TRIB
Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14764 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. RUSSO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] – Brasile – il 25.12.1979, C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._2
RUSSO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/08/2024 e Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio a Napoli il 14/12/2009, dalla cui unione nasceva la figlia nata a [...] il [...], rappresentavano Persona_1
la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1.I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto nei domicili che liberamente fisseranno, obbligandosi a darsi tempestiva comunicazione di ogni eventuale cambio di residenza;
2. La casa coniugale è assegnata alla Sig.ra che l'abiterà con la figlia e l'arredo;
3. Parte_1
La figlia minore, vivrà presso la madre Sig.ra in Napoli – quart. Persona_1 Pt_1
– alla Via V. Veneto n. 1; 4.La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i CP_2
genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale seguendo il piano genitoriale sottoscritto dalle parti e che qui si riporta : PIANO SETTIMANALE PER LE
FREQUENTAZIONI : Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e tenendo presente le esigenze scolastiche e parascolastiche della minore, avrà facoltà di tenere la figlia con sé 2 giorni a settimana e 2 week end dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica pomeriggio. Ulteriori periodi di visita /frequentazione possono essere concordati con preavviso tra i genitori e nel rispetto della volontà della minore e degli impegni di studio, sociali e sportivi;
VACANZE, PAUSE SCOLASTICHE, GIORNI FESTIVI: I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari. Il primo novembre, festa di tutti i Santi e 8 dicembre, Persona_2
Primo maggio, festa del Lavoro, 2 giugno, festa nazionale della Repubblica. La
[...]
minore trascorrerà queste feste ad anni alterni con la madre ed il padre. Vacanze di Natale: La figlia trascorrerà il 24 dicembre,1gennaio e 6 gennaio con un genitore, il 25, 31 dicembre e 5 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni. Pasqua e Pasquetta: La figlia trascorrerà in modo alternato annualmente il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis con i genitori. Compleanno della madre : La figlia trascorrerà l'intero giorno con la madre. Compleanno del padre : La figlia trascorrerà l'intero giorno o parte di esso con il padre, sempre in base agli impegni lavorativi dello stesso. Compleanno della figlia : La figlia trascorrerà con alternanza annuale il giorno del suo compleanno la mattina/pomeriggio con un genitore e tardo pomeriggio /pernotto con l'altro genitore. Festa della mamma e del Papà: La figlia trascorrerà le festività con i rispettivi genitori.
Vacanze estive I genitori manterranno l'attuale piano di frequentazioni durante la pausa estiva:
Se la minore frequenterà campi estivi, i costi e l'impegno saranno pagati da entrambi in misura del 50%. c) PERIODI DI VACANZA: Nel lasso temporale luglio-settembre la figlia trascorrerà 15
2 giorni ripartiti in due singole settimane anche non consecutive con il padre da stabilirsi per esigenze lavorative entro e non oltre il 30 maggio dell'anno in corso. Il viaggio fuori dal paese di residenza non è consentito senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore. Il consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
5. In considerazione della situazione patrimoniale delle parti, le stesse stabiliscono che il Sig. CP_1
corrisponderà alla moglie, Sig.ra euro 1.200,00 (euro milleduecento,00) mensili, di cui Pt_1
euro 600,00 (euro seicento,00) quale contributo per il mantenimento della moglie ed euro 600,00
(euro seicento,00) per il mantenimento della figlia, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. I coniugi, di mutuo accordo, hanno convenuto con il presente ricorso che la richiesta dell'assegno unico per la figlia sarà effettuata nella misura del 100% dalla Sig.ra 7. Resta l'onere a carico di entrambi i Pt_1
genitori di provvedere, nella misura del 50%, alle spese di studio, spese mediche e spese straordinarie riguardanti la figlia;
8. I ricorrenti dichiarano che provvederanno a dividersi oggetti, beni e suppellettili di comune accordo entro e non oltre la data della udienza
Presidenziale;
9. I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n.247 ,parte I s. , Sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 2009);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3 d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 08/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Orso Dott.ssa Carla Hubler
4