo
ricorso n.18804/2021 - sez. S.U. Ad. 10.5.2022 pagina 8 di 9 servono effettivamente all’esercizio dell’attività rientrante nel settore dei servizi postali consentendo la realizzazione in maniera adeguata di tale attività, tenuto conto delle sue normali condizioni di esercizio, ad esclusione delle attività esercitate per fini diversi dal perseguimento dell’attività settoriale di cui trattasi» (par.43), come è il caso del servizio Bancoposta;
7. la stessa pronuncia, inoltre, agevola il superamento della rilevanza della promiscuità finale degli incassi che, secondo il Consiglio di Stato, neutralizzerebbe il descritto principio di strumentalità necessaria al servizio postale e la cui assenza opererebbe invece quale condizione di esonero dall’assoggettamento alla procedura di evidenza pubblica nell’aggiudicazione del servizio;
infatti, CGUE C-521/18 ricorda che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/25 prevede, nel caso di appalti destinati a coprire diverse attività, che «gli enti aggiudicatori possano decidere di aggiudicare appalti distinti per ciascuna delle diverse attività o di aggiudicare un appalto unico. In quest’ultima ipotesi, dall’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva risulta che a tale appalto unico si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato»; orbene, dal tenore della sentenza impugnata l’accertamento non consente di dimostrare che l’appalto non aggiudicato a IL fosse principalmente destinato ad attività rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/25, cioè proprio ai servizi postali per come già richiamati, conseguendone che l’appalto stesso esula dall’ambito di applicazione ratione materiae della medesima direttiva 2014/25; 8. per effetto dell'estraneità del suo oggetto alle attività di cui agli artt. 115-121 del d.lgs. n. 50 del 2016, l'appalto in questione deve pertanto considerarsi sottratto all'ambito di operatività della disciplina dettata da tale decreto, non ricollegabile alla volontà della legge, ma esclusivamente a quella della committente, che si è liberamente determinata in favore dell'assoggettamento della scelta del contraente alle regole dell'evidenza pubblica;
trova allora applicazione il principio, di costante affermazione presso questa Corte e in riferimento all'art. 133, lett. e), del d.lgs. n. 104 del 2010 (e prima ancora all'art. 33, comma secondo, lett. d), del d.lgs. 31 Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d Civile Ord. Sez. U Num. 15105 Anno 2022 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: FERRO MASSIMO Data pubblicazione: 12/05/2022 ricorso n.18804/2021 - sez. S.U. Ad. 10.5.2022 pagina 9 di 9 marzo 1998, n. 80 ed agli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), per cui la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture postula che la sottoposizione dell'appalto al regime pubblicistico discenda esclusivamente dalle sue caratteristiche oggettive e da quelle soggettive della stazione appaltante, mentre non è configurabile nel diverso caso in cui quest'ultima, pur non essendovi tenuta, si sia volontariamente vincolata all'osservanza del predetto regime, in tal modo procedimentalizzando l'individuazione in concreto dell'appaltatore (Cass. s.u. 17782/2013, 23541/2019, 7646/2020, 7562/2020); in conclusione, la sentenza impugnata va cassata e va dichiarato che la giurisdizione in ordine alla domanda proposta da IL spetta al giudice ordinario, al quale la causa viene rimessa, anche per la liquidazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la liquidazione delle spese processuali. Così deciso in Roma il 10 maggio 2022 il Primo Presidente F.F. dott. Angelo Spirito Numero registro generale 18804/2021 Numero sezionale 240/2022 Numero di raccolta generale 15105/2022 Data pubblicazione 12/05/2022
7. la stessa pronuncia, inoltre, agevola il superamento della rilevanza della promiscuità finale degli incassi che, secondo il Consiglio di Stato, neutralizzerebbe il descritto principio di strumentalità necessaria al servizio postale e la cui assenza opererebbe invece quale condizione di esonero dall’assoggettamento alla procedura di evidenza pubblica nell’aggiudicazione del servizio;
infatti, CGUE C-521/18 ricorda che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/25 prevede, nel caso di appalti destinati a coprire diverse attività, che «gli enti aggiudicatori possano decidere di aggiudicare appalti distinti per ciascuna delle diverse attività o di aggiudicare un appalto unico. In quest’ultima ipotesi, dall’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva risulta che a tale appalto unico si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato»; orbene, dal tenore della sentenza impugnata l’accertamento non consente di dimostrare che l’appalto non aggiudicato a IL fosse principalmente destinato ad attività rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/25, cioè proprio ai servizi postali per come già richiamati, conseguendone che l’appalto stesso esula dall’ambito di applicazione ratione materiae della medesima direttiva 2014/25; 8. per effetto dell'estraneità del suo oggetto alle attività di cui agli artt. 115-121 del d.lgs. n. 50 del 2016, l'appalto in questione deve pertanto considerarsi sottratto all'ambito di operatività della disciplina dettata da tale decreto, non ricollegabile alla volontà della legge, ma esclusivamente a quella della committente, che si è liberamente determinata in favore dell'assoggettamento della scelta del contraente alle regole dell'evidenza pubblica;
trova allora applicazione il principio, di costante affermazione presso questa Corte e in riferimento all'art. 133, lett. e), del d.lgs. n. 104 del 2010 (e prima ancora all'art. 33, comma secondo, lett. d), del d.lgs. 31 Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d Civile Ord. Sez. U Num. 15105 Anno 2022 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: FERRO MASSIMO Data pubblicazione: 12/05/2022 ricorso n.18804/2021 - sez. S.U. Ad. 10.5.2022 pagina 9 di 9 marzo 1998, n. 80 ed agli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), per cui la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture postula che la sottoposizione dell'appalto al regime pubblicistico discenda esclusivamente dalle sue caratteristiche oggettive e da quelle soggettive della stazione appaltante, mentre non è configurabile nel diverso caso in cui quest'ultima, pur non essendovi tenuta, si sia volontariamente vincolata all'osservanza del predetto regime, in tal modo procedimentalizzando l'individuazione in concreto dell'appaltatore (Cass. s.u. 17782/2013, 23541/2019, 7646/2020, 7562/2020); in conclusione, la sentenza impugnata va cassata e va dichiarato che la giurisdizione in ordine alla domanda proposta da IL spetta al giudice ordinario, al quale la causa viene rimessa, anche per la liquidazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la liquidazione delle spese processuali. Così deciso in Roma il 10 maggio 2022 il Primo Presidente F.F. dott. Angelo Spirito Numero registro generale 18804/2021 Numero sezionale 240/2022 Numero di raccolta generale 15105/2022 Data pubblicazione 12/05/2022