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Articolo 3 della Legge 29 luglio 1949, n. 500
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Legge 29 luglio 1949, n. 500
Articolo 3 della Legge 29 luglio 1949, n. 500
Versione
13 agosto 1949
Art. 3.
La presente legge entra in vigore col giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 13 agosto 1949
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