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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6057 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. US De LL Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. NN De SA Consigliere est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 38/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 8068/2020, emessa in data 25.11.2020 dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
27.11.2020, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parenti;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale CP_1 C.F._2
OB e RA LE;
APPELLATO
NONCHÉ
(P. IVA ), in persona del Ministro e legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_1
p.t., (P. IVA ), in persona del Ministro e legale Controparte_3 P.IVA_2 rapp.te p.t., (P. IVA Controparte_4
), in persona del Direttore e legale rapp.te p.t., P.IVA_3 Controparte_5
(P. IVA ), in persona del e legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_4 CP_6 [...]
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_5 rapp.te p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 20.6.2025 dalla difesa dell'appellato e il 24.6.2025 dalla difesa dell'appellante CP_1
Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 5.10.2018, conveniva dinanzi al tribunale di Napoli Parte_2
unitamente al , al , al CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, all' , nonché al Garante della Protezione dei dati Controparte_5 Controparte_4 personali per sentirli condannare al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale che lamentava essergli derivato dalla lesione dei diritti della personalità, dell'onore, del decoro e della reputazione, dell'immagine personale e professionale, ai sensi del comb. disp. degli artt. 6 e 7 legge
1.4.1981 n. 121, degli artt. 11 e 15 del D.lgs 196/2003, degli art. 2043, 2050 e 2059 c.c., in una misura non quantificata. Con il medesimo atto introduttivo, assumeva di essere stato oggetto, Parte_2 unitamente al figlio US, di attività di investigazioni private illecite, perché realizzate in violazione della normativa posta a tutela del diritto alla privacy ed alla riservatezza. In particolare l'attore deduceva che all'epoca dei fatti Appuntato dei Carabinieri in servizio presso CP_1 il Comando Operativo di Napoli - Poggioreale, eseguiva le predette attività di investigazioni attraverso, tra l'altro, l'indebito accesso alla banca dati del "Sistema Informatico Interforze" (SDI), onde effettuare accertamenti vari sulla sua persona e su quella del figlio nella sua Parte_1 qualità di collaboratore esterno (accertatore) della società (oggi , sospettato Parte_3 Parte_4 di infedeltà a seguito di una lettera anonima ricevuta dalla direzione della indicata società, di cui otteneva copia solo in data 5.8.2011, a seguito di istanza ad hoc al Garante della Privacy. Assumeva, altresì, che la predetta società assicuratrice aveva allo scopo conferito incarico alla AN
Investigazioni, con la quale il collaborava, al fine di compiere accertamenti diretti a CP_1 verificare i possibili collegamenti fra taluni liquidatori e collaboratori esterni, tra i quali
[...]
Quest'ultimo, peraltro, veniva a conoscenza, nel mese di ottobre del 2014, dell'esistenza Pt_1 di un procedimento aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (R.G. n.
7206/2006) nei confronti di investigatori privati e pubblici ufficiali, tra i quali Persona_1 titolare della suddetta agenzia investigativa, e le cui responsabilità erano da ricondurre CP_1 alla commercializzazione di dati, personali e sensibili, acquisiti attraverso accessi fraudolenti alle banche dati delle Forze dell'Ordine. All'esito delle indagini il G.U.P. del Tribunale di Torino, con sentenza n. 472 del 4.3.2009, aveva condannato unitamente al anche Persona_1 [...]
per il reato di cui agli artt. 81, 110, 326 comma 1 c.p., perché con più azioni esecutive di CP_1 un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, si si erano avvalsi illegittimamente di notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete, in particolare delle informazioni tratte dalla banca dati
SDI, divulgandole illegalmente.
Sulla base di tali premesse, il chiedeva accertarsi previamente la abusiva e illegittima Pt_1 intrusione da parte del nelle banche dati dell'Anagrafe Tributaria e nei Sistemi CP_1
d'Indagine SDI, nonché il contegno omissivamente colposo del , del Controparte_3 [...]
e dell'Autorità Garante della Protezione dei dati personali, per non aver posto in essere, CP_2 nelle rispettive qualità, misure adeguate a garantire la protezione dei dati sensibili e personali. Per
l'effetto chiedeva condannarsi i soggetti indicati al risarcimento in proprio favore del Parte_5 danno biologico, morale e esistenziale, derivatogli dalla lesione dei diritti della personalità, dell'onore, del decoro e della reputazione, dell'immagine, personale e professionale, ai sensi del comb. disp. degli artt. 6 e 7 L.
1.4.1981 n. 121, degli artt. 11 e 15 del D.lgs 196/2003, oltre che degli artt. 2049, 2050, 2059 c.c., nella misura da determinarsi, anche all'esito di una CTU medico-legale, espressamente richiesta sul presupposto di una grave sindrome ansioso-depressiva manifestatasi dopo la revoca del mandato professionale disposta da parte della società (oggi Parte_3 Parte_4 nei confronti del figlio US.
Si costituiva l'Avvocatura dello Stato eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto di , nonché l'infondatezza delle sue pretese per non essere imputabili a condotte Parte_2 ascrivibili alle amministrazioni convenute, neanche sub specie di omessa vigilanza, essendosi l'attore limitato ad enunciazioni di principio.
Si costituiva eccependo, in primis, la nullità della citazione per difetto di CP_1 individuazione tanto del petitum quanto della causa petendi, tanto da impedire di prendere posizione in ordine alle censure mosse e, comunque, contestando la fondatezza della pretesa risarcitoria attorea ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 121/1981, in quanto le lesioni alla persona descritte in citazione riguardavano il figlio e non il padre. Difettava, poi, il nesso di causalità tra le presunte condotte assunte e i danni asseritamente non provati subiti dall'attore, in quanto l'art. 15 del Codice della
Privacy, che nella seconda parte rimanda all'art. 11, stabilisce che chiunque cagiona danno ad altri, per effetto dell'illecito trattamento di dati personali, è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo
2050 c.c. Ebbene, il , quale titolare dei dati, sebbene beneficiato dall'inversione Parte_2 dell'onere della prova per effetto della norma codicistica appena citata, avrebbe comunque dovuto provare la sussistenza di una condotta in violazione della normativa a tutela dei dati personali,
l'esistenza del danno e la relazione causale tra tali elementi, allegazioni di cui l'atto introduttivo del giudizio era invece risultato privo. Infine, dal procedimento penale pendente a Torino, continuava il la sua posizione era stata stralciata, con inizio di un autonomo procedimento ancora in corso CP_1 presso il Tribunale di Napoli. Da qui la richiesta di rigetto delle pretese attoree.
Nel corso del giudizio, pendenti i termini ex art. 183 co.6^ c.p.c., interveniva Parte_1 il quale sulla base delle medesime allegazioni formulate dal padre, chiedeva in via principale condannarsi i convenuti, ai sensi e per gli effetti del comb.disp. degli artt. 6 e 7 legge 1.4.1981 n. 121, degli art. 11 e 15 D. Lgs. 196/2003, nonché degli artt. 2043, 2050, 2059 c.c., al risarcimento del danno biologico, morale, ed esistenziale, derivatogli dall'illegittimo comportamento, doloso e/o gravemente colposo dei convenuti medesimi, nella misura quantificata in € 158.507,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, da accertarsi, oltre con condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c.
Alla successiva udienza, mentre le parti - attrice ed interventrice - chiedevano ammettersi i mezzi di prova articolati, il convenuto chiedeva di essere rimesso in termini per CP_1 difendersi avverso la costituzione di costituzione di cui contestava la legittimità per Parte_1 essere tardiva, e ciò in quanto alla forma telematica utilizzata non aveva fatto seguito alcuna comunicazione da parte della Cancelleria ai sensi dell'art. 267 c.p.c. In ogni caso, eccepiva la prescrizione del diritto dell'interventore dal momento che era stata dichiarata, con sentenza del
Tribunale di Napoli n.1458/2019 del 4.2.2019, la prescrizione dei reati ascritti al Nella CP_1 medesima udienza, la difesa di si limitava a contestare la inoperatività del termine Parte_1 prescrizionale, sul presupposto che il danno lamentato sarebbe stato di tipo lungolatente e deducendo, altresì, di essersi costituito, unitamente al padre , parte civile nel processo penale conclusosi Pt_2 con sentenza di prescrizione. Al riguardo precisava che la costituzione di parte civile era avvenuta in data 22.10.2011 nel procedimento a carico di avente R.G. n. 16374/10 Gip Napoli, CP_1 mentre la sentenza 1458/19 era stata depositata in data 1.3.2019.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Tribunale, denegata ogni istanza istruttoria e rilevato che l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute appariva potenzialmente utile a dirimere la controversia, si riservava la decisione. Con la sentenza n.
8068/2020, emessa in data 25.11.2020, il Tribunale di Napoli così statuiva: “1) Rigetta le domande risarcitorie avanzate da e nei confronti dei convenuti Parte_2 Parte_1 CP_1
, in persona del Rappresentante legale p.t., Controparte_4 dati in persona del Rappresentante legale p.t., Controparte_7 CP_7 [...]
, in persona del Ministro p.t., in persona del Controparte_8 Controparte_3
CP Ministro in persona del Ministro p.t., per intervenuta prescrizione. 2) Controparte_2
Condanna in solido e al pagamento in favore di delle Parte_2 Parte_1 CP_1 spese di giudizio che si liquidano in euro 6.550,00 per compensi professionali, oltre Iva Cpa e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'Avv.to Pasquale OB e RA LE dichiaratisene antistatari. 3) Condanna in solido e al pagamento in Parte_2 Parte_1 favore di , in persona del Rappresentante legale Controparte_4
p.t., dei dati personali in persona del Rappresentante legale p.t., Controparte_7 [...]
, in persona del Ministro p.t., in persona del Controparte_8 Controparte_3
Ministro p.t., in persona del Ministro p.t.,delle spese di giudizio che si Controparte_2 liquidano in euro 5.580,00 per compensi professionali, oltre Iva Cpa e rimborso forfetario al 15%”.
Il giudizio di appello
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. Parte_1
8068/2020, emessa in data 25.11.2020, il Tribunale di Napoli, formulando cinque motivi di censura.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice per aver ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno vantato dal
[...]
“supinamente ed apoditticamente [accogliendo] l'eccezione di prescrizione, Pt_1 tempestivamente formulata, nel primo scritto difensivo, dall'Avvocatura dello Stato nei confronti dell'attore, ”, e per aver riconosciuto, in maniera parimenti infondata, l'acquiescenza da Parte_2 parte dell'odierno appellante per non avere tempestivamente contestato la tardività della detta eccezione di prescrizione, avendo scelto di farlo solo all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.9.2020. Invero, il Tribunale nel ritenere che la mancata comunicazione da parte della
Cancelleria, ex art. 267 c.p.c., dell'intervento di in giudizio – avvenuto in data Parte_1
12.4.2019, prima dello spirare del primo termine ex art. 183 co. 6 c.p.c. – “non [era] espressamente sanzionata dalla legge e la Corte di legittimità [aveva] già ritenuto in proposito che essa non importa nullità dell'intervento, se ciò nonostante il procedimento si sia svolto regolarmente e sia stata raggiunta la finalità di assicurare il contraddittorio”, aveva respinto l'istanza di remissione in termini avanzata dal ma non la contestuale eccezione di prescrizione del diritto dell'interventore, CP_1 considerato che, essendo stata emessa la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1458/2019 del 4.2.2019, con la quale erano stati dichiarati prescritti i reati contestati al e non essendo stata coltivata la CP_1 costituzione di parte civile in quel giudizio, né da parte dell'attore, né da parte dell'interventore, non poteva più riconoscersi l'efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione risarcitoria promossa in sede civile dai anch'essa, pertanto, prescritta. Pt_1
Ebbene, ha argomentato l'appellante, non si può “ritenere prescritto il diritto dell'odierno appellante, , alla luce delle regole di matrice giurisprudenziale sottese all'istituto della Parte_1 revoca tacita della costituzione di parte civile ex art. 82, co. 2, c.p.p., di cui non sussistono, in fattispecie, i presupposti, non essendovi duplicazione di giudicati tra il procedimento penale nel quale il si era costituito parte civile e l'ordinario giudizio di cognizione instaurato Parte_1 dall'attore, , e nel quale l'odierno appellante aveva spiegato intervento già nella fase Parte_2 introduttiva, prima del deposito delle memorie integrative attoree ex art. 183 co. 6, I termine c.p.c.”.
Peraltro, l'eccezione di prescrizione sarebbe stata formulata tempestivamente, ovvero nel primo scritto difensivo, solo dall'Avvocatura dello Stato, ma non dal che invece l'aveva formulata CP_1
“solo tardivamente, all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, quando il suddetto convenuto avrebbe potuto/dovuto eccepire l'asserita prescrizione del diritto dell'interveniente nelle memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, II termine c.p.c. (che viceversa non ha redatto, asserendo all'uopo di esservi stato impedito dalla mancata comunicazione dell'intervento effettuato, in corso di causa, dal
[…])”. Dunque, il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che la difesa dell'attuale appellante Pt_1 non aveva contestato la tardività dell'eccezione di prescrizione formulata dal avendolo invece CP_1
“fatto nel primo scritto difensivo utile, e cioè nel verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.9.2020”.
Resterebbe ferma, comunque, l'infondatezza della stessa eccezione di prescrizione considerato che tra le due azioni, la costituzione di parte civile del nel procedimento penale Pt_1 svolto dinanzi al Tribunale di Napoli (con R.G. n. 16374/2010) ed il giudizio ordinario di cognizione di cui al Tribunale di Napoli (R.G. n. 27601/2018) per il quale pende, ora, il presente gravame, non esisterebbe duplicazione di giudizi, per essere asseritamente diversi causa petendi e petitum. Infatti,
l'odierno appellante, mentre in sede di costituzione di parte civile richiedeva tutti i danni, materiali e morali, derivanti dalla condotta del (peraltro, da liquidare in separata sede), nel giudizio civile CP_1 promosso dal padre , con la domanda avanzata a seguito dell'intervento volontario si limitava Pt_2 invece soltanto alla richiesta del danno biologico, morale ed esistenziale. Non solo, ma, continua l'appellante, nell'ambito del giudizio civile, egli non si era affatto limitato alla rivendicazione dei danni seguiti dell'intervenuta condanna del in sede penale, avendo espressamente invocato CP_1
“l'accertamento (recte, un nuovo accertamento) della responsabilità del convenuto, non già per i medesimi fatti che avevano costituito oggetto del procedimento penale, quanto piuttosto per i fatti relativi all'accesso abusivo alla Banca Dati SDI ed all'Anagrafe Tributaria (cfr. comparsa di intervento volontario del terzo)”. Non si era, dunque, in presenza di una duplicazione della medesima azione, presupposto per l'applicazione dell'art. 82, co. 2, c.p.p., “dal momento che tale duplicazione non sussiste quando un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno ed il danneggiato possa pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro o viceversa”.
Non vi sarebbe stata, dunque, ai fini della riconosciuta duplicazione dei giudizi, quella
“compiuta identità del petitum e della causa petendi”, oltre a non essere emersa neppure una coincidenza soggettiva delle parti chiamate a rispondere dei danni in quanto nel presente giudizio di cognizione, la domanda risarcitoria era stata introdotta per illecito ed abusivo accesso alla Banca Dati SDI ed a quella dell'Anagrafe Tributaria, non solo nei confronti di imputato nel CP_1 procedimento penale di cui sopra, ma anche nei confronti degli Enti Pubblici titolari e responsabili del trattamento dei dati sensibili e personali, responsabili per culpa vigilando in solido con l'autore materiale della condotta di violazione della privacy.
Come del resto, sarebbe risultata inveritiera l'affermazione ulteriore del primo Giudice circa la mancata coltivazione della costituzione di parte civile, per essere stato invece l'odierno appellante presente all'udienza di discussione per il tramite del suo difensore ed essersi riportato “alle conclusioni rassegnate nei libelli difensivi pregressi, reiterando quindi l'istanza di risarcimento dei danni, materiali e morali, di cui all'atto di costituzione di parte civile (cfr. verbale di udienza del
4.2.2019 ex art. 480 ss. c.p.c. e 'conclusioni della parte civile a firma avv.to Vincenzo Restivo)”.
Quindi, in definitiva il diritto al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, vantato dall'odierno appellante nei confronti del non potrebbe in alcun modo ritenersi CP_1 prescritto, operando in tali casi il principio secondo il quale la sentenza che statuisca l'estinzione del reato per prescrizione produce la sospensione, con effetto permanente, della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui il danneggiato si costituisca parte civile nel relativo procedimento penale, non dovendosi intendere revocata, tacitamente, tale costituzione allorquando, come nel presente caso, il procedimento penale in cui è stata spiegata la costituzione di parte civile e la successiva azione civilistica abbiano diversi petitum e causa petendi.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'operato del primo Giudice per aver scelto di non considerare applicabile al caso in esame l'ipotesi del danno lungolatente, figura per la quale dottrina e giurisprudenza arriverebbero “ad escludere, financo, la configurabilità, in fattispecie, di un termine di prescrizione”. Sarebbe palese, infatti, che la vicenda degli spionaggi, appostamenti e pedinamenti, illegali ed abusivi posti in essere dal ai danni dell'appellante, CP_1 avevano provocato in lui turbamenti, dolori ed angosce, tali da cagionare una sindrome ansioso- depressiva, ancora in essere, come, peraltro, accertato dal consulente medico di parte. Da ciò deriverebbe che “la prescrizione non decorre dalla data di verificazione dell'illecito, né da quella in cui la vittima ha avuto la percezione del danno, ma da quella in cui la vittima ha avuto la concreta possibilità di percepire che il danno da lei patito andava ascritto alla condotta illecita di un terzo”, ovvero, per il caso di specie, non dal 2009, da quando, cioè, l'appellante aveva avuto le prime percezioni di una mera condotta illecita in suo danno, come erroneamente ritenuto dal Giudicante, bensì “dalla data della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1458/2019, e cioè da quella del 4.2.2019,
o meglio dalla data del deposito della sentenza (21.3.2019) che accertava l'estinzione dei reati ascritti al per prescrizione”. CP_1 Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice nella parte in cui lo stesso includeva il delitto di illecito di trattamento dei dati personali nel novero dei reati istantanei ad effetti permanenti. Per quel che riguarda la fattispecie dell'illecito trattamento dei dati sensibili e personali, invece, la Corte di cassazione ha più volte rilevato che la condotta contestata riguarda non già (e non solo) l'utilizzo di dati, bensì (ed anche) la diffusione degli stessi. In tal contesto, la condotta di diffusione, essendo programmaticamente destinata a raggiungere un numero indeterminato di soggetti, si caratterizza per la continuatività dell'offesa derivante dalla persistente condotta volontaria dell'agente. Ciò proverebbe il carattere di permanenza e non di mera istantaneità di detto delitto, con la conseguenza che “ai fini della individuazione del dies a quo, non può che venire in rilievo la norma di cui all'art 158 c.p., la quale specifica che il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza”. Ne seguirebbe che “facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, anche nell'ipotesi al vaglio, non si può parlare di decorrenza della prescrizione, se non dalla data successiva al deposito della sentenza che concludeva il procedimento penale instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli nei confronti, tra gli altri, del e, quindi, dalla CP_1 data del 22.3.2019, giorno successivo al deposito (avvenuto in data 21.3.2019)”.
L'appellante, premesso che il diritto dell'appellante non sarebbe prescritto, nel quarto motivo di gravame, ha chiesto riconoscersi l'avverso comportamento illegittimo, provato per tabulas, nel senso che “dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che l'ex appuntato dell'Arma dei
Carabinieri, di sua spontanea iniziativa, e senza alcun fine istituzionale, aveva eseguito, in data
9.3.2007, dalla postazione della Stazione dei Carabinieri di Napoli Poggioreale, un accesso abusivo
a sistemi informatici, effettuando, sul nominativo ”. Le informazioni così ottenute, poi, Parte_1 erano state trasmesse a terzi non per finalità istituzionali, ma per finalità personali, perseguendo uno scopo di lucro, con conseguente configurazione, in fattispecie, di esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. Ebbene, continua ancora l'appellante, “nonostante non fosse stata accertata, nel concreto, alcuna delle accuse di cui lettera anonima, la Compagnia di Parte_6 revocava il mandato al . […] È quindi evidente che la grave forma di danno morale, da sindrome Pt_1 ansiosa depressiva dall'appellante, in fattispecie, presenta i connotati della gravità della lesione e della serietà del danno”, per essersi il ritrovato alla fine senza lavoro, e, quindi, impossibilitato Pt_1
a sostenere gli impegni finanziari assunti negli anni floridi, anche a causa della perdita della licenza di investigatore privato e costretto a vivere con il sussidio di parenti ed amici. Da qui, la diagnosticata sindrome depressiva reattiva, in cui l'alterazione del tono dell'umore si caratterizzava come sintomo fra gli altri emersi, con esiti di cronicizzazione della malattia ed un'invalidità permanente stimata nell'ordine del 26%, con richiesta di risarcimento quantificata in € 158.507,00, “ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, determinata dall'autorità giudiziaria quivi adita in base esigenze di equità”.
Nel quinto motivo di gravame, infine, l'appellante ha censurato la regolamentazione delle spese di lite per avere il Giudice disposto la sua condanna, quale interventore in primo grado, alle spese di lite, dovendo, al contrario, disporre “la compensazione delle spese processuali, sia per effetto della complessità della questione (acclarata, tra l'altro, pure dal Giudice di Prime Cure), che dell'esistenza, in fattispecie, delle gravi ed eccezionali ragioni, di cui alla sent. n.77 19 aprile 2018 della Corte costituzionale”.
Esposte tali ragioni, l'appellante ha concluso chiedendo di: “1) in via meramente preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza emessa, in data 25.11.2020, all'esito del giudizio di cui al n. 27601 del Ruolo Generale degli Affari Civili e Contenziosi per l'anno 2018, dal Tribunale di Napoli;
2) in via preliminare, accertare e dichiarare l'abusiva ed illegittima intrusione, da parte dell'Appuntato dell'Arma dei Carabinieri, sig. , all'epoca in servizio presso la Stazione CP_1 di Napoli – Poggioreale, in Napoli, alla Via Stadera n. 14, nelle Banche Dati dell'Anagrafe Tributaria
e dei Sistemi d'Indagine SDI ed il comportamento illegittimo, omissivo e gravemente colposo, posto in essere, in fattispecie, dal , in persona del Ministro e legale rapp.te p.t., quale Controparte_3 titolare del trattamento dei dati sensibili e personali di cui ai Sistemi d'Indagine SDI, del
[...]
, in persona del Ministro e legale rapp.te p.t., quale responsabile del trattamento dei dati CP_2 sensibili e personali di cui ai Sistemi d'Indagine SDI, del Garante della Protezione dei Dati Personali, in persona del legale rapp.te p.t., quale autorità preposta al controllo sul Centro Elaborazione Dati, del , in persona del Ministro e legale rapp.te p.t., quale Controparte_5 titolare del trattamento dei dati sensibili e personali di cui all'Anagrafe Tributaria, della
[...]
, in persona del Direttore e legale rapp.te p.t., titolare re responsabile del trattamento CP_4 dei dati sensibili e personali di cui all'Anagrafe Tributaria, avendo i suddetti Enti Pubblici omesso di attuare misure adeguate al fine di garantire la protezione dei dati sensibili e personali rilevanti in fattispecie;
3) in via principale, e per l'effetto, condannare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 6 e 7 legge 1 aprile 1981 n. 121, degli art. 11 e 15 D. Lgs. 196/2003, degli artt.
2043, 2050, 2059 c.c., il sig. nato a [...], il [...], il CP_1 [...]
, nella persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, il CP_3 Controparte_2
, nella persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, il
[...] Controparte_5
, nella persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, l'
[...] [...]
, nella persona del Direttore e legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, il Garante della protezione dei dati personali, nella persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, e ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, al risarcimento del danno biologico, morale, ed esistenziale, derivante all'odierno appellante, in fattispecie, dall'illegittimo comportamento, doloso e/o gravemente colposo, posto in essere dagli appellanti, in misura pari ad
E 158.507,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, determinata dall'autorità giudiziaria quivi adita in base esigenze di equità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1225 c.c., anche alla luce delle espletande operazioni peritali;
4) con vittoria di spese e compenso come per legge del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore”.
Con comparsa del 28.4.2021, si sono ritualmente costituite le Amministrazione citate chiedendo, in via principale, di dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del Ruta e, subordinatamente, il rigetto nel merito della relativa domanda, con vittoria di spese per il grado.
Si è costituito in data 17.5.2021 ed ha chiesto il rigetto del gravame, perché CP_1 destituito di ogni fondamento e la contestuale conferma della sentenza, insistendo, comunque, per la declaratoria di prescrizione del credito risarcitorio. Nella sola ipotesi di accoglimento del gravame principale, poi, il ha inteso censurare la decisione nella parte in cui è stato ritenuto che CP_1
l'inadempimento da parte della Cancelleria di provvedere alla comunicazione ai sensi dell'art. 267
c.p.c. dell'intervento nel processo spiegato dal potesse essere sostituito dalla Parte_1 possibilità, per la parte, di accedere al fascicolo telematico, nonché nella ulteriore parte in cui lo stesso
Giudice aveva sostenuto che la nullità maturata per effetto della mancata comunicazione sarebbe stata comunque sanata per il raggiungimento dello scopo. Sempre nell'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione principale, poi, il ha altresì inteso censurare la gravata sentenza nella parte CP_1 il primo Giudice ha dichiarato l'ammissibilità dell'intervento del terzo, disattendendo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità in ipotesi di atto non completo nel suo contenuto, nel caso di specie privo delle istanze istruttorie (Cass.S.U. n.1238/2015). Ferma, comunque, la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 3^ co. c.p.c., con vittoria di spese ed attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
All'udienza del 25.5.2021, la Corte, dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.5.2023.
In data 26.3.2022 l'appellante ha revocato il mandato al difensore avv, Parte_1
Riccitelli, il quale, in data 29.3.2022, provvedeva al deposito della revoca nel fascicolo telematico. A seguito della suddetta revoca, si è costituito, in data 23.6.2025, l'avv. Luigi Parenti del Foro di CP_4 quale nuovo difensore, facendo propri tutti i precedenti scritti difensivi e documenti di parte già depositati. Con decreto presidenziale del 27.5.2025 è stato disposto che la trattazione della controversia, per la udienza del 24.6.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter c.p.c., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 24.6.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così precisati i termini della controversia, l'appello è infondato e va respinto.
La decisione cui questa Corte perviene concerne il merito della pretesa risarcitoria di
[...]
dovendosi ritenere meritevoli di accoglimento le censure mosse alla sentenza in riferimento Pt_1 alla declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto azionato.
Di qui il rigetto del gravame seppure con diversa motivazione.
Come indicato in premessa, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione resa in primo grado nella parte in cui era stata dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale, biologico ed esistenziale, eccepita dagli originari convenuti, laddove, al contrario, il primo Giudice avrebbe dovuto riconoscere fondato il detto diritto al risarcimento, vantato dall'odierno appellante nei confronti del in forza del principio generale secondo cui la CP_1 sentenza penale che afferma l'estinzione del reato per prescrizione produce la sospensione, con effetto permanente, della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui il danneggiato si costituisca parte civile nel relativo procedimento penale, non potendosi intendere revocata, tacitamente, tale costituzione allorquando il procedimento penale in cui è stata spiegata la costituzione di parte civile e l'azione civile successivamente promossa abbiano diversi petitum e causa petendi.
Ebbene, i e US, come emerge dai documenti in atti, si costituivano parti Pt_1 Pt_2 civili nel procedimento penale avente R.G. n. 16374/2010 in data 22.11.2010, mentre nel Verbale presente in atti, relativo all'udienza del 4.2.2019, venivano ritualmente trascritte le conclusioni rassegnate dai difensori delle medesime parti civili, i quali espressamente si riportavano “a conclusioni scritte e note spese” (p. 3). Allegato a tale verbale in atti, è altresì possibile rinvenire il vero e proprio atto, a firma dell'avv. Restivo, contenente le conclusioni formulate dalle medesime parti civili, nelle quali espressamente chiedevano la condanna dell'imputato “al risarcimento CP_1 dei danni materiale e morali, da liquidarsi in separata sede, salva la provvisionale di € 5.000,00 con la formula della provvisoria esecutività”. Eppure, il primo Giudice, errando, sul punto così statuiva: anche “a non voler considerare la successiva notifica della citazione dell'azione risarcitoria nei confronti di ex se rinuncia alla costituzione di parte civile in sede penale (cfr. art. 75 CP_1 c.p.p.), non può che rilevarsi che all'udienza di discussione del giudizio del 04.02.19 le parti civili non erano presenti e non rassegnavano conclusioni, tanto da determinare la implicita rinuncia alla costituzione di parte civile”.
Invero, come affermato dalla Corte di legittimità, la revoca tacita della costituzione di parte civile, di cui all'art. 82, comma 2 c.p.p., opera nel solo caso in cui l'azione risarcitoria venga promossa
“anche” davanti al giudice civile, da parte del soggetto danneggiato già costituito parte civile, a patto che sussista una compiuta coincidenza fra le due domande, trattandosi di disposizione finalizzata ad escludere la non consentita duplicazione dei giudizi (cfr., in questi termini: Sez. 5, n. 21672 del
16/02/2018; Sez. 4, n. 3454 del 19/12/2014; Sez. 2, n. 62 del 16/12/2009) coincidenza che, però, non si configura non solo laddove non vi sia perfetta identità del petitum e della causa petendi tra le due domande, ma anche quando non vi sia piena corrispondenza tra i soggetti convenuti nelle due diverse sedi (Sez. 4, n. 21588 del 23/03/2007; Sez. 4, n. 35604 del 28/05/2003). Quanto, poi, alla menzionata
“compiuta coincidenza” fra le domande azionate nei due diversi giudizi, essa dovrà valutarsi sulla base di tre distinti elementi: 1) i soggetti coinvolti nel giudizio (attore e convenuto); 2) petitum:
l'oggetto della domanda, ovvero ciò che si chiede al giudice;
3) causa petendi: il titolo giuridico su cui si fonda la pretesa.
Pertanto, se è vero che, nel caso di specie, la costituzione di parte civile era diretta a conseguire il ristoro di tutti i danni “materiali e morali”, asseritamente scaturiti dalla condotta illecita dell'imputato risultata “chiaramente lesiva dell'inviolabile diritto fondamentale alla CP_1 riservatezza dell'individuo”, è vero anche che gli attori chiedevano i detti danni limitandoli esclusivamente a quelli da reato, ai sensi dell'art. 185 c.p., norma che costituisce il fondamento delle obbligazioni ex delicto. In sede civile, invece, i agivano al fine di ottenere il ristoro dei soli danni Pt_1 morali, biologici ed esistenziali, derivati dalla lesione dei diritti della personalità, dell'onore, del decoro, della reputazione, dell'immagine, personale e professionale, degli attori in primo grado, conseguenze di condotte attive ed omissive, dolose e gravemente colpose, rispettivamente ascrivibili al ed alle Amministrazioni convenute. Appare, quindi, chiaro come con l'atto di costituzione di CP_1 parte civile i avessero inteso proporre nel giudizio penale un'azione risarcitoria avente come Pt_1 fatto costitutivo un comportamento illecito del solo Non vi sarebbe, quindi, nel caso che qui ci CP_1 occupa, alcuna coincidenza tra la domanda azionata in sede civile e quella fatta valere in sede penale solo nei confronti del in quanto la prima avrebbe per oggetto il risarcimento dei danni CP_1 conseguenti alla illegittima appropriazione di notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete, in particolare delle informazioni presenti nella banca dati SDI, cui il aveva avuto fraudolento CP_1 accesso;
mentre, nella seconda, il richiesto risarcimento scaturiva dalla altrettanto illecita condotta di diffusione, per fini di lucro, delle dette informazioni personali e riservate, da cui sarebbe derivata la lamentata lesione dei diritti della personalità, dell'onore, del decoro e della reputazione, dell'immagine, personale e professionale, degli attori in primo grado.
Ne consegue che nella fattispecie in esame non si sarebbe verificata alcuna tacita rinuncia all'azione civile da parte dell'attore ai sensi dell'art. 82 co. 2 c.p.p., per essere le due domande, quella coltivata in sede penale e quella azionata in sede civile, differenti sia quanto al petitum che alla causa petendi e, dunque, tali da non configurare un caso di indebita duplicazione di giudizi, effetto che l'ordinamento mira ad evitare mediante la disposizione codicistica appena menzionata.
L'errore del primo Giudice, allora, come correttamente rilevato dall'odierno appellante, sarebbe consistito nell'aver confuso l'esistenza di una indubbia correlazione tra i fatti dei due giudizi con la perfetta sovrapponibilità tra essi, nonostante la loro innegabile diversità, e ciò in contrasto con i principi che si ricavano dalla giurisprudenza ormai pacifica della stessa Suprema Corte in merito, secondo cui “qualora un fatto illecito produca diversi tipi di danno è possibile pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri e particolarmente agire in sede civile per un tipo e costituirsi parte civile nel giudizio penale a carico del danneggiante per ottenere il risarcimento degli altri, senza che questo comporti rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile” (Cass. sez. III ord. 10/03/2006 n. 5224 - Cass. Sez. II 2/10/2000 n. 13007).
Peraltro, oltre alla non compiuta identità delle due azioni appena evidenziata, giova in questa sede chiarire come difetti altresì la necessaria coincidenza soggettiva delle parti chiamate a rispondere dei danni nei due giudizi, in quanto nel giudizio di cognizione civile la domanda risarcitoria veniva introdotta per illecito ed abusivo accesso alla Banca Dati SDI e a quella dell'Anagrafe Tributaria, non solo nei confronti del imputato nel procedimento penale di cui sopra, ma anche nei confronti CP_1 degli Enti Pubblici titolari e responsabili del trattamento dei dati sensibili e personali, pretesamente responsabili per culpa in vigilando, in solido con l'autore materiale della condotta di violazione della privacy.
Del pari, e per concludere sul punto, va altresì censurata in questa sede la statuizione ulteriore del primo Giudice circa la mancata coltivazione della costituzione di parte civile, richiamando a tal fine l'orientamento secondo cui: “costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile la formulazione, nel giudizio di primo grado, di conclusioni orali consistenti nella richiesta 'di condanna degli imputati come richiesto dal pubblico ministero', senza alcun richiamo alle conclusioni scritte già depositate”. La revoca della parte civile si determina, infatti, solamente a seguito di una dichiarazione espressa fatta secondo le forme e nei contesti procedimentali indicati dal primo comma dell'art. 82 c.p.p., ovvero a seguito di uno dei comportamenti concludenti specificamente disciplinati dal comma 2 dello stesso articolo, nel caso di specie risultati insussistenti, ovvero: 1) il promuovere l'azione davanti al giudice civile, a patto di spiegare, come precisato, una domanda compiutamente identica a quella già spiegata innanzi al giudice penale;
2) la mancata presentazione delle conclusioni a norma dell'art. 523 c.p.p. Sul punto, è ormai consolidato l'orientamento della Corte di legittimità sul riferimento alla mancata presentazione delle conclusioni al solo processo di primo grado, in forza del principio di immanenza della costituzione di parte civile
(ex plurimis: Sez. 5, n. 24637 del 06/04/201800; Sez. 2, n. 24194 del 09/02/2018; v. anche Sez. 2, n.
21655 del 09/02/2018). Infatti, secondo la Corte di legittimità, non costituisce comunque una manifestazione tacita o presunta di revoca la mancata partecipazione della parte civile ad una mera udienza interlocutoria, ovvero la mancata presentazione delle conclusioni, laddove queste siano state rassegnate in una precedente fase o in un precedente grado del giudizio: così, ad esempio, il giudice
è tenuto a pronunciarsi sull'azione civile in sede di legittimità se la parte civile non è comparsa, ma aveva rassegnato le sue conclusioni nei gradi precedenti (in questo senso Sez. 5, n. 35096 del
4/5/2010); nel giudizio di secondo grado se la parte civile, benché assente, aveva formulato le sue conclusioni nel giudizio di primo grado (così, tra le varie, Sez. 2, n. 24063 del 20/5/2008 ); nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento della pronuncia di appello, se la parte civile aveva presentato le sue conclusioni sempre nel giudizio di prime cure (così, ex multis, Sez. 6, n. 48397 dell'
11/12/2008); ed anche se non compare nella discussione finale nel corso del giudizio abbreviato, se la parte civile aveva accettato tale rito speciale ed aveva già formulato le sue conclusioni in precedenza in forma scritta (così Sez. 3, n. 6249/11 del 22/12/2010).
Nel caso che occupa, come sopra chiarito, l'odierno appellante aveva per mezzo del suo difensore presenziato all'udienza di discussione finale, riportandosi espressamente “alle conclusioni rassegnate nei libelli difensivi pregressi, reiterando quindi l'istanza di risarcimento dei danni, materiali e morali, di cui all'atto di costituzione di parte civile (cfr. verbale di udienza del 4.2.2019 ex art. 480 ss. c.p.c. e 'conclusioni della parte civile a firma avv.to Vincenzo Restivo)”.Da qui,
l'impossibilità di configurare, come aveva erroneamente affermato il primo giudice, una mancata coltivazione dell'azione civile da parte dei Peraltro, sul punto, la S.C. ha anche di recente Pt_1 dichiarato che “non configura una revoca tacita della costituzione di parte civile allorché, come nella specie, quest'ultima si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le sue richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o Per_ alla rifusione delle spese (Sez. 4, n. 39595 del 27/06/2007, Rv. 237773 - 01; Sez. 5, n. 34922 del 29/04/2016, Borghi, Rv. 267769 - 01; Sez. 5, n. 29675 del 02/05/2016, Rv. 267385 - Per_3
01)” (Cass. pen. ord. 41098/2024). In definitiva, non residuano spazi di sorta utili a ritenere maturata una revoca della costituzione di parte civile, sia perché non è stato possibile rinvenire una compiuta identità (di soggetti, petitum e causa petendi) tra la domanda spiegata in sede di costituzione di parte civile e quella promossa nel successivo giudizio civile, sia per essere stata la medesima costituzione ritualmente coltivata in sede penale dalla difesa dei Sicché deve conclusivamente ritenersi che Pt_1 questi ultimi non sono decaduti, in forza della invocata e non provata prescrizione, dal loro diritto di chiedere ed ottenere un congruo ristoro dei danni lamentati, come conseguenza delle illecite condotte soggettive, attive ed omissive, nelle competenti sedi denunciate, ascrivili al ed alle CP_1
Amministrazione convenute, spiegando, come noto, la sentenza che statuisce l'estinzione del reato per prescrizione, un'efficacia sospensiva permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui il danneggiato si sia costituito parte civile nel relativo procedimento penale.
Ebbene, seguendo la cronologia dei fatti si può pacificamente osservare come le condotte addebitate a risultano essere state dallo stesso poste in essere nel corso degli anni 2006 CP_1
e 2007, come precisato nella sentenza del tribunale penale di Napoli n. 1458/2019 del 4.2.2019, pubblicata in data 1.3.2019, all'esito del procedimento penale (R.G. n. 16374/2010) con la quale si
è dichiarato, ai sensi dell'art. 531 c.p.c., di non doversi procedere nei confronti di in CP_1 ordine ai reati a lui ascritti, perché estinti per prescrizione. La costituzione di parte civile nel detto procedimento penale da parte dei è avvenuta in data 22.11.2010, a circa 4 anni dai fatti, quindi Pt_1 ben prima che maturasse qualsiasi termine di prescrizione in loro danno. Prima ancora che intervenisse la sentenza che dichiarava la prescrizione dei reati contestati all'imputato poi, CP_1 [...]
ha dato inizio al separato giudizio civile, con atto di citazione del 5.10.2018, vigente ancora Pt_2 la sospensione dei termini di prescrizione per essere ancora in corso il procedimento penale e non essere stata revocata, neppure tacitamente, come visto, la costituzione di parte civile, e in quella stessa sede civile, primo grado del presente giudizio, è intervenuto poi anche il figlio US, odierno appellante, con atto del 12.4.2019.
Il diritto al risarcimento del danno invocato in questa sede dall'odierno appellante non è dunque prescritto, con ciò riconoscendosi pregio al relativo motivo di appello.
Venendo ad esaminare il merito della pretesa risarcitoria azionata, di cui al quarto motivo di gravame, l'appellante ha chiesto riconoscersi i danni derivati dal comportamento illegittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., ascritto all'Appuntato dell'Arma dei Carabinieri, CP_1 all'epoca in servizio presso la Stazione di Napoli – Poggioreale, alla Via Stadera n. 14, che fraudolentemente accedeva nelle Banche Dati dell'Anagrafe Tributaria e dei Sistemi d'Indagine SDI, trasmettendo a terzi le informazioni così carpite, e ciò per finalità non istituzionali, bensì personali e di lucro, così danneggiandolo al punto di farlo ritrovare senza lavoro, e, quindi, impossibilitato a sostenere gli impegni finanziari precedentemente assunti, anche a causa della perdita della licenza di investigatore privato. Come diretta conseguenza di tutto ciò, poi, la diagnosticata sindrome depressiva, con esiti di cronicizzazione ed un'invalidità permanente stimata dal CTP nell'ordine di
26 punti percentuale e la contestuale richiesta di risarcimento quantificata in € 158.507,00, “ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, determinata dall'autorità giudiziaria quivi adita in base esigenze di equità”.
Ebbene, in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio” (tra le tante, Cass. n. 15453/2011, m. 8430/2011, SS.UU. n. 576/2008).
Il criterio del “più probabile che non” costituisce, infatti, “il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti” (Cass. n. 26304/2021).
Con specifico riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 2050 c.c., poi, la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività pericolosa svolta dal convenuto e il danno patito dal terzo presuppone “la duplice condizione che l'attività costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato”
(Cass. n. 1511 3/2016). Se, da un lato, non può trascurarsi che “per vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dell'articolo 2050 c.c., non può limitarsi a provare che il danno fosse imprevedibile, ma deve dimostrare che nemmeno se fossero state adottate le misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano, il danno si sarebbe potuto evitare” (Cass.
n. 254 21/2017), d'altra parte, “anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito, cioè l'eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità, e sia idonea, da sola, a causare
l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo” (Cass. n.
5254/200, n. 5839/2007, Cass., n. 25/2010).
Dunque, applicando i riportati principi al caso in esame, risulta anzitutto pacifico che l'art. 15 del d. lgs. 196/2003105 dispone “che chiunque cagioni danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile”. È facile notare come l'attività rilevante sia quella del trattamento dei dati, alla definizione univoca dei quali ultimi soccorre la stessa norma quando parla di “qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con o senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati”. Secondo giurisprudenza ormai costante e risalente “in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico – la prova del quale incombe al danneggiato – tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo” (Cass. n. 2796/1984; v. Cass. n. 12307/1998; Cass. n. 7177/1995; Cass. n. 542/1982,
Cass. n. 509/1975).
Questa Corte, pur aderendo all'orientamento ermeneutico che riconduce l'illecito trattamento dei dati personali al paradigma della responsabilità oggettiva, ritiene altresì ineludibile il riferimento al parimenti consolidato indirizzo della Suprema Corte in base al quale il pregiudizio lamentato non può mai essere in re ipsa. In altre parole, i Giudici di legittimità hanno ammesso una presunzione in merito all'illecito commesso dal titolare del trattamento (sul quale si riversa, come detto, l'onere di provare il contrario), ma da ciò non è possibile desumere automaticamente né che un danno esista semplicemente perché vi è stato un illecito, né che, dando comunque prova della lesione configuratasi in danno del deducente, questo sia stato causato necessariamente da tale illecito. Ai fini della richiesta risarcitoria, pertanto, l'interessato dovrà comunque allegare e provare sia il danno, sia il rapporto di causa-effetto tra questo e l'illecito trattamento del titolare/responsabile, conditio sine qua non per la risarcibilità del primo. Ne consegue che, per determinare una lesione ingiustificabile del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, ai fini di una richiesta risarcitoria azionata in giudizio, la violazione deve essere tale da offendere in modo sensibile la sfera dei diritti fondamentali. Il pregiudizio così determinato, detto altrimenti, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione”
e della “serietà del danno”. L'accertamento di fatto è comunque “rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale” (ex multis, Cass. civ. Sez. I, ord. 17/09/2020, n.
19328).
Tutto ciò premesso, nel caso che qui occupa, l'odierno appellante ha lamentato i danni non patrimoniali, di cui ha chiesto adeguato ristoro fin dal suo intervento in prime cure, sul presupposto che gli stessi sarebbero stati la conseguenza di lesioni dei diritti della personalità, dell'onore, del decoro e della reputazione, dell'immagine personale e professionale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 6 e 7 legge 1.4.1981 n. 121, degli artt. 11 e 15 del D.lgs 196/2003, degli art. 2043, 2050, 2059 c.c., lesioni cagionate dalla diffusione di dati personali illecitamente carpiti del sia nella Banca dati dello SDI, che dell'Anagrafe tributaria, dati poi veicolati e diffusi a terzi CP_1 per conseguire finalità lucrative. Ebbene, i danni morali, biologici ed esistenziali richiesti, conseguenze delle lesioni lamentate, avrebbero poi ingenerato una sindrome depressiva con esiti di cronicizzazione e una invalidità stimata nell'ordine di 26 punti percentuali dal CTP, estremo esito scaturito della perdita tanto dell'incarico di collaborazione professionale con la Compagnia Parte_3
(oggi , quanto della licenza prefettizia all'esercizio delle attività di investigazioni
[...] Parte_4 private. Secondo la prospettazione del cioè, la illecita divulgazione dei dati personali operata Pt_1 dal avrebbe avuto come diretta conseguenza le severe ripercussioni descritte sulla sua attività CP_1 professionale, un tempo florida, ciò generando la lamentata sindrome psicopatologica, ovvero, i dedotti danni morali, biologici ed esistenziali interessanti la sua vita privata.
Ebbene, nessuna prova in questa sede, si ritiene sia stata offerta del del nesso Pt_1 eziologicamente esistente tra le attività illecite svolte dal e le conseguenze dannose lamentate CP_1 dallo stesso Se è vero, infatti, che tali conseguenze sarebbero state originate dalla perdita Pt_1 dell'incarico fiduciario da parte della (oggi , e dalla revoca della Parte_7 Parte_4 licenza prefettizia, come reiteratamente dichiarato dall'appellante, sia in primo che in secondo grado,
è vero anche che la detta Compagnia, nella missiva versata in atti del 15.9.2008, riferiva, a giustificazione della cessazione del rapporto di collaborazione con il soltanto di esigenze di Pt_1
“riorganizzazione della zona di operatività”, senza mai alludere ad alcun elemento che avrebbe potuto far pensare ad una incrinatura del rapporto fiduciario a motivo di notizie, informazioni o dati pervenuti alla medesima Compagnia dalle attività illecite ascritte al E ciò a tacere di ulteriori CP_1 considerazioni sul punto, a questa Corte parse parimenti rilevanti, quali: 1) la Parte_7
(oggi , era ed è nella facoltà di revocare ad nutum, come di fatto ebbe a fare, l'incarico
[...] Parte_4 ai suoi collaboratori, in qualsiasi momento e senza l'obbligo di addurre giustificazioni diverse o altre rispetto a quelle concretamente addotte nella missiva menzionata indirizzata a 2) era stata la Pt_1 stessa Compagnia a conferire incarico alla AN Investigazioni, affinché raccogliesse informazioni sull'attività di collaborazione svolta dal all'interno di una più ampia campagna di Pt_1 “dossieraggio” autonomamente avviata su vasta scala e tesa ad accertare attività e rapporti di liquidatori ed accertatori, come emerso dagli atti;
3) la medesima non risulta essere stata Parte_7 mai chiamata dal a rendere conto giuridicamente della fondatezza delle motivazioni sottese alla Pt_1 scelta di porre termine al rapporto di collaborazione, o a rispondere civilmente dei danni scaturiti dalla detta, eventualmente immotivata, decisione di metter fine al rapporto di cooperazione con il
Pt_1
Quanto alla revoca della licenza prefettizia, poi, nel provvedimento agli atti (di cui al Prot. n.
24501/16C Area 1 Bis del Prefetto di Caserta) risulta che le ragioni sottese alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di investigazioni private, erano collegate al protrarsi della situazione di mancato utilizzo della detta licenza, come precisato nella parte motiva del provvedimento stesso, nel quale si dava atto dei seguenti fatti: 1) “in sede dei periodici controlli amministrativi dei requisiti necessari per lo svolgimento dell' attività di investigatore privato, il
Commissariato di P.S. di Castel Volturno aveva comunicato in data 15 settembre 2011, che il predetto non stava svolgendo l'attività in questione perché era in conflitto con la società
[...]
; 2) “con nota del 18.5.2012, questa , nel richiedere al sig. di voler Parte_6 CP_10 Pt_1 chiarire se una sua precedente comunicazione era da considerare come dichiarazione di prosecuzione di attività, aveva avvertito il predetto che, qualora, l'istruttoria fosse stata accertata la perdurante inattività, si sarebbe proceduto alla revoca della licenza ex art. 134 del TULPS”; 3) “la nota del 14.7.2012, con la quale il Commissariato di P.S. di Castel Volturno, interessato da questa
Prefettura ai fini del predetto accertamento, ha comunicato che il predetto, convocato presso quegli
Uf1ìci, ha riferito di non aver ripreso l'attività lavorativa”; 4) “le autorizzazioni di polizia relative all'esercizio di attività di lavoro sono rilasciate con l'ovvia conseguenza che le stesse, pur tenendo conto di temporanee difficoltà in ragione di una momentanea carenza di incarichi, devono essere effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività stessa e non diventare un mero titolo di possesso”.
Dunque, anche con riguardo a tale provvedimento di revoca, non vi è prova che lo stesso sia stato adottato a seguito della diffusione e/o ricezione da parte del Prefetto di informazioni/dati carpiti illegalmente dal sul conto del e che, dunque, vi sia stato un effettivo nesso di causalità tra CP_1 Pt_1 la decisione prefettizia e le lamentate ripercussioni sulla vita e l'attività lavorativa dell'appellante, in relazione alle quali aveva azionato la pretesa risarcitoria.
La non provata riconducibilità eziologica ai fatti pur illeciti ascritti al delle conseguenze CP_1 dannose per la vita privata e professionale patite dal e, più precisamente, dei lamentati danni Pt_1 morali, biologici ed esistenziali, permette di escludere in questa sede che possa riconoscersi fondatezza giuridica alla pretesa risarcitoria ad essi relativa. La trattazione delle ulteriori doglianze formulate dall'appellante, rispettivamente attinenti alla qualificazione dei lamentati danni come danni “lungolatenti” e degli illeciti ascritti al come CP_1 reati permanenti restano assorbite.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art.91
c.p.c. si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m.
147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, della natura, difficoltà e del valore della controversia come indicato nell'atto introduttivo del gravame (tab.12 – giudizi innanzi alla Corte di
Appello–) con esclusione della fase istruttoria, non espletata nel presente grado (cfr.
Cass.civ.n.25664/2025). Va disposta l'attribuzione in favore degli avv.ti Pasquale OB e
RA LE, difensori antistatari di CP_1
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – IV Sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 38/2021 R.G.A.C, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del che si CP_1 liquidano in euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15% IVA e CPA, come per legge, con attribuzione agli avv.ti Pasquale OB e RA LE,:
3.condanna l'appellante al pagamento in favore di Controparte_4
in persona del Rappresentante legale p.t., in
[...] Controparte_7 persona del Rappresentante legale p.t., , in persona del Controparte_8
Ministro p.t., in persona del Ministro p.t., in persona Controparte_3 Controparte_2 del Ministro p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025 Il Consigliere est.
NN De SA
Il Presidente
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