CASS
Sentenza 15 giugno 2022
Sentenza 15 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2022, n. 23296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23296 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA Sul conflitto di competenza positivo proposto dal Tribunale di Padova nei confronti del Tribunale di Trani;
Con l'ordinanza emessa il 30/11/2021 dal Tribunale di Padova;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Trani;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23296 Anno 2022 Presidente: FIORDALISI DOMENICO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 20/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 30 novembre 2021 il Tribunale di Padova sollevava conflitto positivo di competenza tra il procedimento pendente nei confronti di LO CA e il procedimento pendente nei confronti dello stesso imputato davanti al Tribunale di Trani. Tale conflitto di competenza veniva proposto, su conforme istanza del difensore di LO CA, che l'aveva sollevato davanti al Tribunale di Padova. Più precisamente, nel procedimento pendente davanti al Tribunale di Padova, LO CA era imputato dei reati di cui ai capi 170 e 183, ascrittigli ai sensi degli artt. 61-bis cod. pen., 2 legge 10 marzo 2000, n. 74, commessi a Bisceglie nelle date del 16 settembre 2014 e del 22 luglio 2015; mentre, nel procedimento pendente davanti al Tribunale di Trani, CA risultava imputato del reato di cui all'art. 2 legge n. 74 del 2000, commesso nelle date del 26 marzo 2014, del 17 giugno 2014 e del 7 luglio 2015. Secondo il Tribunale di Padova, la sua competenza discendeva dal fatto che i reati di cui ai capi 170 e 183 risultavano connessi al più grave reato di cui al capo 88 della medesima rubrica - che veniva contestato a LO CA ai sensi degli artt. 648-bis cod. pen., 3, 4 legge 16 marzo 2006, n. 146 -, commesso dall'imputato nella sua qualità di legale rappresentante della società Nastrificio Finas s.a.s. Per queste ragioni, il Tribunale di Padova disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi degli artt. 28 e 30 cod. proc. pen., per la risoluzione del conflitto positivo di competenza sollevato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che, nel caso di specie, sussiste un conflitto positivo di competenza, in quanto due giudici ordinari, il Tribunale di Padova e il Tribunale di Trani, contemporaneamente, procedevano nei confronti di LO CA per i reati di cui all'art. 2 legge n. 74 del 2000, commessi dall'imputato, a Bisceglie, nella sua qualità di legale rappresentante della società Nastrificio Finas s.a.s. Tanto premesso, deve osservarsi che l'istituto del conflitto positivo di competenza trova la sua ratio nell'esigenza di preservare l'applicazione del principio generale del ne bis in idem, così come prefigurato dal combinato disposto degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., evitando che, per un identifico fatto, la stessa persona sia sottoposta a più procedimenti penali e che si adottino una pluralità di provvedimenti decisori, anche non irrevocabili, tra loro (13 2 indipendenti e non compatibili (Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, Carvelli, Rv. 255701-01; Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, dep. 2005, Fontana, Rv. 230760- 01; Sez. 6, n. 512 del 11/02/1999, Siragusa, Rv. 212864-01). La decisione sul conflitto positivo, dunque, regola le ipotesi di litispendenza ed è volta a prevenire l'eventuale contrasto tra giudicati penali, con la conseguenza che, mirando a garantire la corretta applicazione del principio del ne bis in idem, l'istituto in esame non può essere utilizzato per risolvere questioni differenti dalla competenza contestuale di due giudici ordinari. Ne consegue che il suo ambito applicativo può comprendere la continenza tra reati, ma non la mera connessione esistente tra fatti di reato differenti, alla quale si richiama il Tribunale di Padova nel sollevare il conflitto positivo di competenza in esame (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-01). Il conflitto positivo di competenza, quindi, presuppone l'identità ontologica delle condotte illecite in ordine alle quali si procede in distinte sedi giudiziarie, anche con qualificazioni giuridiche diverse, non concernendo fattispecie criminose ulteriori, come nel caso in cui si prospetti un mero concorso, formale o materiale, di reati. 3. In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi che, nel caso in esame, i reati fiscali contestati a LO CA ai capi 170 e 183 risultano connessi con il reato di cui al capo 88, su un piano unicamente probatorio, come evidenziato nel provvedimento che ha sollevato il conflitto, con la conseguenza che non emergono ragioni per affermare la necessità di uno spostamento della competenza in favore del Tribunale di Padova. Deve, infatti, rilevarsi che, nel caso di specie, è possibile affermare esclusivamente la sussistenza di una connessione di tipo probatorio, atteso che la società Nastrificio Finas s.a.s., di cui LO CA era il legale rappresentante, indicata nei capi 170 e 183 della rubrica, non è nemmeno menzionata nel capo 88, contestato all'imputato ex artt. 648-bis cod. pen., 3, 4 legge n. 146 del 2006. Ne discende che, allo stato, non emergono ragioni processuali che giustifichino lo spostamento della competenza a procedere nei confronti di LO CA per i reati di cui ai capi 170 e 183 da parte del Tribunale di Trani, che deve ritenersi il giudice naturale degli illeciti fiscali commessi dall'imputato, rispetto al Tribunale di Padova, che ha sollevato conflitto positivo di competenza, ai sensi degli artt. 28 e 30 cod. proc. pen. 4. Per queste ragioni, sussiste il conflitto positivo di competenza oggetto di vaglio, per il quale deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Trani a 3 procedere nei confronti di LO CA per i reati che gli vengono contestati ai capi numeri 170 e 183 della rubrica, nel procedimento n. 1148/2019 R.G. Dib., pendente davanti al Tribunale di Padova.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Trani a procedere nei confronti di LO CA per i reati che gli vengono contestati ai capi n. 170 e 183 della rubrica nel procedimento n. 1148/2019 R.G. Dib., pendente davanti al Tribunale di Padova. Così deciso il 20 maggio 2022.
Con l'ordinanza emessa il 30/11/2021 dal Tribunale di Padova;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Trani;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23296 Anno 2022 Presidente: FIORDALISI DOMENICO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 20/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 30 novembre 2021 il Tribunale di Padova sollevava conflitto positivo di competenza tra il procedimento pendente nei confronti di LO CA e il procedimento pendente nei confronti dello stesso imputato davanti al Tribunale di Trani. Tale conflitto di competenza veniva proposto, su conforme istanza del difensore di LO CA, che l'aveva sollevato davanti al Tribunale di Padova. Più precisamente, nel procedimento pendente davanti al Tribunale di Padova, LO CA era imputato dei reati di cui ai capi 170 e 183, ascrittigli ai sensi degli artt. 61-bis cod. pen., 2 legge 10 marzo 2000, n. 74, commessi a Bisceglie nelle date del 16 settembre 2014 e del 22 luglio 2015; mentre, nel procedimento pendente davanti al Tribunale di Trani, CA risultava imputato del reato di cui all'art. 2 legge n. 74 del 2000, commesso nelle date del 26 marzo 2014, del 17 giugno 2014 e del 7 luglio 2015. Secondo il Tribunale di Padova, la sua competenza discendeva dal fatto che i reati di cui ai capi 170 e 183 risultavano connessi al più grave reato di cui al capo 88 della medesima rubrica - che veniva contestato a LO CA ai sensi degli artt. 648-bis cod. pen., 3, 4 legge 16 marzo 2006, n. 146 -, commesso dall'imputato nella sua qualità di legale rappresentante della società Nastrificio Finas s.a.s. Per queste ragioni, il Tribunale di Padova disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi degli artt. 28 e 30 cod. proc. pen., per la risoluzione del conflitto positivo di competenza sollevato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che, nel caso di specie, sussiste un conflitto positivo di competenza, in quanto due giudici ordinari, il Tribunale di Padova e il Tribunale di Trani, contemporaneamente, procedevano nei confronti di LO CA per i reati di cui all'art. 2 legge n. 74 del 2000, commessi dall'imputato, a Bisceglie, nella sua qualità di legale rappresentante della società Nastrificio Finas s.a.s. Tanto premesso, deve osservarsi che l'istituto del conflitto positivo di competenza trova la sua ratio nell'esigenza di preservare l'applicazione del principio generale del ne bis in idem, così come prefigurato dal combinato disposto degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., evitando che, per un identifico fatto, la stessa persona sia sottoposta a più procedimenti penali e che si adottino una pluralità di provvedimenti decisori, anche non irrevocabili, tra loro (13 2 indipendenti e non compatibili (Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, Carvelli, Rv. 255701-01; Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, dep. 2005, Fontana, Rv. 230760- 01; Sez. 6, n. 512 del 11/02/1999, Siragusa, Rv. 212864-01). La decisione sul conflitto positivo, dunque, regola le ipotesi di litispendenza ed è volta a prevenire l'eventuale contrasto tra giudicati penali, con la conseguenza che, mirando a garantire la corretta applicazione del principio del ne bis in idem, l'istituto in esame non può essere utilizzato per risolvere questioni differenti dalla competenza contestuale di due giudici ordinari. Ne consegue che il suo ambito applicativo può comprendere la continenza tra reati, ma non la mera connessione esistente tra fatti di reato differenti, alla quale si richiama il Tribunale di Padova nel sollevare il conflitto positivo di competenza in esame (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-01). Il conflitto positivo di competenza, quindi, presuppone l'identità ontologica delle condotte illecite in ordine alle quali si procede in distinte sedi giudiziarie, anche con qualificazioni giuridiche diverse, non concernendo fattispecie criminose ulteriori, come nel caso in cui si prospetti un mero concorso, formale o materiale, di reati. 3. In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi che, nel caso in esame, i reati fiscali contestati a LO CA ai capi 170 e 183 risultano connessi con il reato di cui al capo 88, su un piano unicamente probatorio, come evidenziato nel provvedimento che ha sollevato il conflitto, con la conseguenza che non emergono ragioni per affermare la necessità di uno spostamento della competenza in favore del Tribunale di Padova. Deve, infatti, rilevarsi che, nel caso di specie, è possibile affermare esclusivamente la sussistenza di una connessione di tipo probatorio, atteso che la società Nastrificio Finas s.a.s., di cui LO CA era il legale rappresentante, indicata nei capi 170 e 183 della rubrica, non è nemmeno menzionata nel capo 88, contestato all'imputato ex artt. 648-bis cod. pen., 3, 4 legge n. 146 del 2006. Ne discende che, allo stato, non emergono ragioni processuali che giustifichino lo spostamento della competenza a procedere nei confronti di LO CA per i reati di cui ai capi 170 e 183 da parte del Tribunale di Trani, che deve ritenersi il giudice naturale degli illeciti fiscali commessi dall'imputato, rispetto al Tribunale di Padova, che ha sollevato conflitto positivo di competenza, ai sensi degli artt. 28 e 30 cod. proc. pen. 4. Per queste ragioni, sussiste il conflitto positivo di competenza oggetto di vaglio, per il quale deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Trani a 3 procedere nei confronti di LO CA per i reati che gli vengono contestati ai capi numeri 170 e 183 della rubrica, nel procedimento n. 1148/2019 R.G. Dib., pendente davanti al Tribunale di Padova.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Trani a procedere nei confronti di LO CA per i reati che gli vengono contestati ai capi n. 170 e 183 della rubrica nel procedimento n. 1148/2019 R.G. Dib., pendente davanti al Tribunale di Padova. Così deciso il 20 maggio 2022.