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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/11/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
composto dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Gabriella Del Mastro Presidente
2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice
Giudice est. 3) Dott.ssa Roberta Marra
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1429/2025 R.G. affari contenziosi, vertente
TRA
Parte_1 , (c.f: C.F. 1 1), difeso e rappresentato dall'avv. Francioso Roberto;
ricorrente
E
CP_1 , (c.f: C.F. 2 ), difesa e rappresentata dall'avv. Lo Martire Carmela;
resistente
Visto del Pubblico Ministero del 24 giugno 2025
OGGETTO: Separazione personale fatto e diritto
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio il 29 agosto 2021 in Brindisi;
che dall'unione non nascevano figli;
che la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti sorti tra i coniugi;
che i predetti coniugi all'udienza a trattazione scritta del 28.10.2025 innanzi alla sottoscritta Giudice delegata in sede di controversia giudiziale hanno depositato le condizioni da esse parti sottoscritte dalle pareti;
che pertanto, hanno chiesto di trasformare la separazione giudiziale in consensuale e hanno sottoscritto le condizioni riportate nella predetta istanza a firma congiunta di esse parti, di seguito riportate nel dispositivo. Il ricorso merita accoglimento in quanto è accertata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi: tali fatti emergono chiaramente dal fallimento del tentativo di conciliazione effettuato davanti al Presidente delegato durante il quale sono emersi profondi e non superabili contrasti tra le parti.
Le pattuizioni concordate, che verranno di seguito riportate, devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso del 23 maggio 2025 da Parte_1 nei confronti di CP_1 e poi congiuntamente da entrambe le parti previa trasformazione del rito in consensuale,
dichiara la separazione personale dei coniugi (matrimonio celebrato il 29 agosto 2021 in Brindisi trascritto nei registri dello stato civile di quel comune al n. 77, Parte I, uff. 1, alle condizioni riportate nell'allegato al presente provvedimento, a firma congiunta delle parti e che deve ritenersi parte integrante del presente provvedimento.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 27 novembre 2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Loredana Citiolo, Funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
Il Presidente dott.ssa G. Del Mastro
Il Giudice
dott.ssa Roberta Marra CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1. I coniugi vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. le parti dichiarano che dal matrimonio non sono nati figli;
3. il Dr. Erario riconoscerà alla signora UC VA il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal 15.09.2025, l'importo mensile omnicomprensivo di €.2.000,00
(duemila//00) a titolo di mantenimento. L'importo indicato nel presente punto è comprensivo di tutte le utenze attive con contratti per fornitura di telefonia fissa e/o mobile, luce e gas oltre che del canone di locazione dell'abitazione sita in Brindisi alla
Via Perrino, 36 attualmente condotto in locazione dalla signora UC VA. A tal proposito, le parti precisano che a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di locazione, il Dr. Erario ha prestato una personale garanzia a favore della proprietaria. Con la sottoscrizione del presente accordo, la signora UC VA dichiara e si impegna a comunicare alla proprietaria della casa, che il Dr. Erario non dovrà più essere considerato obbligato al pagamento del canone di locazione
4. A fronte dell'importo di €.2.000,00 (duemila//00) che il Dr. Erario verserà alla signora
VA a titolo di mantenimento, la medesima dichiara di rinunciare espressamente -
come di fatto rinuncia- a tutto quanto richiesto sia con la diffida del 18.06.2025 inviata al Centro Medico Specialistico del Dr. Antonio Erario s.r.l., che con la memoria di costituzione depositata in data 16.09.2025 nel giudizio per separazione giudiziale iscritto al numero Rg 1429/2025- chiamato all'udienza del 28.10.2025 Dott.ssa Marra.
5. A fronte di quanto sopra, pertanto, le parti dichiarano di aver regolato tutti i rispettivi e reciproci rapporti e di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altro per alcuna causa, ragione e/o titolo.
6. Le spese legali debbono intendersi compensate ed i rispettivi procuratori firmano il presente accordo anche per rinunzia al vincolo di solidarietà.
Brindisi, 24.09.2025
Sig.ra VA UC Onsens Dott. Antonio Erario
Avv. Carmela Martire Avv Roberto Francioso
По
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
composto dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Gabriella Del Mastro Presidente
2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice
Giudice est. 3) Dott.ssa Roberta Marra
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1429/2025 R.G. affari contenziosi, vertente
TRA
Parte_1 , (c.f: C.F. 1 1), difeso e rappresentato dall'avv. Francioso Roberto;
ricorrente
E
CP_1 , (c.f: C.F. 2 ), difesa e rappresentata dall'avv. Lo Martire Carmela;
resistente
Visto del Pubblico Ministero del 24 giugno 2025
OGGETTO: Separazione personale fatto e diritto
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio il 29 agosto 2021 in Brindisi;
che dall'unione non nascevano figli;
che la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti sorti tra i coniugi;
che i predetti coniugi all'udienza a trattazione scritta del 28.10.2025 innanzi alla sottoscritta Giudice delegata in sede di controversia giudiziale hanno depositato le condizioni da esse parti sottoscritte dalle pareti;
che pertanto, hanno chiesto di trasformare la separazione giudiziale in consensuale e hanno sottoscritto le condizioni riportate nella predetta istanza a firma congiunta di esse parti, di seguito riportate nel dispositivo. Il ricorso merita accoglimento in quanto è accertata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi: tali fatti emergono chiaramente dal fallimento del tentativo di conciliazione effettuato davanti al Presidente delegato durante il quale sono emersi profondi e non superabili contrasti tra le parti.
Le pattuizioni concordate, che verranno di seguito riportate, devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso del 23 maggio 2025 da Parte_1 nei confronti di CP_1 e poi congiuntamente da entrambe le parti previa trasformazione del rito in consensuale,
dichiara la separazione personale dei coniugi (matrimonio celebrato il 29 agosto 2021 in Brindisi trascritto nei registri dello stato civile di quel comune al n. 77, Parte I, uff. 1, alle condizioni riportate nell'allegato al presente provvedimento, a firma congiunta delle parti e che deve ritenersi parte integrante del presente provvedimento.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 27 novembre 2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Loredana Citiolo, Funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
Il Presidente dott.ssa G. Del Mastro
Il Giudice
dott.ssa Roberta Marra CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1. I coniugi vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. le parti dichiarano che dal matrimonio non sono nati figli;
3. il Dr. Erario riconoscerà alla signora UC VA il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal 15.09.2025, l'importo mensile omnicomprensivo di €.2.000,00
(duemila//00) a titolo di mantenimento. L'importo indicato nel presente punto è comprensivo di tutte le utenze attive con contratti per fornitura di telefonia fissa e/o mobile, luce e gas oltre che del canone di locazione dell'abitazione sita in Brindisi alla
Via Perrino, 36 attualmente condotto in locazione dalla signora UC VA. A tal proposito, le parti precisano che a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di locazione, il Dr. Erario ha prestato una personale garanzia a favore della proprietaria. Con la sottoscrizione del presente accordo, la signora UC VA dichiara e si impegna a comunicare alla proprietaria della casa, che il Dr. Erario non dovrà più essere considerato obbligato al pagamento del canone di locazione
4. A fronte dell'importo di €.2.000,00 (duemila//00) che il Dr. Erario verserà alla signora
VA a titolo di mantenimento, la medesima dichiara di rinunciare espressamente -
come di fatto rinuncia- a tutto quanto richiesto sia con la diffida del 18.06.2025 inviata al Centro Medico Specialistico del Dr. Antonio Erario s.r.l., che con la memoria di costituzione depositata in data 16.09.2025 nel giudizio per separazione giudiziale iscritto al numero Rg 1429/2025- chiamato all'udienza del 28.10.2025 Dott.ssa Marra.
5. A fronte di quanto sopra, pertanto, le parti dichiarano di aver regolato tutti i rispettivi e reciproci rapporti e di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altro per alcuna causa, ragione e/o titolo.
6. Le spese legali debbono intendersi compensate ed i rispettivi procuratori firmano il presente accordo anche per rinunzia al vincolo di solidarietà.
Brindisi, 24.09.2025
Sig.ra VA UC Onsens Dott. Antonio Erario
Avv. Carmela Martire Avv Roberto Francioso
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