Sentenza 21 ottobre 1998
Massime • 1
Lo spostamento di sede del procedimento per dichiarazione di incompetenza comporta una nuova decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare, in quanto si verte, pur sempre, in ipotesi di "rinvio ad altro giudice", comunque idoneo, ex art. 303, comma secondo, cod. proc. pen., anche se realizzato tecnicamente per il tramite del P.m., a determinare tale effetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/1998, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 21.10.1998
1. Dott. LUCIANO DI NOTO Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " N. 3167
3. " FRANCESCO TRIFONE " REGISTRO GENERALE
4. " CO LO " N. 28671/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PA BA CO, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza in data 18.4.1998 del Tribunale di Perugia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Vincenzo Galgano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori, avv. Giovanni Aricò e avv. Stelio Zaganelli, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 18.4.1998, il Tribunale di Perugia - decidendo ex art. 310 CPP - rigettava l'appello contro il provvedimento 18.2.98 del Giudice per le indagini preliminari presso esso ufficio (nel seguito: GIP), che aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NI TT IE (misura disposta dal GIP il 5.2.98 e sostituita con gli arresti domiciliari il 3.4.98, per i reati di cui agli artt. 81, 110, 319 ter, 321 CP). In motivazione, il Tribunale poneva in particolare evidenza, anzitutto, come fosse da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal Pubblico Ministero.
Il Tribunale passava, quindi all'esame dei motivi dell'impugnazione (il provvedimento 5.2.98 sarebbe stato identico a quello emesso dal GIP del Tribunale di La Spezia il 14.9.96; ostava all'emissione del provvedimento il divieto di cui all'art. 297 CPP;
dovevano ritenersi decorsi i termini massimi di custodia cautelare ex art. 303 CPP), sottolineando: come i fatti rispettivamente considerati a La Spezia e a Perugia fossero diversi;
come, anche a voler ritenere sussistente un'ipotesi di connessione per continuazione tra i fatti menzionati, non si fossero prodotti gli effetti di cui all'art. 297 c. 3 CPP (c.d. "contestazione a catena"), sia per essersi il GIP di La Spezia spogliato della competenza territoriale, sia per non essere "i fatti desumibili dagli atti, all'epoca del primo provvedimento"; come, nel computo del termine di durata delle misure, non dovesse tenersi conto del periodo di assoggettamento all'obbligo di dimora;
come, dunque, NI TT avesse subito un periodo di custodia cautelare per complessivi mesi tre e giorni ventisette.
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del NI TT, deducendo nell'ordine:
I) "Procedibilità del ricorso, perché ritualmente proposto nei termini di legge";
II) "Violazione dell'art. 606 lett. c) e) in correlazione agli artt.297, 303, 27 CPP";
III) "Violazione dell'art. 606 lett. c) e) in correlazione agli art.297, 310 CPP". All'odierna udienza, il Procuratore generale e i difensori del NI TT hanno illustrato, rispettivamente, le tesi e le conclusioni sintetizzate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di IE NI TT non è fondato.
Non sussistono dubbi sulla tempestività dell'impugnazione avverso l'ordinanza 18.4.98 del Tribunale di Perugia, non essendo mai stato notificato presso il domicilio eletto (nel corso dell'interrogatorio reso al GIP il 10.2.98) l'avviso di deposito del provvedimento stesso.
Le argomentazioni a sostegno del secondo motivo di ricorso possono sintetizzarsi come segue: il Tribunale avrebbe errato nel non cogliere la differenza fra "identità del fatto " e "fatti in connessione" (riferendosi l'art. 297 CPP a entrambe le ipotesi), pur richiamandosi alla "unità del contesto materiale e di quello indiziario da cui tutte le indagini e tutti i provvedimenti custodiali hanno preso le mosse"; erronea sarebbe anche l'affermazione del Tribunale secondo la quale "lo spostamento di sede del procedimento per dichiarazione di incompetenza (da parte del GIP di La Spezia) aveva comportato una nuova decorrenza dei termini di fase, decorrenti nel caso in esame - essendo la custodia già in atto - dall'esecuzione della misura cautelare autonomamente disposta dal giudice competente (GIP di Perugia), riconducibile al 5.11.96"; la decisione citata dal Tribunale (Cass. V sent. 5057 del 14.1.97, Cavallo) sarebbe in contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite (Sent, 9 del 17.7.97, Atene) e la precitata affermazione del Tribunale violerebbe il disposto degli artt. 27 e 297 CPP (non potendo portare a soluzione diversa la disposizione dell'art. 303 c.2 CPP). Dette censure non sono condivisibili.
a) La denunciata confusione fra "identità del fatto" e "fatti in connessione" non sussiste: dagli atti risulta evidente, infatti, che il Tribunale - a fronte di quanto sostenuto dall'appellante in ordine all'identità dei fatti, oggetto di indagine rispettivamente a La Spezia e a Perugia (v. atto d'appello in data 9.3.98 alle pagg. 15.16) - escluse che si trattasse dei medesimi fatti, sottolineando opportunamente come non dovesse farsi confusione fra "unicità del fatto" e "unicità del contesto ... da cui tutta l'indagine e tutti i provvedimenti custodiali hanno preso le mosse";
b) corretto e condivisibile appare il richiamo, da parte del Tribunale di Perugia, del prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "lo spostamento di sede del procedimento per dichiarazione di incompetenza comporta una nuova decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare", dovendosi ritenere in proposito:
1) che nella specie, anche ad escludere qualunque ipotesi di "regressione del procedimento" (secondo quanto sostenuto a pag. 4 del ricorso 24.6.98), vi sarebbe pur sempre un caso di "rinvio ad altro giudice", comunque idoneo - ex art. 303 c.2 CPP - anche se realizzato tecnicamente per il tramite del PM, a determinare una decorrenza "ex novo" dei termini di durata della custodia cautelare (v. specificamente sul punto, in aggiunta alle decisioni già citate dal Tribunale: Cass. I, sent. 3961 del 19.5.93, Durante;
Cass. I, sent. 4361 del 1.9.95, Gemelli;
Cass. V, sent. 4602 del 6.12.96, Trubia);
2) chela apodittica e generica asserzione dei difensori del ricorrente non valga, di per sè, a far ritenere sussistente l'ipotizzato contrasto fra la decisione citata dal Tribunale e le statuizioni delle Sezioni Unite (decisione anch'essa menzionata nell'ordinanza impugnata), specie alla luce delle corrette ed esaurienti puntualizzazioni operate in proposito dallo stesso Tribunale (v. alle pagg.
7-8 del provvedimento 18.4.98). Col terzo motivo di doglianza, il ricorrente ha dedotto: che i fatti di presunta corruzione dei magistrati Castellucci e Squillante (posti a base del provvedimento di custodia cautelare 5.2.98) risultavano già dalle intercettazioni telefoniche depositate nei primi mesi del 1996 dal GIP di La Spezia;
che non vi sarebbe stato "alcun richiamo a concreti nuovi elementi probatori dal quale sia possibile desumere in che cosa sia consistito l'approfondimento notevolissimo" menzionato dal Tribunale.
Neppure questa cesura è fondata.
Il divieto della c.d. "contestazione a catena" di cui al terzo comma dell'art. 297 CPP trova applicazione in tutte le situazioni cautelari riferibili allo stesso fatto o a fatti diversi tra cui sussista connessione ai sensi dell'art. 12 c.1 lett. b) c) stesso codice (limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri), a nulla rilevando che esse emergano nell'ambito di un unico procedimento o di più procedimenti, pendenti dinanzi allo stesso giudice (e quindi innanzi ad esso cumulabili) ovvero a diversi giudici (e quindi cumulabili nella sede giudiziaria da individuare a norma degli artt. 13, 15, 16 CPP). Tale divieto si applica a condizione che siano desumibili dagli atti, entro i limiti temporali rispettivamente previsti dal primo e dal secondo periodo del citato art. 297 c.3 CPP, per le diverse situazioni in essi previste, tutti gli elementi apprezzabili come presupposti per l'emissione delle successive ordinanze cautelari i cui effetti sono da retrodatare, non essendo sufficiente - ai fini della sua operatività - la mera notizia del fatto reato.
Le difficoltà operative che l'applicazione del principio può comportare in caso di pluralità di procedimenti, specie se pendenti dinanzi a distinte autorità giudiziarie, devono essere superate facendo ricorso alla disciplina sul cumulo dei procedimenti dinanzi al giudice individuabile a norma degli artt. 13 e ss. CPP, anche mediante il contributo della difesa il cui accesso agli atti del procedimento de libertate, soprattutto dopo la sentenza n. 192/97 della Corte Costituzionale, non incontra più ostacoli (Sez. Un., sent. 9 del 17.7.97, Atene). Orbene, nel caso in esame il Tribunale di Perugia non ha mancato di porre correttamente e convincentemente in evidenza: come i fatti oggetto del provvedimento custodiale spezzino e di quello emesso in Perugia non potessero esser considerati gli stessi in tutta la rispettiva connotazione operativa e consequenziale (azione, nesso di causalità, evento) sia per la parziale diversità dei soggetti coinvolti, delle modalità di commissione, delle specifiche utilità e posizioni rivestite dai pubblici ufficiali indagati, delle pluralità di interessi serviti, sia per la diversità dei tempi di commissione, dei luoghi, delle connessioni intersoggettive;
come la lettura degli atti (e segnatamente delle trascrizioni delle intercettazioni eseguite dal G.I.C.O. di Firenze) consentisse di ritenere che, pur essendosi fin dall'inizio delineato un quadro di corruttela finalizzato a ottenere copertura giudiziarie, non sarebbe stato possibile enucleare tutti i diversi episodi corruttivi riconducibili alla figura del NI TT "senza un approfondimento di notevolissimo impegno, sia per la mole del materiale raccolto, sia per la complessità delle interrelazioni emergenti"; come i fatti costituenti corruzione fossero inseriti in un contesto di interessi ben più vasto, che spaziava in direzione diverse (in alcune delle quali non sembravano ravvisabili "interessamenti" di magistrati); come l'indagine in corso si fosse necessariamente dipanata in modo graduale;
come, in definitiva, i fatti oggetto dell'ordinanza custodiale 5.2.98 non fossero "desumibili dagli atti" (con i connotati di gravità e concordanza di "indizi idonei" a richiedere l'applicazione di misure cautelari) all'epoca dell'emissione della prima ordinanza custodiale utile (15.11.96).
È appena il caso di aggiungere che l'approfondimento notevolissimo (resosi possibile) fu menzionato dal Tribunale di Perugia, non certo in maniera immotivata e apodittica, ma con preciso e opportuno riferimento alle risultanze degli atti (si vedano, infatti, gli "ulteriori elementi" forniti al GIP con la richiesta 17.1.98, nonché la dettagliata descrizione di cui alle pagg. 6 e ss. 11 e ss. dell'ordinanza 26.2.98 Trib. Riesame). Le considerazioni svolte consentono di ritenere, conclusivamente, che il Tribunale di Perugia abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico - giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame;
e che il ricorrente, per contro, si sia limitato a riproporre, in sede di legittimità, questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto.
Il ricorso proposto nell'interesse di IE NI TT dev'essere pertanto rigettato, ed esso ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 1998.