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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/12/2024, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 442/23 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sibilia Francesca giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maggi Patrizio giusta procura speciale CP_1 alle liti allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 3/12/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/2/23 l'attrice ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e . A tal Parte_1 CP_1 fine ha esposto di avere contratto matrimonio “con rito religioso” ( rectius, con rito CP_ civile ) con il in Alatri ( FR ) il 2/9/95; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 25/11/95 ), ( l'1/7/97 ) e ( il 22/8/00 ), le Per_1 Per_2 Per_3
1 prime due maggiorenni ed economicamente autosufficienti, mentre , Per_3 seppure maggiorenne, non era ancora economicamente indipendente e viveva con essa attrice;
che l'unione coniugale è entrata in crisi a seguito di condotte CP_ minacciose e violente poste in essere dal e la convivenza tra i coniugi è cessata dal mese di novembre 2022 allorché essa attrice si è allontanata dalla casa familiare, unitamente al figlio , per timore di altre violenze del Per_3 marito. L'attrice, dopo avere svolto ulteriori allegazioni fattuali in ordine alle ragioni della crisi del matrimonio e alle condizioni economiche delle parti, concludeva nel merito come segue: “Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza: - dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig. per gravi violazioni dei CP_1 doveri nascenti dal matrimonio;
- lasciare nella disponibilità del resistente la casa coniugale sita in Alatri (FR), via Monte San Marino, 26; - porre a carico del marito sig. un assegno mensile di € 300,00 per il CP_1 mantenimento della coniuge e del figlio con lei convivente non ancora autosufficiente;
- porre, inoltre, a carico del sig. un assegno mensile di € 200,00 da corrispondere alla sig.ra per l'addebito della CP_1 Pt_1 separazione coniugale poiché unico responsabile del naufragio del matrimonio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre a favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio per non abbienti.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio, aderendo all'avversa domanda di separazione ma contestando le allegazioni fattuali effettuate dall'attrice in ordine alle cause del fallimento dell'unione matrimoniale e svolgendo proprie contrapposte deduzioni sulle condizioni economiche delle parti. Concludeva nel merito come segue: “voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettare le avverse richieste di addebito della separazione al coniuge e per l'effetto dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti CP_1 condizioni 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) lasciare nella disponibilità del CP la casa coniugale;
3) porre a carico della moglie un assegno di mantenimento per gli alimenti di € 200,00 mensili per il coniuge. Con vittoria di spese diritti ed onorari.”.
Con ordinanza del 9/5/23 il Presidente di questo Tribunale emanava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente CP_ e stabilendo a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 200,00, oltre al rimborso del 50 % delle Per_3 correlative spese straordinarie.
Nel corso della conseguente fase contenziosa innanzi al G.I., all'udienza del
12/12/23 il G.I. espletava un tentativo di conciliazione all'esito del quale formulava alle parti una proposta conciliativa ( separazione consensuale senza addebito, nessun assegno di mantenimento tra le parti personalmente, assegno 2 mensile di € 150,00 a carico del convenuto a titolo di contributo al mantenimento di + rimborso del 30 % delle correlative spese straordinarie, assegnazione Per_3 in godimento della casa familiare al convenuto, spese di lite compensate ).
Alla successiva udienza del 23/2/24 il difensore del convenuto dichiarava che quest'ultimo accettava la predetta proposta conciliativa del Giudice, l'attrice, dopo avere allegato che la controparte finora non aveva adempiuto in alcun modo al predetto obbligo di contenuto economico a suo carico di cui alla cit. ordinanza presidenziale, si riservava di valutare col proprio difensore l'eventuale accettazione della proposta conciliativa del Giudice laddove il convenuto avesse dato seguito al suo impegno, dichiarato in udienza dal di lui difensore, di iniziare a corrisponderle al predetto titolo da marzo 2024 la somma di € 150,00 mensili.
Quindi, su istanza dell'attrice e sulla non opposizione del convenuto, il G.I. rimetteva una prima volta la causa al Collegio per l'immediata pronuncia di sentenza non definitiva sullo status coniugale nonché, all'esito di ciò, per la rimessione della causa al G.I. per il prosieguo del giudizio e segnatamente per la verifica in ordine alla predetta ipotesi conciliativa.
Con sentenza non definitiva n. 230 del 27-28/2/24 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e e disponeva la Parte_1 CP_1 rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio.
Nel corso della conseguente fase contenziosa, ed in particolare nelle more del decorso dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., le parti formulavano istanza congiunta di anticipazione dell'udienza stante la comune sopravvenuta volontà di accettare la proposta conciliativa formulata dal G.I. all'udienza del 12/12/23. Alla successiva udienza del 3/12/24 le parti raggiungevano un accordo conciliativo sulle condizioni della loro separazione nei sensi seguenti: “a) separazione consensuale delle parti senza addebito;
b) nessun assegno di mantenimento tra le parti personalmente;
c) assegno di mantenimento per il figlio a carico di di € 150,00 mensili, oltre al rimborso del 30 % delle Per_3 CP_1 spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Frosinone;
d) assegnazione in godimento della casa familiare, di proprietà esclusiva del convenuto, a quest'ultimo; e) spese di lite compensate.”. I difensori delle parti quindi formulavano conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della separazione delle parti come dalle medesime personalmente concordate in udienza, ed il G.I. rimetteva nuovamente la causa al Collegio per la decisione
3 ( senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c., non richiesti dai procuratori delle parti ).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che non risultano ragioni ostative al recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle predette condizioni della separazione concordate dalle parti.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti e stante peraltro la richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da il 14/2/23, così provvede: Parte_1
a) dispone che la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 pronunciata con la sentenza non definitiva n. 230 del 27-28/2/24, sia regolamentata con le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 3/12/24, sopratrascritte;
b) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Frosinone, il 10/12/24.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 442/23 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sibilia Francesca giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maggi Patrizio giusta procura speciale CP_1 alle liti allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 3/12/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/2/23 l'attrice ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e . A tal Parte_1 CP_1 fine ha esposto di avere contratto matrimonio “con rito religioso” ( rectius, con rito CP_ civile ) con il in Alatri ( FR ) il 2/9/95; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 25/11/95 ), ( l'1/7/97 ) e ( il 22/8/00 ), le Per_1 Per_2 Per_3
1 prime due maggiorenni ed economicamente autosufficienti, mentre , Per_3 seppure maggiorenne, non era ancora economicamente indipendente e viveva con essa attrice;
che l'unione coniugale è entrata in crisi a seguito di condotte CP_ minacciose e violente poste in essere dal e la convivenza tra i coniugi è cessata dal mese di novembre 2022 allorché essa attrice si è allontanata dalla casa familiare, unitamente al figlio , per timore di altre violenze del Per_3 marito. L'attrice, dopo avere svolto ulteriori allegazioni fattuali in ordine alle ragioni della crisi del matrimonio e alle condizioni economiche delle parti, concludeva nel merito come segue: “Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza: - dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig. per gravi violazioni dei CP_1 doveri nascenti dal matrimonio;
- lasciare nella disponibilità del resistente la casa coniugale sita in Alatri (FR), via Monte San Marino, 26; - porre a carico del marito sig. un assegno mensile di € 300,00 per il CP_1 mantenimento della coniuge e del figlio con lei convivente non ancora autosufficiente;
- porre, inoltre, a carico del sig. un assegno mensile di € 200,00 da corrispondere alla sig.ra per l'addebito della CP_1 Pt_1 separazione coniugale poiché unico responsabile del naufragio del matrimonio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre a favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio per non abbienti.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio, aderendo all'avversa domanda di separazione ma contestando le allegazioni fattuali effettuate dall'attrice in ordine alle cause del fallimento dell'unione matrimoniale e svolgendo proprie contrapposte deduzioni sulle condizioni economiche delle parti. Concludeva nel merito come segue: “voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettare le avverse richieste di addebito della separazione al coniuge e per l'effetto dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti CP_1 condizioni 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) lasciare nella disponibilità del CP la casa coniugale;
3) porre a carico della moglie un assegno di mantenimento per gli alimenti di € 200,00 mensili per il coniuge. Con vittoria di spese diritti ed onorari.”.
Con ordinanza del 9/5/23 il Presidente di questo Tribunale emanava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente CP_ e stabilendo a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 200,00, oltre al rimborso del 50 % delle Per_3 correlative spese straordinarie.
Nel corso della conseguente fase contenziosa innanzi al G.I., all'udienza del
12/12/23 il G.I. espletava un tentativo di conciliazione all'esito del quale formulava alle parti una proposta conciliativa ( separazione consensuale senza addebito, nessun assegno di mantenimento tra le parti personalmente, assegno 2 mensile di € 150,00 a carico del convenuto a titolo di contributo al mantenimento di + rimborso del 30 % delle correlative spese straordinarie, assegnazione Per_3 in godimento della casa familiare al convenuto, spese di lite compensate ).
Alla successiva udienza del 23/2/24 il difensore del convenuto dichiarava che quest'ultimo accettava la predetta proposta conciliativa del Giudice, l'attrice, dopo avere allegato che la controparte finora non aveva adempiuto in alcun modo al predetto obbligo di contenuto economico a suo carico di cui alla cit. ordinanza presidenziale, si riservava di valutare col proprio difensore l'eventuale accettazione della proposta conciliativa del Giudice laddove il convenuto avesse dato seguito al suo impegno, dichiarato in udienza dal di lui difensore, di iniziare a corrisponderle al predetto titolo da marzo 2024 la somma di € 150,00 mensili.
Quindi, su istanza dell'attrice e sulla non opposizione del convenuto, il G.I. rimetteva una prima volta la causa al Collegio per l'immediata pronuncia di sentenza non definitiva sullo status coniugale nonché, all'esito di ciò, per la rimessione della causa al G.I. per il prosieguo del giudizio e segnatamente per la verifica in ordine alla predetta ipotesi conciliativa.
Con sentenza non definitiva n. 230 del 27-28/2/24 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e e disponeva la Parte_1 CP_1 rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio.
Nel corso della conseguente fase contenziosa, ed in particolare nelle more del decorso dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., le parti formulavano istanza congiunta di anticipazione dell'udienza stante la comune sopravvenuta volontà di accettare la proposta conciliativa formulata dal G.I. all'udienza del 12/12/23. Alla successiva udienza del 3/12/24 le parti raggiungevano un accordo conciliativo sulle condizioni della loro separazione nei sensi seguenti: “a) separazione consensuale delle parti senza addebito;
b) nessun assegno di mantenimento tra le parti personalmente;
c) assegno di mantenimento per il figlio a carico di di € 150,00 mensili, oltre al rimborso del 30 % delle Per_3 CP_1 spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Frosinone;
d) assegnazione in godimento della casa familiare, di proprietà esclusiva del convenuto, a quest'ultimo; e) spese di lite compensate.”. I difensori delle parti quindi formulavano conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della separazione delle parti come dalle medesime personalmente concordate in udienza, ed il G.I. rimetteva nuovamente la causa al Collegio per la decisione
3 ( senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c., non richiesti dai procuratori delle parti ).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che non risultano ragioni ostative al recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle predette condizioni della separazione concordate dalle parti.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti e stante peraltro la richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da il 14/2/23, così provvede: Parte_1
a) dispone che la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 pronunciata con la sentenza non definitiva n. 230 del 27-28/2/24, sia regolamentata con le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 3/12/24, sopratrascritte;
b) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Frosinone, il 10/12/24.
Il Presidente
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Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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