CASS
Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2023, n. 26985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26985 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI LI EZ nato il [...] avverso l'ordinanza del 16/09/2022 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sant:
4.e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 26985 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 29/03/2023 Il Procuratore generale, Felicetta Marinelli, chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AN LI ZI ricorre avverso l'ordinanza del 16 settembre 2022 del Tribunale di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, per quello che qui interessa, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, precedentemente concesso dal Tribunale di RB con sentenza del 9 maggio 2018, definitiva il 4 marzo 2019, in ordine al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 26 novembre 2017. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che AN il 17 agosto 2018 aveva commesso un ulteriore delitto in ordine al quale era stato condannato dal Tribunale di Roma con sentenza del 10 dicembre 2018, definitiva il 15 settembre 2019, alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, riportando quindi una condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i termini di cui all'art. 163 cod. pen. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 168 cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il reato oggetto della sentenza del Tribunale di RB era stato commesso il 17 agosto 2018, successivamente al reato in ordine al quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il beneficio, pertanto, non poteva essere revocato ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., come erroneamente affermato dal giudice dell'esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato: 1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pene, che, cumulata a quellck precedentemente sospest supertnai limiti stabiliti dall'art. 2 163 cod. pen. L'effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri effetti penali della condanna. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti. Il provvedimento di revoca, quindi, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata. Giova evidenziare, altresì, che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368) e che l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056). Nel caso di specie, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha correttamente revocato ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal Tribunale di RB con sentenza definitiva il 4 marzo 2019, posto che AN, nel quinquennio dal passaggio in giudicato dalla predetta sentenza, con sentenza del Tribunale di Roma, definitiva il 15 settembre 2019, era stato nuovamente condannato in ordine a un delitto commesso il 17 agosto 2018 (prima del passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3
P.Q.M
. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/03/2023
lette/sant:
4.e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 26985 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 29/03/2023 Il Procuratore generale, Felicetta Marinelli, chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AN LI ZI ricorre avverso l'ordinanza del 16 settembre 2022 del Tribunale di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, per quello che qui interessa, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, precedentemente concesso dal Tribunale di RB con sentenza del 9 maggio 2018, definitiva il 4 marzo 2019, in ordine al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 26 novembre 2017. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che AN il 17 agosto 2018 aveva commesso un ulteriore delitto in ordine al quale era stato condannato dal Tribunale di Roma con sentenza del 10 dicembre 2018, definitiva il 15 settembre 2019, alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, riportando quindi una condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i termini di cui all'art. 163 cod. pen. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 168 cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il reato oggetto della sentenza del Tribunale di RB era stato commesso il 17 agosto 2018, successivamente al reato in ordine al quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il beneficio, pertanto, non poteva essere revocato ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., come erroneamente affermato dal giudice dell'esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato: 1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pene, che, cumulata a quellck precedentemente sospest supertnai limiti stabiliti dall'art. 2 163 cod. pen. L'effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri effetti penali della condanna. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti. Il provvedimento di revoca, quindi, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata. Giova evidenziare, altresì, che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368) e che l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056). Nel caso di specie, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha correttamente revocato ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal Tribunale di RB con sentenza definitiva il 4 marzo 2019, posto che AN, nel quinquennio dal passaggio in giudicato dalla predetta sentenza, con sentenza del Tribunale di Roma, definitiva il 15 settembre 2019, era stato nuovamente condannato in ordine a un delitto commesso il 17 agosto 2018 (prima del passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3
P.Q.M
. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/03/2023