Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1949, n. 788
Versione
15 novembre 1949
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 15 novembre 1949