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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG. 1399/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1399/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNUNZIATA Pt_1 P.IVA_1
AGNELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAVERIO BALDACCHINI, 11 80133 NAPOLI presso il difensore avv. ANNUNZIATA AGNELLO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BANDINI JESSICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via della Libertà, 14 null 48022 Lugopresso il difensore avv. BANDINI JESSICA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note in sostituzione di udienza del
26.9.2024
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusto il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Cont 1. (d'ora in avanti anche “ ) Controparte_1 ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo n.
323/2021 RG n. 858/2021, emesso in data 02.04.2021 , con il quale è stato intimato a il pagamento della somma di € 25.330.78, Pt_1 oltre interessi e spese, a titolo di pagamento delle fatture n.
65/20, 71/20, 72/20, 7/21, 9/21, 12/21, 14/21, 17/21, 18/21, 19/21,
n. 68/20, 4/21, 23/21 e 36/21, n. 67/20, 20/21, 22/21 e 24/21, n.
69/20, relative a prestazioni varie rese in favore della società ingiunta.
2. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Pt_1 eccependo in particolare:
- di avvalersi da molto tempo della collaborazione della società CP_1
di e che il rapporto è sempre stato
[...] Controparte_1 caratterizzato da correttezza e precisione sino alla fine del 2020
Cont quando, da un attento esame delle fatture emesse dalla , sono emerse incongruenze ed imprecisioni che le sono state prontamente segnalate;
- in particolare, la contestava le fatture n.64/2020 per € Pt_1
1.149,81, n.67/2020 per € 5.513,54 e la fattura n. 01/2021 per €
7.205,33 relative al distacco del dipendente atteso Parte_2 che nelle indicate fatture si rilevava una spropositata differenza tra i costi imputati alla e la effettiva prestazione resa dal Pt_1 lavoratore;
- analoga contestazione veniva sollevata con riferimento alla fattura n. 46/2020 per € 11.250,00 di imponibile, nella quale la CP_1
faceva riferimento ad una consulenza relativa al periodo
[...] settembre 2020 - gennaio 2021, laddove il rapporto di collaborazione era venuto a cessare nel mese di novembre 2020; - ancora, venivano contestate integralmente le fatture nn. 19/2021,
20/2021 e 69/2021 (€ 7.500,00 + iva) poiché non riusciva ad associare agli importi riportati nelle fatture ad alcuna effettiva prestazione ricevuta;
- infine, le fatture emesse dalla TED risultano non chiare nelle indicazioni delle causali, in alcuni casi addirittura incomprensibili, ed in ogni caso non relative ad alcuna specifica commissione o ordine proveniente dalla Pt_1
Ha inoltre eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Ravenna in favore del Tribunale di Napoli.
Ha chiesto quindi di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto revocarlo.
3. Si è ritualmente costituita , Controparte_1 prendendo posizione puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. In data 25.10.2021 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto “a fronte delle numerose contestazioni già intercorse tra le parti sulle fatture emesse dall'opposta, che implicano la necessità nell'ambito del presente giudizio di cognizione ordinaria di accertare in via istruttoria la fondatezza del credito azionato con decreto ingiuntivo,”.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di CTU.
All'udienza del 26.9.2024 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. L'opposizione è fondata nei limiti che si precisano di seguito. In via preliminare, va rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale non è stata ritualmente formulata con riferimento a tutti i possibili fori (Cass. n. 2548/2022 “Nelle cause relative ai diritti di obbligazione, al fine di evitare che la causa resti radicata dinnanzi al giudice scelto dall'attore, il convenuto (o opponente in sede di giudizio ex art. 645 c.p.c.) ha l'onere di eccepire l'incompetenza sotto tutti i profili ipotizzabili, sin dal primo atto difensivo in maniera articolata ed esaustiva. In mancanza di tale puntuale contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, di conseguenza, radicata la sua competenza.). In particolare, nelle cause relative
a diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 cpc.”.
Il convenuto (opponente, in sede di giudizio ex art. 645 c.p.c.) ha l'onere di eccepire l'incompetenza territoriale sotto tutti i profili ipotizzabili “con motivazione articolata ed esaustiva” (cfr
Cass Cass., Sez. VI, Ord., 28 gennaio 2022, n. 2548) ed “in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza (cfr. Cass. n.
17374 del 2020).
L'opponente si è limitata ad indicare quale Tribunale competente per territorio quello di Napoli, trattandosi del luogo ove ha la propria sede legale (art. 19 c.p.c.). Riguardo ai fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. - luogo ove l'obbligazione è sorta e luogo ove deve essere adempiuta – si è limitata a sostenere, senza alcuna argomentazione specifica a riguardo, che anche con riferimento a tali criteri la competenza andrebbe pur sempre individuata nel foro di Napoli.
Ne consegue che l'eccezione in esame risulta inammissibile siccome formulata in modo incompleto, non avendo l'opponente preso posizione specifica in merito a tutti fori possibili. Va parimenti rigetta l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, sollevata da parte opponente alla prima udienza in quanto la presente controversia non rientra in nessuna delle ipotesi di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis dell'art. D.lgs. n. 28/2010, applicabile ratione temporis non riguardando “un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”.
6. Ancora, in via preliminare, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza
- ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1. comma, c.p.c..
7. Ciò posto, si viene al merito della questione.
Parte opposta ha azionato in via monitoria i crediti relativi alle seguenti fatture:
- 2.632,50, quale corrispettivo delle fatture n. 65/20, 71/20,
72/20, 7/21, 9/21, 12/21, 14/21, 17/21, 18/21, 19/21, relative alla fornitura del materiale descritto nelle predette fatture, come da
DDT allegati;
- € 1.571,36, quale corrispettivo delle fatture n. 68/20, 4/21, 23/21
e 36/21, relative al noleggio di saldatrici per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, come da contratto n. T36/2020 sottoscritto da;
Parte_1
- € 11.976,92, quale corrispettivo delle fatture n. 67/20, 20/21,
22/21 e 24/21, relative alla formazione del lavoratore Parte_2
e al rimborso dei costi sostenuti per il pagamento degli emolumenti lavorativi corrisposti al lavoratore dipendente Parte_2 distaccato alla società come da contratto di distacco Parte_1 del 26 ottobre 2020;
- € 9.150,00, quale corrispettivo della fattura n. 69/20 relativa alla consulenza effettuata per conto di nel mese di Parte_1 novembre 2020, come contratto di incarico per il cantiere Edison
Ravenna.
8. Parte opposta ha contestato i crediti azionati da parte opposta.
In particolare, ha eccepito che: A) le fatture n. 64/2020 per € 1.149,81, n.67/2020 per € 5.513,54 e la fattura n. 01/2021 per € 7.205,33 relative al distacco del dipendente sono caratterizzate da una spropositata Parte_2 differenza tra i costi imputati alla e l'effettiva prestazione Pt_1 resa dal lavoratore;
B) la fattura n. 46/2020 per € 11.250,00 di imponibile, avente ad oggetto attività di consulenza, risulta anch'essa sproporzionata nei costi imputati;
C) le fatture nn. 19/2021, 20/2021 e 69/2021 (€ 7.500,00 + iva) sono riferite a prestazioni di cui non ha mai usufruito;
D) Più in generale, le fatture emesse da controparte riportano causali confuse o non comprensibili, ed in ogni caso non relative ad alcuna specifica commissione o ordine proveniente dalla . Pt_1
Va altresì precisato che parte opponente ha dedotto di aver contestato le fatture anche nella fase stragiudiziale.
9. Orbene il Tribunale osserva quanto segue.
A) Riguardo alle fatture relative al distacco del dipendente Pt_2
, va in primo luogo rilevato che la contestazione circa la
[...] fattura n. 64/2020 risulta inconferente poiché detta fattura non rientra tra quelle azionate in via monitoria.
Quanto invece alla fattura n. 01/2021 si deve precisare che è stata stornata e sostituita dalla fattura n. 22/2021 dell'importo di euro
5.735,35.
Ciò precisato, le fatture nn. 67/20, 20/21, 22/21 e 24/21, riguardano posizione del lavoratore in distacco alla società Parte_2 [...]
, come da pattuizione contrattuale avvenuta tra le parti e Pt_1 riversata in atti. In particolare, riguardano il costo per la formazione ed il rimborso dei costi sostenuti per il pagamento degli emolumenti lavorativi corrisposti al predetto.
Più nel dettaglio, in merito alla fattura n. 20/2021, l'opponente afferma di “non riuscire ad associare gli importi nelle fatture alcuna effettiva prestazione ricevuta”. La fattura ha ad oggetto il costo sostenuto per i corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro effettuati dal lavoratore Parte_2
e al costo della visita medica effettuata da un Medico del Lavoro.
La formazione e la visita medica del lavoratore sono stati espressamente richiesti alla società opposta con mail del Pt_1
23.10.2020 (all. doc. n. 8 parte opposta). Vi è quindi prova del fatto che la prestazione è stata resa nell'interesse della società odierna opponente.
La fattura n. 24/2021 non è stata fatta oggetto di specifica contestazione;
in ogni caso, essa ha ad oggetto la busta paga di gennaio 2021 del lavoratore distaccato.
Quanto invece alle fatture nn. 67/20 e 22/21, parte opponente ne contesta la congruità dei costi imputati per il distacco del lavoratore rispetto alla prestazione effettivamente svolta.
La contestazione, per come formulata, consente di ritenere provato l'effettivo distacco del lavoratore , ossia il fatto che Parte_2 questi abbia reso la prestazione. Ciò che viene contestato infatti, non è l'esistenza della prestazione ma la congruità dei costi addebitati rispetto alla prestazione effettivamente svolta dal lavoratore.
La contestazione invero per come formulata risulta generica e come tale andrebbe respinta. Pare utile infatti rammentare che sulla parte grava un onere di contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, il che vuol dire che ove si contesti, come nel caso in esame, la sproporzione dei costi addebitati rispetto alla attività effettivamente prestata, si ha il dovere di indicare specificamente da dove emerga detta sproporzione.
In ogni caso, la congruità dell'importo indicato nelle fatture in esame è stato fatto oggetto di apposita CTU.
Il CTU, con riferimento a ciascuna singola fattura in esame, è giunto alle seguenti conclusioni: “Fattura n.67/2020 del 30.12.2020
Contiene la fatturazione relativa alla busta paga di novembre 2020; dall'esame del contratto di lavoro, della busta paga di novembre
2020 e del riepilogo del prospetto dei rimborsi spese emerge quanto segue: il netto busta di novembre 2020 è pari € 2.000 come da contratto di lavoro, più le ore di straordinario e festività non goduta (1/11), più i rimborsi spese. L'unica cosa da eccepire nei rimborsi spese è la mancata indicazione della marca, del tipo e alimentazione della vettura in uso al dipendente per il calcolo del rimborso chilometrico;
c'è da dire, comunque, che l'importo utilizzato per km (0,36 €) è al di sotto dei rimborsi previsti dalle tabelle ACI per il periodo luglio/dicembre 2020 per autovetture utilitarie (ad. esempio Fiat Panda, 500 ecc.). (ALLEGATO 1)
Pertanto l'importo fatturato di € 5.513,54 è da ritenersi congruo in quanto comprende i contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'impresa e il rateo mensile maturato di Pt_3
- Fattura n.20/2021 del 13.2.2021 contiene la fatturazione relativa al costo sostenuto pei corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro effettuati dal lavoratore Parte_2
e al costo della visita medica effettuata da un Medico del Lavoro, rispettivamente pari a € 250 per i corsi e di € 100 per la visita per un totale imponibile di € 350; i corsi sono stati fatturati a
di con nota pro forma del 12.11.2020 CP_1 Controparte_1
e pagati al fornitore dei corsi stessi in data 16.2.2021 , mentre la fattura relativa alla visita medica è successiva alla data del
13.2.2021 ed è datata 9 marzo 2021 pagata il giorno stesso, per un importo totale del documento pari € 87. Pertanto il totale imponibile congruo per la fatturazione dei costi sostenuti dovrebbe essere di
€ 337 anziché € 350.
- Fattura n.22/2021 del 17.2.2021
Contiene la fatturazione relativa alla busta paga di dicembre 2020; dall'esame del contratto di lavoro, della busta paga di dicembre
2020 e del riepilogo del prospetto dei rimborsi spese emerge quanto segue: il netto busta di dicembre 2020 è pari € 2.000 come da contratto di lavoro, più le ore di straordinario, più i rimborsi spese, più la tredicesima mensilità. L'unica cosa da eccepire nei rimborsi spese è la mancata indicazione della marca, del tipo e alimentazione della vettura in uso al dipendente per il calcolo del rimborso chilometrico;
c'è da dire, comunque, che l'importo utilizzato per km (0,36 €) è al di sotto dei rimborsi previsti dalle tabelle ACI per il periodo luglio/dicembre 2020 per autovetture utilitarie (ad. esempio Fiat Panda, 500 ecc.). (ALLEGATO 1)
L'importo fatturato di € 5.735,35 non è da ritenersi congruo in quanto comprende tre ratei di tredicesima dell'anno 2020 anziché due
(i mesi prestati come distacco sono 2 mentre il mese di ottobre 2020
è al di sotto della soglia prevista per la maturazione del rateo, 6 giorni). Pertanto l'importo da ritenersi congruo, comprendendo i contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'impresa e il rateo mensile maturato di T.F.R. è pari a € 5.411.
Fattura n.24/2021 del 23.2.2021
Contiene la fatturazione relativa alla busta paga di gennaio 2021; dall'esame del contratto di lavoro, della busta paga di gennaio 2021 emerge quanto segue: il netto busta di gennaio 2021 è pari € 2.000 come da contratto di lavoro ma la prestazione per conto di è stata svolta per 2 Pt_1 giorni, pertanto il netto stabilito per 2 giorni è pari a € 153,87
(2000/26*2).
L'importo fatturato di € 301,03 non è da ritenersi congruo, seppur di pochi euro. Pertanto l'importo da ritenersi congruo, comprendendo
i contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'impresa e il è pari a € 283,58.”
Lo scrivente Giudice si riporta con convinzione alle conclusioni cui
è giunto il CTU, che rappresentano l'esito di una motivazione pienamente condivisibile, quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti.
Il CTP di parte opposta ha sostanzialmente aderito alle conclusioni del CTU. Il CTP di parte opponente ha formulato osservazioni che non riguardano gli aspetti tecnici dell'accertamento demandato ma questioni di fatto prive di natura tecnica. Ha infatti contestato non già la congruità dei costi imputati - che anzi considera formalmente corretti - ma l'esistenza stessa delle prestazioni, e cioè la prova degli straordinari, la prova dei costi e dei rimborsi, la mancata sottoscrizione del contratto. L'esistenza delle prestazioni che hanno generato i costi tuttavia non sono state fatte oggetto di specifica contestazione nel processo sicché, come si è già detto, debbono essere ritenute provate.
In definitiva, sul punto si può concludere che il credito in capo alla opposta deve essere rideterminato secondo i valori indicati dal consulente e quindi:
“per la fattura 67/2020 del 30.12.2020 € 5.513,54; per la fattura 20/2021 del 13.2.2021 in euro 337 per la fattura n.22/2021 del 17.2.2021 in euro € 5.411.” per la fattura n.24/2021 del 23.2.2021 in euro 283,58
B) Con riferimento alla fattura n. 46/2020 dell'importo di euro
11.250,00 in realtà non può considerarsi oggetto di contestazione posto che non è stata azionata in via monitoria. Tuttavia, la si esaminerà più avanti unitamente alla fattura n. 69/2021.
C) L'opponente contesta le fatture nn. 19-20-69 del 2021 – contestazione proposta anche prima del processo con PEC del 19.2.2021
(cfr all. opponente) – in quanto non riesce ad associare gli importi indicati nelle fatture a prestazioni rese in suo favore.
Quanto alla fattura n. 20/2021 si è già detto al punto A). Essa riguarda i costi per la formazione e per visita medica del lavoratore in distaccato presso la società Pt_2 Pt_1
La fattura n. 19/2021 per l'importo di euro 21,20 reca la seguente descrizione “RIF ordine del: “Telefonico Sig. DDT: TED n. Per_1
12/2020 del 20.8.2020”. Parte opposta sostiene che riguardi il
“rimborso di un ordine di cancelleria effettuato da per CP_1 conto del signor dell'esiguo importo di € 21,20, di Persona_2 cui si deposita la relativa fattura di vendita emessa dalla
DE a favore di ”. CP_1
La circostanza non ha trovato alcuna conferma sicché, in presenza di specifica contestazione effettuata anche prima del processo ed in assenza della prova della prestazione resa in favore della opponente, nulla sarà a dovuto a titolo della fattura in esame. La fattura n. 69/2020 per l'importo di euro 9.150,00 (7.500+IVA) ha ad oggetto “Consulenza effettuata per vostro conto presso clienti nord Italia riferimento mese di NOVEMBRE”.
L'attività di consulenza resa dal trova conferma nel Controparte_1 fatto che la fattura n. 46/2020 avente ad oggetto la medesima prestazione riferita ai mesi di settembre/ottobre 2020 è stata regolarmente pagata da . Pt_1
È vero che poi , una volta ricevuta la fattura n. 69/2020 Pt_1 riferita al mese di novembre, ha eccepito – già prima del giudizio
– che la precedente, e cioè il pagamento dela fattura n. 46/2020 doveva considerarsi esaustiva, dato che il rapporto si era interrotto a novembre.
L'interruzione del rapporto non ha trovato conferma nel corso del processo.
I testimoni sentiti sul punto hanno confermato che l'attività del
è continuata sino al gennaio 2021 (cfr deposizione CP_1 Tes_1
e quella di quest'ultimo la fa arrivare sino
[...] Persona_3 almeno al dicembre 2020, data in cui poi ha lasciato il cantiere).
L'esistenza della attività svolta dal per quanto invero in CP_1 contestazione solo sotto il profilo della sua durata, ha comunque trovato conferma nella deposizione dei testi sopra citati Tes_1
e rispettivamente capo cantiere di e
[...] Persona_3 Pt_1 operaio della che ha lavorato sul cantiere. Pt_1
La congruità dell'importo richiesto è stata oggetto di apposita CTU.
Il Consulente si è così espresso sul punto: “Fattura n.69/2021 del
5.1.2021
Contiene la fatturazione relativa alle prestazioni svolte dal titolare dell'impresa di per 30 CP_1 Controparte_1 giorni di attività con un corrispettivo di € 250 giornaliero. Il CTU ritiene che il titolare di una impresa del terziario debba essere equiparato quanto meno ad un dipendente inquadrato come Quadro nello stesso settore, pertanto viene preso in considerazione il costo medio orario di un dipendente inquadrato a livello 1Q del CCNL TERZIARIO
Confcommercio pari a € 31,83 (fonte Ipsoa); il costo orario medio moltiplicato per 8 ore giornaliere da come risultato € 254,64 giornalieri. (ALLEGATO 2)
Pertanto l'importo di € 250 giornaliero è da ritenersi congruo, e moltiplicato per i 30 giorni di lavoro il totale imponibile è di €
7.500”
Il giudice aderisce alle conclusioni del CTU per le stesse ragioni già espresse sopra. Del resto, anche con riferimento a tale fattura le censure del CTP di parte opponente si attestano, non già sul giudizio di congruità operato, bensì sulla esistenza stessa della prestazione che però non è questione tecnica ma questione di “mero” fatto. Si deve pertanto concludere che è dovuto il credito indicato nella fattura in esame.
D) Infine, con riferimento alle fatture rimanenti – fatture nn.
65/20, 71/20, 72/20, 7/21, 9/21, 12/21, 14/21, 17/21, 18/21, 68/20,
4/21, 23/21 e 36/21, - esse non risultano oggetto di specifica contestazione ma di una generica doglianza riferita indiscriminatamente a tutte le fatture emesse dalla
[...]
lamentando indicazioni di causali Controparte_1 generiche ed incomprensibili.
L'eccezione per come formulata non può essere esaminata in quanto formulata in modo generico ed aspecifico, senza l'indicazione analitica di quale censura si muova a ciascuna singola fattura.
Non risultano prima del processo contestazioni delle fatture in esame, eccettuato la Pec del 19.2.2021 già richiamata dove però si formula una generica censura rivolta a tutte le fatture. Le prove testimoniali acquisite sul punto risultano anch'esse affette da genericità poiché non si riferiscono a singole fatture ma genericamente alle fatture emesse da controparte.
In definitiva, in assenza di una valida contestazione dal tenore specifico che dia conto del perché ciascuna singola fattura non sarebbe dovuta, il credito va riconosciuto poiché non efficacemente contestato (art. 115 c.p.c.).
E comunque le fatture nn. 65/20, 71/20, 72/20, 7/21, 9/21, 12/21,
14/21, 17/21, 18/21 sono tutte corredate da apposito DDT firmato (doc. 4 all. opposta); le altre nn. 68/20, 4/21, 23/21 e 36/21 riguardano il noleggio di saldatrici per i mesi di novembre 2020 dicembre 2020 e gennaio 2021 e si riferiscono al contratto di noleggio intervenuto tra le parti (doc. all. n. 5 parte opposta).
8. In conclusioni, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il credito complessivo portato dal decreto ingiuntivo pari ad euro
25.330,78, deve essere rideterminato nella seguente somma 24.954,78, ottenuta sottraendo l'importo della fattura n. 19/2021 (euro 21,20)
e gli importi risultati in eccesso rispetto alla fatture oggetto di accertamento peritale (Fattura n.24/2021 del 23.2.2021: 301,03 –
283,58 = 17,45; Fattura n.22/2021 del 17.2.2021: € 5.735,35 -€ 5.411
-324,35; Fattura n.20/2021 del 13.2.2021: 350-337= 13)
Alla rideterminazione del credito segue la revoca del decreto ingiuntivo.
va condanna a pagare a Pt_1 Controparte_1 la somma di euro 24.954,78, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo, come richiesto da parte opposta nelle conclusioni formulate.
9. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di
. Pt_1
Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 3.500 per compensi, oltre accessori, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori tra i minimi ed i medi tariffari, attesa la semplicità della questione trattata, oltre alle spese vive di causa se documentate.
Per il monitorio le spese si liquidano in euro 540 per compenso
(oltre accessori) ed € 365,50 per spese sostenute (“La revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non rende di per sè irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”
Cass. Civ. sez. II, 9 agosto 2022, n. 24482).
Le spese di CTU, già liquidate vanno poste integralmente a carico di Non risultano documentate le spese per il CTP di parte Pt_1 opponente.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n. n. 323/2021 RG n. 858/2021, emesso in data 02.04.2021 per le ragioni di cui in motivazione;
2) CONDANNA a pagare a Pt_1 Controparte_1 la somma di euro 24.954,78 oltre interessi come in parte motiva;
3) CONDANNA in persona del legale rappresentante a Pt_1 rifondere le spese di lite del presente giudizio a
[...] che si liquidano in euro 3.500 per Controparte_1 compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge, oltre spese vive di causa se documentate;
e le spese del monitorio che si liquidano in euro 540 per compenso oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge ed euro 365,50 per esborsi.
4) PONE definitivamente a carico di le spese di CTU con Pt_1 diritto di di ripetere Controparte_1 quanto eventualmente versato.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 20/02/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1399/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNUNZIATA Pt_1 P.IVA_1
AGNELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAVERIO BALDACCHINI, 11 80133 NAPOLI presso il difensore avv. ANNUNZIATA AGNELLO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BANDINI JESSICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via della Libertà, 14 null 48022 Lugopresso il difensore avv. BANDINI JESSICA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note in sostituzione di udienza del
26.9.2024
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusto il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Cont 1. (d'ora in avanti anche “ ) Controparte_1 ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo n.
323/2021 RG n. 858/2021, emesso in data 02.04.2021 , con il quale è stato intimato a il pagamento della somma di € 25.330.78, Pt_1 oltre interessi e spese, a titolo di pagamento delle fatture n.
65/20, 71/20, 72/20, 7/21, 9/21, 12/21, 14/21, 17/21, 18/21, 19/21,
n. 68/20, 4/21, 23/21 e 36/21, n. 67/20, 20/21, 22/21 e 24/21, n.
69/20, relative a prestazioni varie rese in favore della società ingiunta.
2. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Pt_1 eccependo in particolare:
- di avvalersi da molto tempo della collaborazione della società CP_1
di e che il rapporto è sempre stato
[...] Controparte_1 caratterizzato da correttezza e precisione sino alla fine del 2020
Cont quando, da un attento esame delle fatture emesse dalla , sono emerse incongruenze ed imprecisioni che le sono state prontamente segnalate;
- in particolare, la contestava le fatture n.64/2020 per € Pt_1
1.149,81, n.67/2020 per € 5.513,54 e la fattura n. 01/2021 per €
7.205,33 relative al distacco del dipendente atteso Parte_2 che nelle indicate fatture si rilevava una spropositata differenza tra i costi imputati alla e la effettiva prestazione resa dal Pt_1 lavoratore;
- analoga contestazione veniva sollevata con riferimento alla fattura n. 46/2020 per € 11.250,00 di imponibile, nella quale la CP_1
faceva riferimento ad una consulenza relativa al periodo
[...] settembre 2020 - gennaio 2021, laddove il rapporto di collaborazione era venuto a cessare nel mese di novembre 2020; - ancora, venivano contestate integralmente le fatture nn. 19/2021,
20/2021 e 69/2021 (€ 7.500,00 + iva) poiché non riusciva ad associare agli importi riportati nelle fatture ad alcuna effettiva prestazione ricevuta;
- infine, le fatture emesse dalla TED risultano non chiare nelle indicazioni delle causali, in alcuni casi addirittura incomprensibili, ed in ogni caso non relative ad alcuna specifica commissione o ordine proveniente dalla Pt_1
Ha inoltre eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Ravenna in favore del Tribunale di Napoli.
Ha chiesto quindi di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto revocarlo.
3. Si è ritualmente costituita , Controparte_1 prendendo posizione puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. In data 25.10.2021 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto “a fronte delle numerose contestazioni già intercorse tra le parti sulle fatture emesse dall'opposta, che implicano la necessità nell'ambito del presente giudizio di cognizione ordinaria di accertare in via istruttoria la fondatezza del credito azionato con decreto ingiuntivo,”.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di CTU.
All'udienza del 26.9.2024 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. L'opposizione è fondata nei limiti che si precisano di seguito. In via preliminare, va rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale non è stata ritualmente formulata con riferimento a tutti i possibili fori (Cass. n. 2548/2022 “Nelle cause relative ai diritti di obbligazione, al fine di evitare che la causa resti radicata dinnanzi al giudice scelto dall'attore, il convenuto (o opponente in sede di giudizio ex art. 645 c.p.c.) ha l'onere di eccepire l'incompetenza sotto tutti i profili ipotizzabili, sin dal primo atto difensivo in maniera articolata ed esaustiva. In mancanza di tale puntuale contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, di conseguenza, radicata la sua competenza.). In particolare, nelle cause relative
a diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 cpc.”.
Il convenuto (opponente, in sede di giudizio ex art. 645 c.p.c.) ha l'onere di eccepire l'incompetenza territoriale sotto tutti i profili ipotizzabili “con motivazione articolata ed esaustiva” (cfr
Cass Cass., Sez. VI, Ord., 28 gennaio 2022, n. 2548) ed “in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza (cfr. Cass. n.
17374 del 2020).
L'opponente si è limitata ad indicare quale Tribunale competente per territorio quello di Napoli, trattandosi del luogo ove ha la propria sede legale (art. 19 c.p.c.). Riguardo ai fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. - luogo ove l'obbligazione è sorta e luogo ove deve essere adempiuta – si è limitata a sostenere, senza alcuna argomentazione specifica a riguardo, che anche con riferimento a tali criteri la competenza andrebbe pur sempre individuata nel foro di Napoli.
Ne consegue che l'eccezione in esame risulta inammissibile siccome formulata in modo incompleto, non avendo l'opponente preso posizione specifica in merito a tutti fori possibili. Va parimenti rigetta l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, sollevata da parte opponente alla prima udienza in quanto la presente controversia non rientra in nessuna delle ipotesi di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis dell'art. D.lgs. n. 28/2010, applicabile ratione temporis non riguardando “un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”.
6. Ancora, in via preliminare, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza
- ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1. comma, c.p.c..
7. Ciò posto, si viene al merito della questione.
Parte opposta ha azionato in via monitoria i crediti relativi alle seguenti fatture:
- 2.632,50, quale corrispettivo delle fatture n. 65/20, 71/20,
72/20, 7/21, 9/21, 12/21, 14/21, 17/21, 18/21, 19/21, relative alla fornitura del materiale descritto nelle predette fatture, come da
DDT allegati;
- € 1.571,36, quale corrispettivo delle fatture n. 68/20, 4/21, 23/21
e 36/21, relative al noleggio di saldatrici per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, come da contratto n. T36/2020 sottoscritto da;
Parte_1
- € 11.976,92, quale corrispettivo delle fatture n. 67/20, 20/21,
22/21 e 24/21, relative alla formazione del lavoratore Parte_2
e al rimborso dei costi sostenuti per il pagamento degli emolumenti lavorativi corrisposti al lavoratore dipendente Parte_2 distaccato alla società come da contratto di distacco Parte_1 del 26 ottobre 2020;
- € 9.150,00, quale corrispettivo della fattura n. 69/20 relativa alla consulenza effettuata per conto di nel mese di Parte_1 novembre 2020, come contratto di incarico per il cantiere Edison
Ravenna.
8. Parte opposta ha contestato i crediti azionati da parte opposta.
In particolare, ha eccepito che: A) le fatture n. 64/2020 per € 1.149,81, n.67/2020 per € 5.513,54 e la fattura n. 01/2021 per € 7.205,33 relative al distacco del dipendente sono caratterizzate da una spropositata Parte_2 differenza tra i costi imputati alla e l'effettiva prestazione Pt_1 resa dal lavoratore;
B) la fattura n. 46/2020 per € 11.250,00 di imponibile, avente ad oggetto attività di consulenza, risulta anch'essa sproporzionata nei costi imputati;
C) le fatture nn. 19/2021, 20/2021 e 69/2021 (€ 7.500,00 + iva) sono riferite a prestazioni di cui non ha mai usufruito;
D) Più in generale, le fatture emesse da controparte riportano causali confuse o non comprensibili, ed in ogni caso non relative ad alcuna specifica commissione o ordine proveniente dalla . Pt_1
Va altresì precisato che parte opponente ha dedotto di aver contestato le fatture anche nella fase stragiudiziale.
9. Orbene il Tribunale osserva quanto segue.
A) Riguardo alle fatture relative al distacco del dipendente Pt_2
, va in primo luogo rilevato che la contestazione circa la
[...] fattura n. 64/2020 risulta inconferente poiché detta fattura non rientra tra quelle azionate in via monitoria.
Quanto invece alla fattura n. 01/2021 si deve precisare che è stata stornata e sostituita dalla fattura n. 22/2021 dell'importo di euro
5.735,35.
Ciò precisato, le fatture nn. 67/20, 20/21, 22/21 e 24/21, riguardano posizione del lavoratore in distacco alla società Parte_2 [...]
, come da pattuizione contrattuale avvenuta tra le parti e Pt_1 riversata in atti. In particolare, riguardano il costo per la formazione ed il rimborso dei costi sostenuti per il pagamento degli emolumenti lavorativi corrisposti al predetto.
Più nel dettaglio, in merito alla fattura n. 20/2021, l'opponente afferma di “non riuscire ad associare gli importi nelle fatture alcuna effettiva prestazione ricevuta”. La fattura ha ad oggetto il costo sostenuto per i corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro effettuati dal lavoratore Parte_2
e al costo della visita medica effettuata da un Medico del Lavoro.
La formazione e la visita medica del lavoratore sono stati espressamente richiesti alla società opposta con mail del Pt_1
23.10.2020 (all. doc. n. 8 parte opposta). Vi è quindi prova del fatto che la prestazione è stata resa nell'interesse della società odierna opponente.
La fattura n. 24/2021 non è stata fatta oggetto di specifica contestazione;
in ogni caso, essa ha ad oggetto la busta paga di gennaio 2021 del lavoratore distaccato.
Quanto invece alle fatture nn. 67/20 e 22/21, parte opponente ne contesta la congruità dei costi imputati per il distacco del lavoratore rispetto alla prestazione effettivamente svolta.
La contestazione, per come formulata, consente di ritenere provato l'effettivo distacco del lavoratore , ossia il fatto che Parte_2 questi abbia reso la prestazione. Ciò che viene contestato infatti, non è l'esistenza della prestazione ma la congruità dei costi addebitati rispetto alla prestazione effettivamente svolta dal lavoratore.
La contestazione invero per come formulata risulta generica e come tale andrebbe respinta. Pare utile infatti rammentare che sulla parte grava un onere di contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, il che vuol dire che ove si contesti, come nel caso in esame, la sproporzione dei costi addebitati rispetto alla attività effettivamente prestata, si ha il dovere di indicare specificamente da dove emerga detta sproporzione.
In ogni caso, la congruità dell'importo indicato nelle fatture in esame è stato fatto oggetto di apposita CTU.
Il CTU, con riferimento a ciascuna singola fattura in esame, è giunto alle seguenti conclusioni: “Fattura n.67/2020 del 30.12.2020
Contiene la fatturazione relativa alla busta paga di novembre 2020; dall'esame del contratto di lavoro, della busta paga di novembre
2020 e del riepilogo del prospetto dei rimborsi spese emerge quanto segue: il netto busta di novembre 2020 è pari € 2.000 come da contratto di lavoro, più le ore di straordinario e festività non goduta (1/11), più i rimborsi spese. L'unica cosa da eccepire nei rimborsi spese è la mancata indicazione della marca, del tipo e alimentazione della vettura in uso al dipendente per il calcolo del rimborso chilometrico;
c'è da dire, comunque, che l'importo utilizzato per km (0,36 €) è al di sotto dei rimborsi previsti dalle tabelle ACI per il periodo luglio/dicembre 2020 per autovetture utilitarie (ad. esempio Fiat Panda, 500 ecc.). (ALLEGATO 1)
Pertanto l'importo fatturato di € 5.513,54 è da ritenersi congruo in quanto comprende i contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'impresa e il rateo mensile maturato di Pt_3
- Fattura n.20/2021 del 13.2.2021 contiene la fatturazione relativa al costo sostenuto pei corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro effettuati dal lavoratore Parte_2
e al costo della visita medica effettuata da un Medico del Lavoro, rispettivamente pari a € 250 per i corsi e di € 100 per la visita per un totale imponibile di € 350; i corsi sono stati fatturati a
di con nota pro forma del 12.11.2020 CP_1 Controparte_1
e pagati al fornitore dei corsi stessi in data 16.2.2021 , mentre la fattura relativa alla visita medica è successiva alla data del
13.2.2021 ed è datata 9 marzo 2021 pagata il giorno stesso, per un importo totale del documento pari € 87. Pertanto il totale imponibile congruo per la fatturazione dei costi sostenuti dovrebbe essere di
€ 337 anziché € 350.
- Fattura n.22/2021 del 17.2.2021
Contiene la fatturazione relativa alla busta paga di dicembre 2020; dall'esame del contratto di lavoro, della busta paga di dicembre
2020 e del riepilogo del prospetto dei rimborsi spese emerge quanto segue: il netto busta di dicembre 2020 è pari € 2.000 come da contratto di lavoro, più le ore di straordinario, più i rimborsi spese, più la tredicesima mensilità. L'unica cosa da eccepire nei rimborsi spese è la mancata indicazione della marca, del tipo e alimentazione della vettura in uso al dipendente per il calcolo del rimborso chilometrico;
c'è da dire, comunque, che l'importo utilizzato per km (0,36 €) è al di sotto dei rimborsi previsti dalle tabelle ACI per il periodo luglio/dicembre 2020 per autovetture utilitarie (ad. esempio Fiat Panda, 500 ecc.). (ALLEGATO 1)
L'importo fatturato di € 5.735,35 non è da ritenersi congruo in quanto comprende tre ratei di tredicesima dell'anno 2020 anziché due
(i mesi prestati come distacco sono 2 mentre il mese di ottobre 2020
è al di sotto della soglia prevista per la maturazione del rateo, 6 giorni). Pertanto l'importo da ritenersi congruo, comprendendo i contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'impresa e il rateo mensile maturato di T.F.R. è pari a € 5.411.
Fattura n.24/2021 del 23.2.2021
Contiene la fatturazione relativa alla busta paga di gennaio 2021; dall'esame del contratto di lavoro, della busta paga di gennaio 2021 emerge quanto segue: il netto busta di gennaio 2021 è pari € 2.000 come da contratto di lavoro ma la prestazione per conto di è stata svolta per 2 Pt_1 giorni, pertanto il netto stabilito per 2 giorni è pari a € 153,87
(2000/26*2).
L'importo fatturato di € 301,03 non è da ritenersi congruo, seppur di pochi euro. Pertanto l'importo da ritenersi congruo, comprendendo
i contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'impresa e il è pari a € 283,58.”
Lo scrivente Giudice si riporta con convinzione alle conclusioni cui
è giunto il CTU, che rappresentano l'esito di una motivazione pienamente condivisibile, quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti.
Il CTP di parte opposta ha sostanzialmente aderito alle conclusioni del CTU. Il CTP di parte opponente ha formulato osservazioni che non riguardano gli aspetti tecnici dell'accertamento demandato ma questioni di fatto prive di natura tecnica. Ha infatti contestato non già la congruità dei costi imputati - che anzi considera formalmente corretti - ma l'esistenza stessa delle prestazioni, e cioè la prova degli straordinari, la prova dei costi e dei rimborsi, la mancata sottoscrizione del contratto. L'esistenza delle prestazioni che hanno generato i costi tuttavia non sono state fatte oggetto di specifica contestazione nel processo sicché, come si è già detto, debbono essere ritenute provate.
In definitiva, sul punto si può concludere che il credito in capo alla opposta deve essere rideterminato secondo i valori indicati dal consulente e quindi:
“per la fattura 67/2020 del 30.12.2020 € 5.513,54; per la fattura 20/2021 del 13.2.2021 in euro 337 per la fattura n.22/2021 del 17.2.2021 in euro € 5.411.” per la fattura n.24/2021 del 23.2.2021 in euro 283,58
B) Con riferimento alla fattura n. 46/2020 dell'importo di euro
11.250,00 in realtà non può considerarsi oggetto di contestazione posto che non è stata azionata in via monitoria. Tuttavia, la si esaminerà più avanti unitamente alla fattura n. 69/2021.
C) L'opponente contesta le fatture nn. 19-20-69 del 2021 – contestazione proposta anche prima del processo con PEC del 19.2.2021
(cfr all. opponente) – in quanto non riesce ad associare gli importi indicati nelle fatture a prestazioni rese in suo favore.
Quanto alla fattura n. 20/2021 si è già detto al punto A). Essa riguarda i costi per la formazione e per visita medica del lavoratore in distaccato presso la società Pt_2 Pt_1
La fattura n. 19/2021 per l'importo di euro 21,20 reca la seguente descrizione “RIF ordine del: “Telefonico Sig. DDT: TED n. Per_1
12/2020 del 20.8.2020”. Parte opposta sostiene che riguardi il
“rimborso di un ordine di cancelleria effettuato da per CP_1 conto del signor dell'esiguo importo di € 21,20, di Persona_2 cui si deposita la relativa fattura di vendita emessa dalla
DE a favore di ”. CP_1
La circostanza non ha trovato alcuna conferma sicché, in presenza di specifica contestazione effettuata anche prima del processo ed in assenza della prova della prestazione resa in favore della opponente, nulla sarà a dovuto a titolo della fattura in esame. La fattura n. 69/2020 per l'importo di euro 9.150,00 (7.500+IVA) ha ad oggetto “Consulenza effettuata per vostro conto presso clienti nord Italia riferimento mese di NOVEMBRE”.
L'attività di consulenza resa dal trova conferma nel Controparte_1 fatto che la fattura n. 46/2020 avente ad oggetto la medesima prestazione riferita ai mesi di settembre/ottobre 2020 è stata regolarmente pagata da . Pt_1
È vero che poi , una volta ricevuta la fattura n. 69/2020 Pt_1 riferita al mese di novembre, ha eccepito – già prima del giudizio
– che la precedente, e cioè il pagamento dela fattura n. 46/2020 doveva considerarsi esaustiva, dato che il rapporto si era interrotto a novembre.
L'interruzione del rapporto non ha trovato conferma nel corso del processo.
I testimoni sentiti sul punto hanno confermato che l'attività del
è continuata sino al gennaio 2021 (cfr deposizione CP_1 Tes_1
e quella di quest'ultimo la fa arrivare sino
[...] Persona_3 almeno al dicembre 2020, data in cui poi ha lasciato il cantiere).
L'esistenza della attività svolta dal per quanto invero in CP_1 contestazione solo sotto il profilo della sua durata, ha comunque trovato conferma nella deposizione dei testi sopra citati Tes_1
e rispettivamente capo cantiere di e
[...] Persona_3 Pt_1 operaio della che ha lavorato sul cantiere. Pt_1
La congruità dell'importo richiesto è stata oggetto di apposita CTU.
Il Consulente si è così espresso sul punto: “Fattura n.69/2021 del
5.1.2021
Contiene la fatturazione relativa alle prestazioni svolte dal titolare dell'impresa di per 30 CP_1 Controparte_1 giorni di attività con un corrispettivo di € 250 giornaliero. Il CTU ritiene che il titolare di una impresa del terziario debba essere equiparato quanto meno ad un dipendente inquadrato come Quadro nello stesso settore, pertanto viene preso in considerazione il costo medio orario di un dipendente inquadrato a livello 1Q del CCNL TERZIARIO
Confcommercio pari a € 31,83 (fonte Ipsoa); il costo orario medio moltiplicato per 8 ore giornaliere da come risultato € 254,64 giornalieri. (ALLEGATO 2)
Pertanto l'importo di € 250 giornaliero è da ritenersi congruo, e moltiplicato per i 30 giorni di lavoro il totale imponibile è di €
7.500”
Il giudice aderisce alle conclusioni del CTU per le stesse ragioni già espresse sopra. Del resto, anche con riferimento a tale fattura le censure del CTP di parte opponente si attestano, non già sul giudizio di congruità operato, bensì sulla esistenza stessa della prestazione che però non è questione tecnica ma questione di “mero” fatto. Si deve pertanto concludere che è dovuto il credito indicato nella fattura in esame.
D) Infine, con riferimento alle fatture rimanenti – fatture nn.
65/20, 71/20, 72/20, 7/21, 9/21, 12/21, 14/21, 17/21, 18/21, 68/20,
4/21, 23/21 e 36/21, - esse non risultano oggetto di specifica contestazione ma di una generica doglianza riferita indiscriminatamente a tutte le fatture emesse dalla
[...]
lamentando indicazioni di causali Controparte_1 generiche ed incomprensibili.
L'eccezione per come formulata non può essere esaminata in quanto formulata in modo generico ed aspecifico, senza l'indicazione analitica di quale censura si muova a ciascuna singola fattura.
Non risultano prima del processo contestazioni delle fatture in esame, eccettuato la Pec del 19.2.2021 già richiamata dove però si formula una generica censura rivolta a tutte le fatture. Le prove testimoniali acquisite sul punto risultano anch'esse affette da genericità poiché non si riferiscono a singole fatture ma genericamente alle fatture emesse da controparte.
In definitiva, in assenza di una valida contestazione dal tenore specifico che dia conto del perché ciascuna singola fattura non sarebbe dovuta, il credito va riconosciuto poiché non efficacemente contestato (art. 115 c.p.c.).
E comunque le fatture nn. 65/20, 71/20, 72/20, 7/21, 9/21, 12/21,
14/21, 17/21, 18/21 sono tutte corredate da apposito DDT firmato (doc. 4 all. opposta); le altre nn. 68/20, 4/21, 23/21 e 36/21 riguardano il noleggio di saldatrici per i mesi di novembre 2020 dicembre 2020 e gennaio 2021 e si riferiscono al contratto di noleggio intervenuto tra le parti (doc. all. n. 5 parte opposta).
8. In conclusioni, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il credito complessivo portato dal decreto ingiuntivo pari ad euro
25.330,78, deve essere rideterminato nella seguente somma 24.954,78, ottenuta sottraendo l'importo della fattura n. 19/2021 (euro 21,20)
e gli importi risultati in eccesso rispetto alla fatture oggetto di accertamento peritale (Fattura n.24/2021 del 23.2.2021: 301,03 –
283,58 = 17,45; Fattura n.22/2021 del 17.2.2021: € 5.735,35 -€ 5.411
-324,35; Fattura n.20/2021 del 13.2.2021: 350-337= 13)
Alla rideterminazione del credito segue la revoca del decreto ingiuntivo.
va condanna a pagare a Pt_1 Controparte_1 la somma di euro 24.954,78, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo, come richiesto da parte opposta nelle conclusioni formulate.
9. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di
. Pt_1
Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 3.500 per compensi, oltre accessori, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori tra i minimi ed i medi tariffari, attesa la semplicità della questione trattata, oltre alle spese vive di causa se documentate.
Per il monitorio le spese si liquidano in euro 540 per compenso
(oltre accessori) ed € 365,50 per spese sostenute (“La revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non rende di per sè irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”
Cass. Civ. sez. II, 9 agosto 2022, n. 24482).
Le spese di CTU, già liquidate vanno poste integralmente a carico di Non risultano documentate le spese per il CTP di parte Pt_1 opponente.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n. n. 323/2021 RG n. 858/2021, emesso in data 02.04.2021 per le ragioni di cui in motivazione;
2) CONDANNA a pagare a Pt_1 Controparte_1 la somma di euro 24.954,78 oltre interessi come in parte motiva;
3) CONDANNA in persona del legale rappresentante a Pt_1 rifondere le spese di lite del presente giudizio a
[...] che si liquidano in euro 3.500 per Controparte_1 compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge, oltre spese vive di causa se documentate;
e le spese del monitorio che si liquidano in euro 540 per compenso oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge ed euro 365,50 per esborsi.
4) PONE definitivamente a carico di le spese di CTU con Pt_1 diritto di di ripetere Controparte_1 quanto eventualmente versato.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 20/02/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni