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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
19283/2017
T R A
, COD. FISC. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Sergio Marasciulo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monopoli alla via E.
Indelli n. 10
- ATTRICE –
E
, COD. FISC. in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Caputo ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale dell'Ente in bari al Lungomare Starita n. 6
- CONVENUTA –
, COD. FISC. , rappresentato e difeso CP_2 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Giovanni Notarnicola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via F. Crispi
n.
6 - CONVENUTO –
, Controparte_3 Controparte_4
(COD. FISC. e P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Penza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano alla via M. e G. Savarè n. 1
- TERZA CHIAMATA -
All'udienza del 21.02.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come di seguito riportate:
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … accertare la responsabilità del personale medico in carico alla struttura Day Service Polispecialistico Pt_2
Chirurgico che ha sostenuto i due interventi chirurgici;
per l'effetto condannare Controparte_5
l' 10 al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi nonché le relative spese C.F._3 CP_5
mediche sostenute e documentate quantificati omnia in €. 18.821,66 in favore dell'attrice; vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio…”
PER LA CONVENUTA : ( dalla comparsa conclusionale ) “…rigettare la domanda CP_6
promossa dalla sig.ra perché infondata in tutte e ciascuna le doglianze in atto di citazione;
in via Pt_1
gradata, nella denegata ipotesi fosse ascrivibile una qualsivoglia responsabilità della , rigettare la CP_1
domanda perché infondata nella sua quantificazione. Col favore delle spese di lite…”
PER IL CONVENUTO : ( dalla comparsa conclusionale ) “ … accertare e dichiarare CP_2
l'infondatezza delle avverse domande risarcitorie nei confronti del convenuto, e, per l'effetto, rigettarle;
nel merito, circa il quantum debeatur, nella più che denegata ipotesi di accoglimento della domanda nell'“an debeatur”, accertare la particolare tenuità del danno e/o la limitatezza delle voci risarcibili, e, per l'effetto, condannare il convenuto, al più in solido con la struttura sanitaria, al risarcimento di una somma simbolica, notevolmente ridotta rispetto alle pretese attoree;
in caso di condanna de Dott. CP_2
pag. 2/11 condannare la Compagnia Assicuratrice convenuta a tenere indenne il professionista da ogni profilo risarcitorio;
condannare parte attrice alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio…”
PER LA TERZA CHIAMATA: ( dalla comparsa conclusionale ) “…nel merito, accertato e dichiarato che la polizza n.ILI0002264.000347 tiene indenne l'assicurato dott. solo CP_3 CP_2
in caso di azione di rivalsa esperita dall' o di azione di surrogazione della società di Controparte_7
assicurazione di quest'ultima esclusivamente dopo che lo stesso assicurato sia stato dichiarato responsabile di danno erariale per colpa grave con sentenza definitiva della Corte dei Conti;
accertato e dichiarato altresì che la stessa polizza, opera pure a secondo rischio, quindi solo se esauriti i massimali previsti dalle altre coperture assicurative, e comunque nei limiti dei propri massimali, per l'effetto disporre l'infondatezza in fatto ed in diritto della chiamata in causa di da parte del dott. CP_3 [...]
CP_
la cui polizza non è operativa nel caso di specie;
con il favore delle spese considerata oltre all'infondatezza della chiamata in causa anche l'evitabilità di essa…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto notificato in data 01.12.2017, la Sig.ra Pt_1
chiedeva al Tribunale di Bari, previo accertamento di responsabilità dei medici in servizio presso
[...]
l'ospedale di , la condanna della al pagamento di € 18.281,66 in suo favore a titolo di CP_5 CP_1
ristoro del danno non patrimoniale subito. Deduceva che il giorno 11.2.2015 si era sottoposta a trattamento chirurgico presso la clinica della Controparte_8
, effettuato dal Dott. , avente ad oggetto il nervo mediano mano
[...] CP_2
destra del canale carpale STC dx, ma che a seguito dell'intervento non aveva riscontrato miglioramenti per cui aveva consultato altro specialista, il Dott. , il quale, dopo averla sottoposta a esame EMG Per_1
e relativa visita, aveva ritenuto necessario un secondo intervento;
che in data 4.6.2015, si era sottoposta al nuovo intervento di “liberazione del nervo mediano che appariva costretto e improntato in più punti da una cicatrizzazione ipertrofica del legamento traverso”, sempre presso la clinica della
[...]
di , eseguito ancora dal Dott. , ma che Controparte_8 CP_5 CP_2
tuttavia anche questa seconda volta, in relazione alla sintomatologia acroalgoparestesica ed alla presenza di cicatrice iperalgica, aveva effettuato un nuovo esame EMG, in cui si erano evidenziati “segni di denervazione e peggioramento sintomatologico e clinico con atrofia e deficit senza tremori”; che pag. 3/11 nell'ottobre 2015, si era sottoposta ad un terzo intervento presso la Casa di Cura Quisisana di Roma;
che aveva subito notevoli danni, in quanto persistevano forti dolori e la perdita completa dell'utilizzo e funzionamento della mano e del polso destro;
che pertanto aveva introdotto il giudizio al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito dei primi due interventi chirurgici cui si era sottoposta. Il dott. CP_2
si difendeva avverso la domanda di accertamento azionata nei suoi confronti, chiedendo accertarsi che il suo comportamento era stato scevro da addebiti di sorta;
fermo restando che alcuna richiesta di condanna era stata formulata nei suoi confronti chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della
[...]
, che all'epoca dei fatti lo assicurava per la responsabilità professionale, intendendo essere CP_9
da questa garantito e manlevato da ogni eventuale pregiudizio risultante all'esito del procedimento, sia pure limitatamente alla denegata ipotesi di condanna alle spese di lite. Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice eccependo preliminarmente l'improcedibilità del giudizio per non essere stata espletata nei suoi confronti la mediazione obbligatoria per legge in materia di malpratice medica;
eccepiva poi l'inoperatività della polizza, contestava comunque nel merito la domanda attorea anche in riferimento al quantum preteso. Si costituiva in giudizio anche la CP_1
eccependo l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum. Con provvedimento del 02.02.2021
il Giudice rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità formulata dalla terza chiamata rilevando come l'attrice avesse espletato la mediazione nei confronti del medico e della struttura sanitaria e che alla
Con mediazione non avevano partecipato, senza addurre giustificazioni, l' ed il medico cui spettava eventualmente avvisare la propria compagnia per consentirne la partecipazione al procedimento già nella fase di mediazione. Da tale mancata partecipazione devono trarsi le conseguenze di cui all' art. 8 comma
4 bis del d. lgs. n.28 del 2010. Nel corso del giudizio era espletato l'interrogatorio formale dell'attrice ed era ammessa ed espletata CTU, a mezzo dei dott.ri e con elaborato Persona_2 Persona_3
depositato in data 31.10.2024, le cui risultanze erano contestate dalla difesa del dott. che CP_2
chiedeva la rinnovazione della perizia. Ritenuta matura per la decisione la causa era infine rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La domanda è solo parzialmente fondata. Si legge nella relazione peritale ( cfr. pagg. 15-18 ): “…Possiamo affermare che in base alla diagnosi di ingresso posta alla Sig.ra ci fosse una piena indicazione all'intervento chirurgico del 19.02.2015 Parte_1
eseguito presso la U.O.S. di Day-Service Polispecialistico Chirurgico dell'Ospedale Fallacara di pag. 4/11 . Tuttavia, si deve rilevare che non furono prescritti esami quali ecografia o RMN che, prima CP_5
dell'intervento chirurgico potessero descrivere le strutture anatomiche del tunnel carpale sede dell'intervento chirurgico. Tali esami non sono obbligatori ma servono al chirurgo per avere un quadro chiaro del campo operatorio. Nel caso in esame la descrizione dell'intervento chirurgico del 19.02.2015
segnala una condizione di intrappolamento del nervo mediano nel tunnel carpale. L'esame EMG del
16.04.2015 e la persistenza della sintomatologia algica posero l'indicazione al nuovo intervento chirurgico che fu eseguito dagli stessi sanitari in data 04.06.2015. In questo secondo intervento il chirurgo eseguì una neurolisi ovvero liberò il nervo mediano che risultava “costretto e improntato in più punti da una cicatrizzazione ipertrofica del legamento trasverso”. In questa seconda procedura chirurgica si verificò la lesione del nervo mediano, causa dell'insuccesso chirurgico. Tale lesione fu descritta nel successivo intervento chirurgico del 20.10.2015 ove nel diario chirurgico viene riportato: “Si reperta il nervo mediano prima del suo impegno intracanalare presentando il nervo a tale livello vistoso rigonfiamento pseudoneuromatoso prestenotico in corrispondenza del punto di Tinel maggiormente sintomatico. Si procede pertanto alla neurolisi del nervo che risulta oggetto di pregressa lesione con neuroma in continuità inglobato tra i due lembi precedentemente sezionati del legamento trasverso in presenza di epineurotomia longitudinale con dissociazione dei fascicoli residui corrispondenti al 40% del contingente nervoso”. Pertanto, la lesione iatrogena del nervo mediano di destra, verificatasi in occasione dell'intervento chirurgico effettuato dal dott. in data 04.06.2015, fu la causa della CP_2
sintomatologia algo disfunzionale e del quadro EMG (che mostrò segni di denervazione e peggioramento sintomatologico e clinico con atrofia e deficit senza tremori) che impose l'intervento chirurgico del
20.10.2015 presso la Casa di Cura Quisisana di Roma. Risulta quindi un nesso si causalità materiale diretto tra la lesione al nervo mediano di destra verificatasi durante l'intervento chirurgico condotto dal dott. in data 04.06.2015 e la condizione menomativa a carico del nervo mediano di destra CP_2
evidenziata nel corso dell'esame obiettivo condotto in sede di operazioni peritali. La visita effettuata nel corso delle operazioni peritali ha evidenziato una sindrome algo disfunzionale con limitazione a carico delle dita I, II e III della mano destra in un quadro di grave artrosi a carico di entrambe le mani della paziente. Il danno di sola pertinenza iatrogena può essere valutato nel 3% della totale secondo le tabelle espresse nelle linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico,
pag. 5/11 , , Milano 2016. Può essere concesso un periodo di invalidità temporanea parziale Pt_3 CP_10
al tasso del 50% per complessivi 138 giorni ovvero per il periodo intercorso tra il 04.06.2015, data dell'intervento chirurgico in cui si verificò la lesione al nervo mediano di destra, ed il 20.10.2015 data in cui fu effettuato l'intervento chirurgico che emendò parzialmente la lesione nervosa attraverso lo sbrigliamento del nervo mediano destro. Nel fascicolo di causa erano presenti le seguenti spese mediche/fatture: Ticket € 498,84; Spese farmaceutiche € 19,90; Fatture di visite specialistiche € 1549,00;
Spese per intervento chirurgico del 20.10.2015 € 1002,00; Spese di degenza in CdC Quisisana €1650,18
per complessivi € 4719,92 che possono essere considerate congrue. Non sono state conteggiate le spese per i pedaggi autostradali, quelli per pasti e quelle alberghiere in quanto non possono essere considerate spese mediche…”. Rispondendo alle note critiche del convenuto i periti così deducono: “…Si CP_2
segnala che la causa del danno al nervo mediano si è prodotta nel corso del secondo intervento, quello del
04.06.2015, quando il chirurgo, il dott. , eseguì una neurolisi ovvero liberò il nervo CP_2
mediano che risultava “costretto e improntato in più punti da una cicatrizzazione ipertrofica del legamento trasverso”. In questa seconda procedura chirurgica si verificò la lesione del nervo mediano,
causa dell'insuccesso chirurgico. Tale lesione fu descritta nel successivo intervento chirurgico del
20.10.2015 ove nel diario chirurgico viene riportato: “Si reperta il nervo mediano prima del suo impegno intracanalare presentando il nervo a tale livello vistoso rigonfiamento pseudoneuromatoso prestenotico in corrispondenza del punto di Tinel maggiormente sintomatico. Si procede pertanto alla neurolisi del nervo che risulta oggetto di pregressa lesione con neuroma in continuità inglobato tra i due lembi precedentemente sezionati del legamento trasverso in presenza di epineurotomia longitudinale con dissociazione dei fascicoli residui corrispondenti al 40% del contingente nervoso”. Pertanto la lesione del nervo mediano è attribuibile ad una errata procedura chirurgica e non alla reazione cicatriziale perineurale…”. Gli esiti dell'elaborato peritale redatto dal collegio peritale, frutto di approfondita analisi ed esente da vizi logici e procedimentali, sono pienamente condivisibili e possono pertanto essere fatti propri dal giudicante. Risulta pertanto provata la sussistenza di responsabilità gravante sui medici della che si sono occupati dell'attrice, che riveste i connotati tipici della colpa professionale. Al Parte_4
fine di una valutazione della colpa professionale, è necessario far riferimento alla circostanza secondo la quale la professione medica deve richiamarsi a principi quali l'obbligo di dover prestare la propria opera pag. 6/11 con diligenza, perizia e prudenza conoscendo la natura, le indicazioni, le eventuali controindicazioni e le caratteristiche d'impiego dei più comuni mezzi diagnostici e terapeutici, ispirando ogni prescrizione e ogni trattamento alle più aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche, assicurando al paziente una elevata competenza professionale. In base, infatti, al combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma
2, e art. 2236 c.c., la diligenza richiesta al medico, in relazione ad un corretto adempimento, non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, bensì quella ordinaria del “buon professionista” e cioè la diligenza normalmente adeguata in relazione al tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione.
Nell'adempimento dell'obbligazione professionale va, infatti, osservata la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, che risiede nella necessità di uniformare il proprio modello di condotta attraverso un adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonchè ad evitare possibili eventi dannosi. D'altra parte, “la responsabilità del medico in ordine al danno subito dal paziente presuppone la
violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della professione, tra cui il dovere di diligenza da
valutarsi in riferimento alla natura della specifica attività esercitata;
tale diligenza non è quella del buon
padre di famiglia ma quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176, secondo comma cod.civ. che
comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obbiettivamente connesse all'esercizio
della professione e ricomprende pertanto anche la perizia [cfr. v. Cass., 13/4/2007, n. 8826, Cass. 19
maggio 1999 n. 4852;] (Cass. Civ. n. 2334/2011). La colpa professionale, proprio come nel caso che ci occupa, si palesa nell'errore che si poteva evitare e che non si può scusare in quanto cagionato da trascuratezza di norme basilari, la violazione delle quali si ripercuote, inevitabilmente, sul paziente. Tanto
premesso, nel caso in esame, l'errore, evitabile e inescusabile, fonte di colpa professionale per la quale si procede, è stato ravvisato nel comportamento dei medici dell' Rilevata la responsabilità dei Parte_4
medici dell in ordine alla lesione inflitta all'attrice, occorre soffermarsi sulla natura giuridica Parte_4
della responsabilità dell'ente ospedaliero, odierno convenuto. Appare, infatti, ormai, pacifico, che l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod.
civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod.
civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale. Difatti, nella sentenza del 4 marzo pag. 7/11 2004, n.4400, la Suprema Corte afferma: “L'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario,
risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della
prestazione medica da parte di un proprio dipendente;
l'inadempimento del professionista in relazione
alla propria obbligazione e la conseguente responsabilità dell'ente, ove questi presti la propria opera,
deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza, particolarmente qualificato, inerente lo
svolgimento della sua attività professionale;
ne consegue che è configurabile un nesso causale tra il suo
comportamento, anche omissivo, e il pregiudizio subito da un paziente, qualora, attraverso un criterio
necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del professionista, se correttamente e prontamente
svolta, avrebbe avuto serie e apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi. Continua ancora la
S.C.:” l'ente ospedaliero risponde direttamente della negligenza e imperizia dei propri dipendenti
nell'ambito delle prestazioni sanitarie effettuate al paziente. […] In una situazione in cui è certo che il
medico ha dato alla patologia sottopostagli una risposta errata o, in ogni caso, inadeguata, è possibile
affermare che, in presenza di fattori di rischio, detta carenza, che integra l'inadempimento della
prestazione sanitaria, aggrava la possibilità, come nel caso in esame, che l'esito negativo si produca.
Non è possibile affermare che l'evento si sarebbe o meno verificato, ma si può dire che il paziente ha
perso, per effetto di detto inadempimento, delle “chances”, che statisticamente aveva. E la “chance”, o
concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera
aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile
di autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire
il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale”. (Cass.
Civ., Sez. III, 4 marzo 2004 n. 4400). Infine, quanto sopra riportato impone di chiarire un ultimo aspetto,
quello inerente la ripartizione dell'onere probatorio. A riguardo, la stessa Corte ha asserito che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è
stato eziologicamente rilevante (Cass. Civ., Sez. III, n. 2334/2011). Appare incontestabile non solo che la pag. 8/11 parte convenuta non abbia in alcun modo provato che non vi sia stato inadempimento o che non sia stato eziologicamente rilevante. Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni, appare, dunque, evidente la responsabilità dell' in ordine ai danni subiti dall'attrice. Per quanto attiene alla quantificazione Parte_4
dei danni, la liquidazione deve essere fatta secondo le risultanze della ctu. Tanto premesso, deve rilevarsi che il danno non patrimoniale subito dalla vittima di una lesione del diritto alla salute va liquidato agganciandosi a parametri obiettivi. In materia di responsabilità medica la legge n. 24/2017, Parte_5
all'art. 7, comma 4 ha esteso l'applicazione delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle
Assicurazioni anche al risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria. Il comma suddetto dispone infatti che: “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1
del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.” Tale estensione è stata confermata dalla Cassazione n. 12913/2020. Si può pertanto rilevare che i danni patiti dall'attrice - come da perizia di ufficio – vanno quantificati nella misura del 3%, di postumi permanenti ed in 138 giorni di ITT
mediamente al 50%, e quindi, applicando i suddetti parametri, in €. 7.295,00, comprensivi di una personalizzazione, per danni morali, del 20 %, somma attualizzata al momento di emissione della presente sentenza, oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria dalla data di emissione della sentenza sino al soddisfo. Sull'anzidetto importo non può riconoscersi, per il pregresso, la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. Non sono inoltre dovuti alla danneggiata gli interessi compensativi in quanto la stessa non ha provato un nocumento finanziario ( lucro cessante )
subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata ( cioè liquidata in moneta attuale )
ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario ( cfr. Cass. N.
12452/2003; n. 3355/2010 ). Più di recente, è stato ribadito che nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari pag. 9/11 attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata ( o liquidata in moneta attuale ) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità
liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi ( cfr. Cass. 18567/2018 ). Ebbene, nella vicenda in esame,
nulla è stato dedotto né tanto meno provato. Alle predette somme dovute a titolo di danno biologico vanno aggiunte le somme ritenute congrue dai C.T.U. per le spese mediche documentate in €. 4.719,92
oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo. In considerazione dell'andamento del giudizio devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U. ( che ha solo parzialmente confermato la quantificazione delle richieste risarcitorie attoree ). Per quel che concerne la posizione del convenuto , deve rilevarsi come la domanda di accertamento proposta nei suoi confronti, fosse CP_2
fondata alla luce delle risultanze peritali. Nessuna domanda risarcitoria e di condanna è stata invece formulata nei suoi riguardi per cui non appare chiara da un lato la chiamata in causa della compagnia assicuratrice, dall'altro neppure appaiono chiari i motivi di costituzione della stessa, per cui nei rapporti tra le suddette parti le spese devono essere integralmente compensate. Vanno invece poste a carico della
Con convenuta le altre spese processuali dell'attrice liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti della , in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante pro-tempore e del dott. nonché sulla chiamata in causa della CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede: CP_9
pag. 10/11 - accertata la responsabilità del personale medico, condanna la convenuta al pagamento in CP_1
favore dell'attrice, della somma di €. €. 7.295,00, somma già attualizzata al momento di emissione della sentenza, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, oltre interessi legali successivi e rivalutazione sino al momento dell'integrale soddisfo, nonché della somma di €. 4.719,92 oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U.;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle altre sue spese processuali che CP_1
liquida in €. 3.300,00 di cui €.290,00 per spese, oltre maggiorazione spese generali ed accessori come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le ulteriori spese del presente giudizio;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo CP_2
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8 comma 4 bis del d. lgs. n.28 del
2010;
- condanna la al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo CP_1
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8 comma 4 bis del d. lgs. n.28 del
2010.
Bari, 21.05.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
19283/2017
T R A
, COD. FISC. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Sergio Marasciulo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monopoli alla via E.
Indelli n. 10
- ATTRICE –
E
, COD. FISC. in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Caputo ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale dell'Ente in bari al Lungomare Starita n. 6
- CONVENUTA –
, COD. FISC. , rappresentato e difeso CP_2 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Giovanni Notarnicola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via F. Crispi
n.
6 - CONVENUTO –
, Controparte_3 Controparte_4
(COD. FISC. e P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Penza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano alla via M. e G. Savarè n. 1
- TERZA CHIAMATA -
All'udienza del 21.02.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come di seguito riportate:
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … accertare la responsabilità del personale medico in carico alla struttura Day Service Polispecialistico Pt_2
Chirurgico che ha sostenuto i due interventi chirurgici;
per l'effetto condannare Controparte_5
l' 10 al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi nonché le relative spese C.F._3 CP_5
mediche sostenute e documentate quantificati omnia in €. 18.821,66 in favore dell'attrice; vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio…”
PER LA CONVENUTA : ( dalla comparsa conclusionale ) “…rigettare la domanda CP_6
promossa dalla sig.ra perché infondata in tutte e ciascuna le doglianze in atto di citazione;
in via Pt_1
gradata, nella denegata ipotesi fosse ascrivibile una qualsivoglia responsabilità della , rigettare la CP_1
domanda perché infondata nella sua quantificazione. Col favore delle spese di lite…”
PER IL CONVENUTO : ( dalla comparsa conclusionale ) “ … accertare e dichiarare CP_2
l'infondatezza delle avverse domande risarcitorie nei confronti del convenuto, e, per l'effetto, rigettarle;
nel merito, circa il quantum debeatur, nella più che denegata ipotesi di accoglimento della domanda nell'“an debeatur”, accertare la particolare tenuità del danno e/o la limitatezza delle voci risarcibili, e, per l'effetto, condannare il convenuto, al più in solido con la struttura sanitaria, al risarcimento di una somma simbolica, notevolmente ridotta rispetto alle pretese attoree;
in caso di condanna de Dott. CP_2
pag. 2/11 condannare la Compagnia Assicuratrice convenuta a tenere indenne il professionista da ogni profilo risarcitorio;
condannare parte attrice alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio…”
PER LA TERZA CHIAMATA: ( dalla comparsa conclusionale ) “…nel merito, accertato e dichiarato che la polizza n.ILI0002264.000347 tiene indenne l'assicurato dott. solo CP_3 CP_2
in caso di azione di rivalsa esperita dall' o di azione di surrogazione della società di Controparte_7
assicurazione di quest'ultima esclusivamente dopo che lo stesso assicurato sia stato dichiarato responsabile di danno erariale per colpa grave con sentenza definitiva della Corte dei Conti;
accertato e dichiarato altresì che la stessa polizza, opera pure a secondo rischio, quindi solo se esauriti i massimali previsti dalle altre coperture assicurative, e comunque nei limiti dei propri massimali, per l'effetto disporre l'infondatezza in fatto ed in diritto della chiamata in causa di da parte del dott. CP_3 [...]
CP_
la cui polizza non è operativa nel caso di specie;
con il favore delle spese considerata oltre all'infondatezza della chiamata in causa anche l'evitabilità di essa…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto notificato in data 01.12.2017, la Sig.ra Pt_1
chiedeva al Tribunale di Bari, previo accertamento di responsabilità dei medici in servizio presso
[...]
l'ospedale di , la condanna della al pagamento di € 18.281,66 in suo favore a titolo di CP_5 CP_1
ristoro del danno non patrimoniale subito. Deduceva che il giorno 11.2.2015 si era sottoposta a trattamento chirurgico presso la clinica della Controparte_8
, effettuato dal Dott. , avente ad oggetto il nervo mediano mano
[...] CP_2
destra del canale carpale STC dx, ma che a seguito dell'intervento non aveva riscontrato miglioramenti per cui aveva consultato altro specialista, il Dott. , il quale, dopo averla sottoposta a esame EMG Per_1
e relativa visita, aveva ritenuto necessario un secondo intervento;
che in data 4.6.2015, si era sottoposta al nuovo intervento di “liberazione del nervo mediano che appariva costretto e improntato in più punti da una cicatrizzazione ipertrofica del legamento traverso”, sempre presso la clinica della
[...]
di , eseguito ancora dal Dott. , ma che Controparte_8 CP_5 CP_2
tuttavia anche questa seconda volta, in relazione alla sintomatologia acroalgoparestesica ed alla presenza di cicatrice iperalgica, aveva effettuato un nuovo esame EMG, in cui si erano evidenziati “segni di denervazione e peggioramento sintomatologico e clinico con atrofia e deficit senza tremori”; che pag. 3/11 nell'ottobre 2015, si era sottoposta ad un terzo intervento presso la Casa di Cura Quisisana di Roma;
che aveva subito notevoli danni, in quanto persistevano forti dolori e la perdita completa dell'utilizzo e funzionamento della mano e del polso destro;
che pertanto aveva introdotto il giudizio al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito dei primi due interventi chirurgici cui si era sottoposta. Il dott. CP_2
si difendeva avverso la domanda di accertamento azionata nei suoi confronti, chiedendo accertarsi che il suo comportamento era stato scevro da addebiti di sorta;
fermo restando che alcuna richiesta di condanna era stata formulata nei suoi confronti chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della
[...]
, che all'epoca dei fatti lo assicurava per la responsabilità professionale, intendendo essere CP_9
da questa garantito e manlevato da ogni eventuale pregiudizio risultante all'esito del procedimento, sia pure limitatamente alla denegata ipotesi di condanna alle spese di lite. Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice eccependo preliminarmente l'improcedibilità del giudizio per non essere stata espletata nei suoi confronti la mediazione obbligatoria per legge in materia di malpratice medica;
eccepiva poi l'inoperatività della polizza, contestava comunque nel merito la domanda attorea anche in riferimento al quantum preteso. Si costituiva in giudizio anche la CP_1
eccependo l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum. Con provvedimento del 02.02.2021
il Giudice rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità formulata dalla terza chiamata rilevando come l'attrice avesse espletato la mediazione nei confronti del medico e della struttura sanitaria e che alla
Con mediazione non avevano partecipato, senza addurre giustificazioni, l' ed il medico cui spettava eventualmente avvisare la propria compagnia per consentirne la partecipazione al procedimento già nella fase di mediazione. Da tale mancata partecipazione devono trarsi le conseguenze di cui all' art. 8 comma
4 bis del d. lgs. n.28 del 2010. Nel corso del giudizio era espletato l'interrogatorio formale dell'attrice ed era ammessa ed espletata CTU, a mezzo dei dott.ri e con elaborato Persona_2 Persona_3
depositato in data 31.10.2024, le cui risultanze erano contestate dalla difesa del dott. che CP_2
chiedeva la rinnovazione della perizia. Ritenuta matura per la decisione la causa era infine rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La domanda è solo parzialmente fondata. Si legge nella relazione peritale ( cfr. pagg. 15-18 ): “…Possiamo affermare che in base alla diagnosi di ingresso posta alla Sig.ra ci fosse una piena indicazione all'intervento chirurgico del 19.02.2015 Parte_1
eseguito presso la U.O.S. di Day-Service Polispecialistico Chirurgico dell'Ospedale Fallacara di pag. 4/11 . Tuttavia, si deve rilevare che non furono prescritti esami quali ecografia o RMN che, prima CP_5
dell'intervento chirurgico potessero descrivere le strutture anatomiche del tunnel carpale sede dell'intervento chirurgico. Tali esami non sono obbligatori ma servono al chirurgo per avere un quadro chiaro del campo operatorio. Nel caso in esame la descrizione dell'intervento chirurgico del 19.02.2015
segnala una condizione di intrappolamento del nervo mediano nel tunnel carpale. L'esame EMG del
16.04.2015 e la persistenza della sintomatologia algica posero l'indicazione al nuovo intervento chirurgico che fu eseguito dagli stessi sanitari in data 04.06.2015. In questo secondo intervento il chirurgo eseguì una neurolisi ovvero liberò il nervo mediano che risultava “costretto e improntato in più punti da una cicatrizzazione ipertrofica del legamento trasverso”. In questa seconda procedura chirurgica si verificò la lesione del nervo mediano, causa dell'insuccesso chirurgico. Tale lesione fu descritta nel successivo intervento chirurgico del 20.10.2015 ove nel diario chirurgico viene riportato: “Si reperta il nervo mediano prima del suo impegno intracanalare presentando il nervo a tale livello vistoso rigonfiamento pseudoneuromatoso prestenotico in corrispondenza del punto di Tinel maggiormente sintomatico. Si procede pertanto alla neurolisi del nervo che risulta oggetto di pregressa lesione con neuroma in continuità inglobato tra i due lembi precedentemente sezionati del legamento trasverso in presenza di epineurotomia longitudinale con dissociazione dei fascicoli residui corrispondenti al 40% del contingente nervoso”. Pertanto, la lesione iatrogena del nervo mediano di destra, verificatasi in occasione dell'intervento chirurgico effettuato dal dott. in data 04.06.2015, fu la causa della CP_2
sintomatologia algo disfunzionale e del quadro EMG (che mostrò segni di denervazione e peggioramento sintomatologico e clinico con atrofia e deficit senza tremori) che impose l'intervento chirurgico del
20.10.2015 presso la Casa di Cura Quisisana di Roma. Risulta quindi un nesso si causalità materiale diretto tra la lesione al nervo mediano di destra verificatasi durante l'intervento chirurgico condotto dal dott. in data 04.06.2015 e la condizione menomativa a carico del nervo mediano di destra CP_2
evidenziata nel corso dell'esame obiettivo condotto in sede di operazioni peritali. La visita effettuata nel corso delle operazioni peritali ha evidenziato una sindrome algo disfunzionale con limitazione a carico delle dita I, II e III della mano destra in un quadro di grave artrosi a carico di entrambe le mani della paziente. Il danno di sola pertinenza iatrogena può essere valutato nel 3% della totale secondo le tabelle espresse nelle linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico,
pag. 5/11 , , Milano 2016. Può essere concesso un periodo di invalidità temporanea parziale Pt_3 CP_10
al tasso del 50% per complessivi 138 giorni ovvero per il periodo intercorso tra il 04.06.2015, data dell'intervento chirurgico in cui si verificò la lesione al nervo mediano di destra, ed il 20.10.2015 data in cui fu effettuato l'intervento chirurgico che emendò parzialmente la lesione nervosa attraverso lo sbrigliamento del nervo mediano destro. Nel fascicolo di causa erano presenti le seguenti spese mediche/fatture: Ticket € 498,84; Spese farmaceutiche € 19,90; Fatture di visite specialistiche € 1549,00;
Spese per intervento chirurgico del 20.10.2015 € 1002,00; Spese di degenza in CdC Quisisana €1650,18
per complessivi € 4719,92 che possono essere considerate congrue. Non sono state conteggiate le spese per i pedaggi autostradali, quelli per pasti e quelle alberghiere in quanto non possono essere considerate spese mediche…”. Rispondendo alle note critiche del convenuto i periti così deducono: “…Si CP_2
segnala che la causa del danno al nervo mediano si è prodotta nel corso del secondo intervento, quello del
04.06.2015, quando il chirurgo, il dott. , eseguì una neurolisi ovvero liberò il nervo CP_2
mediano che risultava “costretto e improntato in più punti da una cicatrizzazione ipertrofica del legamento trasverso”. In questa seconda procedura chirurgica si verificò la lesione del nervo mediano,
causa dell'insuccesso chirurgico. Tale lesione fu descritta nel successivo intervento chirurgico del
20.10.2015 ove nel diario chirurgico viene riportato: “Si reperta il nervo mediano prima del suo impegno intracanalare presentando il nervo a tale livello vistoso rigonfiamento pseudoneuromatoso prestenotico in corrispondenza del punto di Tinel maggiormente sintomatico. Si procede pertanto alla neurolisi del nervo che risulta oggetto di pregressa lesione con neuroma in continuità inglobato tra i due lembi precedentemente sezionati del legamento trasverso in presenza di epineurotomia longitudinale con dissociazione dei fascicoli residui corrispondenti al 40% del contingente nervoso”. Pertanto la lesione del nervo mediano è attribuibile ad una errata procedura chirurgica e non alla reazione cicatriziale perineurale…”. Gli esiti dell'elaborato peritale redatto dal collegio peritale, frutto di approfondita analisi ed esente da vizi logici e procedimentali, sono pienamente condivisibili e possono pertanto essere fatti propri dal giudicante. Risulta pertanto provata la sussistenza di responsabilità gravante sui medici della che si sono occupati dell'attrice, che riveste i connotati tipici della colpa professionale. Al Parte_4
fine di una valutazione della colpa professionale, è necessario far riferimento alla circostanza secondo la quale la professione medica deve richiamarsi a principi quali l'obbligo di dover prestare la propria opera pag. 6/11 con diligenza, perizia e prudenza conoscendo la natura, le indicazioni, le eventuali controindicazioni e le caratteristiche d'impiego dei più comuni mezzi diagnostici e terapeutici, ispirando ogni prescrizione e ogni trattamento alle più aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche, assicurando al paziente una elevata competenza professionale. In base, infatti, al combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma
2, e art. 2236 c.c., la diligenza richiesta al medico, in relazione ad un corretto adempimento, non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, bensì quella ordinaria del “buon professionista” e cioè la diligenza normalmente adeguata in relazione al tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione.
Nell'adempimento dell'obbligazione professionale va, infatti, osservata la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, che risiede nella necessità di uniformare il proprio modello di condotta attraverso un adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonchè ad evitare possibili eventi dannosi. D'altra parte, “la responsabilità del medico in ordine al danno subito dal paziente presuppone la
violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della professione, tra cui il dovere di diligenza da
valutarsi in riferimento alla natura della specifica attività esercitata;
tale diligenza non è quella del buon
padre di famiglia ma quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176, secondo comma cod.civ. che
comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obbiettivamente connesse all'esercizio
della professione e ricomprende pertanto anche la perizia [cfr. v. Cass., 13/4/2007, n. 8826, Cass. 19
maggio 1999 n. 4852;] (Cass. Civ. n. 2334/2011). La colpa professionale, proprio come nel caso che ci occupa, si palesa nell'errore che si poteva evitare e che non si può scusare in quanto cagionato da trascuratezza di norme basilari, la violazione delle quali si ripercuote, inevitabilmente, sul paziente. Tanto
premesso, nel caso in esame, l'errore, evitabile e inescusabile, fonte di colpa professionale per la quale si procede, è stato ravvisato nel comportamento dei medici dell' Rilevata la responsabilità dei Parte_4
medici dell in ordine alla lesione inflitta all'attrice, occorre soffermarsi sulla natura giuridica Parte_4
della responsabilità dell'ente ospedaliero, odierno convenuto. Appare, infatti, ormai, pacifico, che l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod.
civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod.
civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale. Difatti, nella sentenza del 4 marzo pag. 7/11 2004, n.4400, la Suprema Corte afferma: “L'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario,
risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della
prestazione medica da parte di un proprio dipendente;
l'inadempimento del professionista in relazione
alla propria obbligazione e la conseguente responsabilità dell'ente, ove questi presti la propria opera,
deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza, particolarmente qualificato, inerente lo
svolgimento della sua attività professionale;
ne consegue che è configurabile un nesso causale tra il suo
comportamento, anche omissivo, e il pregiudizio subito da un paziente, qualora, attraverso un criterio
necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del professionista, se correttamente e prontamente
svolta, avrebbe avuto serie e apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi. Continua ancora la
S.C.:” l'ente ospedaliero risponde direttamente della negligenza e imperizia dei propri dipendenti
nell'ambito delle prestazioni sanitarie effettuate al paziente. […] In una situazione in cui è certo che il
medico ha dato alla patologia sottopostagli una risposta errata o, in ogni caso, inadeguata, è possibile
affermare che, in presenza di fattori di rischio, detta carenza, che integra l'inadempimento della
prestazione sanitaria, aggrava la possibilità, come nel caso in esame, che l'esito negativo si produca.
Non è possibile affermare che l'evento si sarebbe o meno verificato, ma si può dire che il paziente ha
perso, per effetto di detto inadempimento, delle “chances”, che statisticamente aveva. E la “chance”, o
concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera
aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile
di autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire
il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale”. (Cass.
Civ., Sez. III, 4 marzo 2004 n. 4400). Infine, quanto sopra riportato impone di chiarire un ultimo aspetto,
quello inerente la ripartizione dell'onere probatorio. A riguardo, la stessa Corte ha asserito che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è
stato eziologicamente rilevante (Cass. Civ., Sez. III, n. 2334/2011). Appare incontestabile non solo che la pag. 8/11 parte convenuta non abbia in alcun modo provato che non vi sia stato inadempimento o che non sia stato eziologicamente rilevante. Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni, appare, dunque, evidente la responsabilità dell' in ordine ai danni subiti dall'attrice. Per quanto attiene alla quantificazione Parte_4
dei danni, la liquidazione deve essere fatta secondo le risultanze della ctu. Tanto premesso, deve rilevarsi che il danno non patrimoniale subito dalla vittima di una lesione del diritto alla salute va liquidato agganciandosi a parametri obiettivi. In materia di responsabilità medica la legge n. 24/2017, Parte_5
all'art. 7, comma 4 ha esteso l'applicazione delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle
Assicurazioni anche al risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria. Il comma suddetto dispone infatti che: “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1
del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.” Tale estensione è stata confermata dalla Cassazione n. 12913/2020. Si può pertanto rilevare che i danni patiti dall'attrice - come da perizia di ufficio – vanno quantificati nella misura del 3%, di postumi permanenti ed in 138 giorni di ITT
mediamente al 50%, e quindi, applicando i suddetti parametri, in €. 7.295,00, comprensivi di una personalizzazione, per danni morali, del 20 %, somma attualizzata al momento di emissione della presente sentenza, oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria dalla data di emissione della sentenza sino al soddisfo. Sull'anzidetto importo non può riconoscersi, per il pregresso, la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. Non sono inoltre dovuti alla danneggiata gli interessi compensativi in quanto la stessa non ha provato un nocumento finanziario ( lucro cessante )
subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata ( cioè liquidata in moneta attuale )
ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario ( cfr. Cass. N.
12452/2003; n. 3355/2010 ). Più di recente, è stato ribadito che nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari pag. 9/11 attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata ( o liquidata in moneta attuale ) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità
liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi ( cfr. Cass. 18567/2018 ). Ebbene, nella vicenda in esame,
nulla è stato dedotto né tanto meno provato. Alle predette somme dovute a titolo di danno biologico vanno aggiunte le somme ritenute congrue dai C.T.U. per le spese mediche documentate in €. 4.719,92
oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo. In considerazione dell'andamento del giudizio devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U. ( che ha solo parzialmente confermato la quantificazione delle richieste risarcitorie attoree ). Per quel che concerne la posizione del convenuto , deve rilevarsi come la domanda di accertamento proposta nei suoi confronti, fosse CP_2
fondata alla luce delle risultanze peritali. Nessuna domanda risarcitoria e di condanna è stata invece formulata nei suoi riguardi per cui non appare chiara da un lato la chiamata in causa della compagnia assicuratrice, dall'altro neppure appaiono chiari i motivi di costituzione della stessa, per cui nei rapporti tra le suddette parti le spese devono essere integralmente compensate. Vanno invece poste a carico della
Con convenuta le altre spese processuali dell'attrice liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti della , in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante pro-tempore e del dott. nonché sulla chiamata in causa della CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede: CP_9
pag. 10/11 - accertata la responsabilità del personale medico, condanna la convenuta al pagamento in CP_1
favore dell'attrice, della somma di €. €. 7.295,00, somma già attualizzata al momento di emissione della sentenza, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, oltre interessi legali successivi e rivalutazione sino al momento dell'integrale soddisfo, nonché della somma di €. 4.719,92 oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U.;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle altre sue spese processuali che CP_1
liquida in €. 3.300,00 di cui €.290,00 per spese, oltre maggiorazione spese generali ed accessori come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le ulteriori spese del presente giudizio;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo CP_2
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8 comma 4 bis del d. lgs. n.28 del
2010;
- condanna la al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo CP_1
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8 comma 4 bis del d. lgs. n.28 del
2010.
Bari, 21.05.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 11/11