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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 02/07/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 874/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 874/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara Parte_1 C.F._1 al Viale Regina Margherita n. 112/1 presso lo studio dell'Avv. NARDINOCCHI ROBERTA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
AN (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 21.12.2003 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_1
, come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Loreto Aprutino Controparte_2
(atto n. 51, parte II, seria A, anno 2003), dalla cui unione nascevano le due figlie e Per_1 Per_2 nate rispettivamente il 21.04.2004 e il 08.11.2009.
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di Pescara alle condizioni trasfuse nell'accordo omologato con decreto n. cron. 3036/2021, pubblicato il 12.10.2021, allegato agli atti (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).
3. Con ricorso depositato il 14 marzo 2025 formulava nei confronti del Parte_1 coniuge separato la seguente domanda: “Visto l'art 3, comma 2, lett. b), L. 898/70 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...] (C.F. ) - ed sig. , nato a [...]F._1 Controparte_2
Penne (PE) il 09/01/1972 (c.f. ) – contratto in data 21.12.2003, iscritto nel C.F._2 registro dello stato civile del Comune di Loreto Aprutino (PE), anno 2003 n. 1 p. II serie B, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
B) La figlia minore di anni 15 resterà affidata alla madre in via Persona_3 Parte_1 esclusiva. Coabiterà con la madre, restando anche anagraficamente nel suo stato di famiglia. C)
Stabilire le modalità di affido della minore , attualmente di anni 15, così come di seguito: 1) Per_2 vista l'età della ragazza e la sua volontà si conferma che la stessa sarà libera di recarsi del padre concordando con lui giorni festivi e non, ed i relativi orari (al pari della sorella ). Per quanto Per_1 attiene i periodi di vacanza (natalizie, pasquali, estive) li potrà concordare liberamente con il Per_2 padre ma dovranno essere comunicati alla madre almeno 30 giorni prima;
D) Per le motivazioni di cui in narrativa, vista l'età adolescenziale delle figlie e le loro esigenze,stabilire a carico del sig. CP_2
il pagamento di un assegno di mantenimento in favore delle figlie e per
[...] Per_1 Per_2 euro 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia), ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, assegno da pagarsi a mezzo bonifico in favore della sig.ra alle Parte_1 coordinate bancarie già note, entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Oltre detto assegno la sig.ra continuerà a percepire il 100% Parte_1 dell'assegno unico INPS. Per quanto attiene le spese straordinarie, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, facendo integrale applicazione del Protocollo del Tribunale di
Pescara. E) Con vittoria di spese di lite a carico del resistente ”. Controparte_2
4. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva. pagina 2 di 4 5. All'udienza del 25 giugno 2025 il Vellante veniva dichiarato contumace. La resistente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status. All'esito dell'udienza veniva disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, quale genitore collocatario, con la quale vivrà presso la casa Per_2 familiare sita in Penne alla via Clemente de Cesaris n. 11; veniva, altresì, stabilito l'obbligo, per il
, di versare alla resistente, la somma di euro 250,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di CP_2 contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed euro
200,00 in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Assegno Per_1 unico attribuito integralmente alla madre.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla quale soltanto il Tribunale è in questa sede chiamato a pronunciarsi, deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 12 ottobre 2021.
7. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
8. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
9. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 25 giugno 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
14 marzo 2025, da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Controparte_2 necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Loreto Aprutino, in data 21 dicembre 2003, tra e , matrimonio trascritto nell'apposito Parte_1 Controparte_2 registro di detto comune, atto n. 51, p. II, s. A, anno 2003;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 26 giugno 2025
pagina 3 di 4 Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 874/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara Parte_1 C.F._1 al Viale Regina Margherita n. 112/1 presso lo studio dell'Avv. NARDINOCCHI ROBERTA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
AN (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 21.12.2003 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_1
, come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Loreto Aprutino Controparte_2
(atto n. 51, parte II, seria A, anno 2003), dalla cui unione nascevano le due figlie e Per_1 Per_2 nate rispettivamente il 21.04.2004 e il 08.11.2009.
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di Pescara alle condizioni trasfuse nell'accordo omologato con decreto n. cron. 3036/2021, pubblicato il 12.10.2021, allegato agli atti (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).
3. Con ricorso depositato il 14 marzo 2025 formulava nei confronti del Parte_1 coniuge separato la seguente domanda: “Visto l'art 3, comma 2, lett. b), L. 898/70 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...] (C.F. ) - ed sig. , nato a [...]F._1 Controparte_2
Penne (PE) il 09/01/1972 (c.f. ) – contratto in data 21.12.2003, iscritto nel C.F._2 registro dello stato civile del Comune di Loreto Aprutino (PE), anno 2003 n. 1 p. II serie B, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
B) La figlia minore di anni 15 resterà affidata alla madre in via Persona_3 Parte_1 esclusiva. Coabiterà con la madre, restando anche anagraficamente nel suo stato di famiglia. C)
Stabilire le modalità di affido della minore , attualmente di anni 15, così come di seguito: 1) Per_2 vista l'età della ragazza e la sua volontà si conferma che la stessa sarà libera di recarsi del padre concordando con lui giorni festivi e non, ed i relativi orari (al pari della sorella ). Per quanto Per_1 attiene i periodi di vacanza (natalizie, pasquali, estive) li potrà concordare liberamente con il Per_2 padre ma dovranno essere comunicati alla madre almeno 30 giorni prima;
D) Per le motivazioni di cui in narrativa, vista l'età adolescenziale delle figlie e le loro esigenze,stabilire a carico del sig. CP_2
il pagamento di un assegno di mantenimento in favore delle figlie e per
[...] Per_1 Per_2 euro 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia), ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, assegno da pagarsi a mezzo bonifico in favore della sig.ra alle Parte_1 coordinate bancarie già note, entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Oltre detto assegno la sig.ra continuerà a percepire il 100% Parte_1 dell'assegno unico INPS. Per quanto attiene le spese straordinarie, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, facendo integrale applicazione del Protocollo del Tribunale di
Pescara. E) Con vittoria di spese di lite a carico del resistente ”. Controparte_2
4. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva. pagina 2 di 4 5. All'udienza del 25 giugno 2025 il Vellante veniva dichiarato contumace. La resistente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status. All'esito dell'udienza veniva disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, quale genitore collocatario, con la quale vivrà presso la casa Per_2 familiare sita in Penne alla via Clemente de Cesaris n. 11; veniva, altresì, stabilito l'obbligo, per il
, di versare alla resistente, la somma di euro 250,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di CP_2 contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed euro
200,00 in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Assegno Per_1 unico attribuito integralmente alla madre.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla quale soltanto il Tribunale è in questa sede chiamato a pronunciarsi, deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 12 ottobre 2021.
7. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
8. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
9. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 25 giugno 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
14 marzo 2025, da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Controparte_2 necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Loreto Aprutino, in data 21 dicembre 2003, tra e , matrimonio trascritto nell'apposito Parte_1 Controparte_2 registro di detto comune, atto n. 51, p. II, s. A, anno 2003;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 26 giugno 2025
pagina 3 di 4 Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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