CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/12/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: pagamento forniture
Fra:
- nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
- con sede in Milano, viale Scarampo 15, in persona del Dirigente
Procuratore , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_3
Bonalume, presso il cui studio sito in Milano, Corso Magenta 84 è
elettivamente domiciliata
- Appellante -
-
contro
-
E.O. di GENOVA, in persona del suo Direttore Controparte_1
Generale e legale rappresentante, rappresentato Controparte_2
e difeso dall'Avv. Cristina Pizzorni, presso il cui studio sito in
Genova, via XX Settembre 14/31 è elettivamente domiciliato
- Appellata -
Conclusioni delle parti
1 Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Genova, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza n. 1596/24 pubblicata dal
Tribunale di Genova il 22.05.24 nel giudizio RG 10693/20 tra
[...]
e e non Parte_1 Controparte_3
notificata, limitatamente al capo con il quale il Tribunale di Genova
Part ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la condanna di
[...]
al pagamento dei seguenti Controparte_3
crediti: € 24.840 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 portati
Part dalle seguenti fatture emesse a tale titolo da per l'omesso rispetto, da parte dell'Ente, del termine di pagamento delle sottostanti fatture indicate nei dettagli allegati a ciascuna delle
Part fatture emesse da :
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento dell'esistenza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti Parte_1
di condannare Controparte_3 [...]
al relativo pagamento in Controparte_3
favore di Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è Parte_1
creditrice nei confronti di Controparte_3
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto,
[...]
condannare a pagare a Controparte_3
la diversa somma ritenuta dovuta ai sensi dell'art. Parte_1
6 D. Lgs. n. 231/02
2 IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis e previo ogni incombente del caso e in particolare eventuale convocazione del
CTU di primo grado Dott. a conferma/chiarimenti sui Persona_1
conteggi oggetto di causa, espressamente devolute all'esame del
Giudice del gravame tutte le difese, eccezioni ed istanze formulate in primo grado, in accoglimento delle difese ed eccezioni tutte formulate in comparsa di costituzione, rigettare l'atto di citazione in appello avversario e tutte le domande ivi formulate in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e/o prescritte e/o infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e confermare la sentenza del Tribunale di Genova n. 1596/2024 del 22/05/2024. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
IN FATTO E DIRITTO
Part
1.Con atto di citazione (di seguito Parte_2
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova l'
[...]
(di seguito ), chiedendo l'accertamento Controparte_4 CP_3
del proprio credito nei confronti del convenuto, pari all'importo di € 735.549,72, e la conseguente condanna al pagamento delle fatture azionate, dei relativi interessi moratori, degli ulteriori interessi anatocistici, nonché del risarcimento dei costi di recupero del credito ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
Part A fondamento della sua pretesa, la deduceva di aver acquistato,
con atti di cessione dei crediti, i crediti vantati nei confronti della convenuta da diversi fornitori di quest'ultima, risultanti da
3 diverse fatture emesse a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi e di forniture erogate in favore dell'Ente.
Part Per effetto di tali atti di cessione, la si era resa titolare,
oltre che dei crediti per sorte capitale portati dalle fatture azionate, anche degli interessi di mora decorrenti dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura sino al saldo, nonché
degli interessi anatocistici nella misura degli interessi legali di mora e del risarcimento dei costi di recupero del credito.
2.Il si costituiva in giudizio contestando la domanda CP_3
avversaria ed eccependo la carenza di prova delle altrui pretese.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, c. 4
Part c.p.c., in prima memoria, la rideterminava il proprio credito per sorte capitale, riducendo la domanda da € 735.549,72 a €
166.552,50.
Il Tribunale ammetteva la richiesta CTU tecnico-contabile per la verifica delle articolate poste creditorie pretese da parte attrice.
Nel corso delle operazioni peritali interveniva un accordo transattivo parziale tra le parti, che definivano la controversia in ordine ad alcune delle domande azionate (sorte capitale ed interessi moratori), a esclusione di quelle relative agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. e al risarcimento ex art. 6, c. 2,
D. Lgs. 231/2002. L'accertamento del C.T.U., pertanto, proseguiva per la quantificazione di queste due sole ultime voci.
3.Il Tribunale pronunciava sentenza n. 1596 del 22 maggio 2024, con cui recependo l'esito della consulenza tecnica di ufficio, non contestata in primo grado dalle parti,: “: a) dichiara[va] la
cessazione della materia del contendere sulle domande di cui ai punti
I, II e V dell'atto di citazione;
b) in parziale accoglimento della
domanda proposta da , dichiara[va] tenuto Parte_2
4 e per l'effetto condanna[va] l' Controparte_3
al pagamento in favore di , della
[...] Parte_2
somma di euro 22.944,96 a titolo di interessi anatocistici ai sensi
dell'art. 1283 c.c. e della somma di euro 10.960,00 a titolo di
risarcimento ex art. 6, c. 2, d.lgs. 231/2002; c) condanna[va] l'
[...]
al pagamento in favore di Controparte_3
delle spese di lite, che liquida in Parte_2
euro 1.686,00,00 per esborsi ed in euro 6.164,00 per compenso, oltre
spese generali, iva e cpa come per legge;
d) pone[va] le spese di
CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di
ciascuna delle parti nella misura del 50%.”
Part
4. La impugnava dinanzi a questa Corte la predetta sentenza, limitatamente al capo con il quale il Tribunale aveva riconosciuto solo euro 10.960,00 a titolo di risarcimento ex art. 6, c. 2, d.lgs.
231/2002 e non aveva riconosciuti l'ulteriore importo di € 24.840,00
ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, portati dalle seguenti fatture che riassumevano il numero di fatture asseritamente pagate in ritardo:
Part In particolare, la censurava la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di considerare i documenti dalla stessa prodotti consistenti in elenchi da lei redatte di fatture asseritamente pagate in ritardo, ritardo a suo dire non contestato da parte del . CP_3
5.Il si costituiva nel presente giudizio, contestando CP_3
integralmente il contenuto dell'atto di appello e chiedendone il
5 rigetto. Secondo parte appellata, le fatture oggetto dell'atto d'appello erano già state prese in considerazione come base di calcolo della C.T.U..
Qualora controparte avesse ritenuto che tali fatture in realtà ne sottendessero altre, avrebbe dovuto eccepirlo al C.T.U. nel contradditorio tecnico che il codice di rito prevede a tale fine.
6. Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 13 novembre 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
7. In via preliminare, occorre evidenziare l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte appellata in merito alla non censurabilità per la prima volta in appello della consulenza tecnica d'ufficio.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i termini previsti dell'art. 195, ultimo comma c.p.c. hanno natura meramente ordinatoria e svolgono ed esauriscono la loro funzione nel sub-
procedimento che si conclude con il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio. In assenza di un'esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al C.T.U. di rilievi critici esplica le sue conseguenze negative solo nell'ambito del sub-
procedimento, ma non preclude alla parte di meglio precisare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio
(Cassazione civile , sez. lav. , 08/09/2020 , n. 18657).
Quanto sopra trova altresì conferma in una recente sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ove è stato affermato che
“le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative
6 al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157
c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio” (Cassazione civile , sez. un. ,
21/02/2022 , n. 5624).
Le contestazioni mosse in queste sede alla C.T.U. sono pacificamente ammissibili, in quanto non introducono né nuovi fatti costitutivi,
modificativi o estintivi, né nuove domande, eccezioni o nuove prove,
ma si limitano a censurare la base di calcolo utilizzata dal C.T.U.
per calcolare il risarcimento ex art. 6 co. 2, D.lgs 231/2002, già
richiesto in primo grado.
8. Ciò premesso, occorre passare all'esame della fondatezza della doglianza.
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato con conferma della sentenza appellata, seppur con una parziale diversa motivazione rispetto a quella del Giudice di primo grado.
Come detto rimanevano fuori dalla transazione gli interessi anatocistici, su cui on c'è appelo, e le somme dovute per risarcimento per ritardato pagamento per l'importo di 40 Euro a fattura pahata in ritardo.
Queste fatture pagate in ritardo in base alle indicazioni delle parti erano divise in tre categorie.
7 “IV. € 12.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle
fatture costituenti la predetta
sorte capitale” ossia quell'importo che nella transazione le part riconoscevano come dovuto e non ancora pagato, su cui c'era sicuramente il ritardo e che sono state riconosciute.
“VII.€ 16.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di
€ 40 moltiplicato per ciascuna fatture ilcui tardivo pagamento ha
generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito riepilogate
sub doc. 5°” su cui non vi è appello.
Infine oggetto dell'appello “VIII. € 24.840,00 ai sensi dell'art.
6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato
dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per il
tardivo pagamentodella sorte capitale di ciascuna delle fatture
ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché per il tardivo pagamento della
sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno
generato le Note Debito.”
Tali importi riguardasno quindi fatture che non sono state riconosciute come dovute e non pagate dalle parti nella transazione.
Per ottenere il riconoscimento di tali somme era pertanto necessario
Part che la provasse la debeza delle somme ed il ritardato pagamento.
Part Orbene, gli unici documenti prodotti dalla a dimostrazione dell'esistenza di tali altre fatture – sull'asserito tardivo pagamento delle quali si fonda la sua pretesa creditoria – sono dei meri elenchi di fatture, peraltro redatti unilateralmente dalla stessa. Tali documenti, in quanto autoprodotti, non costituiscono prova in favore dell'appellante, in conformità a un consolidato
8 principio giurisprudenziale (ex multis Cass. 5587/2023; Cass.
34828/2022; Cass. n. 8290/2016; Cass. n. 9685/2000; Cass. n.
5573/1997).
Oltre a non aver fornito prova dell'esistenza delle fatture
Part asseritamente pagate in ritardo, la non ha neppure dimostrato l'effettivo tardivo pagamento delle stesse. Dai documenti prodotti in giudizio, infatti, non emerge in alcun modo la data dell'avvenuto e tardivo pagamento del . CP_3
In altri termini, l'appellante ha altresì omesso di fornire la prova del ritardato pagamento del debitore.
Tale prova è essenziale ai fini del riconoscimento del risarcimento
ex art. 6 co. 2, D.lgs 231/2002, in quanto fatto costitutivo del diritto del creditore a ottenere tale somma.
Dalla documentazione prodotta non è possibile né comprendere quali
fatture siano state pagate in ritardo, né individuare il giorno in cui sarebbe avvenuto il pagamento da parte del , in modo da CP_3
accertarne l'eventuale tempestività.
Non coglie nel segno la tesi, sollevata dall'appellante, di non contestazione del ritardato pagamento da parte del CP_3
L'appellato, con difese riproposte anche in questa sede, già in primo grado aveva contestato in toto il contenuto dell'atto di citazione avversario, eccependo la carenza di prova delle pretese attoree, inclusa quella avente ad oggetto il risarcimento ex art. 6 co. 2,
D.lgs 231/2002 in relazione alle fatture sottese alle tre fatture oggetto del presente gravame.
Il giudice di prime cure, dunque, ha correttamente non incluso nelle somme dovute l'asserito ulteriore credito di € 24.840,00 per omessa prova in ordine ai relativi elementi costitutivi.
9 Da qui, seppur con parziale diversa motivazione, la conferma della sentenza appellata e il conseguente rigetto dell'appello.
Le spese legali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate - tenendo conto che in appello il valore della controversia si limita a € 24.840 - in € 5.800,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a. e I.V.A. (€ 1.130,00 per la fase di studio;
€ 920,00 per la fase introduttiva;
€ 1.840,00 per la fase di trattazione e istruttoria;
€ 1.1910,00 per la fase della decisione).
Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r.
30 maggio 2012 n. 115, si evidenzia che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 53.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Genova, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1596 del 22 maggio 2024 del Tribunale
[...]
di Genova rigetta l'appello proposto da e conferma Parte_1
integralmente la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento in favore Parte_1
dell'appellato di GENOVA delle spese di lite Controparte_5
del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.800,00
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
10 Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 53.
Così deciso in Genova, lì 26.11.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Sara Tattini
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: pagamento forniture
Fra:
- nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
- con sede in Milano, viale Scarampo 15, in persona del Dirigente
Procuratore , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_3
Bonalume, presso il cui studio sito in Milano, Corso Magenta 84 è
elettivamente domiciliata
- Appellante -
-
contro
-
E.O. di GENOVA, in persona del suo Direttore Controparte_1
Generale e legale rappresentante, rappresentato Controparte_2
e difeso dall'Avv. Cristina Pizzorni, presso il cui studio sito in
Genova, via XX Settembre 14/31 è elettivamente domiciliato
- Appellata -
Conclusioni delle parti
1 Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Genova, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza n. 1596/24 pubblicata dal
Tribunale di Genova il 22.05.24 nel giudizio RG 10693/20 tra
[...]
e e non Parte_1 Controparte_3
notificata, limitatamente al capo con il quale il Tribunale di Genova
Part ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la condanna di
[...]
al pagamento dei seguenti Controparte_3
crediti: € 24.840 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 portati
Part dalle seguenti fatture emesse a tale titolo da per l'omesso rispetto, da parte dell'Ente, del termine di pagamento delle sottostanti fatture indicate nei dettagli allegati a ciascuna delle
Part fatture emesse da :
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento dell'esistenza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti Parte_1
di condannare Controparte_3 [...]
al relativo pagamento in Controparte_3
favore di Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è Parte_1
creditrice nei confronti di Controparte_3
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto,
[...]
condannare a pagare a Controparte_3
la diversa somma ritenuta dovuta ai sensi dell'art. Parte_1
6 D. Lgs. n. 231/02
2 IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis e previo ogni incombente del caso e in particolare eventuale convocazione del
CTU di primo grado Dott. a conferma/chiarimenti sui Persona_1
conteggi oggetto di causa, espressamente devolute all'esame del
Giudice del gravame tutte le difese, eccezioni ed istanze formulate in primo grado, in accoglimento delle difese ed eccezioni tutte formulate in comparsa di costituzione, rigettare l'atto di citazione in appello avversario e tutte le domande ivi formulate in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e/o prescritte e/o infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e confermare la sentenza del Tribunale di Genova n. 1596/2024 del 22/05/2024. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
IN FATTO E DIRITTO
Part
1.Con atto di citazione (di seguito Parte_2
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova l'
[...]
(di seguito ), chiedendo l'accertamento Controparte_4 CP_3
del proprio credito nei confronti del convenuto, pari all'importo di € 735.549,72, e la conseguente condanna al pagamento delle fatture azionate, dei relativi interessi moratori, degli ulteriori interessi anatocistici, nonché del risarcimento dei costi di recupero del credito ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
Part A fondamento della sua pretesa, la deduceva di aver acquistato,
con atti di cessione dei crediti, i crediti vantati nei confronti della convenuta da diversi fornitori di quest'ultima, risultanti da
3 diverse fatture emesse a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi e di forniture erogate in favore dell'Ente.
Part Per effetto di tali atti di cessione, la si era resa titolare,
oltre che dei crediti per sorte capitale portati dalle fatture azionate, anche degli interessi di mora decorrenti dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura sino al saldo, nonché
degli interessi anatocistici nella misura degli interessi legali di mora e del risarcimento dei costi di recupero del credito.
2.Il si costituiva in giudizio contestando la domanda CP_3
avversaria ed eccependo la carenza di prova delle altrui pretese.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, c. 4
Part c.p.c., in prima memoria, la rideterminava il proprio credito per sorte capitale, riducendo la domanda da € 735.549,72 a €
166.552,50.
Il Tribunale ammetteva la richiesta CTU tecnico-contabile per la verifica delle articolate poste creditorie pretese da parte attrice.
Nel corso delle operazioni peritali interveniva un accordo transattivo parziale tra le parti, che definivano la controversia in ordine ad alcune delle domande azionate (sorte capitale ed interessi moratori), a esclusione di quelle relative agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. e al risarcimento ex art. 6, c. 2,
D. Lgs. 231/2002. L'accertamento del C.T.U., pertanto, proseguiva per la quantificazione di queste due sole ultime voci.
3.Il Tribunale pronunciava sentenza n. 1596 del 22 maggio 2024, con cui recependo l'esito della consulenza tecnica di ufficio, non contestata in primo grado dalle parti,: “: a) dichiara[va] la
cessazione della materia del contendere sulle domande di cui ai punti
I, II e V dell'atto di citazione;
b) in parziale accoglimento della
domanda proposta da , dichiara[va] tenuto Parte_2
4 e per l'effetto condanna[va] l' Controparte_3
al pagamento in favore di , della
[...] Parte_2
somma di euro 22.944,96 a titolo di interessi anatocistici ai sensi
dell'art. 1283 c.c. e della somma di euro 10.960,00 a titolo di
risarcimento ex art. 6, c. 2, d.lgs. 231/2002; c) condanna[va] l'
[...]
al pagamento in favore di Controparte_3
delle spese di lite, che liquida in Parte_2
euro 1.686,00,00 per esborsi ed in euro 6.164,00 per compenso, oltre
spese generali, iva e cpa come per legge;
d) pone[va] le spese di
CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di
ciascuna delle parti nella misura del 50%.”
Part
4. La impugnava dinanzi a questa Corte la predetta sentenza, limitatamente al capo con il quale il Tribunale aveva riconosciuto solo euro 10.960,00 a titolo di risarcimento ex art. 6, c. 2, d.lgs.
231/2002 e non aveva riconosciuti l'ulteriore importo di € 24.840,00
ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, portati dalle seguenti fatture che riassumevano il numero di fatture asseritamente pagate in ritardo:
Part In particolare, la censurava la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di considerare i documenti dalla stessa prodotti consistenti in elenchi da lei redatte di fatture asseritamente pagate in ritardo, ritardo a suo dire non contestato da parte del . CP_3
5.Il si costituiva nel presente giudizio, contestando CP_3
integralmente il contenuto dell'atto di appello e chiedendone il
5 rigetto. Secondo parte appellata, le fatture oggetto dell'atto d'appello erano già state prese in considerazione come base di calcolo della C.T.U..
Qualora controparte avesse ritenuto che tali fatture in realtà ne sottendessero altre, avrebbe dovuto eccepirlo al C.T.U. nel contradditorio tecnico che il codice di rito prevede a tale fine.
6. Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 13 novembre 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
7. In via preliminare, occorre evidenziare l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte appellata in merito alla non censurabilità per la prima volta in appello della consulenza tecnica d'ufficio.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i termini previsti dell'art. 195, ultimo comma c.p.c. hanno natura meramente ordinatoria e svolgono ed esauriscono la loro funzione nel sub-
procedimento che si conclude con il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio. In assenza di un'esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al C.T.U. di rilievi critici esplica le sue conseguenze negative solo nell'ambito del sub-
procedimento, ma non preclude alla parte di meglio precisare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio
(Cassazione civile , sez. lav. , 08/09/2020 , n. 18657).
Quanto sopra trova altresì conferma in una recente sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ove è stato affermato che
“le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative
6 al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157
c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio” (Cassazione civile , sez. un. ,
21/02/2022 , n. 5624).
Le contestazioni mosse in queste sede alla C.T.U. sono pacificamente ammissibili, in quanto non introducono né nuovi fatti costitutivi,
modificativi o estintivi, né nuove domande, eccezioni o nuove prove,
ma si limitano a censurare la base di calcolo utilizzata dal C.T.U.
per calcolare il risarcimento ex art. 6 co. 2, D.lgs 231/2002, già
richiesto in primo grado.
8. Ciò premesso, occorre passare all'esame della fondatezza della doglianza.
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato con conferma della sentenza appellata, seppur con una parziale diversa motivazione rispetto a quella del Giudice di primo grado.
Come detto rimanevano fuori dalla transazione gli interessi anatocistici, su cui on c'è appelo, e le somme dovute per risarcimento per ritardato pagamento per l'importo di 40 Euro a fattura pahata in ritardo.
Queste fatture pagate in ritardo in base alle indicazioni delle parti erano divise in tre categorie.
7 “IV. € 12.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle
fatture costituenti la predetta
sorte capitale” ossia quell'importo che nella transazione le part riconoscevano come dovuto e non ancora pagato, su cui c'era sicuramente il ritardo e che sono state riconosciute.
“VII.€ 16.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di
€ 40 moltiplicato per ciascuna fatture ilcui tardivo pagamento ha
generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito riepilogate
sub doc. 5°” su cui non vi è appello.
Infine oggetto dell'appello “VIII. € 24.840,00 ai sensi dell'art.
6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato
dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per il
tardivo pagamentodella sorte capitale di ciascuna delle fatture
ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché per il tardivo pagamento della
sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno
generato le Note Debito.”
Tali importi riguardasno quindi fatture che non sono state riconosciute come dovute e non pagate dalle parti nella transazione.
Per ottenere il riconoscimento di tali somme era pertanto necessario
Part che la provasse la debeza delle somme ed il ritardato pagamento.
Part Orbene, gli unici documenti prodotti dalla a dimostrazione dell'esistenza di tali altre fatture – sull'asserito tardivo pagamento delle quali si fonda la sua pretesa creditoria – sono dei meri elenchi di fatture, peraltro redatti unilateralmente dalla stessa. Tali documenti, in quanto autoprodotti, non costituiscono prova in favore dell'appellante, in conformità a un consolidato
8 principio giurisprudenziale (ex multis Cass. 5587/2023; Cass.
34828/2022; Cass. n. 8290/2016; Cass. n. 9685/2000; Cass. n.
5573/1997).
Oltre a non aver fornito prova dell'esistenza delle fatture
Part asseritamente pagate in ritardo, la non ha neppure dimostrato l'effettivo tardivo pagamento delle stesse. Dai documenti prodotti in giudizio, infatti, non emerge in alcun modo la data dell'avvenuto e tardivo pagamento del . CP_3
In altri termini, l'appellante ha altresì omesso di fornire la prova del ritardato pagamento del debitore.
Tale prova è essenziale ai fini del riconoscimento del risarcimento
ex art. 6 co. 2, D.lgs 231/2002, in quanto fatto costitutivo del diritto del creditore a ottenere tale somma.
Dalla documentazione prodotta non è possibile né comprendere quali
fatture siano state pagate in ritardo, né individuare il giorno in cui sarebbe avvenuto il pagamento da parte del , in modo da CP_3
accertarne l'eventuale tempestività.
Non coglie nel segno la tesi, sollevata dall'appellante, di non contestazione del ritardato pagamento da parte del CP_3
L'appellato, con difese riproposte anche in questa sede, già in primo grado aveva contestato in toto il contenuto dell'atto di citazione avversario, eccependo la carenza di prova delle pretese attoree, inclusa quella avente ad oggetto il risarcimento ex art. 6 co. 2,
D.lgs 231/2002 in relazione alle fatture sottese alle tre fatture oggetto del presente gravame.
Il giudice di prime cure, dunque, ha correttamente non incluso nelle somme dovute l'asserito ulteriore credito di € 24.840,00 per omessa prova in ordine ai relativi elementi costitutivi.
9 Da qui, seppur con parziale diversa motivazione, la conferma della sentenza appellata e il conseguente rigetto dell'appello.
Le spese legali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate - tenendo conto che in appello il valore della controversia si limita a € 24.840 - in € 5.800,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a. e I.V.A. (€ 1.130,00 per la fase di studio;
€ 920,00 per la fase introduttiva;
€ 1.840,00 per la fase di trattazione e istruttoria;
€ 1.1910,00 per la fase della decisione).
Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r.
30 maggio 2012 n. 115, si evidenzia che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 53.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Genova, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1596 del 22 maggio 2024 del Tribunale
[...]
di Genova rigetta l'appello proposto da e conferma Parte_1
integralmente la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento in favore Parte_1
dell'appellato di GENOVA delle spese di lite Controparte_5
del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.800,00
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
10 Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 53.
Così deciso in Genova, lì 26.11.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Sara Tattini
11