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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1932/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1932/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. POGGI MARIANNA
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. POGGI MARIANNA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a Recife in [...] il [...], ed il Parte_2 [...] ato a Carpi (MO) il 20.08.1974 hanno contratto matrimonio con rito civile in Bologna Parte_1 in data 02.12.2018 scegliendo il regime della separazione legale dei beni, atto di matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Bologna nell'anno 2018 al numero 598, parte 1; dall'unione non sono nati figli;
venuta meno la comunione spirituale e materiale fra le parti, esse chiedono di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 1.7.2025 confermano di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno quindi integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1 – pronuncia la separazione fra nata a Recife in [...] il Parte_2
25.12.1975, ed il nato a [...] il [...] che hanno contratto Parte_1 matrimonio con rito civile in Bologna in data 02.12.2018 scegliendo il regime della separazione legale dei beni, atto di matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Bologna nell'anno
2018 al numero 598, parte 1; manda all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto restando la moglie Parte_2
nella casa coniugale di Argelato (BO) di cui è proprietario esclusivo il marito, fino alla data di
[...] pubblicazione della sentenza di separazione, trasferendosi poi altrove con obbligo di comunicazione al marito del nuovo domicilio;
2. i coniugi si danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti essendo la SI.ra
[...]
artigiana e titolare di impresa di pulizie ed il SI. lavoratore dipendente;
i coniugi Pt_2 Parte_1 rinunciano quindi a qualsiasi contributo per il proprio mantenimento;
3. la SI.ra è proprietaria di un autovettura Hunday TG. FR306GY ed il SI. di una Pt_2 Parte_1
Alfa Romeo Giulietta tg. ET050DJ; entrambi i beni mobili registrati resteranno nella piena ed esclusiva disponibilità dei proprietari;
4. le parti dichiarano di avere tra di loro già definito ogni rapporto economico e patrimoniale inerente e pagina 2 di 3 conseguente lo stato coniugale;
per quanto sopra riconoscono di non aver null'altro più a pretendere,
reciprocamente, per qualsiasi motivo e/o ragione presente o sopravvenuta, ancorché qui non dedotto.
5. nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1932/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. POGGI MARIANNA
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. POGGI MARIANNA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a Recife in [...] il [...], ed il Parte_2 [...] ato a Carpi (MO) il 20.08.1974 hanno contratto matrimonio con rito civile in Bologna Parte_1 in data 02.12.2018 scegliendo il regime della separazione legale dei beni, atto di matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Bologna nell'anno 2018 al numero 598, parte 1; dall'unione non sono nati figli;
venuta meno la comunione spirituale e materiale fra le parti, esse chiedono di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 1.7.2025 confermano di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno quindi integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1 – pronuncia la separazione fra nata a Recife in [...] il Parte_2
25.12.1975, ed il nato a [...] il [...] che hanno contratto Parte_1 matrimonio con rito civile in Bologna in data 02.12.2018 scegliendo il regime della separazione legale dei beni, atto di matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Bologna nell'anno
2018 al numero 598, parte 1; manda all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto restando la moglie Parte_2
nella casa coniugale di Argelato (BO) di cui è proprietario esclusivo il marito, fino alla data di
[...] pubblicazione della sentenza di separazione, trasferendosi poi altrove con obbligo di comunicazione al marito del nuovo domicilio;
2. i coniugi si danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti essendo la SI.ra
[...]
artigiana e titolare di impresa di pulizie ed il SI. lavoratore dipendente;
i coniugi Pt_2 Parte_1 rinunciano quindi a qualsiasi contributo per il proprio mantenimento;
3. la SI.ra è proprietaria di un autovettura Hunday TG. FR306GY ed il SI. di una Pt_2 Parte_1
Alfa Romeo Giulietta tg. ET050DJ; entrambi i beni mobili registrati resteranno nella piena ed esclusiva disponibilità dei proprietari;
4. le parti dichiarano di avere tra di loro già definito ogni rapporto economico e patrimoniale inerente e pagina 2 di 3 conseguente lo stato coniugale;
per quanto sopra riconoscono di non aver null'altro più a pretendere,
reciprocamente, per qualsiasi motivo e/o ragione presente o sopravvenuta, ancorché qui non dedotto.
5. nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3