Art. 1. Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.