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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2479/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile composto dai SIg.: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott. ssa DI Musola Giudice rel. riunito in Camera di ConSIlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2479 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione a seguito dell'udienza del 15.1.2025 e promossa da:
, nato a [...] il [...], (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo via Tripoli n. 9, presso lo studio dell'Avv. AR Lorena
Scimone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti parte ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Palermo, Via Principe di Scordia n.3, presso lo studio dell'Avv. Paolo Francesco
Martorana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
parte resistente
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 15.1.2025 le parti concludevano come da note scritte, al contento delle quali si rinvia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per la modifica delle condizioni divorzio, depositato in cancelleria in data 16.10.2023 e regolarmente notificato, chiedeva modificarsi le condizioni di divorzio Parte_1 concordate con l'ex coniuge di cui al verbale di udienza dell'1/12/2020, Controparte_1 omologate, a seguito dell'avvenuta trasformazione del rito, dal Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 828/2020, del 03/12/2020, pubblicata il 10/12/2020 e passata in giudicata, esponendo:
- che con il suddetto accordo le parti avevano concordato l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre dei tre figli AR (nata a [...], il [...]), DI (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), confermando le modalità di visita già Per_1 statuite nella sentenza di separazione dei coniugi n. 2694/2018, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 30.5.2018 e pubblicata il 04/06/2018;
- che il SI. era stato onerato di corrispondere, a titolo di mantenimento per i tre figli, la Parte_1 complessiva somma di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole, mentre la SI.ra aveva rinunciato a percepire gli assegni familiari, maturati e maturandi, dal SI. CP_1
; Parte_1
-che dalla data della sentenza di divorzio ad oggi le condizioni economiche dell'esponente avevano subito una modifica, in quanto lo stesso, dipendente della Società “GH Palermo S.p.A.” con sede operativa presso l'aeroporto “Falcone-Borsellino” di Palermo, era stato costretto a sottoscrivere con l'azienda un contratto di solidarietà per la riduzione delle ore lavorative e della relativa retribuzione;
-di avere, inoltre, istaurato una nuova convivenza, dal 31.12.2021, con la SI.ra , che non Parte_2 svolge alcuna attività lavorativa;
- che la SI.ra , infine, aveva inopinatamente trattenuto il 50% dell'assegno unico erogato da CP_1
Inps per i figli, introdotto nell'anno 2022, e che ciò aveva comportato una riduzione degli assegni familiari percepiti dall'esponente.
Il ricorrente, chiedeva, quindi, che il Tribunale disponesse una riduzione del contributo complessivamente dovuto dal padre, a titolo di mantenimento dei figli minori, nella complessiva somma di euro 400,00 ed autorizzasse l'istante a richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato nell'interesse dei figli.
Con memoria di costituzione depositata in data 5.2.2024 si costitutiva la resistente, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e formulando domanda riconvenzionale volta ad ottenere un aumento del contributo al mantenimento dei figli minori, già previsto carico del SI. , nella Parte_1 complessiva somma mensile di €.690,00. La resistente, infatti, rappresentava come il SI. , diversamente da quanto concordemente Parte_1
pattuito e recepito nella sentenza di divorzio, trascorresse con i propri figli, complessivamente nel corso di un mese, solamente circa 4 giorni, ovvero dalle ore 16.00 del venerdì alla domenica pomeriggio, con rientro prima di cena, omettendo di esercitare il proprio diritto di visita ai figli durante la settimana. Per tale motivo avanzava domanda di aumento del contributo di mantenimento a favore dei figli minori, in ragione dell'effettivo periodo di tempo trascorso con la madre, evidenziando di essersi sempre occupata di ogni eSIenza, morale e materiale, dei figli, provvedendo da sola a tutte le necessità di cura e di educazione della prole.
La resistente, inoltre, contestava quanto ex adverso dedotto in relazione all'asserita percezione, da parte della stessa, della misura assistenziale denominata “assegno unico” in violazione degli accordi sottoscritti in fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio, evidenziando come tali accordi avessero ad oggetto esclusivamente gli “assegni familiari”, che il era legittimato a percepire Parte_1 in ragione dell'impiego lavorativo presso la società “GH Palermo SPA;
quindi instava affinché venisse confermato il diritto delle parti di percepire l'assegno unico Inps, nella misura del 50% ciascuno.
Da ultimo, contestava le allegazioni del ricorrente, nella parte in cui aveva definito lo stile di vita della resistente “fintamente improduttivo”, precisando di essere iscritta presso il Centro per l'impiego, come da documentazione prodotta, di essere attualmente percettrice di reddito di inclusione e di aver svolto attività a titolo gratuito in favore del Comune di Ficarazzi, nel Progetto denominato “Cittadinanza Attiva”, e del Gruppo di Protezione civile, al fine di conseguire degli attestati che potessero privilegiarla nella ricerca di un lavoro.
La causa è stata istruita documentalmente, stante la ritenuta superfluità, ai fini della decisione, dell'audizione dei figli minori sulle circostanze dedotte da parte resistente nella comparsa di costituzione.
Dopo essere stata rinviata per la rimessione della decisione, con assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28, è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato, al fine di acquisire sentenza di divorzio n.
828/2020 con attestazione del passaggio in giudicato ed alcune precisazioni in merito alle conclusioni rappresentate dal ricorrente. Quindi, all'udienza di cui in epigrafe, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di modifica appare parzialmente fondata, nei termini e per le ragioni che seguono.
Orbene, per una migliore intelligenza della causa, occorre, anzitutto, premettere, in punto di diritto, che l'ultimo comma dell'articolo 156 del codice civile, per quanto concerne la separazione, nonché, l'articolo 9, comma 1° della legge n. 898/1970 per quanto riguarda invece il divorzio, che riproduce una formula sostanzialmente analoga, ripetuta anche nell'attuale art. 473 bis 29 c.p.c. prevedono che, qualora sopravvengano «giustificati motivi», il giudice, su istanza di parte, possa disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti assunti con la sentenza di separazione o di divorzio;
sicché, non è dato, in realtà, attribuire al procedimento di modifica natura di "revisio prioris istantiae", ossia di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, trattandosi piuttosto di
"novum iudicium", finalizzato a(…)adeguare la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, se e(…)in quanto siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio rispetto al momento della separazione (cfr. Cass. civ. Sez. I n. 11489/2008, che rinvia a Cass. Civ. n. 3149/2001).
Tali previsioni, che costituiscono un'importante eccezione agli effetti preclusivi del giudicato, discendono dal principio generale secondo il quale tutte le statuizioni accessorie relative alla separazione dei coniugi come anche quelle relative allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili dello stesso, sono soggette alla clausola “rebus sic stantibus”, e sono, quindi, sempre suscettibili di modifica o revoca laddove si verifichi successivamente un mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della pronuncia.
Secondo la dottrina, inoltre, le circostanze nuove devono essere valutate dal giudice con un certo rigore, per impedire che un coniuge riproponga le stesse richieste, già oggetto di valutazione da parte del tribunale;
la domanda di revisione non potrebbe essere accolta, dunque, ove celi una sostanziale richiesta di mutamento del titolo (ad es. una domanda di esonero dal contributo al mantenimento per violazione dei doveri matrimoniali da parte del beneficiario dell'assegno).
Anche la giurisprudenza ha, poi, sottolineato che la domanda di modifica delle condizioni di separazione, e, dunque, di quelle di divorzio, deve fondarsi sulla sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare la richiesta (Cass. civ. n. 787/2017; Cass. civ.n. 9671/2013); non possono, pertanto, dare luogo a revisione i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede (Cass. Civ. n. 11488/2008) e la modifica, in ogni caso, deve essere effettuata con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione (Cass. civ. n. 9028/1998).
E' altresì noto che i giustificati motivi, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio, non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di reddito, restando, comunque, onere dell'interessato provare che detta perdita si sia tradotta in una effettiva riduzione delle "complessive risorse economiche", sì da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata
(anche consensualmente) all'atto di determinazione dell'assegno (cfr. in tal senso, in tema di assegno al coniuge separato, Cass. Civ. N. 1366/99 e Cass. civ. n. 12125/1993, che pure valorizza la necessità di compiere una concreta indagine sull'effettiva situazione economica derivante dalle dedotte mutate circostanze).
L'onere probatorio circa la sopravvenienza di giustificati motivi ricade sul soggetto che richiede la modifica, e quindi sull'obbligato. Nella specie, il ha, in sostanza, addotto, a sostegno delle Parte_1
proprie richieste, le seguenti circostanze: le proprie condizioni economiche sono mutate in pejus, a seguito di una riduzione dell'orario dell'attività lavorativa, dallo stesso prestata alle dipendenze della
Società “GH Palermo S.p.A.”, con sede operativa presso l'aeroporto “Falcone-Borsellino” di
Palermo, con conseguente diminuzione della retribuzione percepita;
il ricorrente ha creato un nuovo nucleo familiare con la SI.ra , dal quale è nata, in data 1.3.2024, la figlia come Parte_2 Per_2 confermato all'udienza del 15.1.2025; l'introduzione dell'assegno unico nel 2022, ha determinato una riduzione degli assegni familiari, dallo stesso percepiti nella misura del 100% come da accordi intercorsi in sede di divorzio con la controparte.
Orbene, per quanto concerne la lamentata riduzione reddituale, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte
(modello 730 degli anni 2017, 2020, 2021 e 2022) si evince come il abbia effettivamente Parte_1
subito una riduzione dei propri redditi da lavoro, passando da un reddito complessivo annuo pari ad
€ 23.940,00, per l'anno di imposta 2016, ad un reddito complessivo annuo pari ad € 21.394,00 per l'anno di imposta 2019, € 17.353,00 per l'anno di imposta 2020 ed € 19.070,00 per l'anno di imposta
2021. Peraltro, escludendo la dichiarazione per l'anno 2016, considerato che gli accordi di divorzio dei quali si chiede in oggi la modifica risalgono al mese di novembre 2020, la contrazione reddituale riscontrata appare poco SInificativa e discontinua.
In secondo luogo, il fonda la propria domanda di modifica sulla circostanza, sopravvenuta, Parte_1
della nascita della figlia avuta dalla SI.ra . Tale evento, pur non essendo del Per_2 Parte_2
tutto ininfluente, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, non determina di per sé solo un peggioramento delle condizioni economiche e della capacità di contribuzione al mantenimento di altri figli nati da precedenti unioni;
invero, la Suprema Corte ha affermato che «la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico» (cfr. Cass. civ. n. 14175/2016, Cass.civ. n. 6289 del 19/03/2014 e
Cass. civ. n. 25010 del 30/11/2007).
Quindi, affinché tale circostanza possa portare ad una revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento occorre dimostrare che la nascita di un nuovo figlio abbia determinato un concreto ed effettivo peggioramento delle capacità economiche e contributive del genitore e ciò per il semplice e condivisibile motivo per cui la nascita di un altro figlio è un fatto volontario, frutto di una libera scelta del genitore ed inoltre, così come avverrebbe in una famiglia unica, l'aumento del numero dei figli non può certo determinare una diminuzione dei doveri di mantenimento rispetto alla prole già esistente. Sul punto il ricorrente si è limitato a rappresentare di far fronte interamente a tutte le spese economiche del nuovo nucleo familiare, essendo la SI.ra sprovvista di un'attività lavorativa, Pt_2
senza fornire però alcun riscontro probatorio;
nulla è stato allegato in merito alle capacità economiche e reddituali della nuova compagna, non consentendo, quindi, una piena valutazione dell'incidenza della nascita della figlia sulle pregresse condizioni economiche del ricorrente.
Per contro, non risulta di fatto smentita la circostanza, lamentata dalla controparte, secondo cui il regime di visita effettivo del padre verrebbe svolto in misura ridotta rispetto alle modalità di visita concordate in sede di separazione e divorzio, con un conseguente aggravio degli oneri a carico della madre, in qualità di genitore collocatario.
Tale aspetto, se non pare di per sé sufficiente a fondare la domanda riconvenzionale della resistente, che non ha addotto alcun ulteriore elemento sopravvenuto in ordine alle accresciute eSIenze della prole ma, anzi, ha confermato di percepire, dall'anno 2022, la quota del 50% dell'assegno unico erogato da Inps per i figli minori, va, tuttavia, preso in considerazione nella valutazione dell'equilibrio economico delle parti e degli oneri gravanti sulle stesse.
Alla luce delle complessive risultanze e delle allegazioni delle parti, tenuto conto delle sole circostanze sopravvenute rispetto alla pronuncia della sentenza di divorzio, oggetto del presente procedimento, deve ritenersi congruo disporre una lieve riduzione del contributo di mantenimento dovuto dal SI. a titolo di mantenimento dei figli minori AR, DI e , da Parte_1 Per_1
quantificarsi nella misura di euro 540,00 mensili (di cui euro 180,00 per ciascun figlio), da sottoporre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI.
Il ricorrente, inoltre, dovrà contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie a favore dei predetti figli, purché previamente concordate con la resistente.
Quanto alla percezione dell'assegno unico per figli a carico, deve disporsi che, in ossequio a quanto normativamente previsto in caso di affidamento condiviso della prole (D.lgs. 230/2021, art. 2, co. 2)
e in assenza di diverso accordo delle parti in merito a tale specifica erogazione, lo stesso debba essere percepito dalle parti, n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale, nella misura del 50% ciascuno.
Il parziale accoglimento della domanda formulata dal ricorrente comporta il conseguente rigetto della domanda formulata in via riconvenzionale dalla resistente.
***
Tenuto conto della natura e dell'esito complessivo del giudizio si reputano sussistenti i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
-In parziale accoglimento della domanda proposta da , modifica le condizioni della Parte_1
sentenza di divorzio n. 828/2020, pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese in data 03/12/2020, pubblicata il 10/12/2020 e passata in giudicata, disponendo una riduzione dell'assegno dovuto dal ricorrente, per il mantenimento dei figli minori AR, DI e , dalla somma di euro Per_1
600,00 alla somma di euro 540,00 (di cui euro 180,00 per ciscun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrisponedersi alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, fermo restando l'onere di contribuire nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie a favore dei predetti figli, purché previamente concordate con la resistente;
-Dispone che l'assegno unico per figli a carico, erogato da Inps, venga percepito in pari misura dalle parti;
-Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente;
-Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Termini Imerese del 21.1.2025
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
DI Musola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile composto dai SIg.: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott. ssa DI Musola Giudice rel. riunito in Camera di ConSIlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2479 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione a seguito dell'udienza del 15.1.2025 e promossa da:
, nato a [...] il [...], (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo via Tripoli n. 9, presso lo studio dell'Avv. AR Lorena
Scimone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti parte ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Palermo, Via Principe di Scordia n.3, presso lo studio dell'Avv. Paolo Francesco
Martorana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
parte resistente
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 15.1.2025 le parti concludevano come da note scritte, al contento delle quali si rinvia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per la modifica delle condizioni divorzio, depositato in cancelleria in data 16.10.2023 e regolarmente notificato, chiedeva modificarsi le condizioni di divorzio Parte_1 concordate con l'ex coniuge di cui al verbale di udienza dell'1/12/2020, Controparte_1 omologate, a seguito dell'avvenuta trasformazione del rito, dal Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 828/2020, del 03/12/2020, pubblicata il 10/12/2020 e passata in giudicata, esponendo:
- che con il suddetto accordo le parti avevano concordato l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre dei tre figli AR (nata a [...], il [...]), DI (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), confermando le modalità di visita già Per_1 statuite nella sentenza di separazione dei coniugi n. 2694/2018, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 30.5.2018 e pubblicata il 04/06/2018;
- che il SI. era stato onerato di corrispondere, a titolo di mantenimento per i tre figli, la Parte_1 complessiva somma di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole, mentre la SI.ra aveva rinunciato a percepire gli assegni familiari, maturati e maturandi, dal SI. CP_1
; Parte_1
-che dalla data della sentenza di divorzio ad oggi le condizioni economiche dell'esponente avevano subito una modifica, in quanto lo stesso, dipendente della Società “GH Palermo S.p.A.” con sede operativa presso l'aeroporto “Falcone-Borsellino” di Palermo, era stato costretto a sottoscrivere con l'azienda un contratto di solidarietà per la riduzione delle ore lavorative e della relativa retribuzione;
-di avere, inoltre, istaurato una nuova convivenza, dal 31.12.2021, con la SI.ra , che non Parte_2 svolge alcuna attività lavorativa;
- che la SI.ra , infine, aveva inopinatamente trattenuto il 50% dell'assegno unico erogato da CP_1
Inps per i figli, introdotto nell'anno 2022, e che ciò aveva comportato una riduzione degli assegni familiari percepiti dall'esponente.
Il ricorrente, chiedeva, quindi, che il Tribunale disponesse una riduzione del contributo complessivamente dovuto dal padre, a titolo di mantenimento dei figli minori, nella complessiva somma di euro 400,00 ed autorizzasse l'istante a richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato nell'interesse dei figli.
Con memoria di costituzione depositata in data 5.2.2024 si costitutiva la resistente, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e formulando domanda riconvenzionale volta ad ottenere un aumento del contributo al mantenimento dei figli minori, già previsto carico del SI. , nella Parte_1 complessiva somma mensile di €.690,00. La resistente, infatti, rappresentava come il SI. , diversamente da quanto concordemente Parte_1
pattuito e recepito nella sentenza di divorzio, trascorresse con i propri figli, complessivamente nel corso di un mese, solamente circa 4 giorni, ovvero dalle ore 16.00 del venerdì alla domenica pomeriggio, con rientro prima di cena, omettendo di esercitare il proprio diritto di visita ai figli durante la settimana. Per tale motivo avanzava domanda di aumento del contributo di mantenimento a favore dei figli minori, in ragione dell'effettivo periodo di tempo trascorso con la madre, evidenziando di essersi sempre occupata di ogni eSIenza, morale e materiale, dei figli, provvedendo da sola a tutte le necessità di cura e di educazione della prole.
La resistente, inoltre, contestava quanto ex adverso dedotto in relazione all'asserita percezione, da parte della stessa, della misura assistenziale denominata “assegno unico” in violazione degli accordi sottoscritti in fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio, evidenziando come tali accordi avessero ad oggetto esclusivamente gli “assegni familiari”, che il era legittimato a percepire Parte_1 in ragione dell'impiego lavorativo presso la società “GH Palermo SPA;
quindi instava affinché venisse confermato il diritto delle parti di percepire l'assegno unico Inps, nella misura del 50% ciascuno.
Da ultimo, contestava le allegazioni del ricorrente, nella parte in cui aveva definito lo stile di vita della resistente “fintamente improduttivo”, precisando di essere iscritta presso il Centro per l'impiego, come da documentazione prodotta, di essere attualmente percettrice di reddito di inclusione e di aver svolto attività a titolo gratuito in favore del Comune di Ficarazzi, nel Progetto denominato “Cittadinanza Attiva”, e del Gruppo di Protezione civile, al fine di conseguire degli attestati che potessero privilegiarla nella ricerca di un lavoro.
La causa è stata istruita documentalmente, stante la ritenuta superfluità, ai fini della decisione, dell'audizione dei figli minori sulle circostanze dedotte da parte resistente nella comparsa di costituzione.
Dopo essere stata rinviata per la rimessione della decisione, con assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28, è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato, al fine di acquisire sentenza di divorzio n.
828/2020 con attestazione del passaggio in giudicato ed alcune precisazioni in merito alle conclusioni rappresentate dal ricorrente. Quindi, all'udienza di cui in epigrafe, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di modifica appare parzialmente fondata, nei termini e per le ragioni che seguono.
Orbene, per una migliore intelligenza della causa, occorre, anzitutto, premettere, in punto di diritto, che l'ultimo comma dell'articolo 156 del codice civile, per quanto concerne la separazione, nonché, l'articolo 9, comma 1° della legge n. 898/1970 per quanto riguarda invece il divorzio, che riproduce una formula sostanzialmente analoga, ripetuta anche nell'attuale art. 473 bis 29 c.p.c. prevedono che, qualora sopravvengano «giustificati motivi», il giudice, su istanza di parte, possa disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti assunti con la sentenza di separazione o di divorzio;
sicché, non è dato, in realtà, attribuire al procedimento di modifica natura di "revisio prioris istantiae", ossia di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, trattandosi piuttosto di
"novum iudicium", finalizzato a(…)adeguare la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, se e(…)in quanto siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio rispetto al momento della separazione (cfr. Cass. civ. Sez. I n. 11489/2008, che rinvia a Cass. Civ. n. 3149/2001).
Tali previsioni, che costituiscono un'importante eccezione agli effetti preclusivi del giudicato, discendono dal principio generale secondo il quale tutte le statuizioni accessorie relative alla separazione dei coniugi come anche quelle relative allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili dello stesso, sono soggette alla clausola “rebus sic stantibus”, e sono, quindi, sempre suscettibili di modifica o revoca laddove si verifichi successivamente un mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della pronuncia.
Secondo la dottrina, inoltre, le circostanze nuove devono essere valutate dal giudice con un certo rigore, per impedire che un coniuge riproponga le stesse richieste, già oggetto di valutazione da parte del tribunale;
la domanda di revisione non potrebbe essere accolta, dunque, ove celi una sostanziale richiesta di mutamento del titolo (ad es. una domanda di esonero dal contributo al mantenimento per violazione dei doveri matrimoniali da parte del beneficiario dell'assegno).
Anche la giurisprudenza ha, poi, sottolineato che la domanda di modifica delle condizioni di separazione, e, dunque, di quelle di divorzio, deve fondarsi sulla sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare la richiesta (Cass. civ. n. 787/2017; Cass. civ.n. 9671/2013); non possono, pertanto, dare luogo a revisione i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede (Cass. Civ. n. 11488/2008) e la modifica, in ogni caso, deve essere effettuata con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione (Cass. civ. n. 9028/1998).
E' altresì noto che i giustificati motivi, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio, non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di reddito, restando, comunque, onere dell'interessato provare che detta perdita si sia tradotta in una effettiva riduzione delle "complessive risorse economiche", sì da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata
(anche consensualmente) all'atto di determinazione dell'assegno (cfr. in tal senso, in tema di assegno al coniuge separato, Cass. Civ. N. 1366/99 e Cass. civ. n. 12125/1993, che pure valorizza la necessità di compiere una concreta indagine sull'effettiva situazione economica derivante dalle dedotte mutate circostanze).
L'onere probatorio circa la sopravvenienza di giustificati motivi ricade sul soggetto che richiede la modifica, e quindi sull'obbligato. Nella specie, il ha, in sostanza, addotto, a sostegno delle Parte_1
proprie richieste, le seguenti circostanze: le proprie condizioni economiche sono mutate in pejus, a seguito di una riduzione dell'orario dell'attività lavorativa, dallo stesso prestata alle dipendenze della
Società “GH Palermo S.p.A.”, con sede operativa presso l'aeroporto “Falcone-Borsellino” di
Palermo, con conseguente diminuzione della retribuzione percepita;
il ricorrente ha creato un nuovo nucleo familiare con la SI.ra , dal quale è nata, in data 1.3.2024, la figlia come Parte_2 Per_2 confermato all'udienza del 15.1.2025; l'introduzione dell'assegno unico nel 2022, ha determinato una riduzione degli assegni familiari, dallo stesso percepiti nella misura del 100% come da accordi intercorsi in sede di divorzio con la controparte.
Orbene, per quanto concerne la lamentata riduzione reddituale, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte
(modello 730 degli anni 2017, 2020, 2021 e 2022) si evince come il abbia effettivamente Parte_1
subito una riduzione dei propri redditi da lavoro, passando da un reddito complessivo annuo pari ad
€ 23.940,00, per l'anno di imposta 2016, ad un reddito complessivo annuo pari ad € 21.394,00 per l'anno di imposta 2019, € 17.353,00 per l'anno di imposta 2020 ed € 19.070,00 per l'anno di imposta
2021. Peraltro, escludendo la dichiarazione per l'anno 2016, considerato che gli accordi di divorzio dei quali si chiede in oggi la modifica risalgono al mese di novembre 2020, la contrazione reddituale riscontrata appare poco SInificativa e discontinua.
In secondo luogo, il fonda la propria domanda di modifica sulla circostanza, sopravvenuta, Parte_1
della nascita della figlia avuta dalla SI.ra . Tale evento, pur non essendo del Per_2 Parte_2
tutto ininfluente, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, non determina di per sé solo un peggioramento delle condizioni economiche e della capacità di contribuzione al mantenimento di altri figli nati da precedenti unioni;
invero, la Suprema Corte ha affermato che «la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico» (cfr. Cass. civ. n. 14175/2016, Cass.civ. n. 6289 del 19/03/2014 e
Cass. civ. n. 25010 del 30/11/2007).
Quindi, affinché tale circostanza possa portare ad una revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento occorre dimostrare che la nascita di un nuovo figlio abbia determinato un concreto ed effettivo peggioramento delle capacità economiche e contributive del genitore e ciò per il semplice e condivisibile motivo per cui la nascita di un altro figlio è un fatto volontario, frutto di una libera scelta del genitore ed inoltre, così come avverrebbe in una famiglia unica, l'aumento del numero dei figli non può certo determinare una diminuzione dei doveri di mantenimento rispetto alla prole già esistente. Sul punto il ricorrente si è limitato a rappresentare di far fronte interamente a tutte le spese economiche del nuovo nucleo familiare, essendo la SI.ra sprovvista di un'attività lavorativa, Pt_2
senza fornire però alcun riscontro probatorio;
nulla è stato allegato in merito alle capacità economiche e reddituali della nuova compagna, non consentendo, quindi, una piena valutazione dell'incidenza della nascita della figlia sulle pregresse condizioni economiche del ricorrente.
Per contro, non risulta di fatto smentita la circostanza, lamentata dalla controparte, secondo cui il regime di visita effettivo del padre verrebbe svolto in misura ridotta rispetto alle modalità di visita concordate in sede di separazione e divorzio, con un conseguente aggravio degli oneri a carico della madre, in qualità di genitore collocatario.
Tale aspetto, se non pare di per sé sufficiente a fondare la domanda riconvenzionale della resistente, che non ha addotto alcun ulteriore elemento sopravvenuto in ordine alle accresciute eSIenze della prole ma, anzi, ha confermato di percepire, dall'anno 2022, la quota del 50% dell'assegno unico erogato da Inps per i figli minori, va, tuttavia, preso in considerazione nella valutazione dell'equilibrio economico delle parti e degli oneri gravanti sulle stesse.
Alla luce delle complessive risultanze e delle allegazioni delle parti, tenuto conto delle sole circostanze sopravvenute rispetto alla pronuncia della sentenza di divorzio, oggetto del presente procedimento, deve ritenersi congruo disporre una lieve riduzione del contributo di mantenimento dovuto dal SI. a titolo di mantenimento dei figli minori AR, DI e , da Parte_1 Per_1
quantificarsi nella misura di euro 540,00 mensili (di cui euro 180,00 per ciascun figlio), da sottoporre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI.
Il ricorrente, inoltre, dovrà contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie a favore dei predetti figli, purché previamente concordate con la resistente.
Quanto alla percezione dell'assegno unico per figli a carico, deve disporsi che, in ossequio a quanto normativamente previsto in caso di affidamento condiviso della prole (D.lgs. 230/2021, art. 2, co. 2)
e in assenza di diverso accordo delle parti in merito a tale specifica erogazione, lo stesso debba essere percepito dalle parti, n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale, nella misura del 50% ciascuno.
Il parziale accoglimento della domanda formulata dal ricorrente comporta il conseguente rigetto della domanda formulata in via riconvenzionale dalla resistente.
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Tenuto conto della natura e dell'esito complessivo del giudizio si reputano sussistenti i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
-In parziale accoglimento della domanda proposta da , modifica le condizioni della Parte_1
sentenza di divorzio n. 828/2020, pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese in data 03/12/2020, pubblicata il 10/12/2020 e passata in giudicata, disponendo una riduzione dell'assegno dovuto dal ricorrente, per il mantenimento dei figli minori AR, DI e , dalla somma di euro Per_1
600,00 alla somma di euro 540,00 (di cui euro 180,00 per ciscun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrisponedersi alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, fermo restando l'onere di contribuire nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie a favore dei predetti figli, purché previamente concordate con la resistente;
-Dispone che l'assegno unico per figli a carico, erogato da Inps, venga percepito in pari misura dalle parti;
-Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente;
-Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Termini Imerese del 21.1.2025
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
DI Musola