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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/11/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. n.
R.C.F. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10952/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/10/2024 da da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. FRANCESCA GALLI
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 09/10/2024, i signori consensuale
e anno presentato, ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (27.02.2018) minorenne;
Per_1
- dato atto che con sentenza n. 416/2024 dd. 26.11.2024 e pubblicata il
28.11.2024, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei sig.ri passata in giudicato il Parte_1 Parte_2
6 giugno 2025;
- dato atto della ritualità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del
26.11.2024);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
06.07.2014 in Udine, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 37, Parte 2, Serie A, dell'anno
2014, tra alle seguenti Parte_1 Parte_2
condizioni:
1) Dispone che la figlia minore resti affidata in via condivisa ad Per_1
entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente e disgiuntamente la responsabilità genitoriale.
2) Dispone che resti collocata paritariamente presso entrambi i Per_1
genitori e risieda nelle rispettive abitazioni secondo il seguente calendario: lunedì, martedì e mercoledì con il papà che provvederà ad accompagnarla a scuola e ne sarà responsabile fino all'orario di uscita alle ore 16.50. In caso di assenza di attività scolastica o qualora la giornata del mercoledì ricada in periodo festivo, dispone che il padre tenga con sé fino alle ore 16.00 del pomeriggio. Il mercoledì Per_1 dall'uscita di scuola, ovvero dalle ore 16.00 in caso di assenza di attività scolastica o qualora la giornata ricada in periodo festivo, il giovedì e il venerdì dispone che resti con la mamma, pernotto incluso, che Per_1
provvederà ad accompagnarla a scuola il sabato mattina ovvero presso l'abitazione del padre in caso di assenza di attività scolastica o qualora la giornata ricada in periodo festivo. Dispone che il weekend decorrente dal sabato mattina dalle ore 12.00 (uscita da scuola) alla domenica sera con pernotto incluso sia alternato tra i genitori. Il genitore cui spetterà il pernotto della domenica provvederà ad accompagnare a scuola la bambina il lunedì mattina. Tale calendario si applicherà senza interruzioni in ogni periodo dell'anno, ad eccezione dei periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà con la minore e, così, dispone che: durante le vacanze di Natale trascorra con un genitore la Vigilia Per_1
(24 dicembre) dalle ore 10.00 alle ore 10.00 del giorno di Natale, rimanendo poi con l'altro genitore sino alle ore 14.00 del 31 dicembre. La successiva settimana dal 31 al 6 gennaio compreso, dispone che la minore stia con il genitore con cui ha trascorso la Vigilia di Natale che provvederà a riaccompagnarla a scuola la mattina del 7 gennaio (salva diversa durata delle festività scolastiche), con conseguente ripresa del regime ordinario. Anche durante le vacanze pasquali, dispone che Per_1
trascorra alternativamente con i genitori tre giorni, alternando la
Domenica di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta. Durante il periodo estivo, dispone che ciascun genitore trascorra con la figlia tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi previamente tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Vacanze di Carnevale e festività nazionali (25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 1° novembre) saranno alternate annualmente tra i genitori, interrompendo il regime ordinario che riprenderà la mattina del giorno successivo. La Festa della Mamma (2ª domenica di maggio) e quella del papà (19 marzo) saranno trascorse dalla figlia con il rispettivo genitore, interrompendo in via eccezionale il regime ordinario. In occasione del compleanno di dà atto che i genitori si Per_1
organizzeranno per festeggiarla insieme e, comunque, in assenza di una previa intesa tra i genitori (da raggiungere volta per volta) la minore trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Prende atto che i genitori continueranno ad avvalersi della collaborazione dei nonni paterni e materni negli accompagnamenti e ritiri scolastici della bambina nonché nella gestione pomeridiana della minore così come già avviene, al fine di garantire a la quotidianità cui è abituata e consentirle una Per_1
crescita sana ed armoniosa. Dà atto che gli stessi si impegneranno a dedicare alla minore dei momenti familiari e/o extrafamiliari condivisi secondo la prassi già in essere.
3) Dà atto che i genitori si impegnano, infine, a comunicarsi ogni cambio di residenza, domicilio o dimora, con il precipuo e reciproco impegno di non coinvolgere la figlia nella convivenza con altri compagni di vita fino a quando la nuova relazione sentimentale della mamma e/o del papà non avrà raggiunto carattere di stabilità.
4) Dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia minore per tutto ciò che concerne le esigenze ordinarie della stessa;
mentre, dispone che dividano nella misura della metà le spese straordinarie erogande, determinate secondo il Protocollo vigente presso l'adito Tribunale a cui i ricorrenti faranno integralmente riferimento.
5) Dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, pertanto, nulla per assegni tra gli stessi.
6) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Udine, di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 37, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2014.
Udine, li 24.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10952/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/10/2024 da da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. FRANCESCA GALLI
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 09/10/2024, i signori consensuale
e anno presentato, ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (27.02.2018) minorenne;
Per_1
- dato atto che con sentenza n. 416/2024 dd. 26.11.2024 e pubblicata il
28.11.2024, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei sig.ri passata in giudicato il Parte_1 Parte_2
6 giugno 2025;
- dato atto della ritualità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del
26.11.2024);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
06.07.2014 in Udine, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 37, Parte 2, Serie A, dell'anno
2014, tra alle seguenti Parte_1 Parte_2
condizioni:
1) Dispone che la figlia minore resti affidata in via condivisa ad Per_1
entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente e disgiuntamente la responsabilità genitoriale.
2) Dispone che resti collocata paritariamente presso entrambi i Per_1
genitori e risieda nelle rispettive abitazioni secondo il seguente calendario: lunedì, martedì e mercoledì con il papà che provvederà ad accompagnarla a scuola e ne sarà responsabile fino all'orario di uscita alle ore 16.50. In caso di assenza di attività scolastica o qualora la giornata del mercoledì ricada in periodo festivo, dispone che il padre tenga con sé fino alle ore 16.00 del pomeriggio. Il mercoledì Per_1 dall'uscita di scuola, ovvero dalle ore 16.00 in caso di assenza di attività scolastica o qualora la giornata ricada in periodo festivo, il giovedì e il venerdì dispone che resti con la mamma, pernotto incluso, che Per_1
provvederà ad accompagnarla a scuola il sabato mattina ovvero presso l'abitazione del padre in caso di assenza di attività scolastica o qualora la giornata ricada in periodo festivo. Dispone che il weekend decorrente dal sabato mattina dalle ore 12.00 (uscita da scuola) alla domenica sera con pernotto incluso sia alternato tra i genitori. Il genitore cui spetterà il pernotto della domenica provvederà ad accompagnare a scuola la bambina il lunedì mattina. Tale calendario si applicherà senza interruzioni in ogni periodo dell'anno, ad eccezione dei periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà con la minore e, così, dispone che: durante le vacanze di Natale trascorra con un genitore la Vigilia Per_1
(24 dicembre) dalle ore 10.00 alle ore 10.00 del giorno di Natale, rimanendo poi con l'altro genitore sino alle ore 14.00 del 31 dicembre. La successiva settimana dal 31 al 6 gennaio compreso, dispone che la minore stia con il genitore con cui ha trascorso la Vigilia di Natale che provvederà a riaccompagnarla a scuola la mattina del 7 gennaio (salva diversa durata delle festività scolastiche), con conseguente ripresa del regime ordinario. Anche durante le vacanze pasquali, dispone che Per_1
trascorra alternativamente con i genitori tre giorni, alternando la
Domenica di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta. Durante il periodo estivo, dispone che ciascun genitore trascorra con la figlia tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi previamente tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Vacanze di Carnevale e festività nazionali (25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 1° novembre) saranno alternate annualmente tra i genitori, interrompendo il regime ordinario che riprenderà la mattina del giorno successivo. La Festa della Mamma (2ª domenica di maggio) e quella del papà (19 marzo) saranno trascorse dalla figlia con il rispettivo genitore, interrompendo in via eccezionale il regime ordinario. In occasione del compleanno di dà atto che i genitori si Per_1
organizzeranno per festeggiarla insieme e, comunque, in assenza di una previa intesa tra i genitori (da raggiungere volta per volta) la minore trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Prende atto che i genitori continueranno ad avvalersi della collaborazione dei nonni paterni e materni negli accompagnamenti e ritiri scolastici della bambina nonché nella gestione pomeridiana della minore così come già avviene, al fine di garantire a la quotidianità cui è abituata e consentirle una Per_1
crescita sana ed armoniosa. Dà atto che gli stessi si impegneranno a dedicare alla minore dei momenti familiari e/o extrafamiliari condivisi secondo la prassi già in essere.
3) Dà atto che i genitori si impegnano, infine, a comunicarsi ogni cambio di residenza, domicilio o dimora, con il precipuo e reciproco impegno di non coinvolgere la figlia nella convivenza con altri compagni di vita fino a quando la nuova relazione sentimentale della mamma e/o del papà non avrà raggiunto carattere di stabilità.
4) Dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia minore per tutto ciò che concerne le esigenze ordinarie della stessa;
mentre, dispone che dividano nella misura della metà le spese straordinarie erogande, determinate secondo il Protocollo vigente presso l'adito Tribunale a cui i ricorrenti faranno integralmente riferimento.
5) Dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, pertanto, nulla per assegni tra gli stessi.
6) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Udine, di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 37, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2014.
Udine, li 24.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini