Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/1998, n. 3167
CASS
Sentenza 21 ottobre 1998

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Lo spostamento di sede del procedimento per dichiarazione di incompetenza comporta una nuova decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare, in quanto si verte, pur sempre, in ipotesi di "rinvio ad altro giudice", comunque idoneo, ex art. 303, comma secondo, cod. proc. pen., anche se realizzato tecnicamente per il tramite del P.m., a determinare tale effetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/1998, n. 3167
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3167
    Data del deposito : 21 ottobre 1998

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