Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/04/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2817/2023 R.G. tra
, nato a [...] il [...], c.f. , residente a [...] C.F._1
Ezio Maroncelli 19/A, Civitavecchia, ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Liegi 1 presso l'Avv. Marcello Padovani (C.F. , fax 0681157583) che lo rappresenta e C.F._2 difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Riccado Vitale (C.F.
), come da delega in calce all'atto di citazione, C.F._3
- ATTORE – OPPONENTE
e
, in persona del dott. Controparte_1 [...] in qualita' di Responsabile Contenzioso , a cio' autorizzato per procura CP_2 CP_3 speciale, - autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr Persona_1
12348 del 22/06/2023 (all. 1), rilasciata da con sede in Controparte_4
Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ente P.IVA_1 pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio
2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo , tra cui , svolgenti le funzioni CP_5 Controparte_6 della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005 e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte,, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Ettore Petrolini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Claudio Grisanti (C.F.: ), che lo rappresenta, assiste e difende CodiceFiscale_4 in virtù del mandato in atti
- CONVENUTA/OPPOSTA-
nonchè ocietà con socio unico Controparte_7
iscritta all'Albo delle Banche al n.74762.60, numero di iscrizione nel Registro delle Controparte_8
Imprese di Roma e codice fiscale , partita IVA n. , con sede legale in P.IVA_2 P.IVA_3
Roma, Viale America n. 351, capitale sociale interamente versato di euro 204.508.690,00, aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi, nonché al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art.62, comma l del D.Lgs. n.415/1996, mandataria e gestore, in RTl, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, in persona del dott. Controparte_9 nato a [...] il [...], non in proprio ma nella qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante che agisce in virtù dei poteri di delega conferiti con delibera del Consiglio di amministrazione della in data 25.7.2023 depositata in atto pubblico di cui al verbale del CP_7
15.9.2023 redatto dal Notaio di Roma Rep. 87779 Racc. n. 25644 (Registrato a Persona_2
Roma il 22.9.23 al n. 25190 Serie 1/T) ed elett.te dom.ta in Roma, Via Giandomenico Romagnosi
n. 1/b, presso e nello studio dell'Avv. Antonio de Cicco, cf , che lo C.F._5 rappresenta e difende in virtù di procura speciale ex art. 83 cpc in calce al presente atto originale
-CONVENUTA /OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento ex art. 615, 1° comma cpc. e 617, 1° comma cpc.
CONCLUSIONI:
Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accertati i fatti e le deduzioni esposte in narrativa, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e/o agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. spiegata, previa la conversione del rito ove necessaria: - accertare e dichiarare che le fideussioni ex adverso azionate non sono riconducibili all'attore che dichiara di non conoscerle e di disconoscerle;
- accertare e dichiarare la nullità/inesistenza/invalidità per la mancata notificazione della cartella di pagamento descritta in narrativa n.
0920230142482002001; - in accoglimento della pretesa dell'attore all'accertamento negativo del credito, e/o per invalidità della fideiussione ex adverso azionata, accertare e dichiarare che nulla è dovuto in favore delle controparti. Con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
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Per l'opposta CP_10
“In via principale, nel merito: rigettare le domande di controparte per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto ed in particolare perché infondato in fatto e in diritto. Ulteriormente nel merito: accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione e conseguentemente respingersi ogni domanda avanzata nei suoi confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per l'opposto Parte_2
“In via principale e nel merito, si chiede rigettare le pretese della opponente nonché ogni eccezione e contestazione sollevata da parte opponente perché infondata in fatto e diritto e palesemente pretestuosa, così come indicato e dimostrato per tabulas in ragione di quanto esposto in atti.
Confermare quindi, la cartella di pagamento di pagamento n. 09220230142482002001 notificata dall
[...] per la complessiva somma di euro 242.754,57. Controparte_11
Per l'effetto condannare parte opponente al pagamento di quanto dovuto così come indicato nella cartella di pagamento n. 09220230142482002001 notificata dall' per la complessiva Controparte_11 somma di euro 242.754,57 e per l'effetto rigettare la richiesta di sospensiva dell'atto impugnato non sussistendone
i presupposti di fumus e periculum, così come rappresentati da parte attrice per i motivi esposti in precedenza.
Per l'effetto, si chiede, condannare parte attrice alla rifusione delle spese competenze ed onorari di lite In via gradata nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle pretese attoree ed in accoglimento della domanda riconvenzionale si chiede che, , in persona del legale rapp.te pro-tempore con sede legale in tenga CP_12 indenne e manlevi dalle eccezioni e pretese attoree, tant'è che accertata la violazione delle CP_13 disposizioni di cui alla L.622/96, art. 2, comma 100 ovvero la violazione delle disposizioni operative della L.
662/96 così come aggiornate con decreto ministeriale del 15.12.2017 pubb. il 15.1.2018 in capo alla CP_12
[...
, in persona del legale rapp.te pro-tempore con sede legale in Milano, 20154, P.zza Gae Aulenti n.3 tower A
, cf e p.iva: 00348170101, pec: in ragione della irregolarità dei documenti Email_1 prodotti (fidejussioni eventualmente dichiarate nulle e/o inefficacie o altre contestazioni così come evidenziato in precedenza) tale da rendere inapplicabile le disposizioni ex art. 1203 cc ed art. 2 comma 4, del DM 20.6.2005,
(diritto di surroga e rivalsa nei confronti dei fidejussori in ragione della liquidazione effettuata), la stessa sia condannata al pagamento in favore di nella sua qualità di Controparte_14 gestore del Fondo di garanzia ex L 662/96 ed in manleva delle spese legali a cui dovesse essere condannata
l'attuale convenuta in ragione dell'accoglimento dell'eccezioni proposte da parte opponente Per l'effetto, si chiede anche condannare , in persona del legale rapp.te pro-tempore con sede legale in Milano, 20154, CP_12
P.zza Gae Aulenti n.3 tower A , cf e p.iva: , pec: alla rifusione P.IVA_4 Email_1
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delle spese competenze ed onorari di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio, l Parte_1 [...] per ottenere l'annullamento previa sospensione della cartella di Controparte_11 pagamento n. 0920230142482002001, riferita tra l'altro a voci dovute in favore della er l'importo di € Parte_2
242.754,57 eccependo la nullità/inesistenza/invalidità della cartella e la decadenza della controparte dai diritti derivanti dalla fideiussione apparentemente azionata, nonché la parziale prescrizione della pretesa per il decorso di 5 anni in assenza di atti interruttivi della prescrizione. Contr Deduceva l'opponente che apparentemente sarebbe subentrata in una garanzia escussa per un finanziamento ottenuto da un soggetto garantito dall'attore e, più specificamente, eccepiva:
1) la nullità della cartella esattoriale e del ruolo per la natura privatistica del credito e per la conseguente inesigibilità a mezzo in difetto di un titolo esecutivo;
CP_10
2) la nullità della fideiussione redatta su modello ABI e violazione dell'art. 1957 c.c. con la conseguente decadenza del garantito e del creditore surrogato
3) il difetto di motivazione degli atti presupposti non essendo dato comprendere le ragioni di fatto e di diritto per le quali è stata avanzata la pretesa
4) l'inesistenza dell'asserito credito della controparte per avvenuta prescrizione.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_11
Si costituiva il chiedendo il rigetto della Parte_2 domanda e l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo la chiamata veniva CP_12
Contr autorizzata ma poi non vi ha provveduto pur richiedendo successivamente la rimessione in termini per effettuarla.
La richiesta di rimessione in termini era respinta in quanto l'autorizzazione era stata concessa con il provvedimento di cui all'art. 171 bis comma 1 c.p.c. disposizione fa richiamo all'art. 167 comma
3 c.p.c. ed indicava espressamente le modalità di chiamata in causa del terzo e la richiesta di rimessione in termini era intervenuta dopo la scadenza del termine per fissato per effettuare la chiamata in causa.
Con provvedimento del 18 maggio 2025 questo Giudice rinviava la causa all'odierna del 12 febbraio 2025 per la decisione.
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All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
2. Qualificazione della domanda
Come si è visto l'opponente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
1) nullità della cartella esattoriale e del ruolo per la natura privatistica del credito e per la conseguente inesigibilità a mezzo in difetto di un titolo esecutivo;
CP_10
2) nullità della fideiussione redatta su modello ABI e violazione dell'art. 1957 c.c. con la conseguente decadenza del garantito e del creditore surrogato;
3) difetto di motivazione degli atti presupposti non essendo dato comprendere le ragioni di fatto e di diritto per le quali è stata avanzata la pretesa;
4) inesistenza dell'asserito credito della controparte per avvenuta prescrizione.
I motivi sub 1), 2) e 4) integrano una opposizione all'esecuzione poiché riguardano il diritto di agire esecutivamente e di farlo attraverso il procedimento di riscossione esattoriale
Il motivo sub 3) integra una opposizione agli atti esecutivi poiché attiene al contenuto della cartella di pagamento.
3. Nullità della cartella esattoriale in mancanza di un valido titolo esecutivo.
Con il primo motivo di opposizione, la parte attrice prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del D.lgs. 46/1999, stante la natura privatistica del credito azionato mediante la cartella di pagamento impugnata, con conseguente inoperatività della procedura di riscossione esattoriale.
Devono preliminarmente indicarsi i presupposti di fatto che sono a base della iscrizione nel ruolo esattoriale del credito:
- la cf/p.iva: ha ottenuto la concessione di un finanziamento Controparte_15 P.IVA_5 chirografario da IC BA PA di euro 400.000,00 sottoscritto in data 29.10.2014 garantito da fidejussioni personali e specifiche per detta operazione sottoscritte in data 29.10.2014 dai signori , nato a [...] il [...] cf: ed ivi Parte_1 C.F._6 residente in [...], attuale opponente, e , nato a [...] il CP_16
30.12.1963 , cf: - Presidente del Consiglio di amministrazione e legale C.F._7 rapp.te della società e residente in [...]:
- a seguito di presentazione della necessaria documentazione la ha ottenuto Controparte_15 dalla l'ammissione alla garanzia del Fondo sull'80% del finanziamento erogato CP_13 da IC BA PA con delibera del Comitato/Consiglio di gestione del Fondo in data
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10.12.2014; - la garanzia diretta del Fondo, così come specificatamente indicato nella richiesta di accesso alla garanzia pubblica e nella delibera di concessione, era stata concessa ad IC
BA PA sul finanziamento concesso ad fissando l'importo massimo della Controparte_15 garanzia pubblica nell'80% dell'importo erogato;
- in data 28.11.2016 entrambi i fidejussori, Signori e hanno Parte_1 CP_16 sottoscritto a favore di IC banca PA ulteriore fidejussione omnibus limitata ad euro
1.014.000,00;
- a causa del mancato adempimento degli assunti dalla la IC BA Controparte_15 PA, ne ha contestato l'inadempimento mettendola in mora con lettera datata 25.7.2019;
- in data 16.10.2020 la IC BA PA ha presentato richiesta di attivazione del Fondo ed ha escusso la garanzia concessa in esecuzione del contratto in essere ed in ragione delle modalità operative previste ex L. 662/96 e la Gestore del Fondo, a seguito di delibera di Parte_3 liquidazione della perdita datata 17.9.2021, ha erogato ad IC BA PA l'importo corrispondente alla perdita pari ad euro 159.391,55 così come da comunicazione inviata ad il 21.9.2021 acquisendo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cc e dell'art.2 CP_12 comma 4 del DM 20.6.2005, per conto del Fondo stesso, il diritto a rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali garanzie reali e personali acquisite;
Contr
- la ha inviato all'impresa debitrice ed ai garanti la comunicazione di avvenuta surroga ed invito al pagamento in data 11.10.2022 con lettera ar. inviata alla ed a tutti i Controparte_15 fidejussori, ricevuta dall'opponente sig. , in data 24.10.2022, con la quale si è formalizzata Pt_1
l'intervenuta surroga e si sono invitati i soggetti obbligati al pagamento spontaneo, significando che in difetto, constatata la natura pubblica del credito vantato, si sarebbe proceduto ad iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs n.46 del 26.2.1999 e sue successive modificazioni come previsto dal'art.8 –bis del D.L. 3/2015 convertito con modifiche nella legge n.33/2015 per tramite dell' . Controparte_11
Il motivo di opposizione con il quale si afferma la natura privatistica del credito e l'impossibilità di azionare il procedimento di riscossione esattoriale è infondato.
Al riguardo, occorre ricordare che l'orientamento giurisprudenziale ormai costante, ritenendo di natura pubblicistica i crediti relativi ai finanziamenti agevolati ex L. 662/96, ammette la diretta esigibilità degli stessi mediante iscrizione a ruolo dell' delle somme da parte Controparte_11
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del Fondo di Garanzia per le Imprese.
Il carattere pubblicistico del credito, secondo la giurisprudenza di legittimità, discende direttamente dall'art.
8-bis, decreto-legge n. 3 del 2015, quale convertito con modificazioni in
Legge 33/2015 in combinato disposto con l'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 e l'art. 2, primo comma, R.D. n. 639 del 1910. In forza delle norme richiamate, infatti, i crediti originariamente nascenti dal rapporto tra i privati e le imprese garantite da fondo PMI mutano la loro natura che da privatistica diventa pubblicistica.
Tale ricostruzione giurisprudenziale risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi. La stessa disposizione di cui all'art.
8-bis, decreto-legge n. 3 del 2015, quale convertito con modificazioni in
Legge numero 33/2015, in coerenza, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 e art. 2, primo comma, R.D. n. 639 del
1910. Di conseguenza, “una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, R.D. n.
639 del 1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del generale, la correlata notifica” (Cass. Civile
Ord. Sez. III n. 1005 Anno 2023).
La diretta esecutività dei crediti in cui il Fondo per le imprese si surroga, dunque, trova la sua fonte proprio nelle disposizioni normative sopra richiamate che consentono l'iscrizione a ruolo delle somme presso l' costituite dai crediti garantiti dal Fondo per le Imprese ex L. 662/96 CP_10 senza una preventiva attività di accertamento del credito.
Nel caso in esame, la speciale natura del credito quale generato dalla surrogazione della distinto da quello privatistico bancario Parte_2 generato dall'originario finanziamento di cui il Sig. è garante, rientra, pertanto, nel Pt_1 regime generale in forza del quale un determinato credito sorto come chirografario per la natura privatistica del creditore originario si “trasforma”, per effetto di un mutamento soggettivo dal lato attivo del rapporto obbligatorio, in un credito di natura pubblicistica del Fondo per le PMI (cfr.
Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664).
Il principio è stato reiteratamente confermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla quale non vi è ragione di discostarsi:
“In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore
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del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (cfr. Cass. 10 aprile 2024 n. 9657;
Cass. 12 dicembre 2024 n. 32148; in precedenza Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1,
09/03/2020, n. 6508).
Pertanto il motivo di opposizione è infondato.
4. Legittimazione passiva Contr La ha dedotto di non avere alcuna legittimazione passiva in merito alla eccezione avanzata da parte opponente sulla validità ed efficacia delle fidejussioni sottoscritte a favore della IC
BA PA in quanto il Fondo di garanzia e per esso il gestore indicato ovvero la CP_13
in ragione del disposto ex L.662/96 rimane terzo estraneo al rapporto sotteso la garanzia
[...] concessa ad ed alle contestazioni che dovessero essere avanzate dal ricorrente che, CP_12 fino a querela di falso, deve considerarsi legittima ed efficace.
Analogamente l ha dedotto la carenza di legittimazione passiva Controparte_11 in quanto l'eccezione riguarda i rapporti tra il creditore che ha chiesto l'iscrizione a ruolo della procedura ed il debitore intimato.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da entrambi i convenuti è infondata poiché:
- riguardo alla legittimazione dell'Agente della riscossione, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. da ultimo Cass. 9 marzo 2022 n. 7716), la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore, che ha emesso l'atto opposto;
quest'ultimo, infatti, ha interesse a resistere in ragione delle onerose conseguenze a cui l'amministrazione tributaria andrebbe incontro nell'ipotesi in cui risulti soccombente per annullamento della cartella in discorso;
resta la possibilità dell ai fini delle spese di lite, di far valere l'ipotesi in cui CP_10
l'annullamento della cartella esattoriale è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche
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nei rapporti interni con l'agente della riscossione;
- riguardo alla legittimazione del soggetto che si assume titolare del credito azionato (e che contesta la propria legittimazione in quanto le nullità relative al contratto di mutuo ed alle fideiussioni avrebbero dovuto essere fatte valere nei confronti di e non nei Controparte_12 confronti del che si è surrogato nel diritto dopo l'escussione da parte della Controparte_14 stessa della garanzia verso il fondo delle imprese) deve ritenersi che CP_12 [...] che ha una surroga legale ex art. 1203 n. 5 c.c. nella Controparte_14 posizione creditoria della BA (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005) e nella garanzia fideiussione aggiuntiva si trova nella medesima posizione della banca erogatrice del finanziamento, ed è legittimata passiva in quanto i fideiussori possono sollevare difese volte a contrastare il diritto di credito e, quindi, opporre a le eccezioni che avrebbero potuto sollevare Controparte_14 nei confronti del creditore soddisfatto quali quelle relative alla validità delle Controparte_12 fideiussioni;
negare questa possibilità porterebbe ad attribuire al un diritto Controparte_14 di agire esecutivamente nei confronti del soggetto che si assume essere fideiussore anche nell'ipotesi in cui un vizio genetico del contratto abbia fatto venir meno l'obbligazione di garanzia;
- in sostanza l'addebitabilità a terzi del vizio che incide sulla esistenza del diritto posto a fondamento della cartella, legittima una azione sia del cessionario che dell'Agente della
Riscossione nei confronti del terzo che ha dato causa al vizio ma non preclude certo al destinatario della cartella di dimostrare in giudizio l'insussistenza del credito nei confronti del soggetto che si assume creditore e dell'Agente della Riscossione.
Pertanto le eccezioni di carenza di legittimazione passiva devono essere rigettate.
5. Nullità della fideiussione concessa dall'opponente.
Con l'opposizione alla cartella di pagamento si è dedotta, nel merito, la nullità della fideiussione concessa dall'opponente perché redatta su modello ABI e per violazione dell'art. 1957 c.c. con la conseguente decadenza del garantito e del creditore surrogato.
La parte opponente ha inoltre dedotto la nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c. dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'Associazione BAria
Italiana (“ABI”) nell'ottobre del 2002, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990 (“Legge Antitrust”) ipotizzando quantomeno la nullità parziale della clausola censurata e richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, (cfr. Cass.
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n. 41994/2021), ed ha fatto rilevare che, nel caso in esame, per lo stesso opponente, non opererebbe la clausola relativa la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. cosicché si applicherebbe il disposto dell'art. 1957 c.c. il quale prevede che: "Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate".
Nel caso di specie non risulta siano state poste in essere attività di recupero del credito nei confronti del debitore principale nei 6 mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale, Contr con la conseguenza che, nel caso di accertamento della illegittimità della clausola, la sarebbe decaduta dalla possibilità di azionare la fideiussione essendo la stessa divenuta inefficace. Contr La che pure nella comparsa di risposta aveva riportato quanto segue: “in data 28.11.2016 entrambi i fidejussori, Signori e sottoscrivevano a favore di IC banca PA Parte_1 CP_16 ulteriore fidejussione omnibus limitata ad euro 1.014.000,00” , nello stesso atto ha dedotto che nessuna nullità può essere dichiarata delle fidejussioni contestate per violazione della normativa antitrust e nemmeno può dichiararsi la decadenza di cui all'art. 1957 cc in quanto la fideiussione concessa deve qualificarsi come una clausola di garanzia «a prima richiesta», alla quale non si applica la Contr norma di cui all'art. 1957 cod. civ.; la ha inoltre dedotto che la ha Parte_4 correttamente informato il fidejussore di quanto accaduto con la comunicazione di surroga e contestuale invito di pagamento.
L'eccezione formulata dalla parte convenuta non è fondata in quanto, secondo l'orientamento della Corte di cassazione sul punto (Cass. 27 dicembre 2024 n. 34678) la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne
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consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.
In astratto il contratto autonomo di garanzia, che secondo la parte convenuta sarebbe stato stipulato tra le parti, reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
la fideiussione omnibus è subordinata all'inadempimento dell'obbligazione principale mentre nel contratto autonomo di garanzia il garante si impegna direttamente nei confronti del creditore, senza dipendere dall'inadempimento del debitore principale, la fideiussione omnibus può coprire tutte le obbligazioni, comprese quelle future, del debitore nei confronti del creditore mentre il contratto autonomo di garanzia generalmente riguarda una specifica obbligazione.
Le caratteristiche della fideiussione prestata dall'opponente non sono riconducibili alla categoria del contratto autonomo di garanzia in quanto la garanzia prestata non è qualitativamente diversa da quella principale ed è rivolta al pagamento del debito principale in caso di inadempimento fino alla concorrenza del limite massimo di euro 1.014.000,00 (cfr. allegato 5 alla comparsa di risposta di parte convenuta).
La natura di fideiussione omnibus è indicata, come si è visto, dalla stessa parte convenuta a pagina
5 della comparsa di risposta oltre che in molteplici atti, reperibili in rete, con i quali lo stesso centrale qualifica la garanzia richiesta per attivare il Fondo di garanzia per le piccole CP_14
e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) come “fideiussione omnibus”
(cfr. ad esempio Circolare n. 8/2022 Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a).
La giurisprudenza della Corte di cassazione a sezioni unite ha chiarito che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. 30 dicembre 2021 n.
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41994).
Come rilevato dalla Corte di cassazione “la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.
Il caso in esame ha le caratteristiche esaminate dal giudice di legittimità essendo i fideiussori personalmente interessati alle vicende della debitrice principale.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, con riferimento alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della BA d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
L'art. 6 dello schema ABI prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e contiene una deroga espressa all'art. 1957 cod. civ. che subordina la permanenza dell'obbligazione di garanzia del fideiussore, dopo la scadenza dell'obbligazione principale, alla circostanza che il creditore abbia proposto e diligentemente continuato le sue istanze nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi;
il termine si riduce a due mesi nell'ipotesi in cui il fideiussore abbia, preventivamente ed espressamente, limitato la propria garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale.
La deroga all'art. 1957 cod. civ. configurata dall'art. 6 dello schema ABI, occorre rilevare che essa ha la funzione di esonerare la banca dal proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze, nei confronti del debitore e del fideiussore, entro i termini previsti da detta norma. Tale clausola, pertanto, appare suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in
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difficoltà quanto piuttosto al soggetto creditore, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo per far valere la garanzia fideiussoria. Ne potrebbe risultare disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e conseguentemente sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del garante e se ne deve dichiarare la nullità. Contr Di conseguenza, nel caso in esame il avrebbe dovuto dare prova di aver proposto, entro sei mesi, le sue istanze contro il debitore principale e di averle con diligenza continuate;
non avendo né dedotto né provato tale circostanza ed anzi avendo dedotto di aver azionato il credito a distanza di circa un anno dalla data della cessione dello stesso, la fideiussione posta a fondamento della cartella di pagamento deve ritenersi inefficace e l'opposizione con riferimento a tale motivo deve essere accolta.
6. Disconoscimento.
Per ragioni di completezza espositiva, pur essendo il motivo opposto assorbente si ritiene di esaminare anche le altre ragioni di opposizione.
L'opponente ha formulato nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. il disconoscimento della Contr propria scrittura e delle sottoscrizioni delle fideiussioni allegate dalla alla comparsa di risposta;
il sig. ha dichiarato in tale memoria di “non conoscere tali fideiussioni negando Pt_1 la propria scrittura e sottoscrizione e di volerle disconoscere previo esame dell'originale”.
Secondo l'orientamento della Corte di cassazione (Cass. 19 agosto 2004 n. 16232) in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia di una scrittura, con riguardo alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità dell'atto. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata, come nel caso in esame, in maniera generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, sicché, ove venga dedotta a fini solo esplorativi la contestazione non preclude l'utilizzazione del documento depositato telematicamente come mezzo di prova, a meno che non venga ribadita successivamente alla produzione del documento e con espresso riferimento ad esso.
Nel caso in esame la parte opponente ha operato una sorta di “prenotazione” del disconoscimento per l'ipotesi della sua produzione in originale, senza peraltro richiedere l'ordine di esibizione dell'originale al fine di perfezionare la dichiarazione formale di cui all'art. 215 c.p.c..
Pertanto tale “disconoscimento” non preclude l'utilizzazione del documento prodotto
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telematicamente come mezzo di prova.
7. Nullità della cartella per carenza di motivazione per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi di mora.
La contestazione relativa all'omessa motivazione, qualificate, come si è visto come opposizione agli atti esecutivi, deve essere rigettata in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale: “L'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche
“per relationem”, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti
(oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (Cass. Ord. n. 9323/2017).
8. Prescrizione
Anche l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte opponente non è fondata.
L'opponente ha dedotto che dalla data di sottoscrizione della fideiussione (28 novembre 2026) alla data di notifica della cartella di pagamento (23 settembre 2023) era decorso il termine di prescrizione di cinque anni.
Tuttavia rispetto ad un credito che trae origine da una fideiussione sia pur a seguito della escussione della garanzia da parte del creditore originario non sembra possano applicarsi fin dal momento in cui è sorto il credito le norme, invocate dalla parte opponente, che riguardano la prescrizione dei crediti di natura pubblicistica, considerato che, in base alla citata giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. 10 aprile 2024 n. 9657; Cass. 12 dicembre 2024 n. 32148; in precedenza Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508) il diritto restitutorio di natura pubblicistica sorge a favore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, con la soddisfazione del soggetto finanziatore.
Pertanto il termine di prescrizione quinquennale si applica a decorrere dalla delibera di liquidazione della perdita datata 17.9.2021 con erogazione ad IC BA PA dell'importo corrispondente alla perdita.
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Il termine di prescrizione quinquennale non si è, quindi, maturato da tale momento alla data della notifica della cartella di pagamento mentre quello ordinario decennale non si era maturato al momento della escussione della garanzia né al momento della notifica della cartella.
Anche l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte opponente non è fondata.
9. Spese del giudizio
Le spese devono essere poste a carico del Parte_2 in quanto il difetto del diritto ad agire esecutivamente in base alla cartella di pagamento è ascrivibile ad un vizio maturato nella fase antecedente alla iscrizione a ruolo esattoriale del credito e alla notifica della cartella di pagamento e vanno liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e al D.M. 147/22, tenuto conto della durata dei procedimenti e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in relazione al valore del giudizio (scaglione da euro 51.001 a euro
260.000 parametro minimo per la limitata difficoltà della causa con esclusione della fase di trattazione) e devono essere liquidate a favore dei difensori antistatari.
Le spese tra l'opponente e l' devono essere compensate. Controparte_11
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2817/2023 R.G. assorbite o disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da e dichiara la nullità della Parte_1 cartella di pagamento n. 09220230142482002001;
- rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
- condanna il al pagamento delle spese del Parte_2 giudizio sostenute da e che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 oltre Parte_1 rimborso spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori antistatari:
- dichiara compensate le spese del giudizio tra e l' Parte_1 Controparte_11
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Civitavecchia 5 aprile 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
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